Sentenza TAR sulla valutazione del servizio militare

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    Sentenza TAR sulla valutazione del servizio militare
    Una sentenza emanata nel luglio 2008 rischia di costringere il ministero a rivedere la tabella di valutazione dei titoli per il prossimo aggiornamento delle graduatorie per il 2009.

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    La sentenza infatti stabilisce che il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti, e dunque sempre valutabile nelle graduatorie, anche se non svolto in costanza di nomina, come finora previsto dal decreto sulle graduatorie ad esaurimento (DDG 16 marzo 2007: " Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.)

    La motivazione addotta: il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporti di servizio

    L'unica limitazione alla valutazione, secondo la sentenza, è data dal fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo


    La sentenza

    Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater, sentenza n. 6421/2008

    Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater

    composto da

    dr. Mario Di Giuseppe Presidente

    dr. Antonio Amicuzzi Consigliere

    dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.

    ha pronunciato la seguente

    S E N T E N Z A



    sul ricorso n. /2006 R.G. proposto da A, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Desoindre ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Gorizia n.20;

    contro

    - il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

    - il CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI BARI, in persona del suo dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

    e nei confronti di

    - B non costituitosi in giudizio;

    per l'annullamento

    - del decreto direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina;

    - della graduatoria permanente della classe di concorso AJ77 – 3° fascia – pubblicata in data 20 luglio 2006 dal Centro Servizi Amministrativi della provincia di Bari, nella parte in cui non prevede l'assegnazione al ricorrente del punteggio relativo al servizio militare di leva alla (voce Servizi) e l'assegnazione del punteggio relativo all'abilitazione per l'insegnamento di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado (voce Titoli).

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;

    Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione intimata;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Nominato relatore alla pubblica udienza del 30 gennaio 2008 il Consigliere Umberto Realfonzo; e udito l'Avvocato Desoindre per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato Cesaroni.

    Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

    FATTO



    Con il presente gravame, il ricorrente abilitatosi ai sensi dell'art.1 lett. a) D.M. dell'8-11-2004 (corso speciale annuale riservato agli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica, privi di abilitazione all'insegnamento, che avessero prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi, in una delle classi di concorso 31 A, 32 A o 77A, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004), impugna la graduatoria permanente della provincia di Bari relativamente alla classe di concorso AJ77 — 3 Fascia (pianoforte nelle scuole medie ad indirizzo musicale) nella parte in cui non si conosceva alcun punteggio per il servizio militare dichiarato in domanda e neppure gli ulteriori 6 punti, previsti per la conseguita abilitazione.

    Il ricorso è affidato alla denuncia di due motivi di ricorso relativi alla:

    1. Violazione dell'art. 485 co.7. D.lgs. n. 297/1994, e degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    2. Violazione dell'art. 8 co. 3 del 31.03.2005; Manifesta illogicità e travisamento dei fatti.

    L'amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio depositando l'istanza del ricorrente, la tabella di valutazione dei titoli e l'atto impugnato.

    Con ordinanza n. 5747 del 18 ottobre 2008 è stata accolta l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento.

    Chiamata all'Udienza di discussione, la causa, uditi i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

    DIRITTO



    Entrambi i capi di doglianza del presente ricorso sono fondati.

    1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che il Decreto Direttoriale impugnato, in violazione dell'art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994, prevederebbe che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi.

    Né l'assenza di specifici riferimenti al servizio militare nella L. 124/1999 e nella L. 143/2004 (di conversione del D.L. 97/2004) potrebbe far concludere per la sua non valutabilità.

    Pertanto al ricorrente, avendo espletato il servizio militare nel 1993-1994 dopo il conseguimento del diploma di pianoforte di titolo di studio per l'accesso alla contestata graduatoria avvenuto in data 08-07-1992, in base alla tabella di valutazione dei titoli di servizio cui all'Allegato 3 del D.D 3 1-03-2005, gli sarebbe spettato il corrispondente punteggio.

    L'art. 485 del DLT 297/1994 non risulterebbe quindi abrogato né implicitamente e né esplicitamente da una successiva Legge.

    Del tutto erroneamente probabilmente si sarebbe applicato l'art. 84 D.P.R. 417/1974, abrogato dall'art. 676 del citato Testo Unico Dl.gs. 297/1994, per cui il servizio militare di leva "…sono valutati nella stessa carriera …come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo".

    L'assunto è fondato.

    La giurisprudenza, ricordata anche in sede di ordinanza cautelare, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi ha costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) ai sensi dell'art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado).

    Infatti la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

    Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo, in quanto, come esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporti di servizio.

    La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. L.vo297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.

    Di qui l'illegittimità del Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-2005) nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

    Nel caso di specie deve dunque concludersi per la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio.

    2. Con il secondo motivo di gravame si lamenta la violazione dell'art. 8co. 3 D.D. 31-03-2005 in relazione alla mancata attribuzione di punti spettanti a seguito dello scioglimento della riserva conseguente all'abilitazione, la quale sarebbe stata erroneamente considerata quale "nuovo titolo", la cui valutazione era vietata dalla normativa (come emergerebbe dalla risposta del C.S.A. di Bari al reclamo presentato dal ricorrente in data 24-07-2006) in base alla disposizione ministeriale (circolare n° 40 prot. 582 del 9-5-2006) successiva all'impugnato bando concorsuale, secondo la quale non sarebbe ammessa la presentazione di alcun altro titolo valutabile.

