Supplenze 2010/2011, la nota operativa

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    Supplenze, la nota operativa

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    Il MIUR ha pubblicato la nota n. 7521 del 6 agosto 2010, contenente istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

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    Fonte: Orizzonte Scuola (07 agosto 2010)

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    Supplenze, scadenze per specializzati sostegno dopo il 30 giugno e docenti di Musica

    La nota nota n.7521 del 6 agosto 2010, contenente istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2010/11, contiene due scadenze, rispettivamente per i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno dopo il 30 giugno 2010 e per i docenti di musica interessati all'insegnamenti nei nuovi Licei musicali.

    1) Docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno dopo il 30 giugno 2010. [scadenza 10 agosto 2010]

    E' data la possibilità di inserirsi in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto in correlazione al titolo di specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2010/2011.

    Non è previsto un modello di domanda, il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione.

    Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R al Dirigente scolastico della scuola cui è stato diretto il relativo Modello “B” di scelta delle istituzioni scolastiche per l’ inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio provinciale, perchè quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia.

    Il provvedimento non riguarda i docenti che si sono già inseriti nell'elenco aggiuntivo di sostegno (contrassegnati dalla lettera B nell'elenco delle Graduatorie ad esaurimento) avendo conseguito il titolo di sostegno entro il 30 giugno 2010.

    2) Conferimento delle supplenze nei Licei musicali e coreutici [31 agosto 2010]

    Entro il 12 agosto 2010 tutti i licei musicali e coreutici pubblicheranno sul proprio sito, sul proprio albo e sull’albo del competente Ufficio territoriale dell’U.S.R. il bando relativo alla copertura dei posti eventualmente disponibili e quello relativo alla copertura delle supplenze temporanee per l’a.s. 2010/11, facendo riferimento agli specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche con l’indicazione analitica dei vari strumenti musicali.

    I docenti interessati, inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento per l'a.s. 2010/11 per le classi di concorso A031, A032 e A077 possono presentare domanda, alle istituzioni scolastiche della/e provincia/e nelle cui graduatorie a esaurimento sono inclusi, per essere inseriti nell’elenco relativo al personale fornito di abilitazione.

    Il suddetto personale deve, altresì, dichiarare il possesso dei titoli previsti dalla nota prot n. 5358 del 25.5.2010 – Allegato E, tabella Licei, tenendo conto delle precisazioni sul servizio valutabile contenute nella nota n. 6747 del 15 luglio 2010, alle lettere a) e b).

    Gli elenchi di cui sopra saranno compilati secondo le modalità indicate nel citato allegato.

    Entro la medesima data del 31 agosto possono presentare domanda anche coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei medesimi specifici requisiti previsti dall’allegato E .

    Le istituzioni scolastiche, dopo puntuale verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, procederanno all’inclusione nell’elenco, secondo il punteggio agli stessi attribuito nelle graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordine: docenti della A031, della A032 e della A077.

    Per tale operazione si avvarranno della supervisione scientifica dei Comitati di valutazione costituiti ai sensi dell’art. 5, c.4, del Regolamento per il conferimento delle supplenze di cui al DM n. 131 del 13 giugno 2007.

    Nel caso di esaurimento degli elenchi come sopra compilati, le istituzioni scolastiche procederanno all’individuazione del personale da nominare in base ai criteri indicati dalle Convenzioni stipulate con i Conservatori o da successive Convenzioni integrative.

    Gli elenchi dovranno essere pubblicati nei modi ordinari e inviati all’Ufficio territoriale competente entro il 15 settembre 2010.

    La nota

    Fonte: Orizzonte Scuola (09 agosto 2010)

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    Guida del supplente 2010/11

    Pubblichiamo una guida inviata da Libero Tassella dedicata ai supplenti e alle supplenze.

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    Fonte: Orizoonte Scuola (13 settembre 2010)

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    Una sentenza contro il licenziamento per scarso rendimento dei precari

    Licenziamenti più difficili per i precari della pubblica amministrazione. Lo scarso rendimento e l'insufficiente preparazione non bastano infatti a fargli perdere il posto se non c'è alcun riscontro fattuale che giustifichi il giudizio negativo della p.a., e quindi lo scioglimento del rapporto di lavoro.

