Manovra, Miur: Nessun taglio su scuola, università e ricerca. Le riforme

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    Manovra, Miur: Nessun taglio su scuola, università e ricerca

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    Al momento nessun taglio agli organici della scuola, ai fondi per l'università e sui finanziamenti alla ricerca è previsto nella manovra economica attualmente in discussione che sarà presentata in Consiglio dei ministri.

    Fonte: Ufficio Stampa MIUR (28 giugno 2011)

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    Manovra: stretta su scuola, blocco organici e tutti prof sostegno

    Impedire che dal 2012 possa tornare a crescere il numero di cattedre e di posti da amministrativo, tecnico ed ausiliario, allargare le competenze sul sostegno agli alunni disabili a tutto il personale docente, aumentare i controlli sulle diagnosi che indicano il supporto didattico agli alunni con problemi di apprendimento, accorpare le segreterie delle scuole materne, elementare e medie, affidare gli istituti più piccoli a presidi temporanei: sono le novità principali che il governo, attraverso la manovra economica, ha intenzione di adottare sul fronte della scuola per continuare a mantenere, anche nel 2012, la politica del rigore introdotta a fine 2008 con i tagli triennali contenuti nella legge 133.

    Nelle bozze che circolano sulla manovra economica è evidente l'intenzione del governo di mantenere in essere la soppressione di circa 85mila posti da docente ed almeno altri 45mila come personale scolastico di supporto: "a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 - si legge - le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed Ata della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133".

    Fonte: TMNews (28 giugno 2011)

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    Edited by Steve Hi Power Mc - 15/3/2017, 21:35
     
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    Manovra economica, ecco le norme sulla scuola

    Vi presentiamo le norme contenute nel documento di manovra finanziaria che sarà analizzata domani 30 giugno dal Consiglio dei ministri. Accorpamento istituti, conferma dei tagli al personale, un docente ogni due alunni disabili, formazione per tutti i docenti sull'integrazione degli alunni disabili, sono le misure che maggiormente risaltano, mentre non è detto nulla del blocco delle assunzioni, che non dovrebbe riguardare la scuola, e per le quali nei prossimi giorni dovrebbero esserci degli incontri decisivi per il contingente.


    Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica

    1. L’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica.

    2. L’organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tal fine, nell’ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili.

    3. A decorrere dall’a.s. 2011-2012 le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, ove il rapporto docenti di sostegno-alunni disabili sia pari a 1, sono costituite con il numero di alunni minimo e massimo previsto per i diversi gradi di scuola, rispettivamente, dagli articoli 9, 10, 11 e 16 del DPR 20/3/2009, n. 81.

    4. Il sistema scolastico, in base alle norme vigenti, provvede esclusivamente ad assicurare l’intervento di natura didattica, restando invece a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle risorse professionali e materiali a sostegno di tale funzione e necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile.

    5. All’alunno disabile può essere assegnato in ogni caso non più di un docente e nei limiti dell’orario di servizio contrattualmente previsto per ciascun grado di istruzione.

    6. Le commissioni mediche di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’inps, che partecipa a titolo gratuito.

    ***
    1. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

    2. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

    ***
    1. Il comma 4 dell’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

    ***
    1. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato.

    2. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7, dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.

    3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, si applica la procedura prevista dall’art.1, comma 621, lett.b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    ***
    1. All’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4 sexies aggiungere il seguente comma: Comma 4-septies “ Le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA, sulla base della revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico definito con i regolamenti emanati ai sensi del comma quattro del presente articolo, sono determinate annualmente con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”.

    Il comunicato del Ministero

    Fonte: Orizzonte Scuola (29 giugno 2011)

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    Manovra, Miur: Nessun taglio ai finanziamenti per la disabilità

    Le interpretazioni di alcuni organi di stampa secondo cui la manovra determinerebbe una riduzione della spesa per gli studenti disabili sono totalmente prive di fondamento.

    La manovra si limita a definire i seguenti aspetti:

    * E' confermato, come stabilito dal governo di centrosinistra, il rapporto di un insegnante ogni due studenti disabili. Tuttavia, in caso di bisogno, viene concessa una deroga a questa norma, così come disposto dalla Corte Costituzionale. Si tratta dunque di un provvedimento reso indispensabile dopo la sentenza, che non toglie, ma garantisce nuovi servizi.

    * Più rigore nella certificazione della disabilità da parte delle Asl. Verrà inserito un membro dell'Inps nelle commissioni per la certificazione. In passato si sono definite disabilità in maniera disinvolta e non corretta.

