Certificato di malattia telematico (certificato medico online)

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    Certificato Medico On Line - Tutte le novità

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    La rivoluzione del 15 settembre 2010 ha introdotto molte novità per il certificato medico on line per la malattia nel settore privato e in quello pubblico.

    Dal 15 settembre 2010 infatti è obbligatorio da parte dei medici (anche se le sanzioni scatteranno, in caso di mancata osservanza da parte dei medici, solo il 31 gennaio 2011), inviare il certificato medico on line, cioè per via telematica all'Inps.

    Cosa cambia e perché per i lavoratori? E' molto importante capire che i cambiamenti del certificato medico on line non saranno solo a carico dei datori di lavoro, delle sedi Inps sparse per il territorio e soprattutto dei medici, ma anche dei lavoratori.

    Dal 15 settembre 2010 infatti ogni lavoratore deve recarsi dal medico il primo giorno di malattia (oppure comunicarla sempre al medico con una telefonata) per la visita e la comunicazione telematica della malattia. Non si potrà più attendere il secondo giorno di malattia per recarsi dal medico, ma la comunicazione dovrà avvenire il giorno stesso dell'inizio della malattia.

    Il certificato on line verrà inviato dal medico all'Inps e ad un eventuale indirizzo di posta elettronica (email) del lavoratore, che dovrà poi stamparla e consegnarla all'ufficio del personale.

    Queste sono le procedure che ci hanno raccontato i nostri utenti, tra disagi e preoccupazione. Questi cambiamenti infatti sono avvenuti senza la necessaria comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione (i cambiamenti fanno capo al ministero di Renato Brunetta). Ma non tutti i medici che abbiamo sentito hanno affermato di applicare così rigidamente i nuovi regolamenti.

    Fateci sapere con i vostri messaggi cosa ne pensate e la vostra esperienza.

    Fonte: Contratto di Lavoro (22 settembre 2010)

    :shifty:
     
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    Inps, invio attestati di malattia all’indirizzo di PEC del cittadino

    L'INPS comunica, con la circolare n. 164 del 28 dicembre 2010, le modalità per la consultazione e la stampa dei propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante.

    Tali servizi, utilizzabili mediante accesso al sito dell’Istituto www.inps.it – servizi on-line, consentono al cittadino:

    - tramite il codice PIN, di avere la disponibilità di tutti i certificati telematici rilasciati alla persona che si è identificata, comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicati dal medico;

    - mediante il codice fiscale personale e il numero del certificato, di ricercare e consultare uno specifico attestato di malattia.

    Con la presente circolare l’Istituto rilascia un ulteriore servizio consistente nell’invio delle attestazioni di malattia alla casella di Posta Elettronica Certificata del cittadino che ne fa richiesta.

    La circolare
    Il manuale (formato PDF)

    Fonte: Orizzonte Scuola (11 gennaio 2011)

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    Certificati di malattia, informatica e lotta agli assenteisti

    Le procedure introdotte dal Dipartimento della F. P. per giustificare le assenze per malattia dei dipendenti pubblici, se da un lato hanno riscosso un discreto credito per l’ispirazione che le anima (il contrasto dell’assenteismo), dall’altro hanno sollevato -e continuano a sollevare- perplessità e critiche piuttosto vivaci (1), soprattutto da parte delle associazioni di categoria del mondo medico.

    Il lettore interessato può acquisire in proposito ampia documentazione dai siti che si occupano in modo specifico della materia (2).

    Qui vorrei soltanto ricordare che tutto il personale della scuola (ma il discorso vale anche per altri comparti) può rivolgersi, per il certificato di malattia, a qualunque medico convenzionato con il SSN. Non è necessario, quindi, se il proprio medico di base ha lo studio lontano dalla propria abitazione, cambiarlo con uno più vicino. Nel caso appunto in cui il dipendente abbia necessità di una giustificazione per l’assenza dal lavoro, ma non riesce, perché le sue condizioni fisiche non glielo consentono, a recarsi dal medico di famiglia, egli può mettersi in contatto con il medico di base più vicino, in grado magari di effettuare una visita domiciliare (senza costringerlo quindi a uscire da casa).