    Lo ha affermato il Tar della Lombardia che, con la sentenza 5765 del 14 settembre 2010, ha accolto il ricorso di un'infermiera assunta a tempo determinato presso un istituto di neurologia milanese. La donna era stata licenziata insieme ad altri suoi colleghi prima della scadenza del suo contratto perché, a giudizio della direzione dell'ospedale, aveva mostrato "scarso apprendimento", "carente affidabilità" e "preparazione culturale specifica deficitaria".

    Il direttore sanitario aveva deciso la risoluzione anticipata del contratto, applicando l'art. 5 del d.lgs. 207/1947 che prevede la risoluzione del rapporto prima della sua scadenza "a giudizio insindacabile dell'amministrazione per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa".

    I giudici milanesi hanno però specificato che "pur essendo il giudizio dell'amministrazione insindacabile, devono comunque emergere da esso i fatti sui quali la valutazione negativa si appunta, sì da consentire al destinatario la possibilità di un riscontro in ordine alla riferibilità a sé medesimo del giudizio negativo". E' quindi illegittimo il licenziamento del dipendente non di ruolo senza che vengano minimamente menzionati riscontri fattuali a supporto del giudizio negativo che l'ha determinato.

    Fonte: Orizzonte Scuola (21 settembre 2010)

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    Completamento d'orario per i supplenti, solo questione di fortuna?

    Previsto dalla normativa, il completamento di orario per insegnare sul numero di ore corrispondenti a quelle del personale di ruolo, diventa a volte impossibile per la reticenza delle Dirigenze a modificare gli orari. Vediamo cosa prevede la normativa e la giurisprudenza in merito.

    Il completamento di orario è previsto dall'art. 4 del Regolamento delle supplenze, che afferma: "L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno."

    L'espressione "in caso di assenza di posti interi" non va tenuta in considerazione, in quanto per l'a.s. 2010/11 il Miur con la nota 7681 del 24 agosto 2010 ha derogato a tale situazione, autorizzando il completamento anche per la scelta di uno spezzone in presenza di posto intero.

    L'espressione " fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo" va inteso in 18 ore per la scuola secondaria, 22 per la primaria e 25 per la scuola di infanzia, così come individuati dall'art. 28 del CCNL 2006 2009.

    L'espressione "mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno." significa che la cattedra può essere scissa in spezzoni organici, ossia rispettando il monte ore settimanale previsto per quella disciplina.

    Lo stesso art. 4 afferma che il completamento d'orario può avvenire "con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri."

    Nonostante le indicazioni normative siano chiare, e il regolamento tuteli un diritto, già in queste prime settimane di scuola, molti docenti lamentano l'impossibilità di completare l'orario, causa orari definitivi, immodificabili, statici per tutto l'anno scolastico, a beneficio unicamente dei docenti che hanno la fortuna di essere già in servizio al momento di attribuzione della supplenza.

    Eppure il Ministero con la nota 19212 del 17 dicembre 2009 aveva avvertito: "Si coglie l’occasione per rappresentare l’opportunità di favorire il diritto al completamento d’orario per coloro che hanno accettato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai limiti territoriali previsti dal comma 2 dell’art. 4 del Regolamento sul conferimento delle supplenze, compatibilmente con l’orario di servizio da effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi."

    Quindi per i docenti del salvaprecari, una certa tutela ulteriore c'è, è stata resa "normativa"

    Ma bisogna precisare che dal momento che le nuove liste per l'a.s. 2010/11 non sono ancora pronte, e che la nota suddetta è stata confermata con la nota prot. n. 8491 del 20 settembre 2010, i docenti che oggi si vedono negato il diritto al completamento nella maggior parte dei casi saranno gli stessi che affolleranno le liste del salvaprecari, e che non potranno più accedere a quella supplenza, perchè nel frattempo assegnata a titolo definitivo da Graduatoria di istituto.

    Precisiamo che il nostro discorso è riferito a supplenze da assegnare fino al 30 giugno o al 31 agosto.