    Al contrario, per il ricorrente, l'abilitazione all'insegnamento dello strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado era esattamente quello per cui si chiedeva lo scioglimento della riserva e non configurava un altro nuovo e diverso titolo. Conclusivamente chiede che - in conseguenza della votazione conseguita - per le classi di concorso A031 e A032 (cfr. Allegato 2 bando concorsuale, punto A1), al suo titolo venga attribuito il punteggio fisso ed unico di 6 punti previsto dalla lettera H dell'Allegato 3 del citato D.D. 31.03.2005 (abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado).

    L'assunto è fondato nei sensi che seguono.

    Si deve osservare che l'art. 8, del D.D. 31-03-2005, dedicato alle ammissioni con riserva, prevedeva tra l'altro, che potessero essere inseriti "con riserva" nelle graduatorie permanenti gli iscritti al corso speciale abilitante (cfr. lett. c).

    Il ricorrente, avendo conseguito come prescritto il titolo abilitante, aveva puntualmente e tempestivamente presentato domanda di scioglimento della riserva in data 7 giugno 2006 (cfr. all. 4 del deposito dell'Avvocatura erariale).

    E' dunque la norma che consentiva "la riserva" a far escludere, sul piano logico, che l'abilitazione del ricorrente potesse essere considerata un titolo ulteriore.

    Al contrario la presenza di una esplicita deroga collegata ai tempi sfalsati tra formazione delle graduatorie e conseguimento del titolo, imponeva la valutazione dell'abilitazione successivamente al suo conseguimento (con una prassi che del resto è comune anche ad altre fattispecie).

    Pertanto ai sensi del primo paragrafo, primo periodo lett. a) della circolare n° 40 prot. 582 del 9-5-2006 (cfr. all. n. 9 al fascicoli di parte ricorrente), il ricorrente andava incluso (cfr. secondo periodo) tra il personale "…..di cui alle lettere a) e b) a pieno titolo nelle graduatorie permanenti con effetto dall'a.s. 2006/07 in base alla posizione conseguente alla rideterminazione del punteggio effettivamente spettante, derivante dalla somma del punteggio già acquisito, aumentato del punteggio relativo alla valutazione della votazione conseguita a seguito del superamento della procedura abilitante per la quale si provvede allo scioglimento della riserva e dei connessi ulteriori incrementi di punteggio, ove spettanti. Non è ammessa la presentazione di alcun altro titolo valutabile".

    In sostanza del tutto logicamente, il divieto della valutazione dei titoli concerneva tutti i nuovi titoli ad esclusione di quelli per il corso abilitante per cui, in relazione alla scansione obbligata dei calendari scolastici, era stata espressamente prevista la possibilità di una valutazione successiva.

    Come esattamente ricordato anche dal ricorrente, il tenore del testo normativo non lascia dunque dubbi circa la valutabilità del titolo conseguito dal ricorrente in sede di scioglimento seguito dalla richiesta di scioglimento della riserva con la produzione del titolo abilitante.

    In tali termini il motivo è fondato e deve essere accolto.

    3. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto e per l'effetto deve essere pronunciato l'annullamento degli atti impugnati ed il diritto della valutazione del servizio militare e del titolo di cui all'istanza di scioglimento della riserva del 7.6.2006.

    Le spese, in relazione alla novità relativa delle questioni trattate, possono tuttavia essere compensate tra le parti.

    P.Q.M.



    il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :

    1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla:

    -- il Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina;

    -- i punteggi di servizio attribuiti al ricorrente in sede di graduatoria permanente della classe di concorso AJ77 — 3 Fascia — pubblicata in data 20 Luglio 2006 dal Centro Servizi della provincia di Bari nella parte in cui non hanno computato la valutazione del servizio militare ed il titolo di cui all'istanza del ricorrente di scioglimento della riserva del 7.6.2006.

    2) Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

    Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2008 ed in prosecuzione in quella del 14 maggio 2008.

    IL PRESIDENTE dr. Mario Di Giuseppe

    IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo

    Depositata in Segreteria l'8 luglio 2008

    Fonte: Orizzonte Scuola (18 settembre 2008)

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    Edited by Steve Hi Power Mc - 2/4/2010, 01:51
     
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    Modello da inviare USP x riconoscimento militare

    ALL’ATTENZIONE DEL DIRIGENTE UFF. SCOLASTICO PROV.LE ...


    Ogg: Riconoscimento punti servizio militare

    Il TAR Lazio con la sentenza n. 6421/2008 ha deciso che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge devono essere sempre valutati come servizio nelle graduatorie permanenti previste per l’insegnamento nelle scuole con l’attribuzione del relativo punteggio. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così accolto il ricorso presentato da un docente contro il Ministero dell’Istruzione ed il Centro servizi amministrativi per la provincia di Bari che nel formare la graduatoria permanente non gli avevano assegnato il punteggio relativo al servizio militare di leva .
    Il servizio militare non era stato valutato poiché era stato prestato non in costanza di nomina.
    Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge danno sempre diritto al relativo punteggio come titoli di servizio, infatti non è necessario che il servizio militare sia stato svolto in costanza di nomina.

