Formazione degli insegnanti, parere favorevole della VII commissione, ma con condizioni

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    Formazione degli insegnanti, parere favorevole della VII commissione, ma con condizioni

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    Pubblichiamo le condizioni a margine del parere favorevole espresso nei giorni scorsi allo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado

    Le condizioni:

    1) è necessario indicare esplicitamente nel regolamento l’anno accademico a partire dal quale troveranno applicazione le nuove disposizioni, eventualmente differenziando le diverse situazioni;

    2) è necessario far salva la possibilità, presente nella normativa vigente, di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo e di cattedra per i docenti già possessori di altro ruolo;

    3) agli articoli 3 e 6, si valuti l’attivazione di percorsi formativi distinti per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, salvaguardando comunque la possibilità di conseguire una doppia abilitazione con l’acquisizione dei crediti necessari;

    4) si valuti l’opportunità di collegare la formazione specifica del docente della scuola dell’infanzia con quella del docente per gli asili nido al fine di rendere quanto più possibile permeabili le competenze professionali per i due ruoli nel corso dell’età 0-6 anni;

    5) in merito alla formazione del docente di scuola primaria occorre prevedere la possibilità di acquisire, con un lavoro di approfondimento, la preparazione in una specifica area disciplinare, al fine di delineare un profilo di docente esperto in un’area disciplinare, ma in possesso al contempo di una formazione pluridisciplinare; occorre a tal fine prevedere la possibilità di cumulare crediti in una determinata area, specificando che sarebbero sufficienti due aree: l’umanistica e la scientifica;

    6) all’articolo 3, comma 5, stante l’importanza dello svolgimento di esperienze di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, occorre sostituire le parole «possono prevedere» con la parola «prevedono»;

    7) all’articolo 4, si valuti la sostituzione dei commi 4 e 5 con il seguente: «4. Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle università, nonché le risorse economiche e organizzative, le stesse università possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo di interesse regionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonché coordinamento didattico, tanto ai corsi di laurea magistrale che alle attività formative previste per il tirocinio formativo attivo. È vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale indipendenti dalle facoltà di riferimento e dalle università interessate. Dall’attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

    8) nel Profilo di tutti i docenti e nelle tabelle per gli insegnamenti prevedere almeno 10 CFU per attrezzare in maniera professionalmente specifica i futuri docenti dei significati, dei quadri teorici e degli strumenti operativi volti a riconoscere, valutare e certificare le competenze personali maturate in apprendimenti non formali e informali e, in particolare, quelle apprese sul lavoro e con il lavoro grazie alla metodologia dell’alternanza formativa o alle esperienze di alternanza scuola – lavoro;

    9) occorre valutare l’inserimento dell’insegnamento di didattica e pedagogia speciale, attualmente previsto solo nell’ambito del tirocinio formativo attivo, anche nel corso di laurea magistrale e all’articolo 13 è necessario prevedere, durante la specializzazione post abilitazione per il sostegno all’integrazione agli alunni con disabilità, percorsi differenziati volti ad acquisire specifiche competenze per i diversi ambiti di disabilità;

    10) all’articolo 10, è necessario esplicitare che al tirocinio formativo attivo accedono tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l’acquisizione dei crediti formativi richiesti;

    11) al medesimo articolo 10, al comma 4, occorre garantire una rappresentanza equilibrata della componente scolastica e di quella universitaria nell’ambito del consiglio del corso di tirocinio;

    12) all’articolo 11 è necessario prevedere per i tutor meccanismi certi e rigorosi di selezione e di premialità;

    13) all’articolo 11, comma 5, occorre chiarire se i tutor uscenti possono riconcorrere alle selezioni per non disperdere aprioristicamente professionalità acquisite;

    14) all’articolo 12 occorre specificare che il periodo di tirocinio può essere svolto anche nei Centri per l’istruzione degli adulti;

    15) al medesimo articolo 12 occorre prevedere che l’elenco sia aggiornato annualmente;

    16) all’articolo 15 con riferimento alle lauree a scadenza dei requisiti previsti per l’accesso alle Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) rispetto alle nuove lauree magistrali e ai loro contenuti disciplinari, occorre che chi è in possesso o stia attualmente frequentando una delle lauree che garantivano la possibilità di concorrere alle prove di accesso alle SSIS acquisisca i crediti formativi universitari (CFU) eventualmente mancanti dal raffronto tra vecchie e nuove lauree magistrali (LM); nella fase a regime, l’aspirante in questione potrà conseguire l’abilitazione superando la prova di accesso alla Laurea Magistrale, acquisendo i CFU mancanti e compiendo l’anno di tirocinio senza dover conseguire un’ulteriore laurea Magistrale;

    17) con riferimento all’articolo 7 comma 3, all’articolo 8, comma 3 e all’articolo 15 commi 12 e 13, occorre prevedere una rigorosa programmazione che tuttavia garantisca l’accesso ai percorsi abilitanti ad aspiranti di cui sia verificata, attraverso lo svolgimento di una prova orale, la preparazione disciplinare e la valorizzazione del servizio svolto anche nella scuola di istruzione secondaria; eliminare il soprannumero e riconoscere un peso graduato al servizio svolto nel punteggio finale che dà l’accesso al tirocinio, fermo restando lo sconto di una parte dei CFU relativi alla parte di tirocinio e di laboratori; riconoscere, altresì, un peso al dottorato di ricerca e all’insegnamento svolto con contratti in università, rivedendo i punteggi di cui all’articolo 15 comma 10;

    18) all’articolo 15, comma 19, occorre chiarire se il secondo periodo intende riferirsi a quanti si iscrivano ai corsi – che, a differenza delle SSIS, non sono sospesi – nelle more dell’attivazione dei percorsi di cui all’articolo 9;

    19) fermi i requisiti sul numero di docenti strutturati necessari per l’apertura delle Lauree Magistrali per l’insegnamento, in relazione ai limiti stabiliti dalla normativa per l’istituzione di detti percorsi che potrebbero avere un carattere saltuario in relazione alle necessità del sistema scolastico, occorre prevedere la possibilità di utilizzare i docenti strutturati nei predetti percorsi a prescindere dal fatto che già esercitino attività didattica nei limiti della normativa vigente;

    20) occorre prevedere lo stesso regime di cui al comma 15 dell’articolo 15 per coloro i quali abbiano sospeso la frequenza di Scienze della Formazione primaria;

    21) occorre procedere ad una coerente armonizzazione con quanto previsto dalla riforma del sistema universitario in corso di esame da parte del Parlamento;

    22) in analogia con quanto previsto nei regolamenti per il riordino degli istituti di istruzione secondaria superiore, occorre, infine, prevedere un monitoraggio del nuovo assetto per la formazione iniziale degli insegnanti, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche accreditate,

    e con le seguenti osservazioni:

    a) all’articolo 6, a fini di coordinamento normativo, al comma 5, quando si parla della Commissione esaminatrice, occorre inserire un riferimento all’articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale 26 maggio 1998 e, quando si citano i tutor, è necessario un riferimento all’articolo 11 dello schema di decreto, che disciplina la relativa figura;

    b) all’articolo 7, comma 2, occorre specificare che le tabelle da 2 a 7 fanno riferimento complessivamente, a 6 delle 8 classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, non riguardando, infatti, le classi 28/A-Arte e immagine e 77/A -Strumento musicale, considerate dall’articolo 9 dello schema di decreto;

    c) all’articolo 9, comma 2, è necessario specificare che le tabelle da 8 a 10 disciplinano anche i requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e occorre aggiungere dopo la parola «ciascuna» la parola «corrispondente»;

    d) all’articolo 9, comma 3, occorre fare riferimento anche ai requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e occorre inserire prima delle parole «classi di abilitazione» la parola «corrispondenti»;

    e) all’articolo 10, comma 7, valutare l’opportunità di sostituire la lettera b) con la seguente: b) Nell’esposizione orale di una modalità di soluzione di un problema, di un progetto, o di un compito didattico-educativo, mostrando l’impiego della relativa letteratura scientifica»;

    f) sempre all’articolo 11, considerato che nel comma 5 sarà espunto il riferimento al comma 3, occorre definire la durata dell’incarico dei tutor dei tirocinanti; al comma 7, lettera c), appare necessario fare riferimento anche alle istituzioni AFAM;

    g) occorre valutare l’opportunità di prevedere stages formativi all’estero durante lo svolgimento del tirocinio;

    h) con riferimento all’articolo 12, comma 3, si valuti l’opportunità di inserire tra i criteri per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche anche il Piano dell’offerta formativa (POF);

    i) in relazione alle previsioni dell’articolo 14, occorre valutare l’opportunità di incentivare a livello contrattuale il conseguimento del certificato di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;

    l) all’articolo 15, comma 1, il riferimento corretto è all’allegato 2 e non all’allegato 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2007; inoltre, ai commi 1 e 2 occorre uniformare la differente terminologia usata, cioè scegliere tra le parole «corrispondente» ed «equiparato» a proposito delle lauree magistrali utili al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

    m) all’articolo 15, comma 7, poiché il criterio di valutazione dei test prevede l’attribuzione di 1 punto per la risposta esatta e di nessun punto nel caso di risposta errata o omessa, occorre semplificare eliminando le parole «rispondere correttamente ad almeno 42 domande ovvero»;

    n) all’articolo 15, comma 10, occorre chiarire se ci si riferisca sempre al percorso di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello (per i quali, peraltro, si cita esplicitamente la media dei voti riportati negli esami), oppure se si intenda fare riferimento a tutto il percorso di studi universitari;

    o) all’articolo 15, comma 13, occorre chiarire se, nell’ipotesi in cui si stipuli una convenzione ai sensi del medesimo comma, presso quella istituzione scolastica possono svolgere il tirocinio solo i soggetti che ivi sono in servizio, o anche altri soggetti;

    p) all’articolo 15, comma 22, occorre definire tempi celeri per l’adozione del decreto ivi previsto per la formazione iniziale e l’abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici.

    q) è opportuno che, nei decreti di cui all’articolo 8, comma 2, e all’articolo 9 comma 3, si definiscano i percorsi necessari ad allineare le competenze disciplinari alle nuove classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;

    r) è altresì opportuno che in tempi rapidi si proceda al completamento dell’intervento normativo con la disciplina del reclutamento, in coerenza con il presente provvedimento.
    __

    Schema di decreto

    Fonte: Orizzonte Scuola (28 maggio 2010)

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    Edited by Steve Hi Power Mc - 7/9/2018, 22:38
     
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    Formazione iniziale dei docenti. Dopo il sì del Senato. Quando partiranno i TFA?

    E adesso? Quali i tempi di attuazione? Abbiamo chiesto a Max Bruschi, consigliere del ministro Gelmini.

    Intanto, leggiamo dal blog di Max Bruschi, sarà necessario, "valutare le proposte contenute nei vari pareri (non vincolanti) e collegare, nella maniera più adeguata, il provvedimento alla complessiva riforma in atto del sistema scolastico".

    Tra i suggerimenti che saranno, con molta probabilità, presi in cosiderazine viene citato l'allineamento "agli altri provvedimenti che costituiscono, presi complessivamente, la riforma Gelmini. [...] in particolare le norme sul futuro reclutamento [...] e al regolamento sulle classi di concorso attualmente all’esame del CNPI." Ma anche la "necessità di non cancellare il valore dei titoli di studio conseguiti precedentemente e, nel contempo, di garantire agli studenti insegnanti preparazione disciplinare e didattica adeguata; per finire con una rivisitazione della fase transitoria che mantenga netta l’esigenza di salvaguardare una rigorosa preparazione e di valorizzare i titoli di studio (veri!) e di servizio una volta accertata la competenza disciplinare."

    Abbiamo chiesto a Bruschi chiarimenti circa i tempi di attuazione dei corsi ed in particolare se "il TFA sarà attivato entro l'a.a. 2009/10 per il I ciclo, mentre per il II ciclo bisognerà attendere un ulteriore regolamento, basato sul riordino delle classi di concorso".

    Questa la risposta: "il regolamento è chiaro: per il momento, entrambi i percorsi fruiscono delle norme transitorie. La differenza è che, per quanto riguarda il primo ciclo, sono già state definite le future lauree magistrali, che dovrebbero partire dal prossimo anno accademico; le lauree magistrali del secondo ciclo saranno stese appena firmato il regolamento "madre" e il regolamento sulle classi di concorso, con la speranza di fare in tempo a farle partire contestualmente a quelle del primo ciclo. "

    Senato dà parere favorevole a regolamento formazione docenti. I tempi affrontati da Pizza
    La bozza del regolamento

    Fonte: Orizzonte Scuola (12 luglio 2010)

     
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    Precari non abilitati: Adida ricorrerà contro lo schema di regolamento sulla formazione inziale docenti

    Lauree a scadenza, doppia selezione ed eliminazione del Soprannumero. Anche se manca ancora la versione definitiva del decreto, questo è ciò che il Ministero ha promesso ai docenti precari di III fascia con anni di esperienza, e non per essere assunti, ma per ottenere l’ abilitazione all’insegnamento.

    Per potersi abilitare infatti, si dovrà oltrepassare assieme ai neo-laureati un doppio test di ammissione per poter iscriversi poi, ovviamente a fronte di rette che si preannunciano assai salate, ai
    TFA (corsi abilitanti di durata annuale previsti dallo Schema di regolamento sulla formazione iniziale docenti), rigorosamente a numero chiuso anche per chi, ed è davvero un paradosso e una vergogna, sta già da anni esercitando la professione docente.

    I posti disponibili saranno calcolati sulla base delle esigenze attuali, che in un periodo di tagli, o, se vi sembra più elegante, di razionalizzazione, avrà come diretta e amara conseguenza che solo pochissimi potranno accedervi. Chi non passerà questi test al primo tentativo, risultando non solo NON vincitore, né tantomeno idoneo, rischia di vedere il proprio titolo di studio annullato ai fini dell’insegnamento (per le classi di concorso considerate ’sature’ potrebbe addirittura non essere possibile effettuare il test di ammissione poiché si ritiene probabile l’ipotesi che non sussistendo l’esigenza di abilitare nuovo personale il Ministero decida di non attivare i relativi corsi abilitanti!).

    In altre parole, se non dovessero essere messe a punto delle modifiche al testo del decreto, per potersi abilitare sarà necessario iscriversi nuovamente all’università conseguendo una laurea specialistica, anche questa a numero chiuso e con relativo test di ingresso.

    Nonostante l’intensissimo lavoro di trattative politiche a tutti i livelli portate avanti in questi mesi da Adida, nonostante il coinvolgimento di tutte le principali sigle Sindacali (CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA, ANIEF, COBAS, CONITP), nonostante le richieste del Consiglio di Stato e del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione di riconoscimento del servizio svolto dai precari non abilitati, nonostante le energiche proteste di Adida che ha denunciato l’assoluta assurdità delle “lauree a scadenza” e del mancato accesso diretto per tutti i docenti precari non abilitati con almeno 360gg. di servizio ai corsi abilitanti giunto fino in Senato e alla Camera, dove in sede di audizione i coordinatori dell’associazione hanno coraggiosamente denunciato alle commissioni parlamentari l’infinita serie di
    violazioni patite dai precari non abilitati in questi anni, e l’illegittimità delle scelte operate dal Ministero in merito allo Schema di regolamento sulla formazione iniziale docenti. Insomma, nonostante tutto ciò, il Ministero si è dimostrato totalmente sordo.

    Il Direttivo e il Coordinamento di ADIDA non sono disponibili ad accettare che migliaia di docenti di III fascia dopo anni di insegnamento vengano cancellati come si fa con un file inutile, scomodo e persino imbarazzante.

    Nei prossimi mesi continueranno le trattative per far scrivere ed approvare un emendamento che permetta l’accesso diretto ai TFA per tutti i docenti con almeno 360gg. di insegnamento e/o in alternativa un decreto per l’emanazione di un corso abilitante riservato, naturalmente sempre con esame finale. Purtroppo non abbiamo garanzia alcuna di poter riuscire nell’impresa e per questo ci stiamo organizzando per avviare un doppio ricorso:

    il primo è finalizzato all’ammissione diretta ai TFA per tutti i docenti che abbiano maturato almeno 360gg. di insegnamento nelle scuole di qualsiasi ordine e grado;

    il secondo invece è rivolto a tutti quei docenti che non abbiano ancora maturato un simile servizio e sarà dedicato alle lauree a scadenza; in pratica si chiederà per i ricorrenti la possibilità di poter ripetere più volte (vista l’aleatorietà dei test) nel caso i test non venissero superati, senza dover sostenere altri esami universitari e/o un intero corso di laurea.

    Ecco il link per avere dettagli dei ricorsi e aderire.
    ADIDA (Associazione Docenti Invisibili da Abilitare)
    www.associazioneadida.it

    Fonte: Orizzonte Scuola (04 agosto 2010)

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    Gelmini presenta le nuove modalità per diventare insegnante

    Domani, venerdì 10 settembre alle ore 11.00, presso la sala stampa di Palazzo Chigi, il ministro Mariastella Gelmini terrà una conferenza stampa di presentazione delle nuove modalità per diventare insegnante.

    Fonte: Orizzonte Scuola (09 settembre 2010)

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    Una bufala l'inserimento in graduatoria ad esaurimento per i prossimi abilitati con il TFA

    La notizia che circola per il web secondo la quale i neo abilitati con il nuovo percorso el TFA potrebbero essere inseriti a pettine nelle Graduatorie ad esaurimento è priva di fondamento. Secondo quanto riferitoci da Max Bruschi (consigliere del ministro Gelmini) "le GAE devono restare serrate a doppia mandata ed esaurirsi".