    Per quanto riguarda la giurisprudenza citiamo la sentenza di Rimini, Il docente supplente ha sempre diritto al completamento. Intervento positivo del SAB presso l'USP di Rimini, in cui si afferma: L'orario è atto di gestione e può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio"

    Nel caso in cui il docente, contattato per una supplenza fino al 30 giugno o 31 agosto, non riesce a completare l'orario perchè ostacolato dalla rigidità degli orari, dovrebbe richiedere copia del Contratto Integrativo di istituto, al fine di verificare se le parti in causa hanno regolato tale aspetto della vita scolastica, e comunque far valere il proprio diritto attraverso le organizzazioni sindacali, preposte al rispetto della normativa.

    Fonte: Orizzonte Scuola (23 settembre 2010)

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    Guida supplenti temporanei 2010-11

    Pubblichiamo la guida elaborata da Libero Tassella di Professione insegnante
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    Fonte: Orizzonte Scuola (28 settembre 2010)

     
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    Guida "Cosa si deve fare e cosa si può non fare"

    Gilda degli Insegnanti - a.s. 2010-11
    Guida: Cosa si deve fare e cosa si può non fare - Piccoli consigli per l’inizio dell’anno scolastico (versione PDF)

    Fonte: Gilda degli Insegnanti della provincia di Venezia
    (Ringrazio il mio amico Gennaro per la segnalazione)

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    Supplenze temporanee del personale docente, la nota

    Il MIUR ha emanato la nota Prot. n. AOODGPER 9839 del 08 novembre 2010, contente indicazioni per la gestione delle supplenze brevi. Tra le novità la possibilità di provvedere alla nomina di personale supplente nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria e a 15 giorni nella scuola secondaria

    Vai alla nota

    Fonte: Orizzonte Scuola (09 novembre 2010)

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    Guida alle supplenze da Salvaprecari e Graduatorie di istituto

    Una breve guida per chiarire alcuni punti ancora controversi nell'assegnazione delle supplenze. Attesa per i prossimi giorni la pubblicazione della Guida "Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi".

    La Guida

    Fonte: Orizzonte Scuola (23 novembre 2010)

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    Balbuzie: guida gratuita per insegnanti

    La redazione di Balbuzie News - Arriva online la guida contenente tutti i consigli utili che bisogna sapere se sei un insegnante

    Le scuole di specializzazione per insegnanti non prevedono una preparazione né blanda né approfondita su come affrontare la balbuzie in classe. Ma la balbuzie in classe c'è.

    L'Associazione Vivere Senza Balbuzie ha analizzato un campione di 30 studenti balbuzienti ponendo ad ognuno di loro una domanda: "in quale situazione sei sicuro di balbettare?". La risposta unanime, come un coro di protesta, è stata: "a scuola". Temutissima quindi la scuola da chi ha problemi di favella. I forum, luogo virtuale di scambio di opinioni su internet pullulano di racconti di studenti in preda al panico che denunciano spesso la loro paura davanti all'immagine di una futura interrogazione, in qualche caso anche qualche ingiustizia subita.

    "Ho raccolto tutte le informazioni su questo argomento e realizzato una guida estremamente pratica per gli insegnanti" - afferma Enzo Galazzo e aggiunge - "abbiamo deciso di renderla disponibile a tutti gratuitamente online proprio nella convinzione che l'informazione possa aiutare tanto e costituire un vero segnale di progresso".

    La guida è scaricabile gratuitamente dal forum del blog

    Fonte: Orizzonte Scuola (09 dicembre 2010)

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    Modifiche alla disciplina dei permessi per l'assistenza alle persone con disabilità

    Cambiano le modalità dei permessi per l'assistenza alle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92. Sia il Dipartimento della Funzione Pubblica che l'INPS hanno emanato rispettive circolari per fornire indicazioni in merito.

    Circolare n. 13 del 06 dicembre 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica
    Circolare INPS del 03 dicembre 2010

    Fonte: Orizzonte Scuola (09 dicembre 2010)

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    Le sanzioni per gli insegnanti: la scuola caserma

    In una guida FGU le principali novità e le iniziative sulle sanzioni disciplinari

    La FGU ha elaborato una guida sui cambiamenti relativi alle sanzioni disciplinari messe in atto dalla circolare n.88/2010 per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal D.lgs.n.150/09.