    Non è prevista inoltre l'abrogazione del tetto per il numero degli alunni nelle classi con studenti disabili. Il limite era, e resta, di 20 alunni per classe.

    Fonte: MIUR (29 giugno 2011)

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    Edited by Steve Hi Power Mc - 1/7/2011, 11:26
     
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    Immissioni in ruolo ci saranno e nessun blocco del concorso a preside. Interviene la Gelmini

    Per dirimere i dubbi sulle immissioni in ruolo scende in campo lo stesso Ministro intervenendo a margine della cerimonia di premiazione dei 160 insegnanti e dirigenti scolastici che hanno aderito alla sperimentazione sulla valutazione.
    Non solo, ha anche sottolineato che nelle prossime settimane "ci sarà un tavolo tecnico a palazzo Chigi per definire le modalità di questo piano".
    Lo stesso vale per il concorso a preside. "Il 20 giugno - ha affermato il Ministro - è stato registrato il concorso per i presidi, che andrà avanti". "Per settembre 2012 - ha continuato - saranno espletati tutti gli adempimenti".

    Fonte: Orizzonte Scuola (30 giugno 2011)

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    Edited by Steve Hi Power Mc - 5/7/2011, 23:51
     
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    Bonus insegnanti non entra nella manovra, ma gli altri interventi hanno funzionato

    «Nella manovra non c'è il bonus permanenza per gli insegnanti precari. Non si è trovata l'intesa sulla proposta che, come Lega Nord, avevamo predisposto a salvaguardia dei docenti sia del Nord che del Sud, ai quali nel 2007 è stato chiesto di fare una scelta territoriale definitiva, che garantiva un minimo di stabilità lavorativa a loro e una pur relativa continuità didattica agli studenti.

    Ora, in seguito agli ultimi interventi legislativi e in conseguenza di un'accentuata disomogeneità nei punteggi, questi docenti si ritrovano con la loro situazione rimessa in discussione. Anche se va ricordato che in loro soccorso vengono alcuni provvedimenti sul tema, da noi concordati con il ministro Gelmini e inseriti nel testo originale del decreto sviluppo, la cui bontà sembra confermata dai primi dati disponibili, che segnalano un numero di spostamenti decisamente più contenuto rispetto alle previsioni». La segnalazione è del senatore Mario Pittoni, capogruppo del Carroccio in commissione Istruzione del Senato, e autore della proposta del bonus permanenza al centro di accese polemiche nelle ultime settimane.

    Il parlamentare è «relativamente soddisfatto per i posti di lavoro che si è riusciti a salvare. Non è - spiega - rimettendo gli insegnanti delle graduatorie ad esaurimento in concorrenza tra loro che si risolvono i problemi: si toglie semplicemente il lavoro a qualcuno per assegnarlo ad altri, con tutti gli sconquassi che ne derivano. Sul bonus, che avrebbe garantito un buon livello di stabilità, si è scatenata l'opposizione con accuse di incostituzionalità prive di fondamento, visto che un meccanismo premiale simile esiste già per gli insegnanti titolari. Si trattava solo di estenderlo ai precari.

    Per essere chiari il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo prevede per i trasferimenti a domanda dei docenti un punteggio aggiuntivo come segue: 6 punti per il servizio prestato continuativamente nella stessa scuola negli ultimi tre anni; 2 punti per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio; 3 punti per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio; 10 punti una tantum - conclude Pittoni - per coloro che per un triennio (dal 2000/2001 al 2007/2008) non si sono trasferiti in altra scuola».

    Fonte: Sen. Mario Pittoni (30 giugno 2011)

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    Decreto per la stabilizzazione, il CdM approva

    Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge per la stabilizzazione finanziaria e la delega per la riforma fiscale

    Nel comunicato, leggiamo che "per quanto riguarda il contenimento della spesa le disposizioni non prevedono misure particolarmente severe per gli anni 2011 e 2012, proiettando gli interventi necessari al perseguimento degli obiettivi negli esercizi 2013 e 2014."

    Per gli interventi riguardanti la scuola vi rimandiamo al seguente articolo: Manovra economica, ecco le norme sulla scuola.

    Fonte: Orizzonte Scuola (01 luglio 2011)

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    Manovra finanziaria, novità anche per le visite fiscali

    Nel testo della manovra finanziaria arriva una stretta anche per le visite fiscali.

    Nel testo infatti si legge che "quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative" la visita fiscale arriverà "sin dal primo giorno".

