Tfr e Tfs: chiarimenti sui nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine serv. e di fine rapp.

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    Tfr e Tfs: chiarimenti sui nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

    tfr-tfs

    Nota operativa n. 41 del 30 novembre 2011. Il legislatore ha previsto un nuovo termine generale per il pagamento delle prestazioni di fine lavoro (Tfs e Tfr) dei dipendenti pubblici, pari a ventiquattro mesi, cui si aggiungono i novanta giorni previsti dal DL 79/1997 quale tempo massimo entro il quale il soggetto obbligato deve provvedere all’erogazione. Inoltre, sono stati ulteriormente diversificati i precedenti termini in ragione della causa di cessazione.

    La nota

    Fonte: Orizzonte Scuola (02 dicembre 2011)

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    Edited by Steve Hi Power Mc - 7/4/2014, 22:15
     
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    Pensioni congelate e sistema di incentivi

    Scompare la pensione di vecchiaia e sarà attuato un sistema di penalizzazioni per chi anticiperà la pensione prima dei 63 anni di età.

    Tra gli interventi del nuovo esecutivo, come annunciato, ci sarà una stretta sulle pensioni in breve le principali novità

    Innanzitutto si potrà andare in pensione in anticipo solo se si avranno 42 anni di contributi. Per l'esattezza 42 anni e un mese per chi li matura nel 2012, 42 anni e due mesi nel 2013, 42 anni e tre mesi nel 2014. Mentre per le donne i contributi potranno essere di 41 anni.

    Inoltre verrà attuato un sistema di penalizzazione per chi anticiperà la pensione prima dei 63 anni dal 2012 con il retributivo del 3% per ogni anno di anticipo.

    Per quanto riguarda l'età pensionabile, per le donne sarà prevista una fascia flessibile tra i 63 e i 70 anni mentre per gli uomini tra i 66 e i 70 anni.

    Le pensioni saranno congelate per il 2012 rispetto all'inflazione tranne quelle inferiori a 935 euro per le quali ci sarà piena rivalutazione.

    Fonte: Orizzonte Scuola (05 dicembre 2011)

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    Cominciamo a fare il punto sulle pensioni secondo le nuove norme

    Le nuove norme sono chiare a partire dal 2012, ma cosa succede per coloro che il 31 dicembre 2011 avrannoi requisiti richiesti in precedenza?
    Facciamo il punto della situazione per il personale della scuola che è nelle condizioni di decidere se andare in pensione o no.
    ■ E' caduto l'obbligo del pensionamento per coloro che hanno 40 anni di contributi come previsto da Tremonti;
    ■ Resta la possibilità di andare in pensione dal 1° settembre per coloro che maturano requisiti secondo la normativa vigente entro il 31 dicembre 2011 (a quota 96 cioè 60 anni di età e 35 di contributi o 61 anni di età e 35 di contriobuti. b. 40 anni di contributi. c. 65 anni per gli uomini e 61 per le donne con almeno 20 anni di contributi);
    ■ Viene prevista la possibilità di permanere in servizio per coloro che sono nelle condizioni predette congelando il diritto acquisito secondo le vecchie norme con la possibilità di avvalersene quando lo si ritiene opportuno, facendosi certificare dall'ente previdenziale il relativo diritto.

    Quest'ultimo punto è chiaramente indicato dal testo del Governo che così afferma:

    «Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso alla pensione e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché della pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».

    Fonte: FLC CGIL Latina (07 dicembre 2011)

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    Calcola a che età andrai in pensione. Scheda di sintesi sulle nuove norme

    Nella sezione Economia di Repubblica.it un calcolatore permette di conoscere quando andrai in pensione sulla base dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva.

    Vai alla pagina
    Le nuove norme - Ministero del lavoro e delle politiche sociali
    Le nuove norme per la pensione - Flc Cgil

    Fonte: Orizzonte Scuola (08 dicembre 2011)

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    Pagamento a scoppio ritardato del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

    Tre nuovi termini, e più lunghi nella maggioranza dei casi, entro i quali pagare le prestazioni di fine servizio in relazione alla causa di cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di indennità di buonuscita (Ibu), indennità premio di servizio (Ips), trattamento di fine rapporto (Tfr).