    Fermo restando che le decisioni sulle Graduatorie ad esaurimento, come afferma il Dott. Bruschi nella nota inviataci, restano al Parlamento. L'unica certezza è che il reclutamento sarà rivisto e che le intenzioni ministeriali puntano ad un superamento di quello che è l'attuale sistema delle graduatorie.

    Fonte: Orizzonte Scuola (10 settembre 2010)

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    Edited by Steve Hi Power Mc - 19/9/2010, 01:26
     
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    Come si diventa insegnanti: ecco le nuove regole

    Un anno di tirocinio per legare teoria a pratica. Attivazione solo in base alla necessità per evitare il precariato. Più inglese e competenze tecnologiche. Gelmini: "Si passa dal sapere al sapere insegnare. Con il nuovo tirocinio ci si forma soprattutto sul campo".

    Cambia radicalmente la formazione iniziale degli insegnanti. Il Ministro Gelmini ha firmato il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti che si sviluppa, in particolare, su quattro grandi direttrici:
    1. Il Tirocinio da svolgere direttamente a contatto con le scuole e col "mestiere" di insegnante, perché insegnare non può essere solo teoria ma anche pratica;
    2. Il numero di nuovi docenti sarà deciso in base al fabbisogno. Fine dell'accesso illimitato alla professione che creava il precariato;
    3. Con la fine del precariato sarà consentito ai giovani l'inserimento immediato in ruolo;
    4. Lauree specifiche per ciascuna classe di abilitazione. Più inglese (necessaria la certificazione B2 in lingua inglese per abilitarsi) e nuove tecnologie, migliore preparazione per l'integrazione dei disabili.

    "Oggi inseriamo un nuovo tassello nella riforma destinata a cambiare il nostro sistema scolastico - ha affermato il ministro Mariastella Gelmini - Un tassello fondamentale, perché riguarda la formazione iniziale dei futuri insegnanti.
    Prevediamo una selezione severa, doverosa per chi avrà in mano il futuro dell'Italia e sostituiamo alle vecchie SSIS un percorso di lauree magistrali specifiche e un anno di tirocinio coprogettato da scuole e università, concentrato nel passaggio dal sapere al saper insegnare".

    Il regolamento è il frutto del lavoro della Commissione presieduta dal professor Giorgio Israel, a cui è seguita un'azione di confronto con il mondo della scuola e delle associazioni per l'integrazione scolastica. L'obiettivo dei nuovi percorsi è garantire una più equilibrata preparazione disciplinare, didattica e pedagogica nel corso delle lauree magistrali e lo svolgimento di un anno di percorso, il Tirocinio formativo attivo, direttamente a contatto con le scuole.

    Cambiano dunque le modalità per accedere all'insegnamento.

    Con il nuovo sistema
    • per insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sarà necessaria una laurea quinquennale, a numero programmato con prova di accesso che consentirà di conseguire l'abilitazione per la scuola primaria e dell'infanzia;
    • sono rafforzate le competenze disciplinari e pedagogiche, è aumentata la parte di tirocinio a scuola ed è previsto un apposito percorso laboratoriale per la lingua inglese e le nuove tecnologie;
    • per la prima volta si è data specifica attenzione al problema degli alunni con disabilità, prevedendo che in tutti i percorsi ci siano insegnamenti in grado di consentire al docente di avere una preparazione di base sui bisogni speciali.
    • per insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado sarà necessaria la laurea magistrale ad hoc completata da un anno di Tirocinio formativo attivo;
    • è prevista una rigorosa selezione per l'ingresso alla laurea magistrale a numero programmato basato sulle necessità del sistema nazionale di istruzione, composto da scuole pubbliche e paritarie;
    • l'anno di Tirocinio formativo attivo contempla 475 ore di tirocinio a scuola (di cui almeno 75 dedicate alla disabilità) sotto la guida di un insegnante tutor;
    • rispetto al percorso SSIS (Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario), si prende il meglio di quella esperienza, evitando la ripetizione degli insegnamenti disciplinari, approfonditi già nella laurea e nella laurea magistrale, per concentrarsi sul tirocinio (incrementato), sui laboratori e sulle didattiche.

    Con il vecchio sistema
    • per insegnare nella scuola dell'infanzia e in quella primaria bastava la laurea quadriennale a ciclo unico con test d'accesso al primo anno e la scelta, dopo un biennio comune, dell'abilitazione per la scuola primaria o per la scuola dell'infanzia;
    • per insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado erano necessarie la laurea magistrale e 2 anni di SSIS (Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario).

    Dalle SSIS al Tirocinio formativo attivo: si passa dal sapere al sapere insegnare

    Chiudono le SSIS per le secondarie di primo e secondo grado e al loro posto si dà vita al Tirocinio Formativo Attivo della durata di un anno, terreno di incontro tra scuola e università. Durante il Tirocinio sarà dedicato ampio spazio all'approfondimento della didattica con esperienze sul campo che facilitino il passaggio dal sapere al sapere insegnare.

    Tirocini: come e dove svolgerli. Il numero deciso in base al fabbisogno di insegnanti
    In questo Regolamento è stato dato pieno riconoscimento al sistema nazionale dell'istruzione (formato dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie), tanto nel coinvolgimento nei tirocini quanto nel calcolo dei fabbisogni del personale docente, e si inizia a prevedere la possibilità di svolgere tirocini anche nelle strutture di istruzione e formazione professionale dove è in atto la sperimentazione dell'obbligo formativo e nei Centri per l'istruzione degli adulti.

    Inoltre gli Uffici scolastici regionali organizzeranno e aggiorneranno gli albi delle istituzioni scolastiche accreditate che ospiteranno i tirocini sulla base di appositi criteri stabiliti dal Ministero, evidenziandone buone prassi e specificità.
    Gli USR avranno anche funzione di controllo e di verifica sui Tirocini. Sino alla costituzione degli albi, le Università scelgono liberamente le scuole, di concerto con gli USR che mantengono compiti di vigilanza.

    Il consiglio di corso di tirocinio, che prevede la presenza di scuola e università, ha compiti di coordinamento e di progettazione e rappresenta il terreno di incontro e di raccordo tra le due realtà.

    Le commissioni di abilitazione prevedono un equilibrio tra scuola e università e un peso determinante del tirocinio e della prova didattica sul voto di abilitazione.

    L'anno di tirocinio prevede forme di interazione e coprogettazione del percorso tra istituzioni scolastiche e atenei. E' stato previsto uno specifico spazio di laboratori destinati ad approfondire quanto viene fatto in classe.

    Formazione insegnanti di sostegno
    È previsto che la formazione dei docenti per il sostegno sia posta in capo alle università, pur prevedendo la possibilità di specifici accordi con gli enti del settore, in attesa di una futura classe di concorso che qualifichi il servizio.

    Percorsi di specializzazione CLIL
    Sono previsti percorsi di specializzazione per il CLIL (insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado di una materia non linguistica in lingua straniera).

    Rivista la classe di abilitazione strumento musicale
    Il sistema Afam concorre a pieno titolo alla formazione iniziale dei docenti nelle classi di abilitazione di propria competenza. In particolare è stato rivisto il percorso di abilitazione per lo strumento musicale.

    Regime transitorio
    Tutti i vecchi laureati potranno conseguire l'abilitazione per la secondaria di primo e secondo grado accedendo, dietro il superamento delle prove di accesso (test preselettivo, esami scritti e orali), all'anno di Tirocinio formativo attivo a numero programmato, che potrà essere attivato da questo anno accademico. Per l'accesso al percorso è valorizzato il servizio svolto a scuola, il dottorato di
    ricerca e l'attività svolta in università.

    Il regolamento sulla Formazione iniziale, dunque, punta a raggiungere quattro obiettivi:

    1) focalizza nella formazione iniziale non solo le materie tradizionali ma l'acquisizione di alcune competenze trasversali: seconda lingua inglese e competenze di didattica attraverso le nuove tecnologie;
    2) sostituisce al sistema SSIS strutture più snelle, concentrate sull'incontro e sulla coprogettazione tra istituzioni scolastiche e università evitando autoreferenzialità, costi per il sistema e per gli studenti e abbreviando di un anno il percorso di abilitazione per la scuola secondaria;
    3) prevede una programmazione dei numeri in grado di evitare la proliferazione del precariato;
    4) prescrive una rigorosa selezione del futuro personale docente.

    Con successivo decreto si stabiliranno le lauree magistrali relative al secondo ciclo dell'istruzione, per seguire il percorso di cambiamento del secondo ciclo e delle relative classi di concorso.

    Fonte: Orizzonte Scuola (10 settembre 2010)

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    Il testo del decreto sulla formazione degli insegnanti

    Pubblichiamo lo schema del decreto, ripreso dal blog di Max Bruschi (consigliere del ministro Gelmini) sulla formazione degli insegnanti. Una sintesi la trovate nel comunicato ministeriale.

    IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

    (…)
    ADOTTA

    IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

    ART. 1
    (Oggetto del regolamento)
    Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell’istruzione dell’ università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.

    ART. 2
    (Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti)
    1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all’articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente.
    2. E’ parte integrante della formazione iniziale dei docenti l’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
    3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento dell’unitarietà della funzione docente.

    ART. 3
    (Percorsi formativi)
    1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all’insegnamento, all’acquisizione delle competenze di cui all’articolo 2.
    2. I percorsi formativi sono così articolati:
    a. per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;
    b. per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
    3. I percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell’ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto.
    4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2:
    a. l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l’abilitazione;
    b. l’acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l’utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l’accessibilità;
    c. l’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.
    5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso della laurea magistrale e nel corso accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione, ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 12.
    6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è incompatibile, ai sensi dell’articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l’iscrizione a:
    a. corsi di dottorato di ricerca;
    b. qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati;
    7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca può avvalersi anche dell’assistenza tecnica dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) e dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)

    ART. 4
    (Corsi di laurea magistrale)
    1. Le università istituiscono i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche in deroga al numero minimo di crediti di cui all’articolo 10, commi 2 e 4 dello stesso decreto, in ragione del loro carattere professionalizzante.
    2. L’istituzione e l’attivazione dei corsi di cui al comma 1 è subordinata al possesso di specifici requisiti necessari definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
    3. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei o in convenzione tra facoltà universitarie e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
    4. La convenzione, sottoscritta dal rettore di ciascuna delle università e dal direttore di ciascuna delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano all’istituzione del corso, indica la facoltà o l’istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, sede amministrativa dello stesso, e definisce l’apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il funzionamento dei corsi.
    5. Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle università e dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché le risorse economiche e organizzative, le stesse università e istituzioni possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonché coordinamento didattico ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di diploma accademico e alle attività formative previste per il tirocinio formativo attivo.
    6. È vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello indipendenti dalle facoltà di riferimento, dalle università e dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate.
    7. Dall’attuazione dei commi 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    ART. 5
    (Programmazione degli accessi)
    1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.
    2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali ed è deliberato ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, previo parere del ministero dell’economia e delle finanze e del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo conto dell’offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
    3. Le modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

    ART. 6
    (Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria)
    1. Il corso di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) è a numero programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
    2. Per l’ammissione al corso di laurea magistrale è richiesto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
    3. Il corso di laurea magistrale è strutturato secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
    4. Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all’ultimo anno.
    5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor di cui all’articolo 11 e da un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale.

    ART. 7
    (Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado)
    1. I percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono:
    a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
    b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell’esame con valore abilitante, disciplinati dall’articolo 10.
    2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto, individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
    a. i requisiti per l’accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
    b. la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).

    ART. 8
    (Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado)
    1. I percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, comprendono:
    a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
    b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell’esame con valore abilitante disciplinati dall’articolo 10.
    2. Con successivi decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti all’attuazione dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e successive modificazioni, sono definiti
    a. le tabelle che individuano:
    i. i requisiti per l’accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
    ii. le lauree magistrali necessarie per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).
    b. i percorsi finalizzati alla formazione e all’abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici

    ART. 9
    (Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado)
    1. I percorsi formativi per l’insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono:
    a. il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso;
    b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell’esame con valore abilitante, disciplinati dall’articolo 10.
    2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
    a. i requisiti per l’accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
    b. i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).
    3. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti all’attuazione dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b.
    4. Per l’utilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dell’articolo 11, con gli adattamenti resi necessari dalle specificità ordinamentali, organizzative e gestionali delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le funzioni demandate ai consigli di facoltà sono attribuite ai consigli accademici. Per le attività del tirocinio formativo attivo e la suddivisione in crediti si applica la tabella 11 allegata al presente decreto.

    ART. 10
    (Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado)
    1. Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7 comma 1 lettera b), 8 comma 1 lettera b) e 9 comma 1 lettera b) è un corso di preparazione all’insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8 comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a). A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; le attività in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11 allegata al presente decreto.
    2. Il tirocinio formativo attivo è istituito presso una facoltà di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresì sedi amministrative. Il corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università ovvero fra facoltà di una o più università o tra facoltà e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
    3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:
    a. insegnamenti di scienze dell’educazione;
    b. un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilità.
    c. insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l’approccio disciplinare e l’approccio didattico;
    d. laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.
    4. La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio di corso di tirocinio, così costituito:
    a. nelle università, dai tutor coordinatori di cui all’articoli 11 comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall’ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta;
    b. negli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dai tutor coordinatori di cui all’articolo 11 comma 2, dai docenti dei predetti istituti che in essi ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall’ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
    5. Il consiglio di corso di tirocinio cura l’integrazione tra le attività di cui al comma 3, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
    6. L’attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l’insegnante tutor che ne ha seguito l’attività. Della relazione finale di tirocinio è relatore un docente universitario o delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che ha svolto attività nel corso di tirocinio e correlatore l’insegnante tutor che ha seguito l’attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all’esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell’attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell’ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.
    7. La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria. L’accesso all’esame di abilitazione è subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettere a), ad almeno l’80% delle attività di cui al comma 3 lettera b), ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera c) e ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera d). .
    8. Al termine dell’anno di tirocinio si svolge l’esame di abilitazione all’insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste:
    a. nella valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio;
    b. nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
    c. nella discussione della relazione finale di tirocinio.
    9. La commissione d’esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta:
    a. nelle università, da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento;
    b. nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni che hanno svolto attività nel corso del tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente delle istituzioni medesime designato dall’istituzione di riferimento.
    10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all’attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L’esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
    11. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento.
    12. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalità previste dal presente articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all’insegnamento e che dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.

    ART. 11
    (Docenti tutor)
    1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di:
    a) tutor coordinatori;
    c) tutor dei tirocinanti.
    2. Ai tutor coordinatori è affidato il compito di:
    a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
    b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l’esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
    c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
    d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.
    3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell’elenco di cui all’articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.
    4. I corsi di laurea magistrale di cui all’articolo 6 si avvalgono altresì di tutor organizzatori, cui è assegnato il compito di:
    a) organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
    b) gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l’Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;
    c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
    d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.
    5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facoltà o le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonché i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le facoltà di riferimento provvedono all’indizione ed allo svolgimento delle selezioni. La facoltà provvede all’affidamento dell’incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile. L’incarico è soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7, ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall’insegnamento e, per i tutor organizzatori, l’esonero totale dall’insegnamento stesso.
    6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facoltà.
    7. Il consiglio di facoltà procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori sulla base dei seguenti parametri:
    a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
    b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
    c) gestione dei rapporti con l’istituzione universitaria;
    d) gestione dei casi a rischio.
    8. Il consiglio di facoltà può predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell’esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.

    ART. 12
    (Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate)
    1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.
    2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all’articolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 13 e 14, avendo cura di evidenziare per ogni istituzione scolastica i seguenti dati:
    a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;
    b) piano di realizzazione e di inserimento nell’attività della scuola delle attività di tirocinio attivo;
    c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;
    d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;
    e) eventuale partecipazione dell’istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;
    f) presenza di laboratori attrezzati;
    g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.
    3. I criteri per l’accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
    4. Ciascun Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell’elenco, delle convenzioni di cui al comma 1 e sulla persistenza delle condizioni previste per l’inserimento nell’elenco. Nel caso di mancato rispetto della convenzione o del venir meno delle predette condizioni l’istituzione scolastica interessata è espunta dall’elenco.