    Pertanto il sottoscritto .......... nato a .........il .......... abitante a ......... in via.... tel. .................. inserito nella graduatoria permanente ad esaurimento per le classi di concorso ............, avendo espletato il servizio militare dal ....... al ....... dopo il conseguimento della laurea ....... avvenuta in data ............,

    chiede


    facendo riferimento alla sentenza sopra citata n. 6421/2008, il riconoscimento e l’attribuzione dei 12 punti equivalenti all’anno di servizio da aggiungere alla classe di concorso .....

    *Allego sentenza Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater, sentenza n. 6421/2008

    ........, lì ........

    In fede ................



    Fonte: Orgoglio Precario (19 settembre 2008)

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    Ricorso servizio militare GaE: Tar Lazio dà la sospensiva

    Il Tar Lazio ha concesso la sospensiva sul ricorso per la valutazione, nelle Graduatorie ad esaurimento, del servizio militare o del servizio sostitutivo assimilato, prestato dopo il 30.1.1987

    REPUBBLICA ITALIANA

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
    (Sezione Terza Bis)


    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA


    sul ricorso numero di registro generale 3932 del 2009, proposto da:
    omissis

    contro


    Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

    e con l'intervento di


    ad adiuvandum:
    omissis

    per l'annullamento
    previa sospensione dell'efficacia,


    dell'art. 3 co. 5 del dm n. 42/09 ove e' previsto che: "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

    Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto di dover aderire alla sentenza di questo Tar, Sez. III quater n. 6421 del 2008.

    P.Q.M.


    Accoglie l'istanza cautelare.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:

    Evasio Speranza, Presidente

    Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

    Pierina Biancofiore, Consigliere


    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA
    Il 05/06/2009
    IL SEGRETARIO



    Fonte: Orizzonte Scuola (06 giugno 2009)

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    Ricorso per valutazione servizio militare di leva nelle GI

    Professione Insegnante - Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge, prestato dopo il 30.1.1987, pur non in costanza di nomina, deve essere valutato come un anno di servizio (massimo 12 punti) nella graduatorie di circolo e di istituto del personale docente e del personale educativo per il 2009/2011. Il DM n. 56 del 28.5.2009 è in contrasto con la legge 958/86.

    Se il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo è stato prestato dopo il 30.1.1987, già con il possesso del titolo di studio che dà accesso alla graduatoria, deve essere valutato come titolo didattico (servizio specifico), pari a un anno di servizio, (massimo 12 punti), indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego, nelle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 1 del DM 56 del 28.5.2009.

    L' art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio militare indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego", si veda in proposito la Circolare n. 85749 del 20 Febbraio 1992 del Dipartimento della funzione Pubblica.
    Il comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale, come servizio non di ruolo.

    La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 e pertanto il periodo di servizio militare, prestato dopo il 30.1. 1987 è valido a tutti gli effetti.

    L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, nel fornire l'interpretazione autentica della richiamata disposizione, ha precisato che il servizio valutabile ex art. 20 della citata legge "è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore" della medesima legge "nonché quello prestato successivamente".

    Nel caso in cui un docente abbia prestato servizio obbligatorio di leva o servizio civile sostitutivo successivamente al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore dell'art. 20 L. 958/86, tale servizio è valido come servizio di insegnamento della durata massima di un anno, in una graduatoria a scelta dell'aspirante, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego nelle graduatorie di circolo o di istituto.

    Lo scorso anno (luglio 2008) la Sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 aveva stabilito che il servizio militare di leva e il servizio civile è sempre valutabile anche non in costanza di nomina
    .

    Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data dal DM n. 56 del 28.5.209 secondo cui il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina, ai sensi della tabella 1 annessa quale allegato A al regolamento adottato con DM 15.6.2007, punto D, nota n. 10.

    Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore possa derogare a quella superiore (legge 958/86) solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità in peius).

    Per i docenti interessati al ricorso, nella compilazione della modulistica, Professione Insegnante consiglia di dichiarare il servizio militare, prestato successivamente al 30 gennaio 1987 nelle istanze di aggiornamento e/o nuovo inserimento delle Graduatorie di circolo o istituto 2009/2011 di seconda e terza fascia (Modelli A/1 sez D1 e sez F per lo strumento musicale e A/2 sez D), aggiungendo la dicitura servizio militare prestato non in costanza di servizio e valutabile ai sensi dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958; e impugnare al TAR Lazio il DM 56/2009 entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U.

    Di seguito diamo istruzioni più dettagliate nella compilazione dei modelli di domanda alle quali il ricorrente dovrà attenersi scrupolosamente.

    • Indicare la graduatoria per la quale si sceglie la valutazione del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo.

    • Indicare l'anno scolastico corrispondente al servizio militare di leva o al servizio civile sostitutivo.

    • Indicare il periodo dal …… al…… del suddetto servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo (inizio e fine del servizio) prestato non in costanza di rapporto di impiego.

    • Al posto di istituzione scolastica indicare analiticamente dove si è svolto il servizio.