    Nella vigente normativa, invece, il controllo poteva essere disposto “nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative” dell’amministrazione.

    Fonte: Orizzonte Scuola (01 luglio 2011)

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    La scuola nella manovra, un'esaustiva scheda della UIL

    La UIL ha reso noto una scheda sulle misure comprese nella manovra che riguardano la scuola. Il sindacato tiene a precisare che si tratta di una sintesi basata sulla bozza di lavoro e che per un’analisi puntuale occorrerà conoscere il testo approvato dal Consiglio dei Ministri. Segue un comunicato di Di Menna su contratto, immissioni e scatti di anzianità.

    Organici
    “Gli organici a partire dall’anno scolastico 2012 – 2013 non dovranno superare l’organico dell’anno scolastico 2011-2012”.
    Non ci sono ulteriori tagli. Gli organici verranno determinati anno per anno.
    Ciò consente – e la Uil lo proporrà con molta insistenza – di arrivare all’organico funzionale pluriennale.
    Rimangono le norme previste dal decreto 64 che prevede che il 30% dei risparmi venga destinato alla valorizzazione professionale.

    Turn over
    La scuola resta esclusa dal blocco del turn over.
    E’ confermato il piano di assunzioni previsto dal DL Sviluppo.
    Ci siamo ulteriormente attivati perché vi sia, la settimana prossima, la convocazione da parte del Governo, in modo da poter definire i numeri e le modalità. Come Uil insistiamo: “devono essere coperti tutti i posti disponibili già dal prossimo settembre”.

    Esoneri
    La manovra prevede la riduzione dei casi di esonero per gli insegnanti che hanno dal dirigente l’incarico di collaborazione.
    Istituti comprensivi
    Il testo prevede che le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado diventino tutti istituti comprensivi. E’ prevista la reggenza per le scuole che hanno meno di 500 alunni (300 per le isole e le zone di montagna).

    Sostegno
    Stretta sui controlli. Viene creata la possibilità di un organico di rete. La competenza dell’insegnante è didattica. L’assistenza è affidata agli Enti Locali.
    Conferma dell’organico e delle deroghe. Conferma del rapporto uno a due con un tetto dei 20 alunni.

    Retribuzioni
    E’ prevista la proroga fino al 31.12.2014 delle disposizioni vigenti che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni, previsti dalle disposizioni medesime.
    Per la scuola questo significa che vengono confermati gli scatti di anzianità.
    Restano le misure previste dal decreto che certificati i risparmi li finalizza al pagamento degli scatti.

    C’è copertura fino al 2013
    Per il 2014 va verificata la disponibilità tra i risparmi, comunque, vanno previste specifiche risorse.
    E’ inserita una norma che prevede “che l’ambito applicativo delle disposizioni (di proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime) sia differenziato, all’esito di apposite sessioni negoziali, in ragione dell’esigenza di valorizzare ed incentivare l’efficienza di determinati settori”.
    Come Uil esprimiamo contrarietà al rinvio del rinnovo contrattuale.

    __
    Di Menna: sul contratto non ci siamo
    Manovra sui conti pubblici

    Il rigore nei conti non può bloccare la contrattazione
    Confermati gli scatti di anzianità e le immissioni in ruolo

    In una manovra complessa e onerosa, di forte riduzione della spesa pubblica – commenta il segretario generale della Uil Scuola, Massimo Di Menna che per una valutazione di merito rinvia alla verifica del testo uscito dal Consiglio dei Ministri e alla verifica degli effetti sulle retribuzioni che deriveranno dalla rimodulazione del sistema fiscale – registriamo che nella scuola non ci sono ulteriori tagli, tra l’altro davvero impossibili dopo quelli già subiti con la manovra triennale, né il blocco delle retribuzioni, in quanto rimangono gli aumenti derivanti dagli scatti di anzianità. Viene confermato un piano di copertura di tutti i posti disponibili.
    Continueremo a rivendicare l’esigenza di prevedere anche rinnovi contrattuali così come – continua Di Menna – continueremo a richiedere la definizione di organici pluriennali stabili.
    Siamo convinti che per favorire un’azione di sviluppo e di crescita della nostra economia è sicuramente utile un’attenta politica dei conti pubblici ma occorre un piano di sostegno e di investimento sul sistema di istruzione che non può prescindere dal riconoscimento e dalla valorizzazione del personale che possono avvenire rafforzando e qualificando la contrattazione.