    È evidente però che in questo caso il dipendente dovrà pagare al medico la visita, la compilazione, l’invio e la copia cartacea del certificato, proprio perché il dottore che si assume la responsabilità di giustificarlo non è il suo medico di base.

    E questo è un altro aspetto su cui bisognerebbe riflettere, prima di esprimere un giudizio sulle nuove procedure in tema di giustificazione delle assenze.

    Oltre a vedersi tolte dallo stipendio somme che possono anche essere significative, il dipendente sarà costretto ad affrontare un ulteriore onere finanziario per pagare appunto un altro medico per la giustificazione.

    Non mi sembra un modo particolarmente equo per far fronte ad un fenomeno, quello dell’assenteismo, che comunque (come ho avuto modo di evidenziare in altra sede) andrebbe affrontato con altri metodi.

    Ammesso poi -e non concesso- che il senso del dovere di un dipendente, il suo impegno e la qualità del lavoro svolto, si misurino soltanto dalla continua presenza in servizio.

    Ad un docente che è sempre presente (perché magari abita a poche centinaia di metri dalla scuola), ma che impiega troppa parte del suo tempo a leggere il giornale in sala insegnanti (e qualche volta anche in classe), o che chiacchiera con i colleghi anziché entrare in aula, io preferisco senz’altro un docente che ogni tanto è costretto ad assentarsi a causa delle sue patologie fisiche (e che per questo subisce pure detrazioni dallo stipendio), ma che compie il suo dovere fino in fondo e produce secondo parametri di tutto rispetto.

    Chi considera la malattia come un colpa (per cui il malato va punito) andrebbe escluso dalla società civile e trattato come un nemico dell’umanità.

    Note
    (1) Fa discutere soprattutto la circolare n. 5 del 28-04-10 del Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto le assenze dal servizio dei pubblici dipendenti, nonché le responsabilità dei medici e le sanzioni previste nei loro confronti.
    Tali provvedimenti (definiti anche da comitato di salute pubblica) sono tanto più opinabili quando si considerino le criticità del sistema di informatizzazione dei certificati (v. oltre), il notevole costo della procedura avviata dall’esecutivo e le problematiche (più generali) relative alla firma certificata (cfr. al riguardo
    I disastri della posta certificata: è complicazione amministrativa, non semplificazione”, apparso il 31-12-10 su www.ilgazzettino.it/).
    Di fatto, oggi, le durissime sanzioni irrogate al medico allorché egli “… in relazione all’assenza dal servizio [del dipendente], rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati” (evidenziazione mia), costringono molti pazienti, anche quelli che si reggono a malapena in piedi, a recarsi nello studio del medico per la giustificazione, compromettendo così ancora di più il loro stato fisico, il che si traduce quasi sempre in un prolungamento dell’assenza dalla sede di servizio. È troppo chiedere a quale logica risponda un obbligo del genere?
    Stupisce, peraltro, che non si parli della possibilità di superare i nodi più difficili della materia con procedure analoghe a quelle usate per la telemedicina, che permettano cioè al paziente, tramite specifiche apparecchiature, di dialogare da casa con il proprio medico di base, consentendo a questi di acquisire in tempo reale immagini e dati necessari per la diagnosi, la prognosi e la terapia, nonché di trasmettere al proprio assistito la copia del certificato.
    Non meno sorprendente è il silenzio di illustri uomini politici alle proposte di riqualificare la P.A. (realizzando in tal modo sostanziosi risparmi) con l’introduzione delle tecnologie digitali (v. in proposito “Ricetta medica elettronica: Brunetta sollecita Tremonti per l’emanazione dei provvedimenti attuativi”) .

    (2) Sulla questione dei certificati di malattia digitali, cfr. tra l’altro: “www.orizzontescuola.it/node/6761/)">I medici potranno certificare le malattie brevi solo con la visita […]”,
    Sanità, certificati di malattia on line: scontro tra medici e ministero sul sistema”; e soprattutto gli articoli presenti su www.fimmgroma.org/, in particolare
    Certificazioni di malattia on line. A rischio blocco l’80 % degli account”, che fornisce un video molto eloquente sulle anomalie del sistema;
    Continua la discussione sul valore legale del certificato telematico”; e “Certificati on line, tutti gli aggiornamenti e la normativa” (memorandum particolarmente utile).