    • Aggiungere la dicitura: servizio valutabile ai sensi dell'art. 20 legge 958/86 e mai presentato alla scuola di precedente gestione della domanda, ovvero presentato ma non valutato. Per coloro che compilano il modello A/2 tale dicitura va altresì riportata anche a pag. 3 del modello A/2, Sez. II dove è scritto : "il sottoscritto dichiara di aver indicato nelle apposite sezioni del modello di domanda ai fini della valutazione prevista dal presente provvedimento i seguenti titoli conseguiti prima del 23/07/2007 non presentati in occasione della procedura relativa al biennio 2007/08 e 2008/09”.

    Tutti i docenti interessati al ricorso al T.A.R. Lazio per il riconoscimento del servizio militare obbligatorio di leva e del servizio sostitutivo, assimilato per legge, prestato non in costanza di nomina, già organizzato per i docenti inseriti in graduatoria ad esaurimento 2009/11 e quindi inseriti nella prima fascia delle G.I., possono mettersi in contatto, per rilasciare il mandato, con l'Avvocato Valeria Coppola di Napoli [email protected], che inoltrerà agli interessati tutte le istruzioni operative, comprensive delle spese, per partecipare al ricorso cumulativo.

    Libero Tassella (Professione Insegnante) [email protected]

    Fonte: Libero Tassella (08 giugno 2009)

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    Edited by Steve Hi Power Mc - 22/7/2009, 23:01
     
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    Ricorso per valutazione servizio militare GI: nuova scheda tecnica

    Modificata la scheda tecnica di istruzioni per aderire al ricorso per la valutazione del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina, dopo il 30.01.1987.

    Professione Insegnante

    Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge, prestato dopo il 30.1.1987, pur non in costanza di nomina, deve essere valutato come un anno di servizio (massimo 12 punti) nella graduatorie di circolo e di istituto del personale docente e del personale educativo per il 2009/2011.

    Il DM n. 56 del 28.5.2009 è in contrasto con la legge 958/86.

    Scheda tecnica a cura di Libero Tassella


    Se il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo è stato prestato dopo il 30.1.1987, già con il possesso del titolo di studio che dà accesso alla graduatoria, deve essere valutato come titolo didattico (servizio specifico), pari a un anno di servizio (massimo 12 punti), indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego, nelle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 1 del DM 56 del 28.5.2009.

    L'art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio militare indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego", si veda in proposito la Circolare n. 85749 del 20 Febbraio 1992 del Dipartimento della funzione Pubblica.
    Il comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale, come servizio non di ruolo.

    La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 e pertanto il periodo di servizio militare prestato dopo il 30.1.1987 è valido a tutti gli effetti.

    L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, nel fornire l'interpretazione autentica della richiamata disposizione, ha precisato che il servizio valutabile ex art. 20 della citata legge "è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore" della medesima legge "nonché quello prestato successivamente".

    Nel caso in cui un docente abbia prestato servizio obbligatorio di leva o servizio civile sostitutivo successivamente al 30 gennaio 1987, data di entrata in vigore dell'art. 20 L. 958/86, tale servizio è valido come servizio di insegnamento della durata massima di un anno, in una graduatoria a scelta dell'aspirante, indipendentemente dalla costanza di rapporto d'impiego nelle graduatorie di circolo o di istituto.

    Lo scorso anno (luglio 2008) la Sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 aveva stabilito che il servizio militare di leva e il servizio civile è sempre valutabile anche non in costanza di nomina.


    Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data dal DM n. 56 del 28.5.209 secondo cui il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina, ai sensi della tabella 1 annessa quale allegato A al regolamento adottato con DM 15.6.2007, punto D, nota n. 10.

    Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore possa derogare a quella superiore (legge 958/86) solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità in peius).

    Per i docenti interessati al ricorso, nella compilazione della modulistica, Professione Insegnante consiglia di dichiarare il servizio militare, prestato successivamente al 30 gennaio 1987 nelle istanze di aggiornamento e/o nuovo inserimento delle Graduatorie di circolo o istituto 2009/2011 di seconda e terza fascia (Modelli A/1 sez D1 e sez F per lo strumento musicale e A/2 sez D), aggiungendo la dicitura servizio militare prestato non in costanza di servizio e valutabile ai sensi dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958; e impugnare al TAR Lazio il DM 56/2009 entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U.

    Di seguito diamo istruzioni più dettagliate nella compilazione dei modelli di domanda alle il ricorrente dovrà attenersi scrupolosamente.

    • Indicare la graduatoria per la quale si sceglie la valutazione del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo .

    • Indicare l'anno scolastico corrispondente al servizio militare di leva o al servizio civile sostitutivo.

    • Indicare il periodo dal …… al …… del suddetto servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo (inizio e fine del servizio) prestato non in costanza di rapporto di impiego.

    • Al posto di istituzione scolastica indicare analiticamente dove si è svolto il servizio.