    I nuovi termini di liquidazione decorrono dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 138/2011. Ricadono sotto i nuovi termini tutti coloro che sono cessati o che cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011 e che non rientrano tra le categorie cui si applicano le deroghe (vedi dopo).

    Termine breve:105 giorni
    In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, la legge 148/2011 ha confermato il termine breve che prevede la liquidazione della prestazione entro 105 giorni dalla cessazione. Il termine è così composto: 15 giorni assegnati all’ente datore di lavoro per trasmettere all’Inpdap la documentazione necessaria relativa al dipendente cessato dal lavoro;
    90 giorni assegnati all’Inpdap per pagare la prestazione, o la prima rata di questa. Dopo i due periodi - complessivamente pari a 105 giorni - sono dovuti gli interessi.

    Termine medio: 6 mesi
    Inpdap non può mettere in pagamento la prestazione prima di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
    - raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva ai fini pensionistici e il collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di appartenenza

    - estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso. In questi casi Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano passati sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Trascorso il termine gli uffici devono pagare la prestazione entro 3 mesi. Dopo il periodo complessivo
    di 270 giorni sono dovuti gli interessi.

    Termine lungo: 24 mesi
    La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare: le dimissioni volontarie; il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego, ecc.).
    In queste evenienze Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, durante i 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Trascorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi

    Pagamento rateale. I nuovi termini di pagamento lasciano inalterata la modalità di erogazione rateale delle prestazioni di fine lavoro di importo superiore a 90.000 euro. Perciò il pagamento della seconda rata e della
    eventuale terza rata avviene a distanza, rispettivamente, di un anno (per la quota da 90 mila a 150 mila euro lordi) e di due anni (per la parte eccedente 150 mila euro) dai nuovi termini di liquidazione sopra indicati.
    Un esempio, relativo al caso di dimissioni volontarie di un dipendente con un Tfs di 180 mila euro lordi. In questa ipotesi:

    - i primi 90 mila euro sono pagati non prima di 24 mesi,
    - i successivi 60 mila euro successivi sono pagati non prima di 36 mesi,
    - i restanti 30 mila euro sono pagati non prima di 48 mesi.

    Deroghe. Continuano ad applicare i vecchi termini riconosciuti dalla precedente normativa:
    - i lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità sia di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio), prima del 13 agosto 2011;
    - il personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (Afam), che ha regole speciali sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre) e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

    Rientra in questa deroga anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali, a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

    I vecchi termini. Per il personale interessato dalle deroghe i termini rimangono i seguenti:
    - termine di 105 giorni (90 + 15 giorni) per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici e il collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di appartenenza) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
    - termine di 6 mesi (+ 3 mesi) per tutti gli altri casi.

    RIEPILOGO

    OGNI CaUSa Ha La SUa aTTESa


    Cause di cessazione

    Inabilità, decesso

    Termini di pagamento
    Prima 90 + 15 giorni
    Ora 90 + 15 giorni

    Limiti di età o di servizio, massima anzianità contributiva e collocamento a riposo d’ufficio, termine del contratto a tempo determinato
    Prima 90 + 15 giorni
    Ora 6 + 3 mesi

    Tutte le altre cause (es: dimissioni, licenziamento, ecc.)
    Prima 6 + 3 mesi
    Ora 24 + 3 mesi

    Il giornale INPDAP
    Tfr e Tfs: chiarimenti sui nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

    Fonte: Giornale INPDAP n. 35 Dicembre 2011 (13 dicembre 2011)

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    Modifica alle regole delle pensioni, una scheda della CISL

    La CISL scuola ha pubblicato sun proprio sito una scheda riassuntiva nella quale vengono elencate le novità in materia di requisiti di accesso e di calcolo dei trattamenti pensionistici, ma anche le eccezioni per quanti potranno rientrare nelle vecchie regole.