    ART. 13
    (Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)
    1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.
    2. Le università possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell’ambito dell’ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.
    3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.
    4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l’esame finale consegue il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
    5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

    ART. 14
    (Corsi di perfezionamento per
    l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera)
    1. Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue” pubblicato nel 2001 dal Consiglio d’Europa.
    2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
    3. Per garantire uniformità tra i predetti corsi, le università si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
    4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l’esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

    ART. 15
    (Norme transitorie e finali)
    1. Conseguono l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10:
    a. coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22
    b. coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l’anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a).
    c. per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica.
    2. I decreti di cui all’articolo 8 comma 2 lettera a) e all’articolo 9 comma 3 possono prevedere, in caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attività di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali di cui all’articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 65, registrata alla Corte dei Conti il 20 agosto 2010 e alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 57, registrata alla Corte dei Conti il 29 luglio 2010, ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per un massimo di 24, da acquisire, ove non già posseduti, nel corso del tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti previsti dalla tabella 11 ai fini dell’integrazione e del rafforzamento delle relative competenze disciplinari.
    3. I titoli posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1 mantengono la loro validità ai fini dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, sostituiscono integralmente per tutti gli altri soggetti e per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni.
    4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
    5. Le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d’accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il test preliminare comporta l’attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13.
    6. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal comma 7. La data di svolgimento della prova è fissata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
    7. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.
    8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
    9. La prova scritta, predisposta a cura delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di classi di concorso per l’insegnamento delle lingue classiche sono previste prove di traduzione; nel caso di classi di concorso per l’insegnamento dell’italiano è prevista una prova di analisi dei testi.
    10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
    11. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l’insegnamento delle lingue moderne è previsto che la prova si svolga in lingua straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.
    12. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l’accesso al tirocinio formativo attivo.
    13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi:
    a. servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione:
    i. 360 giorni: 4 punti
    ii. da 361 a 540 giorni: 6 punti
    iii. da 541 a 720 giorni: 8 punti
    iv. da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni
    Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, le convenzioni di cui all’articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo , in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività.
    b. titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti
    c. attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo che lo impedisca l’adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l’istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa.;
    d. valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
    e. votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
    f. pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punt
    14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.
    15. Ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui all’articolo 10, comma 10, si considera la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento.
    16. Le facoltà di cui all’articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. L’ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalità di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all’articolo 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale. Il punteggio è espresso in centesimi.
    17. Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento dell tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
    18. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti corsi durante l’anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati nell’incarico di docenza fino al completamento dei corsi.
    19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione.
    20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n.137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.
    21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione e precedente l’entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l’accesso all’insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi.
    22. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 3, ai fini dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico disciplinari di scienze dell’educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.
    23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all’articolo 12, le università o le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.
    24. Con successivo decreto il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce le procedure e i percorsi finalizzati, in via transitoria, al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da parte degli insegnanti aventi titolo per l’inserimento nelle graduatorie di istituto.
    25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d’Aosta , delle scuole funzionanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e delle scuole delle località ladine si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa rispettivamente con la Regione Val d’Aosta, con la Regione Friuli Venezia-Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano al fine dell’adattamento delle disposizioni contenute nel presente decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati.
    26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al sistema universitario e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
    27. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall’anno accademico 2011/2012.

    ART. 16
    (Norma finanziaria)
    I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

    ART. 17
    (Entrata in vigore)
    Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    TABELLA 1
    (Articolo 6)
    Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM -85 bis)

    Obiettivi formativi qualificanti

    I laureati nel corso di laurea magistrale della classe LM-85 bis devono aver acquisito solide conoscenze nei diversi ambiti disciplinari oggetto di insegnamento e la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico, all’età e alla cultura di appartenenza degli allievi con cui entreranno in contatto. A questo scopo è necessario che le conoscenze acquisite dai futuri docenti nei diversi campi disciplinari siano fin dall’inizio del percorso strettamente connesse con le capacità di gestire la classe e di progettare il percorso educativo e didattico. Inoltre essi dovranno possedere conoscenze e capacità che li mettano in grado di aiutare l’integrazione scolastica di bambini con bisogni speciali.

    In particolare devono:

    a) possedere conoscenze disciplinari relative agli ambiti oggetto di insegnamento (linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici, artistici, musicali e motori).
    b) essere in grado di articolare i contenuti delle discipline in funzione dei diversi livelli scolastici e dell’età dei bambini e dell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione
    c) possedere capacità pedagogico-didattiche per gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità al livello dei diversi alunni;
    d) essere in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, mutuo aiuto, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);
    e) possedere capacità relazionali e gestionali in modo da rendere il lavoro di classe fruttuoso per ciascun bambino, facilitando la convivenza di culture e religioni diverse, sapendo costruire regole di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di responsabilità, la solidarietà e il senso di giustizia.
    f) essere in grado di partecipare attivamente alla gestione della scuola e della didattica collaborando coi colleghi sia nella progettazione didattica, sia nelle attività collegiali interne ed esterne, anche in relazione alle esigenze del territorio in cui opera la scuola.

    In coerenza con gli obiettivi indicati il corso di laurea magistrale prevede accanto alla maggioranza delle discipline uno o più laboratori pedagogico-didattici volti a far sperimentare agli studenti in prima persona la trasposizione pratica di quanto appreso in aula e, a iniziare dal secondo anno, attività obbligatorie di tirocinio indiretto (preparazione, riflessione e discussione delle attività, documentazione per la relazione finale di tirocinio) e diretto nelle scuole. Le attività di tirocinio, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, devono svilupparsi ampliandosi via via dal secondo anno di corso fino al quinto e devono concludersi con una relazione obbligatoria. Il tirocinio è seguito da insegnanti tutor, e coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso di Laurea. Prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata e di attività in cui lo studente sia pienamente autonomo. Il percorso va articolato prevedendo, dal secondo anno, una parte di tirocinio nella scuola dell’infanzia.
    La tesi di laurea verte su tematiche disciplinari collegate all’insegnamento che possono avere relazione con l’attività di tirocinio.

    Al termine del percorso i laureati della classe conseguono l’abilitazione all’insegnamento per la scuola primaria. Il conseguimento del titolo è l’esito di una valutazione complessiva del curriculum di studi, della tesi di laurea e della relazione di tirocinio da parte di una commissione composta da docenti universitari integrati da due tutor e da un rappresentante ministeriale nominato dagli Uffici scolastici regionali.

    Il profilo dei laureati dovrà comprendere la conoscenza di:
    1) matematica: i sistemi numerici; elementi di geometria euclidea e cartesiana e geometria delle trasformazioni; elementi di algebra; elementi di calcolo delle probabilità; i temi della matematica applicata.
    2) fisica: misure e unità di misura; densità e principio di Archimede; la composizione atomica dei materiali; elementi di meccanica e meccanica celeste e astronomia; elementi di elettrostatica e circuiti elettrici; il calore e la temperatura; fenomenologie di termodinamica; il suono.
    3) chimica: elementi di chimica organica e inorganica.
    4) biologia: elementi di biologia umana, animale e vegetale; elementi di cultura ambientale; elementi di scienze della terra.
    5) letteratura italiana: testi e problemi della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni nel quadro della letteratura europea.
    6) linguistica italiana: linguistica e grammatica italiana; didattica della lingua italiana per stranieri.
    7) lingua inglese: elementi avanzati di lingua inglese.
    8) storia: elementi di storia antica, medioevale, moderna e contemporanea.
    9) geografia: elementi di geografia fisica e umana.
    10) attività motorie: metodi e didattiche delle attività motorie.
    11) arte: disegno e le sue relazioni con le arti visive; elementi di didattica museale; acquisizione di strumenti e tecniche nelle diverse aree artistiche; educazione all’immagine; calligrafia.
    12) musica: elementi di cultura musicale.
    13) letteratura per l’infanzia: testi e percorsi di letteratura per l’infanzia.
    14) pedagogia: pedagogia generale; pedagogia interculturale; pedagogia dell’infanzia.
    15) storia della pedagogia: storia dell’educazione; storia della scuola.
    16) didattica: didattica generale; pedagogia e didattica del gioco; didattica della lettura e della scrittura; tecnologie educative; il gruppo nella didattica.
    17) pedagogia speciale: pedagogia speciale; didattica speciale.
    18) pedagogia sperimentale: metodologia della ricerca; tecniche di valutazione.
    19) psicologia: elementi di psicologia dello sviluppo e dell’educazione; psicologia della disabilità e dell’integrazione.
    20) sociologia: elementi di sociologia dell’educazione.
    21) antropologia: elementi di antropologia culturale.
    22) diritto: elementi di diritto costituzionale e di legislazione scolastica.
    23) neuropsichiatria infantile: elementi di neuropsichiatria infantile.
    24) psicologia clinica: psicopatologia dello sviluppo.
    25) igiene generale e applicata: igiene ed educazione sanitaria ed alimentare.

    Si precisa che:
    a) i crediti liberi devono essere coerenti con il percorso professionale;
    b) nei CFU di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica della disciplina stessa;
    c) gli insegnamenti disciplinari possono comprendere un congruo numero di ore di esercitazione;
    d) è necessario che nell’insegnamento delle discipline si tenga conto dei due ordini di scuola cui il corso di laurea abilita. Pertanto esempi, esercizi e proposte didattiche devono essere pensati e previsti sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria;
    e) i laboratori di lingua inglese (L-LIN/12) dovranno essere suddivisi nei cinque anni di corso. Al termine del percorso gli studenti dovranno aver acquisito una formazione di livello B2.

    ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI

    ATTIVITA’ FORMATIVE DI BASE: PSICOPEDAGOGICHE E METODOLOGICO-DIDATTICHE

    Ambiti disciplinari Settori scientifico –disciplinari Crediti assegnati dalla Classe agli ambiti (il numero che segue il segno + indica il numero di CFU previsti per i laboratori) Crediti assegnati dalla Classe alle attività di base
    Pedagogia generale e sociale M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
    16 + 1
    Storia della pedagogia M-PED/02 Storia della pedagogia
    8
    Didattica e pedagogia speciale M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
    20 + 4
    di cui almeno 4 di Tecnologie didattiche
    Pedagogia sperimentale M-PED/04 Pedagogia sperimentale 12 + 1
    Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 8
    Discipline sociologiche e antropologiche SPS/08 Sociologia dell’educazione o
    M-DEA/01 Antropologia 8
    Totale 78CFU

    ATTIVITA’ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

    Area 1: I saperi della scuola

    Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari Crediti assegnati dalla Classe agli ambiti (il numero che segue il segno + indica il numero di CFU previsti per i laboratori) Crediti assegnati dalla Classe alle attività caratterizzanti dell’Area 1
    Discipline matematiche MAT/02 Algebra
    MAT/03 Geometria
    MAT/04 Matematiche complementari
    MAT/06 Probabilità e statistica matematica 20 + 2
    Discipline letterarie L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
    L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 12 + 1
    Linguistica L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
    12 + 1
    Discipline biologiche ed ecologiche BIO/ 01 Botanica generale
    BIO/03 botanica ambientale e applicata,
    BIO/05 Zoologia,
    BIO/ 06 Anatomia comparata e citologia,
    BIO/07 Ecologia,
    BIO/09 Fisiologia, 12 +1
    Discipline fisiche FIS/01 Fisica sperimentale,
    FIS/05 Astronomia e astrofisica,
    FIS/08 Didattica e storia della fisica 8 + 1

    Discipline chimiche CHIM/03 Chimica generale e inorganica;
    CHIM/06 Chimica organica 4
    Metodi e didattiche delle attività motorie M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie
    M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive 8 + 1
    Discipline storiche L-ANT/02 Storia greca
    L-ANT/03 Storia romana
    M-STO/01 Storia medioevale,
    M-STO/ 02 Storia moderna,
    M-STO/ 04 Storia contemporanea 16
    Discipline geografiche M-GGR/01 Geografia
    M-GGR/02 Geografia economico-politica
    8 + 1
    Discipline delle arti ICAR/17 Disegno,
    L-ART/02 Storia dell’arte moderna,
    L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea,
    L-ART/ 06 cinema, fotografia e televisione 8 + 1
    Musicologia e storia della musica L-ART/07 Musicologia e storia della musica 8 + 1
    Letteratura per l’infanzia M-PED/02 Letteratura per l’infanzia 8 + 1
    Totale 135 CFU

    ATTIVITA’ FORMATIVE CARATTERIZZANTI
    Area 2: Insegnamenti per l’accoglienza di studenti disabili

    Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari Crediti assegnati dalla Classe agli ambiti (Il numero che segue il segno + indica il numero di CFU previsti per i laboratori) Crediti assegnati dalla Classe alle attività caratterizzanti dell’Area 2
    Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 8 + 1
    Didattica e pedagogia speciale M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale 8 + 2
    Psicologia clinica e discipline igienico-sanitarie MED/39 Neuropsichiatria infantile
    M-PSI/08 Psicologia clinica 8

    Discipline giuridiche e igienico-sanitarie MED/42 Igiene generale e applicata
    IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
    IUS/19 Diritto amministrativo 4
    Totale 31 CFU

    ALTRE ATTIVITA’

    Tipologia Crediti assegnati dalla Classe
    Attività a scelta dello studente 8 CFU
    Attività di tirocinio 24 CFU
    Laboratorio di tecnologie didattiche 3 CFU
    Laboratori di lingua inglese 10 CFU
    Prova/Idoneità di lingua inglese di livello B2 2 CFU
    Attività formative per la Prova Finale 9 CFU

    TABELLA 2
    (Articolo 7)
    Classe di abilitazione A043 – Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado

    1) Requisito di accesso alla prova di cui all’articolo 7 comma 2 lettera a):
    L’acquisizione nel corso di laurea di almeno 102 CFU nei SSD di seguito elencati:

    M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
    M-STO/02 STORIA MODERNA
    M-STO/03 STORIA DELL’EUROPA ORIENTALE
    M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
    M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
    L-ANT/02 STORIA GRECA
    L-ANT/03 STORIA ROMANA
    L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
    L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
    L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIOEVALE E UMANISTICA
    L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA
    L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
    L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
    L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
    L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
    L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
    L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
    L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
    L-ART/01 STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE
    L-ART/02 STORIA DELL’ARTE MODERNA
    L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
    L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
    L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
    L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
    L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
    L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
    L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
    L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
    L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
    L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
    L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
    L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
    L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
    L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
    L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
    M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
    M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
    M-FIL/02 LOGICA E FILO SOFIA DELLA SCIENZA
    M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
    M-FIL/04 ESTETICA
    M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
    M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA
    M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
    M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
    M-GGR/01 GEOGRAFIA
    M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
    M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
    M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA
    M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
    M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE
    M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
    M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
    M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
    M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
    SPS/01 FILOSOFIA POLITICA
    SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
    SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
    SPS/04 SCIENZA POLITICA
    SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
    SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
    SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
    SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

    I 102 CFU comprendono:
    - almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, Letteratura italiana e L-FIL-LET/11, Letteratura italiana contemporanea e fra questi almeno 12 CFU in L-FIL-LET/10;
    - almeno 18 CFU nei SSD M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/04, Storia contemporanea;
    - almeno 12 CFU in L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01 Glottologia e linguistica;
    - almeno 9 CFU in ciascuno dei seguenti SSD:
    1) L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;
    2) M-GRR/01 Geografia.
    - almeno 36 CFU nei SSD sopra elencati;

    2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 7 comma 2 lettera b): laurea magistrale nella classe LM-14 – Filologia moderna, all’interno della quale i cfu sono acquisiti conformemente alla seguente tabella:
    Area disciplinare • Letteratura italiana L-FIL-LET/10 Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/11
    • Linguistica italiana L-FIL-LET/12
    • Geografia M-GGR/01
    • Storia medievale M-STO/01; Storia moderna M-STO/02; Storia contemporanea M-STO/04
    • IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
    75 CFU : tra questi, 18/24 di didattiche disciplinari nei SSD L-FIL-LET, M-STO e M-GGR
    Tra i restanti 51/57 CFU:
    1) almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12 (con almeno 6 CFU in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio);
    2) almeno 12 CFU nei SSD M-STO/01, M-STO-02, M-STO/04 (con almeno 6 CFU in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio)
    3) almeno 6 CFU in M-GGR/01
    Totale 75 CFU
    Scienze dell’educazione M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;
    M-PED/02 Storia della pedagogia;
    M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
    M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
    M-PSI/05 Psicologia sociale;
    SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
    Almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02 18 CFU
    Laboratori,
    Esami a scelta
    Tesi di laurea Tra laboratori, esami a scelta e tesi di laurea lo studente deve conseguire 27 CFU 27 CFU
    TOTALE COMPLESSIVO
    120 CFU

    TABELLA 3
    (Articolo 7)
    Classe di abilitazione A045 – Lingua inglese e seconda lingua straniera

    1) Requisito di accesso alla prova di cui all’articolo 7 comma 2 lettera a):l’acquisizione nel corso di laurea di almeno 66 CFU nei seguenti SSD:
    a. almeno 18 CFU nei SSD relativi alla lingua inglese (ivi compresi eventuali crediti nel SSD L-LIN 11);
    b. almeno 12 CFU nella seconda lingua comunitaria per la quale si intende conseguire l’abilitazione;
    c. almeno 12 CFU per ciascuna nelle due corrispondenti letterature per complessivi 24 CFU;
    d. almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate;
    e. almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana;

    2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 7 comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe LM-37 – Lingua straniera, all’interno della quale i cfu sono acquisiti conformemente alla seguente tabella:

    Settori scientifico-disciplinari

    CFU
    Lingue e Letterature
    moderne

    L-LIN/03 - Letteratura francese
    L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
    L-LIN/05 - Letteratura spagnola
    LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
    L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
    L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
    L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
    L-LIN/10 - Letteratura inglese
    L-LIN/11 – Lingua e letterature anglo-americane
    L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
    L-LIN/13 - Letteratura tedesca
    L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
    L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche
    L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese
    L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
    L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca
    L-LIN/21 – Slavistica
    L-LIN/02 - Didattica delle lingue
    moderne 54/72
    Di cui almeno 18 in didattiche disciplinari; almeno 18 nei SSD relativi alla lingua inglese (ivi compresi eventuali crediti nel SSD L-LIN 11) e almeno 12 nei SSD relativi alla seconda lingua comunitaria per la quale si intende conseguire l’abilitazione.
    Discipline di contesto L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
    L-LIN/01 - Glottologia e linguistica

    L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
    L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
    contemporanea
    L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
    L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
    L-FIL-LETT/15 Filologia germanica 6/18

    Scienze dell’educazione M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;
    M-PED/02 Storia della pedagogia;
    M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
    M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
    M-PSI/05 Psicologia sociale;
    SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 18
    Di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02
    Laboratori, esami a scelta, tesi di laurea 24-27
    TOTALE COMPLESSIVO CFU 120

    TABELLA 4
    (Articolo 7)
    LM-95
    Classe di abilitazione A059 – Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado

    OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

    I laureati nei corsi magistrale della classe:
    - hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali e del linguaggio della matematica, incluse le capacità di dimostrare e ragionare rigorosamente, di modellizzare, di risolvere problemi, con particolare riferimento ai contenuti dell’insegnamento nella scuola secondaria;
    - hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali delle discipline fisiche, chimiche, biologiche e di scienze della terra, dell’informatica e della statistica, con particolare riferimento ai contenuti dell’insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;
    - possiedono una buona conoscenza dello sviluppo storico delle discipline predette;
    - possiedono una buona capacità di collegare le conoscenze scientifiche acquisiti con i problemi tecnologici e le applicazioni pratiche
    - hanno acquisito una buona padronanza nella pratica di laboratorio, nell’uso degli strumenti, nella tecniche di misura, nell’organizzazione ed elaborazione dei dati sperimentali;
    - sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e scritte di contenuto scientifico mirate a diversi livelli di conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l’uso di tecnologie informatiche;
    - possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali utili per comunicare con studenti;
    - sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti;
    - conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico matematico e scientifico in tale lingua.