    • Aggiungere la dicitura: servizio valutabile ai sensi dell'art. 20 legge 958/86 e mai presentato alla scuola di precedente gestione della domanda. Per coloro che compilano il modello A/2 tale dicitura va altresì riportata anche a pag. 3 del modello A/2, Sez. II dove è scritto: "il sottoscritto dichiara di aver indicato nelle apposite sezioni del modello di domanda ai fini della valutazione prevista dal presente provvedimento i seguenti titoli conseguiti prima del 23/07/2007 non presentati in occasione della procedura relativa al biennio 2007/08 e 2008/09

    Tutti i docenti interessati al ricorso al T.A.R. Lazio per il riconoscimento del servizio militare obbligatorio di leva e del servizio sostitutivo, assimilato per legge, prestato non in costanza di nomina, già organizzato per i docenti inseriti in graduatoria ad esaurimento 2009/11 e quindi inseriti nella prima fascia delle G.I., possono mettersi in contatto, per rilasciare il mandato, con l'Avvocato Valeria Coppola di Napoli [email protected], che inoltrerà agli interessati tutte le istruzioni operative, comprensive delle spese, per partecipare al ricorso cumulativo.

    Libero Tassella (Professione Insegnante) [email protected]

    Fonte: Libero Tassella (09 giugno 2009)

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    Edited by Steve Hi Power Mc - 22/7/2009, 23:05
     
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    Precisazioni ricorso valutazione servizio militare

    Ricorso al Tar Lazio per la valutazione del servizio militare o sostitutivo nelle Graduatorie di istituo (seconda e terza fascia) Dm n. 56 del 28.05.2009

    Termine per il rilascio del mandato 3.7.2009.

    Premesso il possesso dei seguenti presupposti e requisiti per il ricorso sono:

    1 . espletamento del servizio militare o sostitutivo dopo il 31.01.1987 o in corso alla medesima data;

    2. conseguimento del titolo di studio idoneo per l'accesso alla graduatoria prima dell'assolvimento del servizio di leva o sostitutivo;

    3. non aver mai presentato richiesta di valutazione del servizio militare nelle graduatorie d'istituto.

    Si avverte che tutte le e_mail, spedite al legale, che curerà la procedura innanzi all'Autorità giudiziaria, all'indirizzo [email protected], avranno seguito solo se il mittente espone in maniera chiara e precisa di essere in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura riguardante le graduatorie d'istituto, per le graduatorie ad esaurimento il termine è scaduto.

    Si sottolinea che per eventuali chiarimenti sulla scheda tecnica, pubblicata sull'argomento,che illustra analiticamente l'azione ricorsuale promossa da Professione Insegnante e le procedure di compilazione delle schede A1 e A2, è possibile rivolgersi all'indirizzo al prof Libero Tassella [email protected]

    Fonte: Orizzonte Scuola (12 giugno 2009)

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    Precisazioni ricorso Tar valutazione servizio militare

    Termine per il rilascio del mandato 3.7.2009.

    Premesso il possesso dei seguenti presupposti e requisiti per il ricorso sono:

    1. espletamento del servizio militare o sostitutivo dopo il 31.01.1987 o in corso alla medesima data;

    2. conseguimento del titolo di studio idoneo per l'accesso alla graduatoria prima dell'assolvimento del servizio di leva o sostitutivo;

    3. non aver mai presentato richiesta di valutazione del servizio militare nelle graduatorie d'istituto ovvero non aver presentato istanza di valutazione del servizio militare nelle graduatorie d'istituto per il biennio 2007/09.

    Si avverte che tutte le e_mail, spedite al legale, che curerà la procedura innanzi all'Autorità giudiziaria, all'indirizzo [email protected], avranno seguito solo se il mittente espone in

    maniera chiara e precisa di essere in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura riguardante le graduatorie d'istituto, per le graduatorie ad esaurimento il termine è scaduto.

    Si sottolinea che per eventuali chiarimenti sulla scheda tecnica, pubblicata sull'argomento, che illustra analiticamente l'azione ricorsuale promossa da Professione Insegnante e le procedure di compilazione delle schede A1 e A2, è possibile rivolgersi all'indirizzo al prof Libero Tassella [email protected]

    Fonte: Professione Insegnante (20 giugno 2009)

     
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    Tar Lazio: respinto ricorso valutazione servizio militare in GaE

    Gentili ricorrenti, vi comunico che il TAR Lazio, confermando il precedente negativo del 18 Giugno, ha respinto il nostro ricorso e tutti gli altri ricorsi calendarizzati per la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina.

    La motivazione di questo esito negativo, destinata a travolgere anche la prima isolata ordinanza del 06 Giugno favorevole ai ricorrenti, nei cui confronti il MIUR presumibilmente proporrà appello, consiste nel richiamo al più recente indirizzo del Consiglio di Stato che, nel ricostruire l’alternarsi delle norme sulla questione dedotta in giudizio, ha insistito che “resta fermo il presupposto essenziale, al fine della valutazione del servizio militare come titolo per la graduatoria permanente, che il servizio militare di leva sia stato prestato in costanza di nomina”(Consiglio di Stato, sezione sesta, 23 marzo 2009, n. 1719).

    Alla luce di questo precedente negativo del Consiglio di Stato, invero, appare poco probabile rovesciare le sorti del nostro ricorso proponendo appello avverso l’ordinanza a noi sfavorevole.

    Stiamo, tuttavia, studiando il precedente citato dal TAR (Consiglio di Stato, sezione sesta 23 marzo 2009, n. 1719) per valutarne gli effetti preclusivi di un eventuale appello.

    Ringraziandovi per la fiducia accordata, l’occasione è grata per porgere i più cordiali saluti.