    Scarica la scheda (file PDF)

    Fonte: Orizzonte Scuola (20 dicembre 2011)

     
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    Chi può accedere subito alla pensione

    Scheda UIL sulle novità in materia pensionistica.
    La scheda (file PDF)

    Fonte: Orizzonte Scuola (22 dicembre 2011)

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    Cambiano i termini per impugnare il licenziamento

    In base alle disposizioni previste dall’articolo 32 della Legge n. 183/2010 ( in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, cd. Collegato Lavoro), dal 31 dicembre 2011 cambiano i termini di decadenza per contestare i licenziamenti.

    Secondo le nuove disposizioni il dipendente licenziato ha 60 giorni di tempo per impugnare il provvedimento. Inoltre nei successivi 270 giorni dovrà presentare ricorso al giudice del lavoro o richiedere il tentativo di conciliazione facoltativo. Riportiamo l'articolo 32 della legge in questione.

    Art. 32.
    (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)


    1. Il primo e il secondo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta’ del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione e’ inefficace se non e’ seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita’ di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

    1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011. (introdotto dall’articolo 2, comma 54, della legge n. 10 del 2011).

    2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidita’ del licenziamento.

    3. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimita’ del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita’ a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all’azione di nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

    4. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia’ conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

    5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennita’ onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

    6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia’ occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennita’ fissata dal comma 5 e’ ridotto alla meta’.

    7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita’ di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile.

    Il testo integrale della legge

    Fonte: Orizzonte Scuola (24 dicembre 2011)

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    Pensioni. La scheda della FLCGIL

    Dopo la scheda UIL e CISL segnaliamo la pubblicazione sul sito della FLCGIL di una scheda relativa alle modifiche apportate al sistema pensionistico da parte dell'attuale governo.
    Vai alla pagina

    Fonte: Orizzonte Scuola (29 dicembre 2011)

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    Nuove regole per mandare i prof in pensione: costo, 100milioni

    Misure per le pensioni mitigate per i professori. E' quanto prevede un emendamento al milleproroghe che modifica il decreto salva-Italia.

    Secondo l'emendamento i docenti che avranno raggiunto i requisiti per la pensione con le vecchie regole entro agosto 2012 potranno lasciare il lavoro. Mancano, però, all'appello 100 milioni per finanziare la modifica.

    Fonte: Orizzonte Scuola (19 gennaio 2012)

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    Requisiti per le pensioni, novità per la scuola?

    Consentire l'accesso alla pensione con i vecchi requisiti per il personale della scuola che li maturi entro il 31 agosto 2012 (anziché entro il 31.12.2011).

    Questo è quanto propone un emendamento, di cui è prima firmataria l'on. Manuela Ghizzoni (PD), al disegno di legge di conversione del decreto "milleproroghe".

    Se venisse accolto nel testo definitivo, si amplierebbe in modo significativo la platea dei beneficiari delle disposizioni che attualmente riconoscono tale possibilità in via generale a tutti i lavoratori in possesso dei vecchi requisiti entro il 31 dicembre 2011, un termine che - come affermato più volte dalla CISL Scuola - non tiene debitamente conto della particolare situazione del "comparto scuola", in cui da sempre esiste un'unica data ordinaria di cessazione dal servizio, coincidente con l'inizio dell'anno scolastico (1° settembre).

    La CISL Scuola è impegnata a seguire l'evolversi della discussione sul disegno di legge, attualmente all'esame delle commissioni I e V della Camera dei Deputati.

    Questa la formulazione che verrebbe ad avere l'art. 24, comma 14, del decreto-legge 201/11, convertito dalla legge 214/11, qualora fosse confermato l'"emendamento Ghizzoni":

    14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore (del presente decreto) continuano ad applicarsi per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012 e ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23.8.2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, (nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata) ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

    Fonte: CISL (20 gennaio 2012)

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    Pensioni: ritirato emendamento per consentire l'accesso alla pensione con i vecchi requisiti

    Di Menna: inammissibile accanimento accanimento sulla scuola e gli insegnanti.

