Legittima difesa è legge: cosa cambia

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    Legittima difesa è legge: cosa cambia
    Via libera dal Senato al disegno di legge sulla legittima difesa. Con 201 sì, 38 no e 6 astenuti, Palazzo Madama ha approvato in via definitiva la riforma, che ora è legge

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    La legittima difesa tanto cara alla Lega taglia il traguardo ed è legge: con 201 sì, 38 no e 6 astenuti, Palazzo Madama ha approvato in via definitiva la riforma. Esulta il ministro dell’Interno, Matteo Salvini: ” “Oggi 28 marzo 2019 è una giornata bellissima non per la Lega, non per un partito, non per Salvini, ma per gli italiani – assicura il ministro -. Finalmente dopo anni di chiacchiere è sancito dal parlamento italiano il diritto alla legittima difesa di chi è aggredito in casa propria”.

    Salvini ha poi voluto ringraziare “gli amici dei Cinque Stelle, gli amici di Forza Italia e Fratelli d’Italia, che hanno sostenuto questa battaglia di civiltà”, plaudendo al “fatto che” il provvedimento “sia stato votato a stragrande maggioranza, tranne che dal Pd, che vota contro qualsiasi cosa, pur di dire no a Salvini, alla Lega e al governo”. Non c’erano i ministri dei Cinque Stelle in Aula? “Io bado alla sostanza – ha osservato il leader del Carroccio – la legittima difesa è legge dello Stato, io bado poco a chi c’è, chi non c’è, quello che conta è che questo è un governo che porta a casa il governo dopo solo nove mesi”.

    Cosa cambia
    Il fulcro della legge prevede che la legittima difesa sarà sempre presunta, ossia sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. La norma modifica il comma due dell’articolo 52 del codice penale, in base al quale è possibile utilizzare “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa legittima della “propria o altrui incolumità” o dei “beni propri o altrui”. Viene inoltre introdotta un’ulteriore presunzione all’interno dello stesso articolo 52, in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all’interno del proprio o dell’altrui domicilio (da intendersi in senso ampio, quale luogo ove venga esercitata attività commerciale, imprenditoriale o professionale), agisca al fine di respingere l’intrusione posta in essere dal malintenzionato di turno con violenza o minaccia.

    La legge interviene poi sull’articolo 55 del codice penale relativamente alla disciplina dell’eccesso colposo, escludendo, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. Viene poi modificato l’articolo 624 bis del codice penale, prevedendo che nei casi di condanna per furto in appartamento e scippo, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

    Vengono inoltre rese più severe le sanzioni per una serie di reati contro il patrimonio: furto in abitazione, scippo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate; e in caso di violazione di domicilio si considera aggravata quando è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

    I dubbi dei magistrati
    Solleva dubbi l’Anm. Per il presidente delll’Associazione nazionale dei magistrati, Francesco Minisci la nuova legge “comporta numerosi dubbi di incostituzionalità”. Dubbi che, ricorda, “abbiamo sempre segnalato, anche in Parlamento quando è stato chiesto il nostro parere”. Per l’Anm, la nuova legittime difesa “non tutelerà i cittadini più di quanto erano già tutelati fino a oggi; al contrario introduce concetti che poco hanno a che fare con il diritto, prevede pericolosi automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati, oltre a portare con sé grandi difficoltà di interpretazione: tutto ciò significa che tutti saranno meno garantiti”.

    Minisci sottolinea poi che “in ogni caso, in presenza di un ipotetico caso di legittima difesa, anche con questa nuova legge, un procedimento penale dovrà essere sempre aperto e le indagini andranno comunque fatte, a garanzia dei cittadini. Questo va detto con chiarezza da parte di tutti, altrimenti – conclude – si danno messaggi sbagliati portatori di gravi rischi e si rende un cattivo servizio”.

    Avvocati contrari
    Critico anche Giandomenico Caiazza, presidente delle Camere penali per il quale si tratta di “una legge inutile e pericolosa”. “Da un lato – rileva all’Adnkronos – è inutile perché la valutazione di un giudice non sarà mai eliminabile, e ci sarà sempre una interpretazione dei fatti che il giudice verrà chiamato a fare. Dall’altro è pericolosa per la convinzione che si possa reagire sempre e comunque, una sorta di garanzia di impunità, cosa che certamente non è”.

    Fonte: QuiFinanza (28 marzo 2019)

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    Cosa prevede la legge sulla legittima difesa



    Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge sulla legittima difesa, approvata in via definitiva da parte del Senato lo scorso 28 marzo.

    Con la riforma vengono allargate le 'maglie' del principio di proporzionalità tra offesa e difesa, anche se tale principio resta, ovvero non vengono meno le indagini e si deve comunque dimostrare che la difesa è stata appunto legittima.

    Tuttavia, si restringe la 'discrezionalità' del giudice. Cosa prevede il provvedimento 'bandiera' della Lega:

    DIFESA SEMPRE LEGITTIMA: L'articolo 1 va a modificare l'articolo 52 del codice penale che disciplina la "Difesa legittima". Con il nuovo testo si riconosce "sempre" la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa "se taluno legittimamente presente nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi", "usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione". Affinché scatti la legittima difesa non è necessario che il ladro abbia un'arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un'arma e non è necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona.

    NON PUNIBILE CHI IN STATO DI GRAVE TURBAMENTO: L'articolo 2 della riforma va a modificare l'articolo 55 del codice penale che disciplina "l'eccesso colposo". Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in "stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".

    SOSPENSIONE PENA SOLO DOPO RISARCIMENTO DANNI: Altra modifica all'attuale normativa sulla legittima difesa viene introdotta con l'articolo 3, che prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo dopo che ha integralmente pagato l'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

    PENE PIU' SEVERE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO, FURTO E RAPINA: vengono inasprite le pene per violazione di domicilio e furto in appartamento. In particolare, viene innalzata a quattro anni la pena massima di carcere per la violazione di domicilio. Quanto al furto in abitazione e scippo, si arriva fino a un massimo di sei e sette anni di carcere. Vengono inasprite anche le sanzioni con un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro). Infine, vengono aumentati anche gli anni massimi di carcere per la rapina, fino a sette.

    ESCLUSA LA RESPONSABILITA' CIVILE: chi si è legittimamente difeso non è responsabile civilmente. In sostanza, la riforma fa sì che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice tenendo conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

    PATROCINIO GRATUITO E SPESE DI GIUSTIZIA: la riforma della legittima difesa estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la Difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima Difesa o di eccesso colposo. è comunque fatto salvo il diritto dello Stato di chiedere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.

    PRIORITA' NEI PROCESSI: L'ultimo articolo della riforma interviene sul codice di procedura penale affinché "nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose".

    Fonte: MSN Notizie (23 aprile 2019)

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