    Avv. Fabio Ganci

    Fonte: Avvocato Fabio Ganci (10 luglio 2009)

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    Ricorso servizio militare, nota legale Professione Insegnante

    Le motivazioni dell’inopinato esito sfavorevole dell’istanza di sospensione resa dal TAR Lazio in riferimento all’efficacia del Decreto Ministeriale n° 42 dell’08 aprile 2009 nella parte in cui limita la valutazione del servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge espletati in costanza di nomina, sono succintamente generiche, in analogia alle decisioni sulle contestuali altre domande presentate innanzi alla medesima autorità giudiziaria sulla specifica censura.

    Pertanto, allo stato sfugge comprendere se la provvisoria decisione sia sottesa alla recente sentenza del Consiglio di Stato n° 1719/2009 relativa alla riforma di una sentenza del Tar Lazio sede di Latina la cui domanda si limitava a impugnare le locali graduatorie ad esaurimento ma non l'atto prodomico (decreto ministeriale) che all’epoca regolamentava la procedura e comunque si censurava, correttamente, l’errata applicazione della normativa di riferimento.

    Ad ogni buon conto è oggetto di valutazione l’eventuale appello al Consiglio di Stato per verificare quanto la succitata sentenza n° 1719/2009, andando oltre, abbia sancito l’applicazione del diritto sopravvenuto, che si badi, non stabiliva il discrimine tra costanza o meno di nomina e di conseguenza se la legge del 1987 esplicasse ancora pieni poteri sull’argomento.

    A prescindere dall’eventuale appello al Consiglio di Stato, tutti i ricorrenti riceveranno specifiche istruzioni a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive provinciali ad esaurimento al fine di proporre motivi aggiunti.

    Avv. Valeria Coppola

    Fonte: Libero Tassella (23 luglio 2009)

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    Consiglio di Stato: servizio militare non in costanza di nomina valutabile

    Il Consiglio di Stato ha ribaltato l’esito negativo delle ordinanze cautelari del TAR Lazio relative alla limitazione della valutabilità del servizio militare nelle graduatorie ad esaurimento prestato non in costanza di nomina.

    Oscillazioni giurisprudenziali sull'argomento.

    Il Consiglio di Stato nella seduta del 31 luglio 2009 ha riformato più ordinanze, sfavorevoli ai ricorrenti, recentemente emesse dal TAR Lazio, accogliendo l'istanza cautelare di primo grado sul presupposto che “… la limitazione della valutabilità del servizio di leva o assimilato non appare legittima, anche ai fini delle graduatorie qui in rilievo, alla luce delle disposizioni legislative invocate dai ricorrenti, introducendosi un irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee…”.

    Coloro che hanno aderito al ricorso promosso dall'Associazione Professione Insegnante riceveranno individualmente via e - mail istruzioni operative per allinearsi alla decisione della massima assise amministrativa.

    Fonte: Ufficio Legale Professione Insegnante (27 agosto 2009)

     
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    Graduatorie. Valutazione servizio militare di leva non in costanza di nomina

    Avv. Pasquale Marotta - Dopo il Consiglio di Stato anche il TAR Lazio accoglie i ricorsi dell’avvocato amministrativista di Caserta, Pasquale Marotta, sul servizio militare anche se prestato non in costanza di nomina.

    Fonte: Orizzonte Scuola (27 febbraio 2010)

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    Sentenza su valutabilità nelle Graduatorie per servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina
    Il Tar Lazio annulla il DM n. 42 dell' 8 aprile 2009 nella parte in cui, all'art. 3, comma 5, prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina e le graduatorie ad esaurimento di III fascia della provincia di Roma classi di concorso A029 e A030 per i ricorrenti.

    Le motivazioni del Tribunale

    "Considerato che, in situazione analoga a quella all'esame, questo Tribunale ha statuito - con sentenza della Sezione III -quater dell'8 luglio 2008, n. 6421, puntualmente richiamata in ricorso - che il servizio militare di leva è valutabile anche non in costanza di nomina, purché sia stato prestato successivamente al conseguimento del titolo;

    Considerato che tale approdo interpretativo ha trovato conferma nei giudizi cautelari celebrati presso il giudice d'appello (cfr. , tra le tante, CdS, VI, ordd.zze nn. 4030 e 4031del 2009);

    Considerato, alla stregua del menzionato orientamento giurisprudenziale dal quale non si ha motivo di deflettere, che il ricorso va accolto e che, per l'effetto, va disposto l'annullamento della disposizione regolamentare impugnata e la conseguente rettifica delle graduatorie con attribuzione al ricorrente del punteggio rivendicato con la presente impugnativa"

    La sentenza è tratta da www.dirittoscolastico.it

    Fonte: Orizzonte Scuola (05 marzo 2010)

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    Graduatorie: primo commissariamento del MIUR sul servizio militare

    Pubblichiamo un comunicato dell'avv. Ganci, il quale rende noto che ha ottenuto il commissariamento da parte del TAR Lazio di 17 USP per alcuni ricorrenti che hanno richiesto la valutazione di punti 12 per l’anno di servizio militare di leva presta anche non in costanza di nomina.

    Il 24 giugno 2010, è la prima volta che l’amministrazione è stata condannata a ottemperare l’ordinanza cautelare del TAR Lazio dopo i recenti accoglimenti del CdS. Ora i ricorrenti potranno giovarsi del commissariamento prima della ripubblicazione delle graduatorie.