    L'emendamento di assoluto buon senso - spiega il segretario generale della Uil Scuola, Massimo di Menna - che prevedeva per la scuola la data del 31 agosto per il possesso dei requisiti per mantenere il vecchio sistema pensionistico, anziché quella del 31 dicembre, perché - mette in chiaro Di Menna - per la scuola, l'uscita per andare in pensione è al 1 settembre, invece che al 1 dicembre - è inspiegabilmente evaporato nel testo del decreto Milleproroghe.

    La Uil scuola sollecita le forze politiche, il Governo in particolare il ministro Profumo, affinché nella discussione in Aula la questione venga positivamente risolta.

    Nei confronti degli insegnanti, dell'importanza del loro lavoro si impiegano tante buone parole ma, quando si tratta di prendere decisioni di assoluto equilibrio, c'è una sorta di accanimento negativo.

    Nella norma per eliminare la penalizzazione di chi ha 41 o 42 anni di contributi e non ha compiuto 62 anni non è stato previsto, ai fini della anzianità contributiva, il riconoscimento della laurea laddove riscattata.

    Fonte: Uil Scuola (23 gennaio 2012)

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    Pensioni, emendamento ritorna in commissione ma accolto o.d.g.

    Nel testo licenziato dalla camera non c'è traccia dell'emendamento che attenuava quanto previsto dal salva-Italia sulle pensioni permettendo ai docenti che avrebbero raggiunto i requisiti per la pensione con le vecchie regole entro agosto 2012 di lasciare il lavoro. Accolto, invece, un ordine del giorno del Partito Democratico.

    Delusione da parte di quei docenti che avevano sperato in un'attenuazione degli effetti della legge salva-Italia sulle pensioni. Come avevamo anticipato in un precedente articolo, il nodo da sciogliere era la copertura finanziaria. Parliamo di 100 milioni di euro che la ragioneria dello Stato non ha ritenuto opportuno "sborsare" in un momento così delicato per le finanze pubbliche.

    Contemporaneamente, però, il Partito Democratico riusciva a far approvare un o.d.g. per il differimento al 31 agosto 2012 della maturazione dei requisiti di pensionamento per il personale scuola. Ve ne forniamo il contenuto.

    Testo integrale dell'ordine del giorno n. 79 accolto ieri della Camera dei Deputati

    La Camera,
    premesso che:



    il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 introduce una nuova disciplina previdenziale e l'articolo 24, comma 14 stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, senza tener conto della particolare specifica normativa che permette, invece, agli insegnanti di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico; come dimostrano gli ultimi dati ufficiali forniti dal Miur, che collocano i docenti italiani tra i più anziani dei Paesi Europei, gli interventi volti a ridurre le cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento incidono sull'invecchiamento del corpo insegnante,

    impegna il Governo



    in sede di discussione del primo provvedimento utile a prevedere un intervento normativo volto a introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

    9/4865-AR/79 Ghizzoni, Gnecchi, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

    Fonte: Orizzonte Scuola (27 gennaio 2012)

    sm283
     
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    Per Fioroni importante emendamento per pensioni docenti

    Ritengo che il Senato debba approvare, con il sostegno forte del Governo e del ministro Profumo, non un emendamento buonista ma un emendamento di profonda giustizia”: ha dichiarato l'ex Ministro Fiorono all'agenzia Ansa.

    "La riforma previdenziale ha ignorato che tutti i dipendenti pubblici maturano l'anzianità per anno solare tranne la scuola che la matura per anno scolastico. E quindi se si vogliono conservare i diritti riconosciuti per tutti i dipendenti al 31 dicembre 2011, gli stessi diritti per la scuola si devono fissare ad agosto 2012. La differenza economica è oggettivamente minima e comunque - osserva l'ex ministro - non si può fare cassa sui diritti riconosciuti a tutti meno che ai docenti perché altrimenti questo farebbe assumere, in maniera palese, profili di anticostituzionalità al Milleproroghe”.