    I cambiamenti generali, sugli aspetti disciplinari, riguardano il ruolo della contrattazione, non più centrale, e l´abolizione degli organismi arbitrali e di garanzia. Vengono altresì introdotte nuove "colpe" e relative sanzioni, con una preoccupante delega di poteri discrezionali ai dirigenti che diventano in uno attori e giudici, in una sorta di scuola caserma che mina la qualità e l´efficacia dell´insegnamento.

    Dal Centro Studi GILDA.
    Le sanzioni per gli insegnanti: la scuola caserma

    Fonte: Orizzonte Scuola (10 dicembre 2010)

     
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    In arrivo le economie contrattuali per la retribuzione delle ore eccedenti, il finanziamento delle supplenze brevi e quota parte dei residui attivi

    Con una nota in via di emanazione, la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio comunica alle scuole l'integrazione della dotazione finanziaria, in attuazione dell'intesa del 4 novembre 2010 sulla distribuzione dei circa 111 milioni di euro derivanti dalle economie contrattuali del 2009/2010 e parte di quelle 2010/2011.

    Tali somme sono attribuite alle scuole, utilizzando gli stessi criteri della assegnazione ordinaria, ad integrazione della dotazione finanziaria del fondo di istituto, per retribuire prioritariamente le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, prestate negli anni 2009 e 2010.
    Gli altri 5,5 milioni individuati nell'accordo saranno utilizzati per incrementare il fondo delle scuole in cui è prevista l'indennità di turno notturno/festivo (convitti), in quelle dove il personale percepisce l'indennità di bi-trilinguismo, e nelle scuole dove il DSGA è sostituito per l'intero anno, per pagare al sostituto l'indennità di direzione (quota fissa e variabile).

    Inoltre il MIUR sta inviando alle singole scuole le comunicazioni relative al finanziamento di:
    - istituti contrattuali anno corrente (ultimo quadrimestre 2010);
    - supplenze: fino ad ottobre a consuntivo, per novembre e dicembre stimate, in quanto nei primi mesi del 2011 seguirà il saldo;
    - quota parte dei residui attivi in base a un criterio di priorità legato all'avanzo di amministrazione ed alle sofferenze di cassa.
    Le risorse per la pratica sportiva saranno inviate in seguito, in quanto erogate a consuntivo;

    Pertanto ogni scuola riceverà sulla casella di posta elettronica istituzionale le comunicazioni specifiche degli importi assegnati.

    Ricordiamo che, parallelamente all'intesa, la Direzione del Personale ha emanato la circolare Prot. n. AOODGPER 9839 dell'8 novembre 2010 che ripropone la normativa vigente sulle supplenze (i Dirigenti possono chiamare il supplente del docente assente anche per periodi inferiori ai 10 giorni) e richiama la finalità originaria dell'istituto delle ore eccedenti, di consentire cioè la sostituzione immediata e limitata del docente assente, in attesa del supplente.

    Questa nota risponde positivamente alle sollecitazioni Uil Scuola volte ad evitare quelle situazioni contrarie alla legge, in uso in talune istituzioni scolastiche che, in ragione di una presunta carenza di risorse, non coprono i posti con i supplenti, pregiudicano il diritto allo studio degli alunni.
    Su queste situazioni la Uil Scuola promuove iniziative di contrasto, con diffide ed azioni a tutela dei diritti degli studenti e dei lavoratori, nei confronti dei Dirigenti Scolastici delle scuole in cui questi comportamenti illegittimi ed ingiustificati vengono adottati.

    Fonte: UIL (14 dicembre 2010)

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    Nello stipendio di dicembre per i precari c'è l'indennità di vacanza contrattuale

    Lo stipendio di dicembre 2010 contiene, per il personale docente e Ata precario, una somma in più, relativa all'indennità di vacanza contrattuale per l'a.s. 2010/11, erroneamente non riattribuita dall’inizio dell’anno scolastico. Il MEF ha diramato il messaggio n. 170/2010 del 15 dicembre per spiegare gli interventi effettuati.