    E’ possibile, per chi non ha aderito al ricorso principale, ancora aderire per ottenere il riconoscimento del punteggio per il servizio militare svolto: chi è interessato a ricorrere per ottenere il riconoscimento di questo diritto deve inviare una mail a:
    [email protected]
    con oggetto:
    info adesione ricorso servizio militare nelle GaE.
    Riceverà presto una risposta sulle modalità operative per ricorrere.

    Avv. Fabio Ganci

    Estratto dell’ordinanza

    Considerato che l’istanza per esecuzione di ordinanza cautelare appare fondata sotto il dedotto profilo dello sviamento di potere per elusione della misura cautelare accordata dalla Sezione con decisione cautelare n.00623/2010;
    Atteso infatti che, in applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale affermati dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, l’amministrazione scolastica era (ed è) tenuta a dare tempestiva e puntuale esecuzione alla precitata decisione cautelare;
    Considerato che la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che nei confronti dei ricorrenti, istanti dell’esecuzione, inseriti nelle rispettive graduatorie risulta totalmente ineseguito il richiamato ordine giudiziale , con la conseguenza che la condotta posta in essere dall'Amministrazione resistente, nella sua articolazione periferica dell'Ufficio scolastico provinciale di PALERMO, CATANZARO, CATANIA, AGRIGENTO, BARI, ROMA, TARANTO, MODENA, COSENZA, PIACENZA, FERRARA, CALTANISSETTA, RIETI,LATINA, REGGIO CALABRIA, BRESCIA e REGGIO EMILIA, appare pertanto manifestamente illegittima per mancato rispetto dell'ordine giudiziale;

    P.Q.M.

    Accoglie l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare di cui in premessa e, per l’effetto, così dispone:
    a.- assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l’amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all’ordinanza medesima mediante istruzioni agli ufficio scolastico periferico indicati in premessa di disporre l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di cui si controverte avuto riguardo che nella specie occorre far riferimento e"[...] … doversi uniformare ai più recenti precedenti cautelari del Cons. di Stato Sez.VI - ora. n. 4O28/09, n. 4031/09, n. 4032/09 e n. 4O03/O9 sulla riconoscibilità del servizio militare di leva nelle graduatorie di cui si controverte [...]”;

    b.- in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale – decorso vanamente l’indicato termine di trenta giorni - provvederà in via sostituiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a.-, predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell’incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell’amministrazione inadempiente;

    La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Fonte: Orizzonte Scuola (09 luglio 2010)

     
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    Il servizio di leva fa punteggio
    La novità per ora vale solo in 17 province

    Il Tar del Lazio ha disposto di riconoscere il punteggio maggiorato per la leva per i prof in graduatoria, accogliendo così un ricorso dell'Anief. L'associazione nazionale degli educatori rilevava come il servizio di leva, anche se prestato in periodi non coincidenti con le supplenze svolte, deve essere computato perché equivalente al servizio lavorativo. Di tutt'altro avviso, invece, il Miur che l'ha estromessa dai titoli valutabili tra il servizio. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dei ricorrenti.
    La sentenza prevede che gli uffici provinciali dove sono inseriti i ricorrenti, ovvero 17, dovranno entro trenta giorni dall'ordinanza del Tar (quindi entro il 23 luglio) ricevere «comunicazione e/o notificazione della presente decisione» da parte dell'amministrazione soccombente. Gli uffici scolastici provinciali interessati (Palermo, Catanzaro, Catania, Agrigento, Bari, Roma, Taranto, Modena, Cosenza, Piacenza, Ferrara, Caltanissetta, Rieti, Latina, Reggio Calabria, Brescia e Reggio Emilia) dovranno quindi «disporre l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di cui si controverte».
    Il rifacimento delle graduatorie dunque è limitato. Ma non è escluso che, sull'onda di questa pronuncia, altre sentenze possano costringere il ministero a prendere una decisione a carattere generale.

    Fonte: ItaliaOggi (13 luglio 2010)

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    Servizio militare: è da valutare nelle graduatorie

    Ancora una sentenza favorevole alla valutazione del servizio militare nelle graduatorie, anche se non svolto in costanza di nomina (cioè durante una supplenza), come richiesto dal ministero nelle tabelle di valutazione. A ribadirlo la sentenza n. 624 del 21 gennaio 2011 emanata dal Tar Lazio, che si somma ai pronunciamenti favorevoli di altri Tar Regionali, già avallati da una sentenza del Consiglio di Stato.
    Sentenze che fanno giurisprudenza e che potrebbero indurre molti docenti a proporre analogo ricorso. Le donne stanno a guardare.

    La motivazione della sentenza: il Decreto Legislativo 297/94 (Testo Unico sulla scuola) prevede all'art. 485 comma 7 "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", senza specificare nulla di quanto richiesto dal ministero. E ancora "il riconoscimento del servizio evita che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive"

    L'unica condizione è che il periodo di leva debba essere stato svolto successivamente al conseguimento del titolo che consente l'accesso in graduatoria (laurea o diploma).