    Fonte: Orizzonte Scuola (02 luglio 2011)

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    No taglio a nuovi tagli docenti e ATA, ma organici bloccati a decorrere dal 2013

    Nessun nuovo taglio a cattedre e ATA dalla manovra finanziaria salva-Italia, approvata a fine giugno, ma gli organici restano bloccati fino a data da destinarsi.

    Anche in caso di aumento della popolazione scolastica, gli organici del personale docente, educativo ed ATA della scuola non potranno superare quelli dell'anno 2011-12.

    Pubblichiamo l'articolo specifico
    A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato.

    Fonte: Orizzonte Scuola (06 luglio 2011)

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    Sostegno, nessun taglio previsto. Organico aumentato di 4000 unità

    Le rassicurazioni giungono dallo stesso Ministro durante la convocazione presso la VII Commissione cultura al Senato. Nel 2010-11 i posti di sostegno sono aumentati di 4.400 unità e non sono previsti tagli nella manovra. Al via assegnazione dei docenti di sostegno a reti di scuole e formazione per i docenti curriculari. Pubblichiamo l'intervento del Ministro.

    "Nessuna riduzione ha riguardato né riguarderà i posti di sostegno che, anzi, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, sono aumentati nell’anno scolastico 2010-2011 di ben 4.400 unità (portando l’organico di fatto da circa 90.000 docenti a 94.400 docenti). Per l’anno scolastico 2011-2012, è stato confermato interamente anche l’organico di diritto dei docenti di sostegno agli alunni disabili oltre 63.400 posti, che è il risultato di un incremento di circa 15.000 posti negli ultimi tre anni scolastici; tali posti sono utili per le immissioni in ruolo e per la stabilizzazione dei docenti di sostegno. Del resto anche la recente manovra approvata dal Consiglio dei Ministri del 30 giugno ultimo scorso non ha determinato alcun taglio alle dotazioni organiche dei docenti di sostegno, confermando anzi l’organico dell’anno scolastico 2010/2011, fatto salva la possibilità di deroga necessaria per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica. Ha previsto, inoltre, per un migliore ed efficiente utilizzo delle risorse umane, che i docenti di sostegno siano assegnati complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, proprio per rendere possibile, con più flessibilità, l’intervento di personale e l’utilizzo di strumenti specificamente finalizzati al tipo di disabilità, promuovendo, nel contempo, anche nei confronti degli altri docenti dei consigli di classe, una più diffusa cultura dell’integrazione".

    Fonte: Orizzonte Scuola (07 luglio 2011)

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    Decreto sviluppo diventa legge, sì del Senato

    Il Senato ha approvato in via definitiva, grazie al voto di fiducia, il dl sviluppo. Il provvedimento diventa legge. Nei prossimi giorni i commenti specifici ai provvedimenti sulla scuola.

    Fonte: Orizzonte Scuola (07 luglio 2011)

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    Finanziaria: un articolo introduce una tassa per ricorrere, in base al reddito

    Dopo il decreto legge sullo sviluppo economico che vorrebbe vietare la stabilizzazione dei precari, ora il nuovo decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 impone il pagamento del contributo unificato (103 euro) per ogni ricorso a disoccupati, invalidi, precari e dipendenti del pubblico impiego che vogliono ricorrere contro il datore di lavoro o l’amministrazione. Agendo in questo modo, più che accelerare si impediscono i processi.

    Soltanto nella scuola, più di 40.000 ricorsi sono in corso di deposito nei tribunali ordinari per richiedere la stabilizzazione dei precari, mentre l’Anief sta per depositare altri 4.000 ricorsi al tribunale amministrativo contro il nuovo decreto di aggiornamento delle graduatorie, dopo i 15.000 patrocinati vittoriosamente nel biennio precedente.

    Per effetto delle modifiche al DPR 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), introdotte dal c. 6 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie) dell’art. 37 del nuovo D. L. (recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): rispettivamente, nell’introduzione dell’art. 1bis al comma 9, si dispone che i ricorrenti che nel processo civile al giudice del lavoro nei confronti del datore di lavoro (l’amministrazione pubblica e privata) intentano un processo per controversie di previdenza (pensione) ed assistenza obbligatorie (invalidità), nonché per quelle individuali di lavoro (stabilizzazione, mancati scatti stipendiali, estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto, mobilità, errati punteggi nelle graduatorie ad esaurimento o d’istituto) o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall’articolo 76 (21.256,32 annui lordi da cumulare necessariamente con Irpef e con reddito dei conviventi o familiari), sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3,ovvero di 206 decurtate della metà (viste le modifiche introdotte con le lettere h) e p), cioè al pagamento di 103 euro per ricorso. Tale contributo è da pagare ai sensi della lettera s) anche per i ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Anzi, diventa di 300 euro se si vuole l’esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato (v. commissariamenti ottenuti dall’Anief) o di 600 euro se si ricorre al Presidente della Repubblica (lettere a, b, c).