    1. sono stati adeguati gli stipendi dal mese di gennaio 2011 con il codice 888/xxx relativo all’indennità in oggetto;
    2. sono stati calcolati gli arretrati dall’inizio dell’anno scolastico, considerando anche più periodi relativi allo stesso dipendente;
    3. gli importi di arretrato spettanti in applicazione della lavorazione sono stati registrati con il codice 4CK – arretrati vacanza contrattuale –.

    Il messaggio[URL]

    Fonte: [URL=http://www.orizzontescuola.it/node/12798]Orizzonte Scuola
    (16 dicembre 2010)

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    Docenti con contratto part time non devono svolgere tutte le 40 ore di collegio

    Segnaliamo la risposta dell'USR Veneto ad una richiesta della FGU relativamente al monte ore delle attività funzionali, ex art. 29 comma 3 lettere a) e b) del CCNL 2006/09, addebitabili ai docenti con contratto di lavoro part-time.

    La risposta contiene delle indicazioni precise:

    • la quantità di debito orario cui è tenuto il docente part-time dovrà essere determinata in misura proporzionale all’orario stabilito.
    • dovranno essere adottate, dalle Istituzioni scolastiche soluzioni organizzative che consentano al docente part-time di partecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili.
    • Il Dirigente Scolastico dovrà fornire al docente part-time un calendario individualizzato delle attività funzionali all’insegnamento, ove risulti esplicitato l’ordine
    di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio medesimo.

    La nota dell'USR Veneto (file PDF)

    Segnaliamo inoltre il topic "Quante ore per gli organi collegiali" (cliccare sul link della fonte, in basso, per sapere dove collegarsi) del forum di Orizzonte Scuola, in cui è possibile trovare risposta a numerosi quesiti, sia per il docente con il contratto part time, sia per il docente che lavora su spezzone orario.

    Fonte: Orizzonte Scuola (22 dicembre 2010)

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    Saranno le scuole a farsi carico delle nuove modalità. Ne restano fuori i prof delle liste prioritarie
    Dal 2011 supplenti e pure on line
    Arriveranno sull'e-mail le convocazioni per l'assunzione
    di Mario D'Adamo

    Novità per i precari della scuola al rientro dalle vacanze natalizie: riceveranno le convocazioni per le assunzioni a tempo determinato tramite posta elettronica, quella comunicata da ciascun aspirante tramite le istanze on line di iscrizione nelle graduatorie d'istituto per il biennio [...]

    Articolo completo (versione PDF)

    Fonte: ItaliaOggi (28 dicembre 2010)

     
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    Il supplente ha sempre diritto al mantenimento in servizio nel periodo tra il termine delle lezioni e l'inizio degli scrutini e valutazioni finali. Conciliazione positiva del SAB di Caserta

    Il Dirigente Scolastico di una scuola superiore di Caserta ha ritenuto di non prorogare il contratto, nel periodo dal 11/ 06/2010 al 17/06/2010, a due docenti, F.C. e L.C., rappresentati in tutte le fasi del contenzioso dalla segretaria provinciale del SAB di Caserta prof.ssa Maria Rosaria Macera in quanto, a parere del dirigente, il mantenimento in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali, poteva essere disposto solo per coloro che sostituivano docenti che rientravano dopo il 30 Aprile, e non negli altri casi al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 37 del CCNL del 29/11/07.

    La rappresentante del SAB presentava tentativo di conciliazione contestando l'operato del dirigente, sostenendo che :

    - l'art. 37 del predetto CCNL prevede il mantenimento in servizio del supplente, per ragioni di continuità didattiche, anche qualora il titolare non rientrasse dopo il 30 aprile e sia stato assente per i giorni richiamati nel precitato articolo, risulta essere chiaro che tale specificazione contrattuale risulta essere aggiuntiva a quanto già previsto in materia dall'art. 4 comma 3 della legge n. 124/99.