    Fonte: Orizzonte Scuola (07 febbraio 2012)

     
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    Pensioni, le domande si fanno on line

    Il Ministero ha emanato la nota 529 del 8 febbraio 2012 con la quale si danno informazioni circa la presentazione delle domande di pensione attraverso le Istanze on line.

    Ricordiamo che nel nostro sito è presente una guida per l'iscrizione a istanze on-line.

    Pubblichiamo il testo della nota (file PDF).

    Fonte: Orizzonte Scuola (09 febbraio 2012)

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    Rimodulazioni delle posizioni stipendiali ai fini del calcolo della pensione, del TFS e del TFR

    Il CCNL 4 agosto 2011 relativo al personale del comparto scuola ha rivisto le posizioni stipendiali del personale docente e non docente della scuola. Nota operativa Inps Inpdap per spiegare i cambiamenti.

    In particolare:
    ■ Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
    ■ Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3 – 8 anni”, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.

    La nota (file PDF)

    Fonte: Orizzonte Scuola (17 febbraio 2012)

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    L'UE delinea un piano per pensioni adeguate, sicure e sostenibili

    Le pensioni sono oggi la principale fonte di reddito per circa un quarto della popolazione dell'UE e anche i giovani cittadini europei si troveranno a dover fare affidamento sulle pensioni in una fase successiva della loro vita.

    Se l'Europa non riesce ad assicurare ora e in futuro pensioni decenti, milioni di persone si troveranno nella vecchiaia in condizioni di povertà. L'Europa registra inoltre un fenomeno di invecchiamento poiché le persone vivono più a lungo e hanno meno bambini. A partire dall'anno prossimo la popolazione lavorativa inizierà già a contrarsi. Le pensioni comportano una crescente pressione finanziaria sui bilanci nazionali, soprattutto alla luce delle ulteriori restrizioni recate dalla crisi finanziaria ed economica. A sostegno di questi sforzi la Commissione europea ha pubblicato un Libro bianco su pensioni adeguate, sicure e sostenibili. Esso esamina il modo in cui l'UE e gli Stati membri possono intervenire per affrontare le principali sfide cui sono confrontati i nostri sistemi pensionistici. Esso propone tutta una serie di iniziative volte a creare condizioni atte a far sì che coloro che ne sono in grado continuino a lavorare – determinando un migliore equilibrio tra la vita lavorativa e la vita da pensionati –, assicurare che le persone che si trasferiscono in un altro paese possano mantenere i loro diritti pensionistici, aiutare le persone a risparmiare di più e garantire che le prospettive di pensione siano mantenute e che, una volta pensionate, le persone ricevano quello che si aspettavano.

    Presentando il Libro bianco alla stampa a Bruxelles, László Andor, commissario UE responsabile per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, ha affermato: "Assicurare pensioni adeguate in futuro è possibile se proseguiamo con i nostri impegni per la riforma. L'impatto dell'invecchiamento è già in vista - i baby-boomer vanno in pensione e un numero minore di giovani entra nel mercato del lavoro. Ma non è ancora troppo tardi per affrontare queste sfide". Il commissario ha aggiunto che l'innalzamento dell'età pensionabile è un fattore importante e ha rammentato come una recente indagine Eurobarometro riveli che molti cittadini europei rimarrebbero sul mercato del lavoro anche al di là dell'età pensionabile se esistessero le condizioni adeguate.