    La giustizia è a rischio per i più deboli – dichiara il presidente dell’Anief, prof. Marcello Pacifico – che non potranno più difendersi nei tribunali, arrivando a stento a fine mese.
    È evidente che la norma, introducendo una nuova tassa per reddito, neanche troppo velatamente, ha l’intento di bloccare sul nascere il contenzioso avverso l’eventuale abuso di potere, distrazione o discrezionalità del datore di lavoro, che per la scuola coincide con l’amministrazione pubblica, scoraggiando i ricorrenti.

    È ovvio che il sindacato ricorrerà ai tribunali per sollevare questione di legittima costituzionale per contrasto agli articoli 1, 2, 3, 4, 111, 113 della Costituzione visto che la Repubblica è fondata sul lavoro, riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, la parità dignità di ogni cittadino di fronte alla legge al di là della condizione sociale (reddito), rimuove ogni ostacolo di ordine economico, promuove ogni condizione per il diritto al lavoro, la pari dignità tra le parti (datore di lavoro e lavoratore) nel contradditorio, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi sempre e comunque contro gli atti della pubblica amministrazione dinnanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (senza alcun balzello, dunque).

    Si ritorna, di fatto, allo Stato assoluto con una giustizia per la sola classe media abbiente che può pagarsi il costo di un processo, processo che fino a ieri era gratuito per tutti perché costituzionalmente protetto. Neanche sotto Federico II si pagavano i giustizieri per reclamare i propri diritti davanti all’imperatore. Si celebreranno così soltanto i grandi processi per appalti o onerosi risarcimenti tributari, visto che il reddito medio annuo lordo anche di uno dei 130.000 lavoratori (docenti e ata) precari della scuola (11 mensilità per 1900 euro lorde) che hanno le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, con il TFR e la disoccupazione, supera di poco il limite reddituale imposto dalla nuova norma per essere esonerato dal versamento del contributo. I loro possibili ricorsi, infatti, avendo nei processi civili e amministrativi un valore indeterminabile, saranno sottoposti al versamento della metà del contributo unificato previsto dalla lettera c), c. 1, art. 13 del modificato DPR 115/2002, cioè al pagamento di 103 euro.

    In questo modo si inibisce il diritto del lavoratore a muovere causa contro il suo datore di lavoro, ovvero contro l’amministrazione, come se non fosse una parte nel processo ma direttamente il giudice nei confronti del quale non è opportuno o possibile finanziariamente ricorrere. Per non parlare della tassa da pagare per avere eseguita una sentenza o per commissariare l’amministrazione inadempiente, come era successo per la questione coda-pettine delle graduatorie. Ridicola, infine, la supertassa per chi decide di inviare una raccomandata al Presidente della Repubblica per notificare il suo ricorso, senza neanche la firma di un legale, entro 120 giorni all’amministrazione che aveva emanato l’atto da impugnare.

    Una norma, dunque, palesemente discriminante, classista, fuori dalla logica dell’esercizio della giustizia costituzionalmente garantito a ogni cittadino. Speriamo che il Parlamento la cancelli durante la conversione in legge, per non ricorrere sempre ai tribunali per avere garantito lo stesso diritto alla giustizia, essendo tutti uguali davanti alla legge, sopra o sotto i 20.000 euro lordi annui, dipendenti o dirigenti.

    Fonte: ANIEF (08 luglio 2011)

    -------------------------------------------------------
    Il testo dell'art. 9 del decreto sviluppo

    Pubblichiamo il testo come modificato dalla Camera e licenziato ieri dal Senato. All'interno: investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, programmazione negoziata, Fondazione per il Merito, piano triennale di immissioni in ruolo, stop ai ricorsi per la stabilizzazione, spostamento al 31 agosto delle operazioni relative alle graduatorie e apertura triennale, mobilità quinquennale, salvaprecari

    Articolo 9
    (Scuola e merito)



    Ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale

    1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l’individuazione e l’attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti, denominati «Contratti di programma per la Ricerca Strategica», per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dall’articolo 13 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

    Programmazione negoziata

    2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.