    I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilità, attività in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale, con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una buona capacità di comunicare.
    In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si potranno inserire, si indicano:
    - l’industria culturale ed editoriale;
    - Centri della Scienza e Musei;
    - l’informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;
    - organismi e unità di studio per lo sviluppo della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che internazionali.

    Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:
    - prevedono attività di laboratorio o ambientali, dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, all’uso di strumenti e tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all’elaborazione statistica dei dati stessi;
    - possono prevedere attività esterne come tirocini formativi presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica amministrazione;
    - prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un relatore.
    Per ciascuno studente è previsto un piano di studio individuale obbligatorio che garantisce che nel curriculum complessivo dello studente (nella laurea e nella laurea magistrale) siano presenti almeno 132 crediti nelle aree scientifiche: MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01 di cui almeno: 30 in MAT; 12 in FIS: 6 in CHIM; 6 in GEO; 6 in BIO; 6 in INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01.

    Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all’articolo 7 comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU così articolati:
    a) almeno 12 CFU nei seguenti SSD (Settori Scientifico Disciplinari):
    MAT/01 LOGICA
    MAT/02 ALGEBRA
    MAT/03 GEOMETRIA
    MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI
    MAT/05 ANALISI MATEMATICA
    MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
    MAT/07 FISICA MATEMATICA
    MAT/08 ANALISI NUMERICA
    MAT/09 RICERCA OPERATIVA

    b) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:
    FIS/01 FISICA SPERIMENTALE
    FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI
    FIS/03 FISICA DELLA MATERIA
    FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE
    FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA
    FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE
    FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)
    FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA

    c) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:
    CHIM/01 CHIMICA ANALITICA
    CHIM/02 CHIMICA FISICA
    CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA
    CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE
    CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI
    CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
    CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
    CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA
    CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
    CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI
    CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
    CHIM/12 CHIMICA DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
    GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
    GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA
    GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE
    GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
    GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA
    GEO/06 MINERALOGIA
    GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA
    GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA
    GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L’AMBIENTE E I BENI CULTURALI
    GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA
    GEO/11 GEOFISICA APPLICATA
    GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL’ATMOSFERA
    BIO/01 BOTANICA GENERALE
    BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA
    BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA
    BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE
    BIO/05 ZOOLOGIA
    BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
    BIO/07 ECOLOGIA
    BIO/08 ANTROPOLOGIA
    BIO/09 FISIOLOGIA
    BIO/10 BIOCHIMICA
    BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
    BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
    BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
    BIO/14 FARMACOLOGIA
    BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA
    BIO/16 ANATOMIA UMANA
    BIO/17 ISTOLOGIA
    BIO/18 GENETICA
    BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE

    d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:
    INF/01 INFORMATICA
    ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
    SECS-S/01 STATISTICA.

    ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI

    Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot CFU
    Caratterizzanti Fondamenti di matematica e di fisica MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09
    FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08
    di cui almeno 12 CFU nei SSD MAT sopra elencati e almeno 6 nei SSD FIS sopra elencati
    24
    Discipline integrative matematiche, fisiche, biologiche, chimiche e di scienze della terra a) A scelta in tutti i SSD FIS, CHIM, GEO, BIO per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei SSD MAT.
    b) A scelta in tutti i SSD MAT e FIS con almeno 6 CFU nei SSD MAT, per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei SSD CHIM, GEO e BIO.
    c) A scelta in tutti i SSD MAT, CHIM, GEO e BIO, con almeno 6 CFU nei SSD MAT, per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei SSD FIS.
    d) 6 CFU nei SSD MAT; 6 CFU nei cfu FIS, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01; 6 CFU nei SSD CHIM, GEO, BIO nel caso in cui i CFU acquisiti nella laurea di primo livello siano 30 nei SSD MAT, 30 nei SSD FIS e 30 nei SSD CHIM, GEO, BIO
    e) Chi abbia acquisito più di 30 CFU sia nei SSD MAT che FIS può scegliere tra le opzioni a) e c); chi abbia acquisito più di 30 CFU sia nei SSD MAT che BIO, CHIM GEO assieme considerati può scegliere tra le opzioni a) e b); chi abbia acquisito più di 30 CFU sia nei SSD FIS che BIO, CHIM GEO può scegliere tra le opzioni b) e c) 18
    Didattiche disciplinari MAT/04, FIS/08, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, GEO/01, BIO/06,
    MED/02 Storia della medicina
    M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica 18
    Scienze della educazione M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;
    M-PED/02 Storia della pedagogia;
    M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
    M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
    M-PSI/05 Psicologia sociale;
    SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 18 CFU
    di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02
    Laboratori didattici 18
    Discipline a scelta Nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO
    e inoltre
    INF/01 Informatica
    ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
    SECS-S/01 Statistica
    MED/02 Storia della medicina
    M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica 12
    Tesi di laurea 12
    120

    TABELLA 5
    (Art. 7)
    Classe di abilitazione A030 – Scienze motorie e sportive

    1) Requisito di accesso alla prova di cui all’articolo 7 comma 2 lettera a): Laurea nella classe L-22 – Scienze delle attività motorie e sportive; diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136.
    2) Laurea magistrale nella classe LM-67 – Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate ovvero nella classe LM-68 – Scienze e tecniche dello sport, strutturate come segue.
    I laureati nel corso di laurea magistrale per l’insegnamento nella Classe di abilitazione A030 – Scienze motorie e sportive devono essere in grado di utilizzare avanzati strumenti culturali, metodologici e tecnico-pratici con particolare riferimento a:
    a) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività motorie e sportive condotte a livello scolastico finalizzate allo sviluppo psicofisico e sociale del giovane.
    b) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica dell’attività di preparazione fisica ed atletica e delle attività sportive per disabili.
    c) Preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all’agonismo individuale e di squadra.

    I laureati magistrali devono possedere competenze specifiche ed approfondite nel campo delle attività motorie e sportive con attenzione alle differenti tipologie disciplinari e, nell’ambito del concetto di tutela della salute psico-fisica dell’allievo, alle differenze legate all’età, al genere, al contesto socio-culturale di appartenenza, al livello di maturazione psico-culturale e alla presenza di disabilità fisica. Devono inoltre possedere competenze specifiche ed approfondite di ambito pedagogico e psicosociale atte a promuovere l’educazione allo sport attraverso lo sport a livello scolastico.
    Devono conoscere almeno al livello B2 la lingua inglese.

    Ai fini indicati, i laureati dovranno:

    - conoscere le basi biologiche dell’adattamento all’esercizio fisico finalizzato alla pratica agonistica amatoriale e avanzata in funzione del tipo di pratica sportiva, del livello di prestazione atteso, delle condizioni ambientali, dell’età e del genere del praticante;
    - possedere le conoscenze pedagogiche e didattiche per scegliere e padroneggiare i metodi di insegnamento delle attività motorie nel contesto delle attività della scuola secondaria;
    - possedere le conoscenze scientifiche ed epistemologiche necessarie per svolgere la funzione di educatore capace di instaurare relazioni positive e motivanti con gli allievi, con le famiglie e con gli altri insegnanti coinvolti nel processo educativo a livello scolastico;
    - possedere le basi pedagogiche, didattiche, scientifiche e culturali per trasmettere i valori etici ed educativi dell’agonismo sportivo;
    - possedere le conoscenze necessarie per elaborare una progettazione articolata e centrata sull’allievo, capace di promuovere l’educazione alla salute e al rispetto della persona, e l’adozione di atteggiamenti corretti nei confronti di fenomeni degenerativi dello sport e della vita sociale;
    - possedere le conoscenze per promuovere ed organizzare le attività motorie e sportive scolastiche fungendo da cerniera tra il mondo dell’educazione presente nella scuola e quello dello sport agonistico e promozionale;
    - possedere le conoscenze sull’organizzazione del sistema scolastico e del suo territorio al fine di contribuire efficacemente allo sviluppo di politiche territoriali per il benessere dei cittadini;
    - essere capaci di interagire con i docenti di altre discipline al fine di favorire attività di ricerca didattica inserendo le attività motorie in un contesto di educazione interdisciplinare della persona;
    - avere solide basi concettuali sulle teorie dell’allenamento nei vari contesti di pratica sportiva individuale e di squadra con capacità di adattare i diversi modelli anche in funzione di età, genere e abilità dei praticanti;
    - conoscere in modo approfondito metodi e tecniche delle attività motorie e sportive finalizzate e specifiche per le differenti discipline sportive con capacità di utilizzare tali conoscenze adattandole ai diversi contesti di attività sportiva, alle specificità di genere, all’età, alla presenza di disabilità, al contesto socio-culturale di riferimento, nonché agli obiettivi individuali e di gruppo;
    - conoscere metodi e strumentazioni della valutazione funzionale applicata agli apparati coinvolti nella pratica sportiva anche al fine di consulenza tecnica e collaudo relativamente ai beni e servizi impiegati;
    - conoscere i metodi di valutazione delle prestazioni fisiche e sportive, saperli utilizzare e valutarne i risultati in funzione delle diverse discipline nel contesto di specificità di genere, età, presenza di disabilità e degli obbiettivi della pratica sportiva;
    - conoscere i rischi in termini di salute del praticante legati all’attività sportiva, saper identificare i limiti di prestazione individuale oltre i quali la pratica sportiva si traduce in danno alla salute, essere in grado di prevenire l’incidenza di infortuni legati alla pratica motoria e sportiva, ridurne le conseguenze negative e favorire il pieno recupero dell’atleta;
    - possedere conoscenze di nutrizione umana applicata alla prestazione sportiva anche in relazione alla specificità dell’allenamento e del recupero nelle diverse discipline;
    - conoscere i rischi per la salute derivati dall’uso di pratiche di potenziamento delle prestazioni fisiche, siano esse state dichiarate illecite o no dalle agenzie ufficiali, conoscere la relativa normativa e essere in grado di intervenire con efficaci misure per prevenire, combattere ed eliminare l’uso di tali pratiche;
    - essere in grado di proporsi come progettisti di percorsi formativi realizzati attraverso la pratica sportiva e di orientare i destinatari della loro azione educativa alla scelta di attività motorie e sportive adeguate ai propri livelli di crescita motoria, mentale, relazionale ed emotivo-affettiva;
    - possedere le conoscenze generali relative a gruppi, fenomeni dinamici della vita del gruppo, processi di costituzione e di sviluppo dei gruppi, finalizzate alla creazione ed alla gestione del gruppo-squadra o gruppo-associazione;
    - acquisire le conoscenze sui processi di comunicazione interpersonale e sociale finalizzate anche alla creazione e alla gestione di relazioni con le istituzioni, le associazioni e le famiglie;
    - conoscere i regolamenti che disciplinano le attività sportive e le normative relative alle responsabilità del proprio operato, alle istituzione e agli enti coinvolti nelle attività sportive.

    A tal fine i laureati devono acquisire, in relazione a obiettivi specifici professionalizzanti del corso, adeguate tecniche motorie per un numero di CFU non inferiore a 20 mediante tirocini formativi sotto la diretta responsabilità degli Atenei.

    Attività formative
    Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Assegnati CFU
    Totali
    assegnati
    Caratterizzanti Discipline motorie e sportive M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle
    attività motorie(24 CFU)
    M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive (12 CFU) 36 72
    Biomedico BIO/09 - Fisiologia
    BIO/10 – Biochimica
    BIO/16 - Anatomia Umana
    MED/09 - Medicina interna
    MED/13 – Endocrinologia
    MED/33 - Malattie apparato locomotore
    MED/38 – Pediatria generale e Specialistica
    MED/39 – Neuropsichiatria infantile

    18

    Sociologico
    Psicologico Pedagogico M-PED/02 - Storia della pedagogia
    M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
    M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e
    psicologia dell’educazione
    M-PSI/05 - Psicologia sociale
    SPS/08 - Sociologia dei processi culturalie comunicativi
    18
    Affini e integrative (art. 10, comma 5, D.M. 22/10/04, n. 270, lettera b) BIO/11 Biologia molecolare
    BIO/13 Biologia applicata
    BIO/14 Farmacologia
    MED/42 – Igiene generale e applicata
    IUS/01 - Diritto privato
    IUS/10 – Diritto costituzionale
    8 8
    A scelta dello studente 8 8
    Per la prova finale 12 12
    Tirocini ed attività pratiche 20 20
    Totale 120

    TABELLA 6
    (Articolo 7)
    Classe di abilitazione A032 – Musica

    1) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all’articolo 7 comma 2 lettera a): l’acquisizione nel corso di laurea di almeno 72 CFU nei seguenti SSD:

    M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
    M-STO/02 STORIA MODERNA
    M-STO/03 STORIA DELL’EUROPA ORIENTALE
    M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
    M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
    L-ANT/02 STORIA GRECA
    L-ANT/03 STORIA ROMANA
    L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
    L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
    L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
    L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA
    L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
    L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
    L-FIL-LET/13 FILOLOGIA ITALIANA
    L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
    L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
    L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
    L-ART/01 STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE
    L-ART/02 STORIA DELL’ARTE MODERNA
    L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
    L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
    L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
    L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
    L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA
    L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
    L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
    L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
    L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
    L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
    L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
    L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
    L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
    L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
    L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
    L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
    M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE
    M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
    M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
    M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
    M-FIL/04 ESTETICA
    M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
    M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA
    M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
    M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
    M-GGR/01 GEOGRAFIA
    M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
    M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
    M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA
    M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
    M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE
    M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
    M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
    M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
    M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
    SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
    SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
    SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
    SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

    I 72 CFU comprendono almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; 12 CFU nei SSD L-ART/01-06 e 6 CFU in almeno due dei seguenti SSD o gruppi di SSD:
    a) Musicologia e Storia della musica L-ART/07 e Etnomusicologia L-ART/08;
    b) Discipline relative alla letteratura italiana (L-FIL-LET/10 oppure L-FIL-LET/11 oppure L-FIL-LET/12) oppure alla linguistica e alle lingue e letterature straniere (L LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13);
    c) Discipline filosofiche (M-FIL/01-08);
    d) Discipline storiche (L-ANT/02 oppure L-ANT/03 oppure M-STO/01 oppure M STO/02 oppure M-STO/04);
    e) Discipline psicopedagogiche (M-PED/01 oppure M-PSI/01 oppure M-DEA/01);
    f) Discipline artistiche (L-ART/01-04) oppure dello spettacolo (L-ART/05-06).