    Vi proponiamo un excursus sulle sentenze finora emanate:
    Graduatorie. Valutazione servizio militare di leva non in costanza di nomina
    Graduatorie: primo commissariamento del MIUR sul servizio militare
    Sentenza su valutabilità nelle Graduatorie per servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina
    Anche le graduatorie ripubblicate per l’anno scolastico 2010-2011 sono illegittime se non contemplano la valutazione del servizio di leva obbligatorio (o assimilato)

    Fonte: Orizzonte Scuola (02 febbraio 2011)

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    Professione Insegnante chiede che il servizio militare sia valutato nelle graduatorie ad esaurimento

    Lettera di Libero Tassella (responsabile nazionale Professione Insegnante) sulla mancata valutazione, nella tabella dei titoli per le graduatorie ad esaurimento, del servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, in constrasto con 42 ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, dei TT.AA.RR., della Corte di Cassazione e dei Tribunali del lavoro.

    "Egr. Direttore Generale Chiappetta,

    e p.c. Egr. gi Onorevoli e Senatori, Egr. Sindacati

    giovedì 28 aprile si è tenuto presso il MIUR una riunione con i sindacati di categoria per esaminare eventuali proposte di integrazione e modifica in merito alla bozza di decreto ministeriale per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente per il biennio 2011/12-2012/13.

    Corre l'obbligo di informarLa che nella bozza del 30 aprile 2011 vi è tra l'altro una criticità di natura legislativa e/o illogicità manifesta. L'art. 2 comma 6 recita la stessa disposizione dell'art. 3 co. 5 del D.M. 42/2009. Precisamente: "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".

    La mancata valutazione del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina è in palese contrasto con le ben 42 !!! ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, dei TT.AA.RR., della Corte di Cassazione e dei Tribunali del lavoro. Precisamente contro:

    1. D.P.R. DEL 14 FEBBRAIO 1964, N. 237 (RECANTE “LEVA E RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO NELL'ESERCITO, NELLA MARINA E NELL'AERONAUTICA), ART. 77, COMMA 7 (come sostituito dalla L. 958/1986);
    2. LEGGE 13 GIUGNO 1969, n. 282 (recante “Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria);
    3. LEGGE 24 DICEMBRE 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata) artt. 17 e 20; LEGGE 24 DICEMBRE 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata) art. 17;
    4. E poi il anche il D.L. 7 APRILE 2004, n. 97, convertito con modificazioni nella L. 143 del 2004 conferma quanto sopra. La tabella (prevista dall'articolo 1, comma 1) al punto B. i. prevedeva prima della conversione “i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizioni dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici”, soppressa dalla L. 143 del 4 giugno 2004, in sede di conversione.

    Ricordando il:

    - D.D. del 31 marzo 2005: “Art. 3. comma 6: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”; D.M. del 13 marzo 2007 (Regolamento supplenze) TABELLA 1 NOTE AL PUNTO D) TITOLI DI SERVIZIO:”1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di 7) quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti”;

    - Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (Aggiornamento e inserimento nelle graduatorie permanenti del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado), art. 3 comma 5: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”. si perviene al D.M. 42/2009 art. 3 co. 5 in esame che reca la stessa, identica disposizione del precedente decreto ministeriale in contrasto ed illegittimo dunque con il quadro normativo concernente la prestazione obbligatoria del servizio militare di leva.

    5. ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAZIONALITÀ E DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO A PARITA' DI SITUAZIONI.

    L'Amministrazione MIUR ha l'obbligo di valutare il servizio militare di leva con lo stesso punteggio attribuito al servizio di insegnamento nella scuola, pena la disparità di trattamento con gli altri colleghi, che esonerati dal servizio militare obbligatorio, hanno potuto svolgere servizio di insegnamento ed acquisire ulteriore punteggio nella graduatoria rispetto a coloro che hanno subito una battuta di arresto per la prestazione obbligatoria del servizio militare.

    6. ORDINANZE DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE SESTA NN. 4028/2009, 4031/2009 DEL 01 AGOSTO 2009, 4032/2009 DEL 01 AGOSTO 2009, 4403/2009 DEL 27 AGOSTO 2009.

    7. SENTENZA T.A.R. LAZIO (tra le 42!) N. 6421/2008 DELL'08 LUGLIO 2008 (SEZIONE III^ QUATER) I principi affermati in codesta sentenza (Sez. III^ quater) sono del tutto esportabili alla fattispecie che ne riguarda. Precisamente:

    a. Il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n.2650; Consiglio di Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) ai sensi dell'art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), dal momento che la predetta norma ne prevede la validità a tutti gli effetti, senza distinzioni legate al tipo di servizio svolto e dunque neanche se sostitutivo;

    b. la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile per l'accesso dell'insegnamento medesimo.

    Per tutto quanto sopra esposto in fatto e considerato anche a norma dell'art. 52 della Costituzione e in diritto va annullato dalla bozza del prossimo D.M. di aggiornamento/trasferimento/permanenza delle GaE l’art. 2 comma 6: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina” e si invita Lei Direttore Generale, Dott. Chiappetta di sostituire con il seguente comma: Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati anche se non prestati in costanza di nomina.

    Distinti saluti

    Libero Tassella ( responsabile nazionale Professione Insegnante)"

    Fonte: Orizzonte Scuola (02 maggio 2011)

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