Visite guidate e viaggi di istruzione: normativa, compensi, non obbligo per i docenti accompagnatori

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    Visite guidate e viaggi di istruzione: normativa, compensi, non obbligo per i docenti accompagnatori

    scuolabus

    Scheda UIL sulla normativa, compensi per docenti accompagnatori, attività didattica contemporanea. Il personale della scuola non è obbligato ad accompagnare gli alunni nei viaggi di istruzione.

    L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve quindi tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (art. 7, D.lgs. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera “e”, D.lgs. 297/1994).

    L’unico compenso possibile può essere attribuito a carico del fondo di istituto, in base all’art. 88, c. 2, lettera “k” che stabilisce la possibilità di retribuire con il fondo “compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o di istituto nell’ambito del POF”

    L’accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente definite negli articoli 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all’insegnamento) del CCNL e neanche tra gli obblighi del personale ATA (art. 51, 53 e Profili di area).

    La scuola deve garantire agli alunni non partecipanti il diritto all’istruzione; può essere consentito qualche adattamento dell’orario per far fronte all’assenza dei docenti accompagnatori, ma è da escludere sia l’adozione di un orario ridotto, sia (a maggior ragione) una interruzione delle attività didattiche.

    La scheda (file PDF)

    La normativa

    La circolare n. 2209 dell'11 aprile 2012 (file PDF)

    La circolare n. 291 del 14 ottobre 1992 (file PDF)

    Fonte: Orizzonte Scuola (14 marzo e 25 ottobre 2013)



    Edited by Steve Hi Power Mc - 24/11/2014, 23:26
     
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    Uscite e viaggi di istruzione. Il Dirigente Scolastico in crociera gratuita? Stop dell'USR Sicilia

    Il Dirigente dell'USR Sicilia invita i Dirigenti Scolastici ad astenersi dalle iniziative di alcune agenzie turistiche che hanno li invitati a partecipare gratuitamente a crociere organizzate per la presentazione di programmi per studenti.

    La circolare dell'USR Sicilia

    "Si è appreso che alcune agenzie turistiche hanno invitato dirigenti scolastici a partecipare gratuitamente a crociere organizzate per la presentazione di programmi per studenti. Al riguardo, si ritiene che la gratuità del viaggio comporti un'utilità non conciliabile con la funzione di pubblico dipendente.
    Si invitano, pertanto, le SS.LL ad astenersi dall'aderire all'iniziativa, anche al fine di evitare che la partecipazione al viaggio di personale della Scuola possa compromettere l'immagine di imparzialità dell'Istituzione, come previsto dal Regolamento recante Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62.
    Il dirigente generale
    Maria Luisa Altomonte"

    Ricordiamo quali sono le modalità per l'organizzazione di uscite e viaggi di istruzione

    Uscite e Viaggi di istruzione … per l'uso: la normativa, obbligo dei docenti, la vigilanza, le delibere degli organi collegiali

    Visite guidate e viaggi di istruzione: normativa, compensi, non obbligo per i docenti accompagnatori

    Fonte: Orizzonte Scuola (07 novembre 2013)

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    Gite d'istruzione, troppe responsabilità. Si è obbligati ad accompagnare gli studenti?

    Per ciò che riguarda i viaggi di istruzione e le uscite didattiche il Ministero con nota 2209/2012 ha affermato che “L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

    A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

    La prima cosa da verificare è l’esistenza della disponibilità dei docenti accompagnatori. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.

    Pertanto, nelle discussioni che poi porteranno alla deliberazione di tali viaggi/uscite, sarà premura del Dirigente verificare quanti docenti siano disponibili ad accompagnare gli allievi, quanti altri si offrono per un’eventuale sostituzione e sarà bene che delle dichiarazioni di disponibilità o indisponibilità se ne lasci traccia nei relativi verbali.

    La delibera attraverso cui l’organo collegiale autorizza l’uscita o il viaggio dovrà quindi contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti (per eventuale indisponibilità dei titolari). La partecipazione non potrà così essere imposta.

    Per maggiori dettagli sugli aspetti normativi vi rimandiamo alla seguente guida: Visite guidate e viaggi di istruzione: normativa, compensi, non obbligo per i docenti accompagnatori

    Fonte: Paolo Pizzo (05 febbraio 2014)

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    Gite di istruzione. Quanti accompagnatori per gli alunni?

    La questione era normata dal punto 8.2 della C.M. n. 291/92 che affermava: “Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell’apporto didattico, non si può d’altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica.

    Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta.

    Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette “a disposizione”). “

    Il MIUR con circolare 2209/12 ha precisato che “L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

    A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

    Tutta la materia delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, compreso il numero degli accompagnatori, è pertanto di esclusiva competenza degli organi collegiali e le circolari che precedono l’autonomia scolastica (compresa quella del ’92 sopra citata) sono ormai solo dei suggerimenti non potendo più vincolare la scuola.

    Anche in tema di vigilanza è bene che la scuola adotti un regolamento specifico per i viaggi di istruzione, fermo restando che la vigilanza è sempre in capo a tutti i docenti accompagnatori e in primis della scuola ovvero in capo al dirigente scolastico.

    A tal proposito ricordiamo che i giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che:

    “l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale , dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a sé stesso ”.

    “…pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnate, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante“.

    La scuola ha quindi l’obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, compresa la

    “scelta di vettori e strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi e pericoli per l’incolumità degli alunni ”.

    Vedi anche

    Gite d'istruzione, troppe responsabilità. Si è obbligati ad accompagnare gli studenti?

    Visite guidate e viaggi di istruzione: normativa, compensi, non obbligo per i docenti accompagnatori

    Fonte: Paolo Pizzo (18 febbraio 2014)

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    Docente sostegno, c'è obbligo di partecipazione alla gita scolastica?

    In caso di partecipazione dell'alunno disabile al viaggio d'istruzione, il docente è obbligato a partecipare? Risponde Paolo Pizzo.

    Si premette che tutte le attività che non rientrano nell’orario obbligatorio di insegnamento o in quello funzionale (40+40 ore) e ancora ciò che non è disposto da norme o leggi specifiche non può essere imposto.

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    Il Ministero con nota 22009/2012 ha affermato che “L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

    A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

    Le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione. Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e ancora meglio approvare uno specifico Regolamento. Inoltre il Collegio dei docenti e i Consigli di classe potranno intervenire per la programmazione didattica.

    La prima cosa da verificare è l’esistenza della disponibilità dei docenti accompagnatori. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.

    Pertanto, nelle discussioni che poi porteranno alla deliberazione di tali viaggi/uscite, sarà premura del Dirigente verificare quanti docenti siano disponibili ad accompagnare gli allievi, quanti altri si offrono per un’eventuale sostituzione e sarà bene che delle dichiarazioni di disponibilità o indisponibilità se ne lasci traccia nei relativi verbali.

    La delibera attraverso cui l’organo collegiale autorizza l’uscita o il viaggio dovrà quindi contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti (per eventuale indisponibilità dei titolari).

    Pertanto, nel caso di non disponibilità da parte tua alla partecipazione di uscite e viaggi di istruzione, non dovrai fare altro che farlo presente nelle apposite sedute degli organi collegiali in cui si affronterà l’argomento, con la premura di far verbalizzare la tua non disponibilità.

    Il fatto che tu sia insegnante di sostegno non cambia la procedura e il diritto di non voler partecipare a tali iniziative.

    In ultimo ricordiamo che anche la C.M. 291/92, art. 8, comma 2, quando era in vigore, prevedeva che nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno“.

    Quindi anche la circolare (che ricordiamo non è più in vigore) non poneva alcun obbligo all’insegnante di sostegno di partecipare alle gite scolastiche.

    Gite di istruzione. Quanti accompagnatori per gli alunni?

    Gite d'istruzione, troppe responsabilità. Si è obbligati ad accompagnare gli studenti?

    Per maggiori dettagli sugli aspetti normativi vi rimandiamo alla seguente guida: Visite guidate e viaggi di istruzione: normativa, compensi, non obbligo per i docenti accompagnatori

    Fonte: Orizzonte Scuola (21 febbraio 2014)

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    Gite e riposo compensativo. Sì se nel viaggio è compresa una domenica

    Il diritto del docente discende dall'Art. 2109 del CC Periodo di riposo: “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.”

    Non dimentichiamo inoltre che il docente che accompagna gli allievi nei viaggi di istruzione è considerato regolarmente in servizio con tutti i doveri che ne discendono dalla qualifica di accompagnatore (compreso quello della vigilanza).

    Il punto 8 della CM 291/92 recitava:

    “L’incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

    Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

    Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell’irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.”

    Ora, lasciando da parte la questione relativa alle missioni (non più in vigore per un certo aspetto), resta il fatto della “particolare prestazione” del docente accompagnatore e che il giorno festivo sia stato ricompreso nel viaggio. Pertanto, il docente ha diritto di recuperare la giornata festiva passata in viaggio di istruzione.

    Fonte: Paolo Pizzo (14 marzo 2014)

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    Uscite e Viaggi di istruzione … per l’uso: la normativa, obbligo dei docenti, la vigilanza, le delibere degli organi collegiali

    Normativa, delibere, vigilanza, incentivi e riposo compensativo, responsabilità: tutto in una guida gratuita per i nostri lettori.
    Leggi l'articolo completo...