    Fondazione per il Merito

    3. È istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito «Fondazione») per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all’estero. Può altresì svolgere funzioni connesse con l’attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

    4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.

    5. Lo statuto della Fondazione, è approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della gioventù. Lo statuto disciplina, inoltre:

    a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

    b) l’istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori, dei collegi di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l’esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

    6. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di un’apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:

    a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell’attività lavorativa;

    b) le caratteristiche, l’ammontare dei premi e dei buoni di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

    c) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

    d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

    e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell’esposizione del fondo.

    6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi.

    7. In attuazione dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

    9. Fermo quanto indicato al comma 15, il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

    10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione è autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all’articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge, dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

    11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonché per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.

    12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

    13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

    14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La disposizione di cui all’articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

    15. Per l’attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è autorizzata la spesa per l’anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2012.

    16. All’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m)

    b) i commi 5 e 9 sono soppressi.

    Immissioni in ruolo

    17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall’anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

    Stop ai ricorsi per la stabilizzazione

    18. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.».

    Graduatorie ad esaurimento e d'istituto

    19. All’articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;

    b) il comma 3 è abrogato.

    20. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L’aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale».

    Mobilità dopo 5 anni

    21. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità».

    Salvaprecari

    21-bis. Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all’anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell’anno precedente o, comunque, dell’ultimo anno lavorativo nel triennio precedente.

    Fonte: Orizzonte Scuola (08 luglio 2011)

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    Graduatorie ad esaurimento, valide le domande pervenute entro il 6 giugno

    Molti lo ricorderanno. Il tilt delle Poste aveva reso impossibile l'invio della domanda di aggiornamento per le graduatorie ad esaurimento mercoledì 1° giugno. Con una nota il ministero aveva poi dilazionato al 3 giugno purchè si fosse in possesso di apposita ricevuta da parte delle Poste. Con nota del 7 luglio 2011 pone fine al contenzioso, autorizzando gli uffici ad accettare le domande pervenute entro il 6 giugno 2011, anche prescindendo dalla dichiarazione specifica da parte di Poste Italiane.

    La nota (file PDF)

    Fonte: Orizzonte Scuola (08 luglio 2011)

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    Il Decreto Sviluppo ha funzionanto... anche se l'ideale era il congelamento. Novità dal Consiglio di Stato sui ricorsi per il pettine

    «I “paletti” inseriti nel decreto Sviluppo potevano “frenare”, non certo “fermare” gli insegnanti precari che dispongono dei famosi “superpunteggi”. Neanche il bonus di permanenza sarebbe bastato: poteva solo contenere maggiormente numeri ai quali era comunque impossibile sfuggire senza congelamento delle graduatorie, che – guarda caso - è il primo provvedimento da noi chiesto a suo tempo.

    La norma, inserita nel Milleproroghe, aveva già superato l’esame del Senato, ma è stata poi bloccata dal Capo dello Stato. Ci siamo così dovuti limitare a piazzare alcuni paletti, come l’aggiornamento punteggi e trasferimenti ogni 3 anni invece che 2; 5 anni (invece che 3) di servizio effettivo in ruolo per potersi spostare; 5 anni in ruolo (invece che uno) per chiedere l’assegnazione provvisoria; possibilità di attingere dalle liste attuali per le prossime immissioni in ruolo.

    Si è arenato solo il bonus per chi non si sposta, vittima degli attacchi dell'opposizione, che ha posto dubbi di incostituzionalità, facendo finta di non sapere che un meccanismo premiale sulla permanenza esiste già per gli insegnanti titolari (utilizzato peraltro anche da alcuni di quegli stessi rappresentanti dell'opposizione che accusano la nostra proposta di essere incostituzionale). Attendiamo ora i dati definitivi per sapere di quanti punti dispongono effettivamente coloro che hanno cambiato provincia. Il numero dei trasferimenti è comunque inferiore alle previsioni».

    A definire il quadro è il senatore Mario Pittoni, capogruppo della Lega Nord in commissione Istruzione del Senato, che annuncia importanti novità: «Si delinea – spiega - lo stop dello scavalcamento di docenti precari su altri docenti precari a colpi di ordinanze. E’ infatti di questi giorni una pronuncia del Consiglio di Stato, che apre alla possibilità di annullare tutte le ordinanze del Tar Lazio dalle quali sono derivati scavalcamenti con tanto di nomina di un commissario per la loro attuazione.