    2) di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 7 comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe LM-45 – Musicologia e beni musicali, all’interno della quale i cfu sono acquisiti conformemente alla seguente tabella:

    Area disciplinare • Musicologia e Storia della musica L ART/07; Etnomusicologia L ART/08
    • discipline relative alla letteratura italiana L FIL LET/10 12
    • discipline storiche M STO/01, M STO/02, M STO/04
    • discipline delle arti e dello spettacolo L ART/01 06
    72 CFU
    Tra questi, 18-24 CFU di didattiche disciplinari nel SSD L ART/07.
    Tra i restanti 48-54 CFU:
    - almeno 30 CFU nei SSD L ART/07-08;
    - almeno 6 CFU in almeno uno dei seguenti gruppi di SSD:
    (1) L FIL LET/10, L FIL LET/11, L FIL LET/12;
    (2) M STO/01, M STO/02, M STO/04;
    (3) L ART/01 06
    (4) FIS/01, FIS/07, INF/01, ING-INF/05
    Totale 72 CFU
    Scienze dell’educazione e discipline antropologiche M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;
    M-PED/02 Storia della pedagogia;
    M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
    M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
    M-PSI/05 Psicologia sociale;
    SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
    Almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02 18 CFU
    Laboratori,
    Esami a scelta Tra laboratori ed esami a scelta 18 CFU 18 CFU
    Tesi di laurea 12 CFU
    TOTALE COMPLESSIVO
    120 CFU

    TABELLA 7
    (Articolo 7)
    LM-96
    Classe di abilitazione A033 – Tecnologia

    OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

    I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe:
    - hanno una solida preparazione culturale di base nell’area delle scienze matematiche, statistiche, fisiche, chimiche e naturali e una padronanza dei metodi di queste discipline che consenta loro un adeguato inquadramento teorico di tutte le questioni tecnologiche in cui tali discipline intervengono, con particolare riferimento ai contenuti dell’insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;
    - hanno una buona conoscenza dei concetti, dei metodi e degli strumenti dell’informatica, dell’elettronicaì e della sistemica.
    - conoscono in modo approfondito le problematiche associate alle tecnologie e al loro sviluppo, con particolare riguardo a quelle che si riconducono ai settori dell’ingegneria civile, industriale e dell’informazione;
    - possiedono un buon inquadramento culturale del rapporto tra sviluppi tecnologici e scienze fisico-matematiche e naturali;
    - conoscono la relazione tra lo sviluppo tecnologico e le problematiche di impatto ambientale;
    - sono in grado di predisporre e organizzare esperienze di laboratorio, di utilizzare strumenti, di realizzare misure, di trattare i dati sperimentali;
    - sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e scritte di contenuto scientifico- tecnologico mirate a diversi livelli di conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l’uso di tecnologie informatiche;
    - possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali utili per comunicare con studenti;
    - sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti;
    - conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico matematico e scientifico in tale lingua.

    I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilità, attività in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale, con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una buona capacità di comunicare.
    In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si potranno inserire, si indicano:
    - l’industria culturale ed editoriale;
    - Centri della Scienza e Musei;
    - l’informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;
    - organismi e unità di studio per lo sviluppo della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che internazionali.

    Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:
    - prevedono attività di laboratorio o ambientali, dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, all’uso di strumenti e tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all’elaborazione statistica dei dati stessi;
    - possono prevedere attività esterne come tirocini formativi presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica amministrazione;
    - prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un relatore.

    !) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all’articolo 7 comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU così articolati:

    MAT/01 LOGICA
    MAT/02 ALGEBRA
    MAT/03 GEOMETRIA
    MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI
    MAT/05 ANALISI MATEMATICA
    MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
    MAT/07 FISICA MATEMATICA
    MA/08 ANALISI NUMERICA
    MAT/09 RICERCA OPERATIVA
    INF/01 INFORMATICA
    FIS/01 FISICA SPERIMENTALE
    FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI
    FIS/03 FISICA DELLA MATERIA
    FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE
    FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA
    FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE
    FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)
    FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
    CHIM/01 CHIMICA ANALITICA
    CHIM/02 CHIMICA FISICA
    CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA
    CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE
    CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI
    CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
    CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
    CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA
    CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
    CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI
    CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
    CHIM/12 CHIMICA DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
    GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
    GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA
    GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE
    GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
    GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA
    GEO/06 MINERALOGIA
    GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA
    GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA
    GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L’AMBIENTE E I BENI CULTURALI
    GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA
    GEO/11 GEOFISICA APPLICATA
    GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL’ATMOSFERA
    BIO/01 BOTANICA GENERALE
    BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA
    BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA
    BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE
    BIO/05 ZOOLOGIA
    BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
    BIO/07 ECOLOGIA
    BIO/08 ANTROPOLOGIA
    BIO/09 FISIOLOGIA
    BIO/10 BIOCHIMICA
    BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
    BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
    BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
    BIO/14 FARMACOLOGIA
    BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA
    BIO/16 ANATOMIA UMANA
    BIO/17 ISTOLOGIA
    BIO/18 GENETICA
    BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE
    AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
    AGR/06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI
    AGR/07 GENETICA AGRARIA?
    AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
    AGR/09 MECCANICA AGRARIA
    AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE
    AGR/13 CHIMICA AGRARIA
    AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
    AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO
    ICAR/01 IDRAULICA
    ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA?
    ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE?
    ICAR/04 STRADE, FERROVIE ED AREOPORTI?
    ICAR/05 TRASPORTI?
    ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA?
    ICAR/07 GEOTECNICA?
    ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI?
    ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI?
    ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA?
    ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA?
    ICAR/12 TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA
    ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE
    ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
    ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO?
    ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO
    ICAR/17 DISEGNO
    ICAR/18 STORIA DELL’ARCHITETTURA
    ICAR/19 RESTAURO
    ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
    ICAR/21 URBANISTICA
    ICAR/22 ESTIMO
    ING-IND/01 ARCHITETTURA NAVALE
    ING-IND/02 COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI
    ING-IND/03 MECCANICA DEL VOLO
    ING-IND/04 COSTRUZIONI E STRUTTURE AREOSPAZIALI
    ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI
    ING-IND/06 FLUIDODINAMICA ?
    ING-IND/07 PROPULSIONE AEROSPAZIALE
    ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO
    ING-IND/09 SISTEMI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE
    ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE
    ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE
    ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE
    ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
    ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE
    ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL’INGEGNERIA INDUSTRIALE
    ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
    ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
    ING-IND/18 FISICA DEI REATTORI NUCLEARI
    ING-IND/19 IMPIANTI NUCLEARI
    ING-IND/20 MISURE E STRUMENTAZIONI NUCLEARI
    ING-IND/21 METALLURGIA
    ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
    ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA
    ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA
    ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI
    ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI
    ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA
    ING-IND/28 INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI
    ING-IND/29 INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME
    ING-IND/30 IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO
    ING-IND/31 ELETTROTECNICA
    ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI
    ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA
    ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE
    ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
    ING-INF/01 ELETTRONICA
    ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI
    ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI
    ING-INF/04 AUTOMATICA
    ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
    ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
    ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
    SECS-S/01 STATISTICA
    SECS-S/01 STATISTICA ECONOMICA

    ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI:

    Attività formative Ambiti disciplinari CFU Tot CFU
    Caratterizzanti Discipline matematiche a) 6 CFU da scegliere tra MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08
    b) 6 CFU da scegliere tra MAT/09 e INF/01
    12
    Discipline fisiche e chimiche a) 6 CFU da scegliere tra FIS/01, FIS/02, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/08, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/08, CHIM/10, CHIM/12
    b) 6 CFU da scegliere tra FIS/03, FIS/04, FIS/07
    c) 6 CFU da scegliere tra CHIM/04, CHIM/05, CHIM/07, CHIM/09, CHIM/11 18
    Discipline di Ingegneria civile A scelta tra ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ICAR/04, ICAR/05, ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/10, ICAR/11, ICAR/12, ICAR/13, ICAR/16, ICAR/17, ICAR/20 6
    Discipline di Ingegneria industriale A scelta entro tutti i SSD ING-IND (da ING-IND/01 a ING-IND/35) 12
    Discipline di Ingegneria dell’informazione A scelta entro tutti i SSD ING-INF (da ING-INF/01 a ING-INF/07) 12
    Laboratori
    Didattici 18
    Scienze della educazione M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;
    M-PED/02 Storia della pedagogia;
    M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
    M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
    M-PSI/05 Psicologia sociale;
    SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 18
    di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02
    Discipline a scelta Nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO
    e inoltre
    INF/01 Informatica
    ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
    SECS-S/01 Statistica
    MED/02 Storia della medicina
    M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica 12
    Tesi di laurea 12
    120

    TABELLA 8
    (Articolo 9, comma 2)
    Classe di abilitazione A032 – Musica

    1) Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a): Un diploma accademico di I livello in Didattica della musica e dello strumento ovvero un diploma accademico di I livello con il conseguimento di almeno 21 CFA nei settori artistico-disciplinari dell’area di Didattica della musica (da CODD/01 a CODD07); diploma di conservatorio o istituto musicale pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 bis della legge 21 dicembre 1999 n. 508.
    2) Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b: Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di abilitazione di musica (A032)

    ATTIVITA’ FORMATIVE DI BASE (area comune) ( 1 )
    Pedagogia generale
    Psicologia generale e dell’età evolutiva
    Didattica e pedagogia speciale;
    Didattica generale
    Legislazione e organizzazione scolastica
    ( 1 ) Le discipline contenute in quest’area «possono essere attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l’Università» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07). 12 CFA
    ATTIVITA’ FORMATIVE DI BASE (area musicale) ( 2 )
    CODD/04 Pedagogia musicale
    CODD/04 Psicologia musicale
    CODD/02 Elementi di composizione e analisi per Didattica della musica
    CODD/02 Tecniche di arrangiamento e trascrizione
    CODD/01 Direzione e concertazione di coro per didattica della musica
    CODD/01 Fondamenti di tecnica vocale
    CODD/06 Storia della musica per Didattica della musica
    CODD/06 Metodologia d’indagine storico-musicale
    CODD/06 Elementi di semiologia musicale
    CODD/06 Elementi di sociologia musicale
    CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica
    CODD/05 Pratica dell’accompagnamento estemporaneo
    CODD/05 Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte 36 CFA
    ATTIVITA’ FORMATIVE CARATTERIZZANTI ( 2 )
    CODD/04 Metodologia dell’educazione musicale
    CODD/02 Didattica dell’improvvisazione (per l’educazione musicale)
    CODD/02 Didattica della composizione (per l’educazione musicale)
    CODD/01 Repertorio corale
    CODD/01 Didattica del canto corale
    CODD/06 Didattica dell’ascolto
    CODD/06 Didattica della storia della musica
    CODD/03 Pratiche di musiche d’insieme
    CODM/02 Antropologia della musica
    CODD/07 Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea 40 CFA
    ATTIVITA’ FORMATIVE INTEGRATIVE
    COME/05 Informatica musicale
    CODI/23 Improvvisazione vocale
    Improvvisazione allo strumento ( * )
    CODM/06 Storia delle musiche d’uso
    CODM/06 Storia della musica jazz
    COCM/01 Tecniche dell’organizzazione
    COCM/02 Tecniche della comunicazione
    COME/06 Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità
    COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio
    COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica
    CODM/06—Storia della popular music
    (*) il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento 12 CFA
    LABORATORI DIDATTICI 10 CFA
    TESI FINALE 10 CFA
    TOTALE 120 CFU

    (2) Le discipline corrispondenti ad uno stesso Codice possono essere accorpate in un unico modulo di insegnamento, ferma restando l’acquisizione delle specifiche competenze previste.

    Tabella 9
    (Art.9 comma 2)
    Classe di abilitazione A077 Strumento musicale

    1. Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a): diploma accademico di I livello relativo alla specifica classe di strumento; diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato relativo alla specifica classe di strumento congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 bis della legge 21 dicembre 1999 n.508.
    2. Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b: Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di concorso di strumento (A077)

    ATTIVITA’ FORMATIVE DI BASE (area comune) (1) 12 CFA

    Pedagogia generale
    Psicologia generale e dell’età evolutiva
    Didattica e pedagogia speciale;
    Didattica generale
    Legislazione e organizzazione scolastica

    ATTIVITA’ FORMATIVE CARATTERIZZANTI 48 CFA
    Prassi esecutive e repertori ( * )
    Metodologia dell’insegnamento strumentale ( * )
    COMI/03 Musica da camera
    ( * )Il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento
    ATTIVITA’ FORMATIVE INTEGRATIVE (a scelta) 12 CFA

    COME/05 Informatica musicale
    COTP/02 Lettura della partitura
    CODI/23 Improvvisazione vocale
    Improvvisazione allo strumento ( * )
    Pratica dell’accompagnamento estemporaneo (*)
    CODM/06 Storia delle musiche d’uso
    CODM/06 Storia della musica jazz
    COCM/01 Tecniche dell’organizzazione
    COCM/02 Tecniche della comunicazione
    COME/06 Sistemi,tecnologie,applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità
    COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio
    COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica
    CODM/06 Storia della Popular Music
    ( * )Il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento
    Laboratori didattici
    10 CFA
    Tesi finale
    10 CFA
    TOTALE 120 CFA

    ( 1 ) Le discipline contenute in quest’area «possono essere attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l’Università» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07).

    TABELLA 10
    (Art. 9, comma 2)
    Classe di abilitazione A028 - Arte e immagine

    1. Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a): diploma accademico di I livello; diploma di accademia delle belle arti o di istituto superiore di industria artistica congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 bis della legge 21 dicembre 1999 n.508.
    2. Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b: Diploma accademico di secondo livello strutturato secondo la tabella seguente:

    Tipologia delle attività formative Codice Settore artistico-scientifico-disciplinare totale crediti formativi
    ATTIVITA’ FORMATIVE DI BASE ABST47 Stile, Storia dell’Arte e del Costume 30
    ABST59 Pedagogia e didattica dell’arte
    ABST50 Storia dell’architettura
    ABST55 Antropologia Culturale 12
    ABST58 Teoria della percezione e psicologia della forma
    ABST46 Estetica
    ABST56 Discipline Sociologiche
    ABVPA61 Beni culturali e ambientali
    ABVPA63 Teorie e pratiche della valorizzazione dei beni culturali
    ATTIVITA’ FORMATIVE CARATTERIZZANTI ABPR14 Elementi di architettura e urbanistica 30
    ABPR16 Disegno per la progettazione
    ABST52 Storia e metodologia della critica d’arte
    ABST48 Storia delle arti applicate
    ABAV1 Anatomia artistica
    ABAV3 Disegno
    ABPR17 Design 24
    ABAV6 Tecniche per la pittura
    ABAV12 Tecniche per la Decorazione
    ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee
    ABAV2 Tecniche dell’Incisione - Grafica d’Arte
    ABAV4 Tecniche Grafiche Speciali
    ABPR21 Modellistica
    ABPR31 Fotografia
    ABPR16 Metodologia della progettazione
    Laboratori, esami a scelta, tesi finale ABLIN72 Lingue 24
    ABTEC39 Tecnologie dell’informatica
    Esami a Scelta, tra cui Didattica e pedagogia speciale;
    Prova Finale
    Totale Crediti 120

    TABELLA 11
    (Art. 10, comma 6)

    Il tirocinio formativo attivo (TFA) è un corso di preparazione all’insegnamento di durata annuale istituito presso una facoltà universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attività, secondo le norme dell’art. 10
    Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono:
    a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
    b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);
    c) avere acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
    d) aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative.
    Al fine di conseguire tali obbiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo prevede: insegnamenti di scienze dell’educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni speciali; insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalità di insegnamento in classe; un tirocinio, una parte del quale, pari a 75 ore, dedicata al settore della disabilità, che prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle attività e una diretta di osservazione e di insegnamento attivo, presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor; infine alcuni laboratori pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato al settore della disabilità, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio. Il consiglio di corso di tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici prevedendo modalità di collaborazione tra i docenti universitari o dell’alta formazione aristica, musicale e coreutica, i tutor e i tutor coordinatori.
    Le attività del tirocinio formativo attivo fanno capo alle facoltà o alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di riferimento.
    L’attività di tirocinio formativo attivo nelle scuole è seguita e coordinata da tutor a questo scopo distaccati a tempo parziale presso l’università o presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e seguito da tutor che accolgono gli studenti nelle classi di cui sono responsabili. I tutor vengono indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la facoltà sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono anche attività di coordinamento fra le scuole e la facoltà sede del tirocinio formativo attivo.
    Il consiglio di corso del TFA è costituito secondo le norme stabilite dall’art. 10 comma 4.
    L’attività di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione di cui è relatore un docente universitario, ovvero dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e correlatore il tutor o il tutor coordinatore che ha seguito l’attività di tirocinio. La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una semplice esposizione delle attività svolte. Esso deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell’attività svolta in classe con le conoscenze psicopedagogiche e con le conoscenze acquisite nell’ambito della didattica disciplinare in particolar modo nelle attività di laboratorio.
    Al termine del percorso gli studenti conseguono il titolo di abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, e dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.

    Scienze dell’educazione nei SSD:
    M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
    M-PED/04 Pedagogia sperimentale
    18 CFU di cui 6 di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali

    Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici 18 CFU
    Tirocinio a scuola 19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicaticati ad alunni disabili
    Tesi finale e relazione finale di tirocinio 5 CFU

    Fonte: Orizzonte Scuola (10 settembre 2010)

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    La cancellazione delle graduatorie ad esaurimento è una "panzana". Il nuovo reclutamento: intervista a Max Bruschi sullo stato dell'arte

    La redazione di OrizzonteScuola.it ringrazia il consigliere del ministro, Max Bruschi, per aver risposto alle nostre domande circa il nuovo reclutamento dei docenti. Una questione spinosa e attorno alla quale circolano molte voci, alcune delle quali assolutamente infondate. Cerchiamo di fare ordine sull'andamento dei lavori, sui nuovi possibili canali di reclutamento e la loro convivenza con i "vecchi".

    1) A che punto sono i lavori per il nuovo reclutamento? Che tempi sono previsti per l'emanazione del Regolamento?

    Primo, credo nel concorso. Si tratta dell'unico sistema per consentire ai giovani l'accesso al ruolo e Dio solo (o chi per lui) sa quanto la scuola ne abbia bisogno. Secondo, credo nel concorso solo se rigiorosamente meritocratico, in grado cioè di selezionare i migliori e non (consentitemi la battuta) gli aspiranti con gli avvocati più bravi. Insoma, un concorso "FF", Furbo Free... Come corollario,
    manderemmo in pensione le vecchie graduatorie di merito del 1990 e del 1999, per le quali usare il termine merito mi sembra un poco ipocrita, visto che andiamo a pescare persone con punteggi non entusiasmanti (e comunque destinate a restare nelle GAE, non voglio ci siano dubbi).