    Il problema comunque non riguarda soltanto il costo, le disfunzioni e la vulnerabilità del sistema, ma interessa anche, come già accennato sopra, alcuni punti chiave della nuova normativa. E in effetti, che le critiche rivolte a questo piano siano fondate è testimoniato dal fatto che la sua completa attuazione è stata rimandata più volte: doveva essere pienamente operativo alla fine del 2009, ma si trova ancora nella fase di collaudo ed è quasi certo che subirà un ulteriore rinvio, con il mantenimento ancora per qualche tempo della certificazione tradizionale. In proposito, v. ad esempio: “Certificazioni di malattia on line”, su www.fimmg.org/ ;

    Lombardia: certificati telematici al palo”, su www.fimmgroma.org/;
    Certificati on line: Fimmg e Snami chiedono una proroga per le sanzioni
    (“Non si riduce la percentuale di accesso al call center e rimangono sostanzialmente invariate le criticità nel suo utilizzo: il 42,4% dei medici rinuncia a completare la procedura mentre a settembre era il 47,6%.”)
    Certificati on line. Anche per Anaao, Smi e Intesa Sindacale serve una proroga”;
    Certificati on line: Fnomceo chiede slittamento sanzioni”;
    Lombardia: preoccupazione sugli obblighi della ricetta elettronica”.

    A fronte di ciò, non mi sembrano particolarmente costruttive le affermazioni di importanti esponenti politici che criminalizzano un’intera categoria, facendo di ogni erba un fascio, anche perché poi si rischiano reazioni altrettanto generalizzate e irriguardose (v. il video in cui la CGIL attacca duramente –e con toni pittoreschi- il ministro della F.P.).

    Le pecore nere esistono in ogni campo (quindi anche in quello sanitario), ma è deplorevole che per combatterle si spari nel mucchio, investendo anche i tanti professionisti che svolgono la loro attività in modo onesto e talvolta con autentica abnegazione. D’altronde, queste stesse pecore nere esistono perché non di rado trovano una sponda amica in ambienti politici compiacenti, pronti a servirsi del loro potere per premiare, con nomine ad hoc, la fedeltà di soggetti che altrimenti non potrebbero mai aspirare a determinati ruoli, visto che non posseggono le competenze necessarie, o che dovrebbero essere sollevati immediatamente dall’incarico, per l’avidità che dimostrano nell’esercizio della professione.

    Fonte: A. Lalomia (18 gennaio 2011)

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    Consultazione telematica dei certificati di malattia

    Il Ministero con la nota prot. n° 554 del 31 gennaio 2011 impartisce istruzioni alle amministrazioni affinchè predispongano le misure necessarie alla consultazione telematica delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti che, a partire dal 31 gennaio 2011, saranno trasmesse telematicamente dai medici di base all’INPS.

    La nota riprende la circolare n. 60 del 16 aprile 2010, con la quale sono state fornite istruzioni operative per la trasmissione e la consultazione delle attestazioni di malattia dei dipendenti della Pubblica Amministrazione sul portale INPS e in cui il processo è descritto nei singoli passaggi

    Ricordiamo inoltre la circolare n. 164 del 28 dicembre 2010 con la quale l'INPS comunica le modalità per la consultazione e la stampa dei propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante.

    Per accedere al servizio, disponibile nel sito Inps – servizi on-line, sono previste due modalità:

    1) tramite un codice PIN, con il quale è consentito l’accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico;
    2) mediante l’inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili per accedere all’attestato cercato.

    Allegato - La nota del 31 gennaio 2011:
    Nota prot 554 del 31 gennaio 2011 (formato PDF)
    Circolare numero 60 del 16-04-2010 (formato PDF)

    Fonte: Orizzonte Scuola (09 febbraio 2011)

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    Ulteriori indicazioni su trasmissione per via telematica dei certificati di malattia

    Con la circolare n. 1 del 23 febbraio 2011 il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione fornisce ulteriori chiarimenti su eventuali sanzioni a carico dei medici inadempienti.

    In particolare viene ribadito quanto già espresso nelle precedenti circolari del 2010: "affinché si configuri un'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa" che risulta "escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale" e di "guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico".