    In concomitanza con il 2012, Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, il Libro bianco prende le mosse dai risultati di un'ampia consultazione avviata nel luglio 2010. Essa esamina diversi ambiti politici ed è pienamente in linea con la Analisi annuale della crescita 2012 della Commissione. Le misure a livello europeo sosterranno e integreranno le riforme nazionali dei sistemi pensionistici. Il Libro bianco propone in particolare di:
    ■ creare migliori opportunità per i lavoratori anziani, sollecitando le parti sociali ad adattare il posto di lavoro e le prassi sul mercato del lavoro e facendo ricorso al Fondo sociale europeo per reinserire i lavoratori anziani nel mondo del lavoro. Rendere possibile alle persone di lavorare più a lungo è uno dei fulcri dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni 2012;
    ■ sviluppare sistemi pensionistici privati complementari incoraggiando le parti sociali a porre in atto tali sistemi e incoraggiando gli Stati membri a ottimizzare gli incentivi fiscali e di altro genere;
    ■ potenziare la sicurezza dei sistemi pensionistici integrativi, anche mediante una revisione della direttiva sugli enti pensionistici aziendali o professionali e una migliore informazione dei consumatori;
    ■ rendere le pensioni integrative compatibili con la mobilità, varando leggi a tutela dei diritti pensionistici dei lavoratori mobili e promuovendo l'istituzione di servizi di ricostruzione delle pensioni in tutta l'UE. In tal modo, i cittadini potrebbero ottenere informazioni sui loro diritti a pensione e un quadro del reddito che avrebbero una volta pensionati;
    ■ incoraggiare gli Stati membri a promuovere vite lavorative più lunghe, correlando l'età della pensione con la speranza di vita, limitando l'accesso al pre-pensionamento e eliminando il divario pensionistico tra gli uomini e le donne;
    ■ continuare a monitorare l'adeguatezza, la sostenibilità e la sicurezza delle pensioni e sostenere le riforme pensionistiche negli Stati membri.

    Contesto:

    I pensionati costituiscono una quota significativa e in rapida crescita della popolazione dell'UE (120 milioni ovvero il 24%), in particolare ora che le coorti dei baby-boomer raggiungono l'età pensionabile e si riduce il numero delle persone in età lavorativa primaria. Nel 2008 vi erano quattro persone in età lavorativa (15-64 anni) per ogni cittadino UE di 65 anni o più. Entro il 2060 tale proporzione si ridurrà a due contro uno. L'impatto dell'invecchiamento demografico è ulteriormente aggravato dalla crisi economica. Le pensioni rappresentano già una quota estremamente grande della spesa pubblica: oggi si tratta in media del 10% del PIL, che potrebbe salire al 12,5% nel 2060. Ma se si considera che la spesa per le pensioni pubbliche varia oggi dal 6% del PIL in Irlanda al 15% in Italia, i paesi si trovano a fronteggiare situazioni alquanto diverse a parità di sfide demografiche. Se è vero che la crisi si ripercuote sui regimi pensionistici a ripartizione a causa della riduzione dell'occupazione e quindi del calo dei contributi pensionistici, i sistemi con costituzione di riserve ne risentono a causa della riduzione dei valori dei loro attivi e di una diminuzione dei rendimenti.

    I sistemi pensionistici sono per l'essenziale di competenza degli Stati membri, ma l'UE può contribuire sul piano legislativo per quanto concerne le questioni che riguardano il funzionamento del mercato interno, fornendo un sostegno finanziario per aiutare i lavoratori anziani a rimanere sul mercato del lavoro, assicurando il coordinamento politico e l'apprendimento reciproco. Le riforme dei sistemi pensionistici sono valutate nell'ambito della Strategia Europa 2020. Nel 2011 sono stati 16 gli Stati membri a ricevere una raccomandazione specifica concernente le pensioni e altri cinque si sono impegnati a procedere a una riforma delle pensioni nel contesto dei loro memoranda di intesa (per ulteriori particolari si rinvia all'allegato 3 del Libro bianco).

    Il Libro bianco sulle pensioni
    Indagine Eurobarometro sull'invecchiamento attivo (file PDF)
    IP/12/16 + Memo/12/10 sull'invecchiamento attivo
    Sito web della Commissione europea sulle pensioni – affari sociali
    Sito web della Commissione europea sulle pensioni – mercato interno
    Sito web della Commissione europea sulle pensioni – affari economic e finanziari
    Bridging Europe's pensions gap
    Animazione video sulle pensioni

    Fonte: Unione Europea (17 febbraio 2012)

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