    Stiamo valutando, come Amministrazione, due distinte questioni. La prima, quale sia il margine effettivo della delega data dal parlamento nella finanziaria 2008 (legge 244/2007); la seconda, quali tra le varie strade sia meglio percorrere all'interno di paletti non semplici da interpretare. Cosa ci dice la delega? "Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina ... dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. "

    Proviamo a tradurre. Questo comma ci dice che possiamo redigere un regolamento sulle procedure concorsuali, che l'unico limite esplicito è rappresentato dalla cadenza biennale e dalla tutela delle (mi consenta: stramaledette) graduatorie ad esaurimento. Poi ci sono dei limiti impliciti, che stiamo cercando di sfiorare senza superarli, dati dall'intrico di norme stratificatesi nel corso dei lustri. La strada
    più comoda sarebbe bandire un concorso identico all'ormai storico "maxiconcorso" del 1999 con le procedure previste dal testo Unico. Ma vorrei, per quanto possibile, che provassimo a innovare, sperimentando strade che possano essere di aiuto al parlamento, chiamato a dire la propria (e mi piace citare il PDL Aprea) per dare un'assetto definitivo al reclutamento. Sui tempi, preferisco non fare previsioni, anche per un minimo di scaramanzia, visto che le questioni inerenti il reclutamento rappresentano per chi ricopre un ruolo come il mio quel che rappresenta l'Everest per uno scalatore.

    2) Da più parti si invoca la "chiamata diretta", come ad es. l'assessore all'istruzione del Trentino, e lo stesso ministro, più volte, non ultima in un'intervista a Panorama, ha lasciato intendere che si tratta di una modalità che sarà presa in considerazione. Cosa ci può dire al riguardo? Quali sono i modelli che attualmente sono allo studio?

    Vorrei distinguere tra quale sia la mia idea in merito e quale invece sia la strada al momento praticabile. Allora, consentitemi di giocare un attimo con i "se". Se fossi in parlamento, la mia proposta di legge prevederebbe di assegnare piena autonomia finanziaria alle istituzioni scolastiche con l'attribuzione di una parte del contributo in "quota capitaria", una parte, gestita direttamente dal centro, per "curare" le situazioni problemantiche e un'altra parte premiale, distribuita in base alla valutazione. Attraverso questo meccanismo si potrebbe arrivare a una "chiamata diretta" su un bacino di abilitati (un po' il modello proposto dalla riforma universitaria) e a un regime contrattuale che, fatto salvo il "minimo sindacale", liberalizzi la professione. Il sistema potrebbe funzionare solo a condizione di creare un rigoroso sistema di monitoraggio e controllo sulla spesa (per impedire le scandalose situazioni venutesi a creare in molti Atenei) e un altrettanto rigoroso sistema di valutazione: sistema che, a questo punto, metterebbe in trasparenza i risultati in modo da consentire alle famiglie scelte consapevoli.

    Per tornare con i piedi per terra, molte proposte depositate in parlamento in tema di reclutamento del personale docente prevedono forme di coinvolgimento delle scuole: in primis, il progetto Aprea. Spero si riesca a uscire dalle secche di un dibattito d'aula e di commissione che sembra destinato ad arenarsi proprio in vista del porto. Del resto, se in questa legislatura siamo riusciti a portare a termine la
    riforma del secondo ciclo dell'istruzione, sfatando una "leggenda nera" che perseguita i successori di Giovanni Gentile, perché non pensare di poter riformare organicamente anche il reclutamento?

    Quanto alla strada praticabile, ho in mente alcuni criteri. Il primo, occorre che il bacino concorsuale sia rigorosamente selezionato, ma che sia aperto comunque a tutti gli abilitati. Il secondo, che il concorso non produca le infinite graduatorie italiane e sia in qualche misura "a cattedra". Il terzo, che ci siano meccanismi in grado di bloccare non solo e non tanto la transumanza da una regione all'altra, ma i continui cambi di sede da una scuola all'altra della stessa provincia o della stessa città. Voglio essere chiaro su questo punto: ai fini della continuità didattica, che come rivelano i rapporti della Fondazione Agnelli e di Invalsi ha un peso notevole se non decisivo sui risultati di apprendimento, che un docente si trasferisca da Milano a Crotone o da una scuola in via Giambellino a una scuola in piazza del
    Duomo, il risultato, cattivo per lo studente, non cambia. Il quarto, che le istituzioni scolastiche possano in qualche maniera essere coinvolte nella scelta dei loro docenti. In che misura e attraverso quali forme è un tema aperto e una sfida affascinante dal punto di vista "tecnico", perché dobbiamo comunque muoverci nel recinto del possibile!

    3) Nel web già molti precari "storici" lanciano allarmi sul fatto che il nuovo sistema di reclutamento cancellerà le attuali graduatorie ad esaurimento. Si tratta di voci infondate?

    Di più: si tratta di una PANZANA. Da assiduo frequentatore del web, mi scontro quotidianamente contro bufale messe in giro ad arte o per superficialità. Non so cosa sia più grave! Sulle GAE, in particolare, terrei fissi due punti. Devono restare chiuse a doppia mandata, perché si tratta di un sistema di reclutamento burocratico, avvilente, inadatto a premiare il merito. Devono esaurirsi, perché
    esistono delle aspettative cui occorre dare risposta. E' una strada che cerco di seguire sempre: per innovare, occorre chiudere in maniera decisa con il passato, creare uno stacco, ma senza pasticciare le situazioni pregresse. Non puoi fare la plastica a un arto in cancrena. Lo devi amputare.

    Fonte: Orizzonte Scuola (22 settembre 2010)

     
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    Roma, 10 settembre 2010



    Come si diventa insegnanti: ecco le nuove regole
    Un anno di tirocinio per legare teoria a pratica
    Attivazione solo in base alla necessità per evitare il precariato
    Più inglese e competenze tecnologiche



    Gelmini: "Si passa dal sapere al sapere insegnare. Con il nuovo tirocinio ci si forma soprattutto sul campo"

    Cambia radicalmente la formazione iniziale degli insegnanti. Il Ministro Gelmini ha firmato il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti che si sviluppa, in particolare, su quattro grandi direttrici:
    * IlTirocinio da svolgere direttamente a contatto con le scuole e col “mestiere” di insegnante, perché insegnare non può essere solo teoria ma anche pratica;
    * Il numero di nuovi docenti sarà deciso in base al fabbisogno. Fine dell’accesso illimitato alla professione che creava il precariato;
    * Con la fine del precariato sarà consentito ai giovani l’inserimento immediato in ruolo;
    * Lauree specifiche per ciascuna classe di abilitazione. Più inglese (necessaria la certificazione B2 in lingua inglese per abilitarsi) e nuove tecnologie, migliore preparazione per l’integrazione dei disabili.

    Oggi inseriamo un nuovo tassello nella riforma destinata a cambiare il nostro sistema scolastico - ha affermato il ministro Mariastella Gelmini - Un tassello fondamentale, perché riguarda la formazione iniziale dei futuri insegnanti. Prevediamo una selezione severa, doverosa per chi avrà in mano il futuro dell’Italia e sostituiamo alle vecchie SSIS un percorso di lauree magistrali specifiche e un anno di tirocinio coprogettato da scuole e università, concentrato nel passaggio dal sapere al saper insegnare”.

    Il regolamento è il frutto del lavoro della Commissione presieduta dal professor Giorgio Israel, a cui è seguita un’azione di confronto con il mondo della scuola e delle associazioni per l’integrazione scolastica. L’obiettivo dei nuovi percorsi è garantire una più equilibrata preparazione disciplinare, didattica e pedagogica nel corso delle lauree magistrali e lo svolgimento di un anno di percorso, il Tirocinio formativo attivo, direttamente a contatto con le scuole.

    Cambiano dunque le modalità per accedere all’insegnamento.

    Con il nuovo sistema
    * per insegnare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
    - sarà necessaria una laurea quinquennale, a numero programmato con prova di accesso che consentirà di conseguire l’abilitazione per la scuola primaria e dell’infanzia;
    - sono rafforzate le competenze disciplinari e pedagogiche, è aumentata la parte di tirocinio a scuola ed è previsto un apposito percorso laboratoriale per la lingua inglese e le nuove tecnologie;
    - per la prima volta si è data specifica attenzione al problema degli alunni con disabilità, prevedendo che in tutti i percorsi ci siano insegnamenti in grado di consentire al docente di avere una preparazione di base sui bisogni speciali.

    * per insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado
    - sarà necessaria la laurea magistrale ad hoc completata da un anno di Tirocinio formativo attivo;
    - è prevista una rigorosa selezione per l’ingresso alla laurea magistrale a numero programmato basato sulle necessità del sistema nazionale di istruzione, composto da scuole pubbliche e paritarie;
    - l’anno di Tirocinio formativo attivo contempla 475 ore di tirocinio a scuola (di cui almeno 75 dedicate alla disabilità) sotto la guida di un insegnante tutor;
    - rispetto al percorso SSIS (Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario), si prende il meglio di quella esperienza, evitando la ripetizione degli insegnamenti disciplinari, approfonditi già nella laurea e nella laurea magistrale, per concentrarsi sul tirocinio (incrementato), sui laboratori e sulle didattiche.

    Con il vecchio sistema
    * per insegnare nella scuola dell’infanzia e in quella primaria bastava la laurea quadriennale a ciclo unico con test d’accesso al primo anno e la scelta, dopo un biennio comune, dell’abilitazione per la scuola primaria o per la scuola dell’infanzia;
    * per insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado erano necessarie la laurea magistrale e 2 anni di SSIS (Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario).

    Dalle SSIS al Tirocinio formativo attivo: si passa dal sapere al sapere insegnare
    Chiudono le SSIS per le secondarie di primo e secondo grado e al loro posto si dà vita al Tirocinio Formativo Attivo della durata di un anno, terreno di incontro tra scuola e università. Durante il Tirocinio sarà dedicato ampio spazio all’approfondimento della didattica con esperienze sul campo che facilitino il passaggio dal sapere al sapere insegnare.

    Tirocini: come e dove svolgerli. Il numero deciso in base al fabbisogno di insegnanti
    In questo Regolamento è stato dato pieno riconoscimento al sistema nazionale dell’istruzione (formato dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie), tanto nel coinvolgimento nei tirocini quanto nel calcolo dei fabbisogni del personale docente, e si inizia a prevedere la possibilità di svolgere tirocini anche nelle strutture di istruzione e formazione professionale dove è in atto la sperimentazione dell’obbligo formativo e nei Centri per l’istruzione degli adulti.

    Inoltre gli Uffici scolastici regionali organizzeranno e aggiorneranno gli albi delle istituzioni scolastiche accreditate che ospiteranno i tirocini sulla base di appositi criteri stabiliti dal Ministero, evidenziandone buone prassi e specificità. Gli USR avranno anche funzione di controllo e di verifica sui Tirocini. Sino alla costituzione degli albi, le Università scelgono liberamente le scuole, di concerto con gli USR che mantengono compiti di vigilanza.

    Il consiglio di corso di tirocinio, che prevede la presenza di scuola e università, ha compiti di coordinamento e di progettazione e rappresenta il terreno di incontro e di raccordo tra le due realtà.

    Le commissioni di abilitazione prevedono un equilibrio tra scuola e università e un peso determinante del tirocinio e della prova didattica sul voto di abilitazione.

    L’anno di tirocinio prevede forme di interazione e coprogettazione del percorso tra istituzioni scolastiche e atenei. E’ stato previsto uno specifico spazio di laboratori destinati ad approfondire quanto viene fatto in classe.

    Formazione insegnanti di sostegno
    È previsto che la formazione dei docenti per il sostegno sia posta in capo alle università, pur prevedendo la possibilità di specifici accordi con gli enti del settore, in attesa di una futura classe di concorso che qualifichi il servizio.

    Percorsi di specializzazione CLIL
    Sono previsti percorsi di specializzazione per il CLIL (insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado di una materia non linguistica in lingua straniera).

    Rivista la classe di abilitazione strumento musicale
    Il sistema Afam concorre a pieno titolo alla formazione iniziale dei docenti nelle classi di abilitazione di propria competenza. In particolare è stato rivisto il percorso di abilitazione per lo strumento musicale.

    Regime transitorio
    Tutti i vecchi laureati potranno conseguire l’abilitazione per la secondaria di primo e secondo grado accedendo, dietro il superamento delle prove di accesso (test preselettivo, esami scritti e orali), all’anno di Tirocinio formativo attivo a numero programmato, che potrà essere attivato da questo anno accademico. Per l’accesso al percorso è valorizzato il servizio svolto a scuola, il dottorato di ricerca e l’attività svolta in università.

    Il regolamento sulla Formazione iniziale, dunque, punta a raggiungere quattro obiettivi:
    1. focalizza nella formazione iniziale non solo le materie tradizionali ma l’acquisizione di alcune competenze trasversali: seconda lingua inglese e competenze di didattica attraverso le nuove tecnologie;
    2. sostituisce al sistema SSIS strutture più snelle, concentrate sull’incontro e sulla coprogettazione tra istituzioni scolastiche e università evitando autoreferenzialità, costi per il sistema e per gli studenti e abbreviando di un anno il percorso di abilitazione per la scuola secondaria;
    3. prevede una programmazione dei numeri in grado di evitare la proliferazione del precariato;
    4. prescrive una rigorosa selezione del futuro personale docente.

    Con successivo decreto si stabiliranno le lauree magistrali relative al secondo ciclo dell'istruzione, per seguire il percorso di cambiamento del secondo ciclo e delle relative classi di concorso.

    Fonte: MIUR (10 settembre 2010)

     
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    Formazione docenti, incontro al Miur

    Si è tenuto ieri, mercoledì 20 ottobre, un incontro al Miur sui temi della formazione dei docenti della scuola primaria per la lingua inglese, della formazione finalizzata al CLIL nella secondaria superiore e degli indirizzi che il MIUR vorrebbe proporre per la formazione complessiva dei docenti con particolare riferimento alla scuola secondaria.

    Sinteticamente, queste sono le proposte illustrate dall´amministrazione:

    • La prima trance di corsi di formazione per l´acquisizione delle competenze nella lingua inglese ha presentato alcuni problemi. C´è stata una preoccupante defezione degli iscritti dai corsi giustificata dagli oneri connessi (trasporti pubblici mancanti, non riconoscimento dell´uso del mezzo proprio) e da casi di impreparazione dei docenti tutor che hanno scoraggiato la frequenza (sic!). Inoltre la piattaforma informatica predisposta per il corso on line si è dimostrata non adeguata ed è necessaria una sua implementazione o la sua sostituzione con altri software che potrebbero essere gestiti direttamente dal MIUR o dall´ANSAS (ora le piattaforme sono state acquistate da soggetti privati).

    • Per ovviare ai problemi suesposti il MIUR propone di organizzare la nuova trance di incontri di formazione aumentando le ore in presenza (da 30 ore a 60 ore) diminuendo le ore da dedicare al corso on line. C´è sempre il problema dei docenti tutor che sono spesso difficilmente reperibili perché non abilitati all´uso del mezzo proprio per il raggiungimento della sede del corso e per l´esiguità dei compensi loro attribuiti.

    • CLIL: il Miur considera già positivi i dati presenti a livello nazionale di scuole che hanno sperimentalmente attivato il CLIL (non ci sono stati consegnati però dati concreti di analisi). Per consentire il raggiungimento dei livelli previsti dalla normativa per insegnare materie non linguistiche in inglese (livello C1) il Miur propone che i docenti che sono già in possesso di certificazioni di livello inferiore o che siano certificabili in tale senso possono utilizzare le 150 ore per frequentare corsi di formazione a spese dell´amministrazione. Per i docenti con livelli molto bassi o inesistenti l´unica soluzione è che il Miur stipuli convenzioni con enti, ambasciate, università affinché possano seguire a prezzo agevolato corsi di formazione (a loro spese!!).

    • Per le altre aree disciplinari il Miur sta pensando di proporre convenzioni con enti e università per avviare progetti di formazione anche disciplinare con il conseguimento di titoli riconosciuti e spendibili (master, ecc.), titoli che potrebbero essere fatti valere a livello di graduatoria interna, ma non nella mobilità esterna. Non è chiaro se ciò avvenga, come probabilmente sarà con parziale pagamento a carico dei frequentanti.Le OO.SS. e in particolare la FGU hanno fortemente criticato gli approcci che il Miur sta predisponendo nella formazione.

    In particolare la nostra delegazione ha espresso le seguenti critiche:

    • Continuiamo a contestare il livello della qualità e gli effetti concreti che i corsi di formazione hanno nella scuola primaria laddove avevamo già gli specializzati in organico. I docenti riscontrano inoltre difficoltà a seguire una mole così onerosa di impegni che sono spesso ostacolati dai dirigenti scolastici a fronte della mole di lavoro a loro carico nella scuola.

    • Risulta stupefacente che si verifichino situazioni di inadeguatezza dei docenti tutor laddove essi sono stati scelti dall´ANSAS (a questo punto ci si domanda come).

    • Risulta inaccettabile che siano state scelte piattaforme non adeguate per i corsi on line (chi ha preso i soldi e quanti soldi dovremo spendere per acquistarne di nuove?)