    La circolare

    Fonte: Orizzonte Scuola (28 febbraio 2011)

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    INPS, certificati di malattia telematici, disabili e informatica

    Il 14-02-11, il Presidente dell’INPS, commentando il nuovo (ma piuttosto discusso dagli addetti ai lavori, cioè i medici di famiglia) sistema di certificazione telematico della malattia, ha fatto delle dichiarazioni che lasciano perplessi (1) .

    Egli, infatti:

    1. ha equiparato i medici ai conducenti di taxi, una scelta che dubito sia stata apprezzata da professionisti i quali hanno dedicato allo studio, alla formazione, alla pratica clinica, decenni della loro vita (per non parlare dell’obbligo del continuo aggiornamento) e che possono vantare competenze ben superiori a quelle dei tassisti;

    2. ha sostenuto che con le nuove procedure i tempi di comunicazione dell’assenza per malattia al datore di lavoro saranno molto più brevi rispetto a quelli attuali.

    Fatta salva la buonafede del Presidente, si può comunque parlare di una spiacevole gaffe, unita forse ad una conoscenza poco approfondita di quali siano, da tempo immemorabile, le norme da rispettare, per esempio nella scuola, in caso di assenza per malattia.

    Se un docente lavora al diurno, deve informare l’istituto dell’assenza entro le otto del mattino dello stesso giorno in cui non è in grado di assicurare la sua presenza in servizio e da quel momento può scattare la richiesta della visita fiscale, anche per un solo giorno di malattia.

    Per il serale, in genere si può comunicare fino alle dieci del mattino, ma in alcune scuole non si va oltre le nove.

    Questo, ripeto, accade ormai da decenni e gli inadempienti si espongono quantomeno ad un richiamo verbale da parte del D.S. . Dov’è, dunque, la svolta epocale?

    In realtà, se non esistesse l’obbligo appena ricordato, con il nuovo sistema di certificazione i controlli risulterebbero forse più tardivi e quindi meno efficaci rispetto al passato. Infatti, considerato che il dipendente adesso ha almeno due giorni a disposizione per certificare la malattia, è evidente che al datore di lavoro non resterebbe molto tempo per ordinare la suddetta visita. Anzi, potrebbe non rimanergliene per niente, in caso di un’assenza di due giorni.

    Sotto questo aspetto, quindi, mi sembra improponibile parlare di rivoluzione.

    Semmai, si ha la sensazione che l’estrema complessità della macchina che dovrebbe gestire la procedura delle certificazioni per via telematica impedisca ancora di conseguire risultati di sicura eccellenza. E questo malgrado i costi notevoli dell’apparato.

    Il progetto grandioso che il ministro della F.P. sta cercando di portare avanti per cercare di informatizzare la P.A. non è da respingere; anzi, va accolto con favore. Inoltre, va dato atto al ministro di procedere con energia ed impegno, riservando a questo piano buona parte della sua azione di governo.

    Le intenzioni sono senz’altro lodevoli, se si pensa alla pervasività della burocrazia in ogni aspetto della vita quotidiana, una pervasività che rende talvolta traumatica l’acquisizione di semplici documenti (come quelli anagrafici).

    Forse però sarebbe bene che i risultati effettivi non fossero resi pubblici prima di averli verificati in modo dettagliato e con la collaborazione delle parti coinvolte (2) . E soprattutto sarebbe bene che questo progetto venisse sostenuto da personale numericamente adeguato, nonché dalla conoscenza reale di quali siano le competenze informatiche degli Italiani.

    Inoltre, sarebbe auspicabile che si smorzassero certi toni polemici, che si fosse più cauti nell’esprimere commenti ingenerosi su intere categorie e ci si sforzasse di avviare le necessarie consultazioni con quei comparti che si vogliono riformare, prima di procedere con piani di questa portata.

    Un buona dose di concertazione è assolutamente necessaria quando si devono affrontare problemi particolarmente complessi.

    Note

    (1)Certificati on line: Mastrapasqua, ora subito visita fiscale INPS gira richiesta datore lavoro a medico che verifica subito”.

    Sui nuovi certificati di malattia, v. il prezioso saggio di Francesca Giannuzzi, “Certificato di malattia telematico: il confine sottile tra la semplificazione e la trascuratezza”.