    Il Consiglio di Stato – precisa Pittoni - è tornato a occuparsi delle graduatorie ad esaurimento, pronunciandosi sull’appello proposto da un gruppo di insegnanti destinati a essere scavalcati da loro colleghi (che secondo il Tar avrebbero dovuto essere collocati a pettine, cioè in base al punteggio). Risultato: revoca sia dell’ordinanza con la quale era stata disposta tale misura, sia della successiva ordinanza con la quale era stato nominato il Commissario ad Acta per la concreta attuazione del predetto spostamento.

    Considerato che il Consiglio di Stato ha motivato l’accoglimento dell’appello sottolineando da un lato il pregiudizio derivante ai “docenti scavalcati” dalla misura cautelare disposta dal Tar, e, dall’altro la necessità di garantire alle parti parità di trattamento sino alla definizione del giudizio, risulta evidente che la vicenda è ben lontana dal potersi considerare conclusa come pretenderebbe l’Anief, l’associazione che ha sostenuto migliaia di docenti in analoghi ricorsi.

    Fondamentale ora che il Tar Lazio, innanzi al quale i ricorsi pendono già da circa due anni, faccia seguire nel più breve tempo possibile alle centinaia di ordinanze con le quali ha stravolto la fisionomia delle graduatorie, sentenze che in via definitiva definiscano le modalità secondo le quali le graduatorie vanno aggiornate ed integrate nel rispetto degli interessi delle migliaia di precari coinvolti.

    Come Lega Nord – conclude Pittoni – sulla questione abbiamo presentato due interrogazioni, una al Ministro dell’Istruzione e una alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre a scrivere al Presidente della Sezione 3° bis del Tribunale amministrativo del Lazio, sottolineando la necessità di “definire nel più breve tempo possibile tutte le controversie originate dall’impugnazione del D.M. 42/2009 e in particolare quelle in cui si fa questione del collocamento in coda o a pettine di coloro che hanno chiesto di essere inseriti in graduatorie diverse da quella di appartenenza”».

    Fonte: Sen. Pittoni (11 luglio 2011)

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    La manovra economica del Governo interviene ancora una volta sulle pensioni

    Innalzamento dell'età pensionabile delle donne, revisione dei requisiti di età già dal 2013, allungamento della finestra mobile.
    Con la Legge 111/11 è stato convertito in legge il Decreto 98/11. Molte le novità introdotte in particolare nel settore previdenziale.
    Ancora una volta, per fare cassa, si interviene in materia previdenziale e anche sugli attuali pensionati.

    Età pensionabile delle donne nel settore privato

    L'età pensionabile delle donne del settore privato, si innalza con gradualità a cominciare dal 2020 per arrivare a quota 65 nel 2032, un intervento più soft rispetto a quello che in precedenza era stato riservato alle lavoratrici del pubblico impiego che con la manovra dello scorso anno si sono viste innalzare il requisito di anzianità a 65 anni già dal 2012.

    Revisione dei requisiti di età per il pensionamento

    Viene ri-anticipato al 2013 il primo aumento (3 mesi) dell'età pensionabile legato all'aspettativa di vita. Il secondo aumento (4 mesi) è previsto nel 2016. L'aumento dell'età pensionabile si applica a tutti (lavoratrici, lavoratori) e va ad agire sia ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia che di quella di anzianità.

    Allungamento finestra mobile

    Si interviene anche sulla finestra mobile (legge 122/2010) che già posticipava di un anno la decorrenza della pensione di anzianità per chi maturava i 40 anni di contribuzione senza nessun beneficio ai fini pensionistici, con questa ultima norma introdotta a sorpresa dal Governo, i lavoratori in questione saranno ulteriormente penalizzati perché si vedranno posticipare la pensione di un altro mese nel 2012, di due mesi nel 2013 e di tre mesi 2014. La disposizione non si applica a color che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 e ai comparti della scuola e dell'AFAM.

    È chiaro che questa norma serve solamente a fare cassa e a bloccare l'ingresso delle giovani generazioni alle quali si riserva non solo un percorso lavorativo pieno di ostacoli ma anche un futuro previdenziale sempre più povero.

    Rivalutazione delle pensioni

    Viene anche peggiorato quanto già previsto nel decreto perché si nega la rivalutazione complessiva della pensione per chi percepisce un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo.La rivalutazione sarà fatta in misura del 70% sulla fascia corrispondente a tre volte il minimo, mentre sulla quota rimante non sarà applicata. Ricordiamo che il minimo Inps attualmente corrisponde a 460,00 euro mensili.