    • Risulta inaccettabile che gli oneri di trasporto con mezzo proprio nelle aree non sufficientemente servite da mezzi pubblici siano a carico dei docenti tutor e dei frequentanti.

    • CLIL: sono stati contestati i dati del Miur. Non si capisce come possano essere concesse le 150 ore per la massa dei docenti che intenderebbero frequentare i corsi di perfezionamento per il C1 a fronte di risorse sempre più scarse in organico. Non si accetta l´impostazione che interessa la maggior parte dei docenti sprovvisti di certificazioni di livello pari o superiore al B1 che dovrebbero pagarsi i corsi e fare i corsi al di là dell´orario di lavoro. Siamo contro il volontariato obbligatorio o indotto obbligatoriamente. Come avviene in tutte le altre categorie i corsi di formazione devono essere fatti all´interno dell´orario di lavoro pagati dal datore di lavoro.

    Di fronte alle contestazioni e alle numerose richieste di chiarimenti il Miur ha promesso di convocare entro pochi giorni una nuova riunione con le OO.SS.

    Fonte: Orizzonte Scuola (22 ottobre 2010)

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    Sì a contratti di apprendistato per i docenti abilitati

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che "è ammissibile l’utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante anche in relazione al personale docente già abilitato all’insegnamento, a condizione che il piano formativo individuale vada ad individuare percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazione". Il quesito era stato posto dall'ANINSEI (Associazione Nazionale degli Istituti non Statali di educazione e di istruzione): "“se i gestori di istituzioni scolastiche, riconosciute paritarie ai sensi della L. n. 62/2000, possano assumere con contratti di apprendistato professionalizzante docenti, seppur nei limiti di età previsti dalla legge, qualora vantino il titolo di abilitazione all’insegnamento”.

    I percorsi formativi individuati potrebbero dunque essere finalizzati alla acquisizione di:
    - competenze in materia didattico-amministrativa (tenuta dei registri, verbalizzazioni, rapporti trimestrali preparatori per gli scrutini di periodo e di fine anno scolastico);
    - competenze in materia di utilizzo dei mezzi informatici e dei software per la gestione informatica della scuola e dei rapporti con gli studenti e le loro famiglie;
    - competenze nell’utilizzo dei più moderni strumenti multimediali per l’insegnamento;
    - conoscenza della lingua inglese.

    L'argomento sarà all'ordine del giorno del prossimo incontro con le OO.SS., previsto per il 25 novembre, per le trattative per il rinnovo del CCNL ANINSEI 2010/2012.

    Ma le OO.SS. hanno già espresso il loro pensiero

    FCL CGIL: "Idea bizzarra e inconcepibile"

    CISL "il tentativo è quello di rendere ancora più precario e ricattabile il rapporto di lavoro, anche perché il contratto di apprendistato può durare fino a sei anni senza l'obbligo di trasformarlo in rapporto a tempo indeterminato"

    UIL: "La riforma della formazione iniziale degli insegnanti risolve definitivamente il problema, perché il tirocinio formativo è già professionalizzante"

    Leggi l'interpello

    Fonte: Orizzonte Scuola (08 novembre 2010)

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    Note critiche del Coordinamento Precari Scuola di Udine sull’ipotesi di ddl Pittoni in materia di reclutamento del personale docente

    Le indiscrezioni trapelate in merito al disegno di legge che alcuni parlamentari della Lega starebbero elaborando, in accordo con il Ministero dell’Istruzione, in materia di reclutamento del personale docente, impongono al Coordinamento Precari Scuola di Udine di esprimere alcune preoccupate valutazioni.

    1.i contingenti di personale da assumere continuerebbero a essere definiti dal Ministro dell’istruzione in accordo con il Ministro dell’Economia: in altri termini, l’assunzione di nuovi insegnanti continuerebbe a essere subordinata alle esigenze di far cassa dei governi e non alle effettive esigenze del sistema-scuola;

    2.la trafila da attraversare per accedere all’insegnamento si configurerebbe come un vero e proprio percorso a ostacoli: al conseguimento della laurea magistrale (cinque anni di studi) seguirebbe un esame d’ingresso per accedere all’anno di tirocinio formativo, anno da concludersi con l’esame necessario a conseguire l’abilitazione; all’abilitazione seguirebbe un esame ulteriore necessario per dimostrare la propria preparazione, seguito a sua volta da un concorso necessario a entrare in una graduatoria, regionale, dalla quale verrebbero individuati i docenti cui assegnare incarichi triennali d’insegnamento, intesi come periodo di prova necessario da superare prima dell’eventuale assunzione a tempo indeterminato; in tutto, sei soglie successive di selezione;

    3.l’allungamento a tre anni del periodo di prova appare come una vera e propria umiliazione, imposta a docenti che, con ogni probabilità, accederebbero a questo triennio di precariato istituzionalizzato dopo aver già acquisito un’esperienza pluriennale, a sua volta successiva a un prolungato periodo di formazione;

    4.per gli attuali docenti abilitati presenti nelle graduatorie a esaurimento si allungherebbero a dismisura i tempi necessari per l’assunzione, in considerazione del dimezzamento dei posti cui potrebbero accedere; nel caso intendano accedere ai concorsi come i loro colleghi non ancora abilitati, dovrebbero sottoporsi a un test di preparazione che renderebbe vano tutto il loro percorso formativo precedente, lungo e oneroso;

    5.il riferimento al numero di cattedre vacanti per determinare il numero di posti da assegnare mediante i concorsi regionali appare del tutto aleatorio, in considerazione della fallimentare esperienza delle Scuole di Specializzazione, che avrebbero dovuto funzionare sulla base della medesima logica, e soprattutto in relazione ai vincoli di bilancio imposti dal ministero dell’economia, che quello dell’istruzione continuerebbe a subire.

    Per tutte queste ragioni l’ipotesi del disegno di legge di cui si inizia a discutere appare estranea alle esigenze effettive del sistema scolastico, nonché assolutamente incapace di sciogliere i nodi di sofferenza che caratterizzano la condizione delle decine di migliaia di insegnanti precari in attesa da anni di una collocazione adeguata alla formazione e all’esperienza già acquisita; questo è ancor più vero in quanto non si comprende come un disegno di legge del genere possa risolvere la problematica rappresentata dalla prossima riapertura delle graduatorie a esaurimento, la quale incombe sul destino degli insegnanti precari già abilitati.

    In conclusione, il Coordinamento Precari Scuola, in attesa di conoscere i testi definitivi delle proposte di legge che verranno effettivamente discusse in Parlamento, ribadisce la posizione che sostiene da tempo, in consonanza con l’orientamento di tutte le principali organizzazioni degli insegnanti precari del paese: il problema del precariato si avvierà a soluzione solo a patto di invertire il senso delle sciagurate politiche di bilancio di questi anni; senza un intervento straordinario di stabilizzazione del personale docente e ATA, decine di migliaia di insegnanti, collaboratori e tecnici continueranno a vivere in una condizione di penosa incertezza, la quale non fa che riverberarsi, in modo sempre più evidentemente negativo, sul funzionamento complessivo dell’istruzione pubblica nel nostro paese.

    Nel solo a. s. 2010-2011, sommando posti in organico di diritto non coperti da titolari, posti in organico di fatto stabilizzabili in organico di diritto e posti che si renderanno disponibili a seguito dei pensionamenti previsti, sarebbe necessario assumere 130 mila dipendenti (fra personale docente e ATA), mentre invece si prevede di procedere con il taglio di ulteriori 30 mila posti di lavoro! Se non si metterà seriamente mano a questa cifre con un piano straordinario di assunzioni, il destino di varie decine di migliaia di precari rimarrà caratterizzato dalla più totale incertezza, a prescindere da qualsiasi trovata, più o meno fantasiosa, albi regionali e test di preparazione inclusi.

    Per il CPS Udine,
    prof. Gabriele Donato

    Fonte: CPS Udine (01 dicembre 2010)

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    TFA: in dubbio la partenza?

    Apprendiamo dal resoconto del seminario svolto dall'ANFIS (Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori) a Bari il 29 novembre che la Corte dei Conti, che sta vagliando il decreto sulla formazione iniziale degli insegnanti, ha mosso dei rilievi "le cui conseguenze sono oggi difficilmente prevedibili".

    Nel corso dell'incontro è stato rilevato che "nel caso il processo di emanazione dovesse interrompersi, è necessario mettere tempestivamente in atto opportune iniziative normative che consentano di far partire dall’anno accademico 2011-2012 i percorsi di formazione degli insegnanti secondari (per quelli della primaria e dell’infanzia sono ancora operative le facoltà di Scienze della Formazione) che ormai da tre anni sono assenti dall’offerta formativa nazionale".

    Il resoconto dell'incontro
    Il testo del decreto

    Fonte: Orizzonte Scuola (01 dicembre 2010)

     
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    In pole la riforma del leghista Pittoni
    E con il nuovo anno rispuntano i concorsi padani
    Decisiva la residenza professionale per accedere alle selezioni regionali dei futuri docenti
    di Mario D'Adamo

    Docenti fortemente integrati con la propria regione, plasmati dal proprio territorio, cinghie di trasmissione, così li vuole il senatore Mario Pittoni, senatore della Lega nord e membro della commissione permanente istruzione di Palazzo Madama, alle cui iniziative in materia di reclutamento del personale docente della scuola sembra si guardi con interesse dalle parti di Viale Trastevere.
    Se la legislatura non si interrompe prima, la proposta Pittoni (atto Senato n. 2411), adeguatamente rivista, è data in pole position per la riforma del reclutamento dei docenti. Ecco cosa sostiene il senatore, illustrando la proposta il 5 ottobre scorso. Chi cerca un posto di lavoro pubblico nella regione nella quale risiede deve essere valutato «a parità di condizioni con chi proviene da altre regioni». Poiché negli attuali concorsi il voto conseguito con il titolo di studio dà diritto a punteggio e poiché ci sono realtà che userebbero la «manica larga» nella distribuzione dei voti, l'esponente leghista, per eliminare la discriminazione che viene operata nei confronti di chi è valutato con la manica stretta, prevede l'istituzione di un albo regionale del personale docente, in attesa dell'abolizione del valore legale dei titoli di studio. I docenti che richiedono l'iscrizione all'albo di una regione devono avervi la residenza «professionale» ed essere sottoposti a «test di preparazione», o test d'ingresso, per accertarne l'attitudine all'insegnamento e l'effettivo livello di preparazione nelle singole materie. Essi sono quindi iscritti secondo l'ordine del voto conseguito.
    Nel suo intervento il senatore non spiega i successivi passaggi, i quali però si possono desumere dal testo della proposta del 2008, visto che l'odierno articolato non è stato ancora ufficialmente diffuso. Ad ogni tornata concorsuale, le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, espletano i concorsi, avvalendosi di una commissione giudicatrice.
    Ai concorsi possono partecipare solo gli iscritti all'albo regionale, essi devono simulare una lezione in classe con la quale dimostrare capacità comunicative e metodologiche. Il concorso si supera con un punteggio non inferiore a 35/40 (9 meno), al quale si aggiungono fino a 5 punti di titoli e, solo nei confronti dei primi trenta, il maggior punteggio ottenuto in sede di test d'ingresso. I vincitori sono quindi assunti con contratti a tempo determinato, che solo dopo un triennio di lavoro valutato positivamente può essere trasformato a tempo indeterminato.
    Il meccanismo è destinato, secondo il senatore e secondo il disegno di legge n. 3357 della Camera, prima firmataria Paola Goisis, a creare un circuito virtuoso, mettendo in competizione i vari aspiranti all'insegnamento. A dire il vero, ad un analogo criterio competitivo è ispirato anche l'attuale sistema dei concorsi ma come questo non ha risolto il problema di base, quello della diversa formazione che i docenti ricevono nelle università di provenienza e dei diversi criteri di valutazione finale, non lo risolvono nemmeno i sistemi più o meno complessi delineati nei vari progetti leghisti. I quali hanno una caratteristica comune, sono fortemente ideologicizzati e restituiscono un'idea d'insegnante supino all'autorità e incaricato di «trasmettere» (Pittoni) cultura e valori locali in sostituzione dei genitori che non vi possono più provvedere.

    Fonte: ItaliaOggi (28 dicembre 2010)

     
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    Nuovo sistema di reclutamento, ci siamo quasi

    C'è accordo per la bozza Pittoni sul nuovo sistema di reclutamento. Entro il 2012 si prevedono i nuovi concorsi. Per Centorrino un provvedimento "razzista".

    A quanto pare la linea di Pittoni ha avuto la meglio sulle altre proposta presenti sul tavolo del ministro. L'approvazione sarebbe giunta anche dalla maggior parte dei sindacati. Le nove regole per l'assunzione dei docenti saranno dettate dalla Lega.
    Riassumiamo i punti salienti della proposta secondo alcune indiscrezioni pubblicate da "Il Messaggero" di giorno nove gennaio:

    • istituzione di albi professionali regionali ai quali si potrà accedere attraverso un test. Chi vorrà cambiare regione dovrà sostenere nuovamente il test;
    • istituzione di un doppio canale per i precari storici iscritti nelle attuali graduatorie. Da questo canale, alle cui modalità di accesso non si fa menzione (immaginiamo saranno mantenuti i punteggi attuali), si pescherà una quota maggioritaria per le prossime assunzioni. Il ministro prevede l'esaurimento entro 7-8 anni;
    • blocco della mobilità. Il docente assunto dovrà restare nella stessa scuola per un minimo di 5 anni.

    Saranno queste, per sommi capi, le nuove regole per il reclutamento degli insegnanti. Ancora da definire le modalità di bando dei concorsi, che comunque saranno a numero chiuso. La Gelmini vuole che le scuole abbiano un ruolo, non è escluso che si riprenda la proposta dell'Aprea di concorsi banditi da reti di scuole. Sarebbe stata, fortunatamente, bocciata la proposta dell'amministratore della regione Lombardia Formigoni della chiamata diretta da parte dei Presidi.

    Il progetto, però, non ha trovato tutti d'accordo. Dal Sud partono le prime proteste, come quella dell'Assessore siciliano Mario Centorrino che ha tacciato il progetto Pittoni come "razzista". E ha sottoposto al Presidente della Sicilia la richiesta di "fissare un incontro urgente con il ministro del Miur, Maria Stella Gelmini, per protestare con forza contro l'ipotesi di un reclutamento dei docenti della scuola solo su base regionale e di graduatorie locali." Secondo l'Assessore, infatti, la norma sarebbe "palesemente incostituzionale oltre che permeata (e sostanzialmente motivata), da inaccettabile spirito razzista". "... scorie, purtroppo, di un modello federalista in corso di introduzione inteso da molti, a prescindere dagli schieramenti ideologici, non come strumento per mettere in ordine i conti pubblici, ma come una sorta di "liberi tutti", per realizzare puri egoismi territoriali".

    Fonte: Orizzonte Scuola (10 gennaio 2011)

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    Il nuovo regolamento sulla Formazione Iniziale dei docenti ha passato il vaglio della Corte dei Conti

    L’organo di controllo si sarebbe limitato ad “oscurare” (cioè non ammesso a registrazione) cinque commi (articolo 8 comma 2, 9 comma 3, 16 commi 2, 22 e 24) che riguardano il rinvio esplicito a successivi provvedimenti per l’istituzione di lauree magistrali relative alle classi di abilitazione della scuola secondaria di secondo grado.

    I provvedimenti potranno comunque essere presi perché ricompresi nella delega più ampia e, come già previsto, saranno redatti una volta concluso l’iter di approvazione del regolamento sulle classi di concorso, che attende di essere discusso dalle commissioni parlamentari. La modifica “stilistica” non tocca dunque il provvedimento, che può entrare (finalmente) nella sua fase attuativa.

    Il Regolamento (formato PDF)

    Fonte: Blog di Max Bruschi (10 gennaio 2011)

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    Il vergognoso reclutamento etnico dei docenti spezza il paese

    Ritorna più forte il tentativo di imporre le proposte leghiste per la territorializzazione del reclutamento dei docenti. Lo strumento individuato è quello di albi regionali finalizzati a sbarrare la strada ai docenti del Sud. Siamo di fronte a un tentativo di gravità inaudita che colpisce fondamentali diritti del lavoro e mira a spezzare il sistema dell’istruzione, cioè il principale elemento di unità del paese.

    Il cosiddetto federalismo mostra definitivamente il suo vero volto: razzista e nemico dei lavoratori. Le motivazioni proposte per giustificare un provvedimento contrario ai più elementari principi di civiltà sono del tutto fasulle. Il problema della continuità didattica, che non è presente solo al nord, può essere affrontato solo con un corpo docente stabile (e lo stesso discorso vale per il personale ATA). Ciò si può fare solo risolvendo il problema del precariato, con l’ immissione in ruolo dei lavoratori e delle lavoratrici usati come tappabuchi da anni.

    Facciamo un forte appello perché già nei prossimi giorni si sviluppi una forte mobilitazione per fermare queste indecenti proposte e per difendere l’istruzione pubblica.

    *Segretario Regionale per la Sicilia Rifondazione Comunista

    Leggi sull'argomento: Nuovo sistema di reclutamento, ci siamo quasi

    Fonte: Luca Cangemi* (11 gennaio 2011)

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    Reclutamento regionale. Il PD non vi salverà, parola di Pittoni

    Il leghista Pittoni assicura l'appoggio da parte del Partito Democratico alla sua proposta di arruolare i docenti attraverso delle graduatorie regionali.