    Cfr. anche i numerosi testi che si trovano sul portale della FIMMG di Roma, a partire da “Aggiornamento certificati di malattia on line”, che contiene tra l’altro la normativa del settore, compresa la circolare n. 1 del 23-02-11, particolarmente importante perché chiarisce il punto più controverso, cioè quello delle sanzioni nei confronti dei medici inadempienti.
    V. anche “Certificati di malattia, informatica e lotta agli assenteisti”.

    Le affermazioni del Presidente dell’INPS riportate in questa sede non sono le uniche, per la verità, che negli ultimi giorni hanno innescato polemiche piuttosto vivaci. Si veda ad esempio quanto lo stesso ha dichiarato circa i successi conseguiti nello smascheramento dei falsi invalidi: “La FISH smentisce l’INPS sui falsi invalidi”; “Smentiti i dati INPS sui ‘falsi invalidi’.

    Suscita peraltro grande tristezza la frase, espressa dal Presidente con compiacimento, secondo cui in Italia, grazie ai maggiori controlli, un disabile si vergogna di rivelare pubblicamente la sua condizione. Oltretutto, queste parole stonano con la carica di Vice Presidente Vicario e membro della Giunta Esecutiva dell’ENPSDI (Ente Nazionale Promozione Sportiva Disabili) ricoperta dal luglio 1992 dallo stesso Presidente dell’INPS.

    Comunque è vero quanto egli dichiara; ma è vero perché, appunto, nel Paese si è creato da anni un clima di diffidenza e di ostilità nei confronti dei disabili, una vera e propria caccia alle streghe che mortifica e avvilisce persone già colpite da infermità spesso terribili. Al riguardo, cfr. ad esempio “Legge 104-92. La realtà dietro le mistificazioni”, pubblicato il 19-12-09, e “Invalidi, inabili e portatori di handicap. Un importante documento della FISH.”, apparso il 26-08-10.
    Si veda anche la lettera aperta dei medici dell’INPS sulle difficoltà (a partire da quelle di tipo tecnico-informatico) che gli stessi incontrano nel procedere serenamente nel loro lavoro: “Invalidità: medici INPS in rivolta”.

    (2) Sarebbe interessante, ad esempio, sapere come mai una Raccomandata A.R. inviata telematicamente da un PC di Roma tramite il portale di Poste Italiane è stata recapitata al destinatario, che si trova a Torino, dopo un mese esatto dalla data di spedizione.
    Altrettanto interessante sarebbe apprendere per quale motivo la stessa visualizzazione del cedolino elettronico presenta talvolta difficoltà di non lieve conto, che costringono il dipendente a contattare il Call-Center o a spedire un’e-mail con richiesta di assistenza.

    Fonte: A. Lalomia (01 marzo 2011)

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    Circolare su trasmissione certificati telematici. Informativa per dipendenti e datori di lavoro

    Il Dipartimento della Funzione pubblica con Circolare n. 4 del 18 marzo 2011 dà informazioni sulla trasmissione telematica dei certificati di malattia.

    La circolare vuole evidenziare i notivoli vantaggi per i lavoratori, sia nel settore pubblico che privato, a partire dal fatto che non dovranno più inviare raccomandata entro i 2 giorni lavorativi successivi l'inizio della malattia, ma anche descrivere gli adempimenti a carico dei datori di lavoro per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telamtica.

    Vai alla circolare

    Fonte: Orizzonte Scuola (22 marzo 2011)

     
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    Visite fiscali, si torna quasi all'antico

    Nella manovra finanziaria prevista la discrezionalità della richiesta per le visite fiscali da parte dei dirigenti. Decretato definitivamente il flop di Brunetta. Resta solo un caso in cui la visita è obbligatoria.

    Il provvedimento si trova nel decreto-legge del 6 luglio 2011, convertito nella Legge 111 giorno 16 luglio, all'articolo 16.

    Riportiamo il testo dell'articolo

    Articolo 16



    9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:

    "5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

    5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

    5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".

    Fonte: Orizzonte Scuola (18 luglio 2011)

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    Assenze per malattia, la nuova circolare di Brunetta

    Il Ministro Brunetta ha emanato una nuova circolare relativa alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti e nella quale si illustra il contenuto dei recenti interventi normativi in materia introdotti dal decreto Manovra, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011.