    Fonte: FLCGIL (22 luglio 2011)

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    Effetti della manovra finanziaria sui parametri per i pensionamenti del personale della scuola

    Quali sono gli effetti della manovra sui pensionamenti del personale della scuola? Ce ne dà un saggio la FLCGIL di Catania in un breve ma illuminate articolo.

    "I lavoratori dei comparti della conoscenza subiranno sul piano previdenziale l'ennesima modifica dei parametri di pensionamento. Infatti, l'articolo 12 della legge 122/2010 aveva già introdotto un adeguamento automatico dei requisiti anagrafici dal 2015, per il conseguimento della pensione di anzianità e di vecchiaia in ragione dell'incremento della speranza di vita.

    La legge 111/2011 lo anticipa al 2013, mentre i successivi adeguamenti avranno una cadenza triennale.

    L'innalzamento riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del pubblico e del privato, con alcune differenze per quanto riguarda le finestre di uscita del comparto della scuola statale e dell'AFAM.

    Le variazioni incideranno sia sulle pensioni di anzianità che di vecchiaia, tanto nel sistema retributivo che in quello contributivo
    ".

    Per avere un'idea dei requisiti per il diritto alla pensione dei lavoratori e delle lavoratrici dei comparti della Conoscenza scarica questa tabella (formato PDF).

    Fonte: Orizzonte Scuola (03 agosto 2011)

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    Edited by Steve Hi Power Mc - 12/8/2011, 08:56
     
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    Manovrina bis, le mani sulle pensioni

    Come anticipato dalla nostra redazione, non siamo che all'inizio. Una seconda manovra per intervenire sui conti sarà varata giorno 16 o al massimo 18 agosto 2011.

    Tutto rimandato, dopo il congelamento della crisi che ha provato a risolvere il debito creando altro debito. Sperando in una clemenza divina che in autunno insieme alle foglie non faccia ac/cadere l'inevitabile, l'Italia in crisi si appresta a varare una nuova manovra finanziaria, che si traduce in tagli per riequilibrare il rapporto deficit-Pil. Sarà l'ultima manovra? Non lo pensiamo, ma non profetizziamo. E' retorico chiedersi se continueranno a bruciare i sobborghi londinesi, mentre si finanziano guerre e se ne minacciano di altre.

    Potremmo fare come qualcho, che pensa il tutto sia disegno per traghettarci verso una nuova era dell'umanità. Perchè no! Intanto, giorno 16 o al massimo giorno 18 l'Italia varerà una nuova manovrina che possa ridurre il rapporto deficit-Pil dal 3,8% di quest'anno ad un valore tra tra l'1,5% e l'1,7% il prossimo, per poi arrivare al pareggio di bilancio nel 2013. Pil permettendo.

    Poche le indiscrezioni sulle misure. Non si hanno notizie su possibili tagli alla scuola, ma se ne hanno, invece, sulle pensioni. Sul tavolo delle possibilità, il blocco delle pensioni e dell'anticipo a partire dal prossimo anno, dell'aumento dell'età pensionabile per le donne.

    Inoltre, la misura compresa nella manovra di luglio sul mancato riconoscimento dell'indicizzazione per il 2012/13 per le pensioni "corpose", pare sia intenzione estenderla anche agli assegni minori, fino ad un blocco totale per i prossimi due anni.

    Fonte: Orizzonte Scuola (12 agosto 2011)

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    La nuova manovra difende pensioni e stipendi, non tocca scuola, università e ricerca

    Queste le parole del ministro Gelmini in un comunicato inviato in redazione, in cui si sottolinea il momento difficile, non solo per l'Italia ma per tutto il mondo, poiché è a rischio l'equilibrio economico internazionale.

    "E' una manovra certo severa ma improntata all'equità, al rigore e allo sviluppo. Difende i risparmi, le pensioni e gli stipendi degli italiani. Non tocca la sanità, la scuola, l'università e la ricerca. Non aumenta l'Iva e non inserisce la patrimoniale. Aggredisce invece i costi della politica e degli apparati.

    E' un momento difficile, non solo per l'Italia ma per tutto il mondo, poiché è a rischio l'equilibrio economico internazionale. Solo un governo e una maggioranza coesa potevano affrontare con serietà e rapidità questa difficile congiuntura.

    Il Presidente Berlusconi si dimostra ancora una volta l'unica personalità politica in grado, attraverso la propria leadership, di traghettare il Paese fuori dalla crisi dando risposte credibili agli organismi economici e politici internazionali".

    Fonte: Orizzonte Scuola (13 agosto 2011)

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