    Appellandosi, inoltre,

    - all'art. 1 comma 7 del D.M. n. 131/07, ultimo punto, prevede che le "supplenze temporanee hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio fino all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio" che, nel caso di specie, l'ultimo giorno di servizio risulta essere quello degli scrutini e delle valutazioni finali e non l'ultimo giorno delle lezioni per come verbalmente è stato già manifestato;

    - all'art. 7 del precitato D.M. richiama dopo sia l'esigenza della continuità e sia quello della proroga della supplenza in presenza della continuità dell'assenza del titolare;

    - alla nota MIUR n. 8556 del 10/6/09 ha disciplinato, per come già detto sopra, i soli casi del rientro del titolare dopo il 30 aprile ed ha esteso alla generalità del personale docente supplente temporaneo che abbia l'incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali con l'istituto della proroga fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami diversi da quelli di maturità;

    - alla nota di chiarimento successiva n. 9038 del 17/6/09 non deve essere intesa riferita ai soli casi del rientro del titolare dopo il 30 aprile, bensì estesa anche a chi sostituisce i titolari che non sono rientrati dopo tale data.

    Il dirigente scolastico non intendeva aderire alle argomentazioni sostenute dal SAB per cui è dovuto intervenire direttamente il dirigente dell'ATP (ex Provveditorato agli Studi) di Caserta che, con nota conciliativa inviata al predetto dirigente scolastico, ha ribadito, nei casi di specie, l'applicabilità dell'art. 37 del CCNL del 29/11/07, nonché le note MIUR prot. n. 8556 e n. 9038/09 con l'invito alla proroga. Il dirigente, a seguito della comunicazione, ha prorogato i contratti dei due docenti, come richiesto dal sindacato SAB.

    F.to Francesco Sola

    Segretario Generale SAB

    Fonte: SAB (04 gennaio 2011)

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    Dopo il 31 dicembre le supplenze si assegnano dalle liste del salvaprecari e fino al termine delle lezioni

    Aveva destato un po' di scalpore la nota dell'Ambito territoriale di Forlì che il 10 gennaio aveva dato disposizione alle scuole di nominare, esaurite le operazioni di propria competenza, dalle Graduatorie di istituto, di fatto eludendo il provvedimento salvaprecari, da utilizzare in via prioritaria. Grazie ai docenti, che hanno allertato le organizzazioni sindacali locali, fatto conoscere il problema tramite Orizzonte Scuola, e ottenuto una risposta dal ministero, l'Ambito Territoriale ha emanato una nuova nota in cui afferma con correttezza la procedura da seguire per l'assegnazione delle supplenze.

    In data 10 gennaio il documento dell’Ambito Territoriale di Forlì-Cesena contenente il calendario delle operazioni, concludeva: “Per la copertura dei posti resisi disponibili dopo il 31/12/2010, i Dirigenti Scolastici provvederanno, ai sensi dell’art, 7 del D.M. n. 131 del 13/06/2007, utilizzando le rispettive graduatorie di istituto.”

    Dopo l'intervento su Orizzonte Scuola, i docenti hanno interessato sindacati locali e ministero, chiedendo se una “supplenza temporanea” dopo il 31/12 di ogni anno scolastico, debba essere assegnata dalle liste salva precari, con priorità assoluta rispetto alle graduatorie d’istituto, e se avessero ricevuto richiesta di chiarimenti da parte dell'UST di Forlì.

    La risposta giunge dal Dirigente del MIUR Bianca Artigliere: “Non risulta alcuna comunicazione, a questo ufficio, circa la questione rappresentata. Si condivide, comunque, che la supplenza sia da assegnare alle graduatorie prioritarie .”

    Il 1° febbraio l'UST di Forlì pubblica quindi il ravvedimento, in cui conferma l'utilizzo in via prioritaria delle liste del salvaprecari per le supplenze temporanee.

    Due le particolarità da sottolineare:

    le organizzazioni sindacali si sono allertate su richiesta dei docenti (non entriamo nel merito sulla correttezza o meno di questo)

    dopo due anni di utilizzo del Salvaprecari esiste ancora incertezza normativa, causata dalla mancanza di un regolamento apposito, come se si dovesse agire in continua emergenza.

    Fonte: Orizzonte Scuola (03 febbraio 2011)

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