    La circolare Brunetta n. 10/2011 fornisce nuovi chiarimenti sulle circostanze in cui l'amministrazione deve disporre il controllo sulla malattia, sul regime della reperibilità ai fini del controllo, sulle modalità di giustificazione dell'assenza in caso di visite, terapie, prestazioni specialistici ed esami diagnostici nonché sull'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

    Le nuove disposizioni si applicano anche al personale a ordinamento pubblicistico (magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di polizia civili, personale della carriera diplomatica e prefettizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari).

    La circolare recepisce il regime di maggiore flessibilità richiesto dalla legge 111 e rimette alla valutazione del dirigente responsabile l'iniziativa per la visita di controllo, tenendo presente dell'esigenza generale di contrastare e prevenire l'assenteismo nonché della condotta complessiva del dipendente (da considerare solo alla stregua di parametri oggettivi, prescindendo da sensazioni di carattere personalistico) e del costo per effettuare la visita.

    Quest'ultima deve comunque essere sempre disposta se l'assenza si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi.

    Vai alla circolare

    Fonte: Orizzonte Scuola (03 agosto 2011)

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    Da oggi certificati medici solo on line

    Dal 13 settembre entra a pieno regime la nuova normativa sui certificati medici. I lavoratori, una volta ottenuto dal medico di base il certificato, non dovranno più trasmetterlo o portarlo al datore di lavoro.

    L'iter è il seguente:
    • il medico inserisce a sistema i dati del lavoratore
    • riceve un numero di protocollo che consente la stampa di una copia del certificato e dell'attestato, che consegna al lavoratore
    • il lavoratore può consultare il certificato sul sito Inps o tramite PEC

    Continuano a sussistere gli obblighi di tempestiva comunicazione dell'assenza, poiché il sistema telematico di consultazione dei certificati che l'azienda dovrà utilizzare non esonera il lavoratore da avvisare la stessa. Inoltre deve sempre essere comunicata ogni variazione dell'indirizzo di reperibilità durante l'assenza, anche per le visite di controllo.

    Fonte: Orizzonte Scuola (13 settembre 2011)

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    Giudice del lavoro, incostituzionale decurtazione stipendio per malattia

    Il Giudice del Lavoro di Livorno Jacqueline Magi, su ricorso promosso dall’Unicobas, ha rimandato alla Corte Costituzionale e alle due Camere del Parlamento l'art 71 del Decreto Brunetta riguardante le decurtazioni degli stipendi in caso di malattia per i lavoratori dei pubblici dipendenti. La norma sarebbe incostituzionale.

    Ricordiamo che secondo il Decreto Brunetta prevede che per i "periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ….. nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonchè di ogni altro trattamento accessorio”.

    Secondo il giudice Magi, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, "Il D.L. 112 risulta in palese contrasto con l’art. 3 della Costituzione il quale tutela la persona e la sua dignità, e stabilisce il principio generale di eguaglianza dei cittadini di fronte all’ordinamento. L’art. 71 del citato decreto, applicabile ai soli lavoratori del settore pubblico…….. determina un’illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato". Nel settore privato non è prevista alcuna decurtazione.

    Con riferimento all’art.36 della Costituzione, continua il Giudice, "Il lavoratore legittimamente ammalato, si trova privato di voci retributive che normalmente gli spetterebbero in funzione del suo lavoro, subendo pertanto una riduzione dello stipendio in busta paga. Riduzione che, dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa. Di fatto la malattia diventa un ‘lusso’ che il lavoratore non potrà più permettersi, e ciò appare in contrasto con l’art. 36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa”.

    Con riferimento all’art. 32 della Costituzione che garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, "la norma in questione, incidendo pesantemente sulla retribuzione del lavoratore malato, crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia…".

    L’assenza di garanzia al lavoratore malato di adeguati mezzi di mantenimento ed assistenza costituisce inoltre violazione dell’art. 38.