    Alle critiche del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia sulla proposta di reclutare a livello regionale i docenti, il senatore della Lega Pittoni risponde che a livello nazionale il PD guarda con occhio interessato alla sua proposta.
    La notizia è riportata dal quotidiano "Il Piccolo" di giorno 10 gennaio a pagina 7.
    Leggi sull'argomento: Nuovo sistema di reclutamento, ci siamo quasi

    Fonte: Orizzonte Scuola (11 gennaio 2011)

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    No agli albi regionali, il PD puntualizza

    Il Partito Democratico smentisce le affermazioni dell'On. Pittoni, riportate da orizzontescuola.it, che sostenevano una convergenza di intenti relativamente alla proposta di un reclutamento regionale dei docenti. Pubblichiamo il comunicato.

    Puglisi: "Nessuna apertura del Pd ad albi regionali per i professori"
    Dichiarazione di Francesca Puglisi, responsabile scuola del Partito Democratico.

    "La posizione del PD sulla scuola è nota ed è stata approvata a Varese. Ed è noto che non ci sia alcun accordo del PD nazionale con la proposta del senatore Pittoni di albi regionali per gli insegnanti. Come sempre, c'è solo tanta demagogia da parte della Lega, sul reclutamento dei docenti. Mentre parla di merito e reclutamento, infatti, approva il taglio di migliaia di cattedre e di posti di lavoro nella scuola, trovando negli insegnanti meridionali il capro espiatorio del precariato scolastico.

    Un serio sistema di formazione iniziale e di reclutamento nella scuola richiede investimenti sulla formazione iniziale dei docenti, il tirocinio nelle scuole e una selezione che permetta davvero di valutare in modo imparziale il merito. Alla scuola servono insegnanti che abbiano una formazione di livello europeo , non insegnanti allevati e cresciuti sotto il campanile. I cittadini di domani hanno bisogno di una scuola pubblica di qualità e di insegnanti all'altezza del compito educativo. La Lega ha votato i tagli alla scuola, leggi finanziarie in cui non sono previsti investimenti nella qualità della formazione degli insegnanti, di questo porta la responsabilità politica, che cerca di far dimenticare con proposte pasticciate, che non danno risposte alla necessità di riforme per la qualità del sistema scolastico.

    Tra i punti preoccupanti del disegno di legge è che non si comprende da chi sarebbero composte le commissioni di valutazione per l'accesso all'albo regionale. Se fosse da membri espressi dalla giunta regionale come contenuto nel ddl Goisis, si darebbe spazio ad ogni forma di clintelismo. Per evitare l'esodo dei neoassunti, garantendo la continuità didattica, basta bloccare la mobilità con l'assunzione in ruolo per tre anni come sostiene il documento del PD, "La continuità didattica è un bene essenziale: salvo rare e motivate eccezioni, il personale docente dovrebbe rimanere in servizio presso la stessa scuola per non meno di 3 anni. L’accesso all’insegnamento deve avvenire in ogni caso per pubblico concorso; rimane aperto l’ambito territoriale in cui il concorso può essere effettuato, fermo restando il pari diritto di accesso per tutti i cittadini italiani (e ormai anche dell’Unione Europea, unico vincolo essendo quello della conoscenza della lingua)".

    Reclutamento regionale. Il PD non vi salverà, parola di Pittoni
    Nuovo sistema di reclutamento, ci siamo quasi

    Fonte: Orizzonte Scuola (13 gennaio 2011)

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    Edited by Steve Hi Power Mc - 13/1/2011, 17:06
     
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    Formazione iniziale docenti. La Corte dei Conti chiede numerose modifiche

    A quando i nuovi percorsi? E le graduatorie?” Dopo oltre tre mesi dall’annuncio del Ministro, la Corte dei Conti non ha ancora registrato il regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti. Da alcune notizie di stampa abbiamo appreso di numerosi dubbi e rilievi da parte della Corte dei Conti sul regolamento per la formazione iniziale degli insegnanti annunciato dal Ministro il 10 settembre 2010. In particolare, la Corte ha chiesto di eliminare dal testo qualsiasi rimando a successivi provvedimenti da adottarsi con semplici decreti ministeriali in quanto gli stessi devono seguire lo stesso iter del regolamento.

    Dovranno, quindi, essere adottati con regolamento i provvedimenti relativi a:

    1. i requisiti per l’accesso alle lauree magistrali per l’insegnamento nella scuola secondaria di II grado;
    2. le lauree magistrali necessarie per accedere al tirocinio per la scuola secondaria di II grado
    3. i percorsi finalizzati alla formazione e all’abilitazione degli insegnanti tecnico pratici
    4. le procedure e i percorsi finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da parte degli insegnanti aventi titolo per l’inserimento nelle graduatorie di istituto.

    Quello che dovrebbe uscire dalla Corte, dopo le risposte ai rilievi da parte del Ministero, sarà quindi un regolamento monco in particolare rispetto alla formazione iniziale per la scuola secondaria di II grado.

    A questo punto le ipotesi di attivazione dei percorsi a partire dal 2011/12 (e del Tirocinio Formativo Attivo già da questo anno accademico) rischiano di cadere nel vuoto.

    I tempi si allungano a maggior ragione se si considera che tutti i successivi regolamenti sulla scuola secondaria di II grado potranno essere adottati solo una volta approvato il regolamento sulle Classi di Concorso che come è noto è ancora in alto mare.

    Confermiamo il nostro giudizio critico e preoccupato sull’impianto ed in particolare la mancanza di ogni rapporto con il reclutamento, come invece previsto dalla normativa. Mentre nulla si dice sulle migliaia di docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che da anni aspettano l’assunzione a tempo indeterminato.

    L’attuale situazione delle graduatorie ad esaurimento, inoltre, impone una riflessione complessiva sul sistema, in modo che sia garantito il rapido esaurimento delle stesse, perlomeno contestualmente all’avvio di un nuovo sistema di reclutamento, anche attraverso una adeguata ripartizione delle assunzioni tra i due sistemi che garantisca il personale precario già abilitato. Va in questo senso la nostra proposta di un piano pluriennale di assunzioni a partire già dal prossimo settembre: la cosiddetta “Operazione 100.000?.

    Anche in considerazione della fase transitoria prevista dal regolamento sulla formazione iniziale, che prevede percorsi abbreviati per l’abilitazione nella scuola primaria e dell’infanzia e la possibilità di acquisire l’abilitazione attraverso il solo Tirocinio Formativo Attivo per la scuola secondaria, va prevista una specifica soluzione dal punto di vista delle modalità di reclutamento per tutti i docenti coinvolti.

    Inoltre per un completo assorbimento del personale precario privo di abilitazione, che in questi anni ha garantito il funzionamento delle scuole, andrebbe previsto un piano pluriennale degli accessi in modo da dare risposta a tutte le legittime aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori precari.

    E’ anche urgente che, in attesa della definizione del nuovo sistema di reclutamento, siano individuate soluzioni transitorie che garantiscano possibilità di reclutamento anche per i docenti abilitati o abilitandi che non hanno potuto includersi nelle graduatorie ad esaurimento.

    A parere della FLC CGIL, attivare un nuovo sistema di formazione iniziale e di reclutamento, che sia in grado di garantire trasparenza ed equità oltre che di evitare il formarsi di nuovo precariato, implica la necessità di risolvere tutte le situazioni in essere, attraverso la previsione di procedure transitorie specifiche, a partire dall’assunzione dei docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento.

    Fonte: FLCGIL (25 gennaio 2011)

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    Chiarimenti sulla formazione iniziale docenti: lettera di Max Bruschi e controreplica FLC CGIL

    Cari amici di Orizzontescuola, leggo con stupore sulla vostra testata che il regolamento sulla formazione sarebbe "in alto mare". Visto che sono seduto "fuor dal pelago" assieme al regolamento e non soffro di schizofrenia sono andato a controllare, con una certa preoccupazione, l'annuncio della FLC CGIL.

    Ebbene, stupisce che un grande sindacato sia così male informato. La notizia presente sul sito è del 21 gennaio e riporta le perplessità della Corte dei Conti espresse in una fase interlocutoria e pienamente superate dall'amministrazione, tanto è vero che il provvedimento risulta esser stato registrato, come daì comunicazione che allego, il 7 gennaio 2011. Possibile che la CGIL non lo sapesse?
    Sarebbe bastato, del resto, andare su uno qualunque dei siti che hanno riportato la notizia, da me data in tempo reale. Inoltro comunque anche ai riferimenti presenti sul loro sito nota, sperando in una rapida rettifica, visto che il web viaggia rapidamente e, assieme al web, il panico per una notizia che non ha fondamento alcuno.

    Ora, la Corte dei Conti ha provveduto ad alcune cancellature di cui, in attesa delle motivazioni, intendo spiegare la portata. Sono stati oscurati i rinvii a un decreto successivo per le "tabelle" della secondaria di secondo grado, in quanto non ne era specificata la natura (se decreto del ministro, se regolamento...). Era ed è ovvio, comunque, come avevamo avuto modo di precisare al Consiglio di Stato che infatti ci diede il suo via libera e come abbiamo ribadito alla stessa Corte dei Conti, che la seconda parte del regolamento, concernente le lauree magistrali "abilitanti" per la secondaria di secondo grado, dovrà essere redatta esattamente con le stesse modalità e lo stesso iter della prima parte, una volta approvate le relative nuove classi di concorso. Nel frattempo, gli aspiranti della secondaria usufruiranno per conseguire l'abilitazione, in fase transitoria, del solo Tirocinio Formativo Attivo.

    L'organo di controllo ha voluto comunque evitare ogni possibile fraintendimento e di questo gliene sono grato. Così come sono grato a chi, nel Ministero, mi ha aiutato in un'opera non facile di messa a punto delle norme regolamentari e di risposte a rilievi, da parte di Consiglio di Stato e Corte dei Conti, di tale ampiezza da mettere a dura prova la competenza giuridica di tutti noi. Prova, comunque, abbondantemente superata e che, nel confronto, ritengo ci abbia tutti arricchito.

    Nel frattempo, gli uffici sono al lavoro, in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sui decreti necessari per l'attivazione dei percorsi.

    *Consigliere del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca

    FLC CGIL Sull'articolo pubblicato su www.flcgil.it relativo alla formazione iniziale dei docenti abbiamo ricevuto una precisazione di Max Bruschi - Consigliere del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

    La precisazione in sostanza conferma quanto da noi reso pubblico:

    1) I rilievi della Corte dei Conti ci sono e sono esattamente quelli indicati nella notizia, richiedendo quindi specifici regolamenti per tutte le norme relative alla scuola secondaria di II grado.
    2) L'atto ufficiale di registrazione non è ancora disponibile e quindi un ritardo è sicuramente prevedibile.

    In più nella sua nota il Dott. Bruschi ci invita a trarre informazioni dai siti internet, quando invece sarebbe dovere e prassi che le stesse ci fossero fornite direttamente dagli uffici del Ministero.

    Ci auguriamo che la correttezza e la prassi vengano garantite nelle fasi successive di confronto sulle norme applicative del Decreto sulla formazione iniziale che al momento non è ancora norma dello Stato.

    Approfittiamo dell'occasione per ribadire che la FLC CGIL è sempre disponibile al dialogo e al confronto ma ciò negli ultimi anni è stato quasi impossibile vista la mancanza di occasioni per la totale indisponibilità del Ministero. Ricordiamo che l'unico incontro formale sull'argomento si è svolto nel lontano aprile 2009.

    Fonte: Max Bruschi* (25 gennaio 2011)

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    Decreto formazione iniziale insegnanti pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 31 gennaio 2011 il decreto di formazione inziale degli insegnanti per tutti gli ordini di scuola (TFA). Saranno pronte le Università ad attivare i corsi per il prossimo anno accademico?

    "DECRETO 10 settembre 2010, n. 249.
    Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» (11G0014)".

    Fonte: Orizzonte Scuola (01 febbraio 2011)

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    Come si diventa insegnanti. Decreto in gazzetta. Una guida della UIL scuola

    La UIL ha pubblicato sul proprio sito una guida sulla formazione iniziale degli insegnanti che ne ripercorre i passaggi salienti. Numero programmato e tirocinio punti cardine

    Formazione iniziale degli insegnanti. Le principali novità

    Percorsi formativi finalizzati all’insegnamento vengono razionalizzati in vista di nuovi assetti ordinamentali e professionali. Viene potenziata l’interazione tra scuola ed università con l’attribuzione di un valore fondante della professionalità docente al tirocinio nelle classi con gli studenti e all’esperienza sul campo.

    IL NUOVO MODELLO FORMATIVO

    Per diventare insegnante di Scuola dell’infanzia e Scuola primaria

    E’ previsto un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico comprensivo di tirocinio (a partire dal secondo anno di corso).

    E’ fatto salvo il diritto di completare il percorso di studi abilitante all’insegnamento per le due tipologie di scuole agli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria.

    Per diventare insegnante di Scuola secondaria di primo e secondo grado

    E’ previsto un corso laurea (triennale), un corso di laurea magistrale (biennale) ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

    Per insegnare una disciplina artistica musicale o coreutiche

    Sono previsti, per la scuola secondaria di primo e secondo grado appositi percorsi di formazione attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

    Il tirocinio

    Diviene elemento caratterizzante i percorsi, in coordinamento stretto tra scuola (esperienza concreta) ed università (conoscenze fondanti di carattere pedagogico docimologico e disciplinare).

    Sarà svolto, salvo alcune deroghe, presso scuole appositamente accreditate.

    Come iscriversi

    Gli accessi saranno programmati in base al numero dei posti annualmente disponibili nella regione, maggiorati del 30% rispetto al complessivo fabbisogno nazionale, ed in base all’ offerta formativa degli atenei e dell’AFAM. La prova di accesso consisterà nel superamento di un test preselettivo .

    Come avviene l’assunzione

    Un apposito ulteriore decreto regolamenterà le procedure di reclutamento cioè le modalità ed i criteri per l’accesso al posto di lavoro.

    L’insegnamento per i diversamente abili

    Le competenze per la didattica a favore dei diversamente abili vengono acquisite durante il corso di studi, con il conseguimento di appositi crediti formativi.

    Un successivo decreto regolamenterà le modalità di conseguimento delle necessarie specializzazioni per gli insegnanti in possesso di abilitazione.

    Le CLIL

    Appositi percorsi per l’integrazione del piano di studi vengono attivati per le competenze necessarie all’insegnamento d una disciplina non linguistica in una lingua straniera.

    LA FASE TRANSITORIA

    E’ finalizzata a gestire le modalità di conseguimento dei titoli validi per l’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia e secondaria di primo e secondo grado per i possessori di titoli considerati validi dal previgente ordinamento.

    Scuola secondaria di primo e secondo grado

    L’abilitazione si consegue tramite l’applicazione ad un anno di tirocinio formativo attivo, previo superamento di un test preselettivo, prova scritta e prova orale.

    Il numero dei posti disponibili è reso noto annualmente.

    Il tirocinio potrà, in caso di ammissione, essere svolto presso le scuole accreditate o più favorevolmente presso quella in cui si presta servizio.

    Per i possessori dei titoli di laurea che possono vantare un servizio nella scuola di almeno 360 giorni è prevista l’ammissione ai tirocini formativi, previo superamento delle prove di ammissione richiamate.

    Al servizio di insegnamento prestato nella scuola viene attribuito uno specifico punteggio tendente a valorizzare l’esperienza didattica maturata, secondo lo schema della maggiore anzianità di servizio:

    • 360 giorni: 4 punti
    • da 361 a 540 giorni: 6 punti
    • da 541 a 720 giorni: 8 punti
    • da 721 giorni 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.

    Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire una parte dei crediti formativi richiesti per il completamento del tirocinio.

    Ulteriori punteggi vengono attribuiti in base a titoli scientifici e culturali, dottorati di ricerca coerenti con le discipline di insegnamento, attività di ricerca scientifica , pubblicazioni ecc. Formazione iniziale degli insegnanti

    Il punteggio è incrementato dalla valutazione della media degli esami di profitto della laurea e del voto di laurea.

    Gli ammessi alle SSIS che hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse possono conseguire l’abilitazione attraverso il tirocinio formativo attivo senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

    Scuola primaria e scuola dell’infanzia

    E’ prevista l’acquisizione del titolo abilitante all’insegnamento attraverso percorsi formativi organizzati dalle università destinati ai possessori dei diplomi rilasciati dagli istituti magistrali e delle scuole magistrali entro il 2002.

    L’ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova a quiz relative alle materie di insegnamento, da una prova scritta e una prova orale.

    Il percorso si conclude con un esame abilitante attraverso la redazione e la discussione di un elaborato.

    Gli attuali iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

    Dirigenti e docenti utilizzati presso le università a tempo pieno o parziale nei corsi di scienza della formazione primaria vengono confermati nell’incarico di docenza tramite presentazione di una apposita domanda.

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    Si riscontrano a nostro parere criticità e incertezze relative alla fase transitoria e al collegamento con il reclutamento il cui decreto non è ancora emanato.

    Sarebbe stato necessario regolamentare contestualmente formazione iniziale e reclutamento.

    La Uil Scuola sta sollecitando una rapida emanazione del decreto sul reclutamento per favorire stabilità e continuità ed evitare il riformarsi di ulteriore precariato.

    Vai al decreto

    Fonte: Orizzonte Scuola (02 febbraio 2011)

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