    Gli Unicobas hanno commentato ritenendo questa ordinanza "una prima vittoria di quei lavoratori che, su indicazione dell’Unicobas, appena uscì questa norma liberticida, oltre a manifestare e scioperare si rivolsero al Tribunale per ottenere giustizia. Siamo coscienti di aver vinto per ora una battaglia e non ancora la guerra ma siamo sulla buona strada e non ci fermeremo finchè vedremo calpestati i diritti dei lavoratori e dei cittadini, sia per quanto riguarda la malattia sia per tutto il resto. La lotta sindacale se condotta con coerenza e su tutti i fronti alla fine paga".

    Fonte: Orizzonte Scuola (14 settembre 2011)

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    Incostituzionalità riforma Brunetta su malattia, risponde il Ministro

    Ieri abbiamo dato notizia dell'accoglimento da parte del Giudice del Lavoro di Livorno, Jacqueline Magi, del ricorso promosso dall’Unicobas, rimandando, per incostituzionalità, alla Corte Costituzionale e alle due Camere del Parlamento l'art 71 del Decreto Brunetta riguardante le decurtazioni degli stipendi in caso di malattia per i lavoratori dei pubblici dipendenti. Risponde Brunetta, precisando.

    La precisazione da parte del Ministro riguarda proprio l'art. 71, che, scrive sul comunicato, "non prevede alcuna riduzione dello stipendio in caso di malattia fino a 10 giorni ma solo la decurtazione del trattamento accessorio, cioè di quello legato alla effettiva prestazione o alla produttività dei dipendenti pubblici. Tale disposizione è prevista, per una durata diversa, anche all'interno di alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro".

    Vi rimandiamo all'articolo di ieri: Giudice del lavoro, incostituzionale decurtazione stipendio per malattia

    Fonte: Orizzonte Scuola (15 settembre 2011)

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    Chiarimenti su assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti

    Parere della Funzione Pubblica circa la corretta interpretazione del concetto di "giornata lavorativa" e le modalità di giustificazione qualora l'assenza per malattia avvenga per l'espletamento di prestazioni specialistiche.

    La circolare fa innanzitutto riferimento alla precedente circolare del 1° agosto 2011 (file PDF), con la quale sono state chiarite le modalità di svolgimento dei controlli medico - fiscali.

    La circolare del 1° agosto afferma: "Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative".

    Cosa si deve intendere per "giornate lavorative"?

    Il parere della Funzione Pubblica è questo: la giornata lavorativa va individuata non solo in riferimento alle giornate festive e alla domenica, che di regola sono dedicate al riposo, ma anche all'articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonchè alle giornate di permesso o ferie concesse.

    Per quanto riguarda invece le visite specialistiche "è sufficiente che il dipendente produca l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto".

    Il parere del 21 novembre 2011 (file PDF)

    Fonte: Orizzonte Scuola (28 novembre 2011)

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    Visite mediche di controllo domiciliare, verbale informatico delle visite

    Circolare INPS n. 150/2011. La trasmissione con notebook dell'esito della visita consentirà la conoscenza in tempo reale dell’esito del controllo disposto sullo stato di malattia sia su iniziativa dell’Istituto che del datore di lavoro.

    E’ prevista una fase di sperimentazione del nuovo sistema, per la quale sono stati individuati 100 professionisti medici convenzionati su alcune UOC/UOST del territorio nazionale, che utilizzeranno le nuove modalità per quindici giorni. Successivamente a tale sperimentazione, il sistema verrà esteso a tutti i medici di controllo per l’applicazione definitiva.

    La circolare INPS

    Fonte: Orizzonte Scuola (01 dicembre 2011)

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    Certificati di malattia: nuovo servizio Inps per avere il numero di protocollo sul proprio telefono

    Circolare INPS n. 23 del 16 febbraio 2012 - Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps. Ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia.

    È stato reso operativo un nuovo servizio che consente al lavoratore di richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS ad un numero telefonico da lui indicato.

    Tale servizio può essere attivato:
    ■ per i cittadini in possesso di PIN, selezionando la nuova funzionalità introdotta nel menu della consultazione dei certificati di malattia;
    ■ inoltrando richiesta tramite posta certificata rilasciata in base alle norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 (www.postacertificata.gov.it). La richiesta deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta Certificata di una struttura territoriale Inps indicando i propri dati anagrafici completi di codice fiscale e del numero telefonico.

    La circolare

    Fonte: Orizzonte Scuola (21 febbraio 2012)

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