    Fonte: Orizzonte Scuola (09 aprile 2014)

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    Gite d'istruzione. Si è obbligati ad accompagnare gli studenti? Possibile prevedere anche i compensi

    In occasione dei primi collegi docenti, riproponiamo la nostra storica guida sui Viaggi d'istruzione. A fine guida troverete altre schede con approfondimenti, tra le quale come è possibile prevedere dei compensi per chi accompagna gli studenti.

    Per ciò che riguarda i viaggi di istruzione e le uscite didattiche il Ministero con nota 2209/2012 ha affermato che “L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

    A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

    La prima cosa da verificare è l’esistenza della disponibilità dei docenti accompagnatori. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.

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    Pertanto, nelle discussioni che poi porteranno alla deliberazione di tali viaggi/uscite, sarà premura del Dirigente verificare quanti docenti siano disponibili ad accompagnare gli allievi, quanti altri si offrono per un’eventuale sostituzione e sarà bene che delle dichiarazioni di disponibilità o indisponibilità se ne lasci traccia nei relativi verbali.

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    Visite guidate e viaggi di istruzione: normativa, compensi, non obbligo per i docenti accompagnatori

    Fonte: Orizzonte Scuola (27 settembre 2014)

     
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    In caso di partecipazione dell'alunno disabile al viaggio d'istruzione, il docente è obbligato a partecipare? Risponde Paolo Pizzo.

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    A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

    Le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione. Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e ancora meglio approvare uno specifico Regolamento. Inoltre il Collegio dei docenti e i Consigli di classe potranno intervenire per la programmazione didattica.

    La prima cosa da verificare è l’esistenza della disponibilità dei docenti accompagnatori. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.

    Pertanto, nelle discussioni che poi porteranno alla deliberazione di tali viaggi/uscite, sarà premura del Dirigente verificare quanti docenti siano disponibili ad accompagnare gli allievi, quanti altri si offrono per un’eventuale sostituzione e sarà bene che delle dichiarazioni di disponibilità o indisponibilità se ne lasci traccia nei relativi verbali.

    La delibera attraverso cui l’organo collegiale autorizza l’uscita o il viaggio dovrà quindi contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti (per eventuale indisponibilità dei titolari).

    Pertanto, nel caso di non disponibilità da parte tua alla partecipazione di uscite e viaggi di istruzione, non dovrai fare altro che farlo presente nelle apposite sedute degli organi collegiali in cui si affronterà l’argomento, con la premura di far verbalizzare la tua non disponibilità.

    Il fatto che tu sia insegnante di sostegno non cambia la procedura e il diritto di non voler partecipare a tali iniziative.

    In ultimo ricordiamo che anche la C.M. 291/92, art. 8, comma 2, quando era in vigore, prevedeva che nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno“.

    Quindi anche la circolare (che ricordiamo non è più in vigore) non poneva alcun obbligo all’insegnante di sostegno di partecipare alle gite scolastiche.

    Gite di istruzione. Quanti accompagnatori per gli alunni?

    Gite d'istruzione, troppe responsabilità. Si è obbligati ad accompagnare gli studenti?

    Per maggiori dettagli sugli aspetti normativi vi rimandiamo alla seguente guida: Visite guidate e viaggi di istruzione: normativa, compensi, non obbligo per i docenti accompagnatori

    Fonte: Orizzonte Scuola (23 novembre 2014)

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    Gite scolastiche, 30% dei docenti dice di no ad accompagnare gli studenti. Troppe responsabilità?

    E' notizia di poche ore fa di un alunno morto in gita scolastica all'Expo. Il ragazzo 17enne è caduto dal sesto piano.

    Si tratta di una delle notizie che purtroppo diventano sempre più frequenti, relativamente ad incidenti che avvengono durante le gite scolastiche.

    E non a caso i docenti sono sempre meno disposti ad accompagnare le classi nelle gite d'istruzione, che spesso hanno ben poco a vedere con la didattica, trasformandosi in momenti di sfogo e baldoria, soprattutto per i più grandi.

    Secondo Skuolanet, secondo un sondaggio svolto tra i propri utenti, su circa 6mila studenti, sempre meno insegnanti acconsentono ad accompagnarli in gita scolastica. Solo nell’ultimo anno, 1 intervistato su 3 ha ricevuto un secco no dai professori quando ha chiesto di essere accompagnato in viaggio d’istruzione.

    Cosa ne pensi?

    Fonte: Orizzonte Scuola (15 ottobre 2015)

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    Gite d'istruzione. Si è obbligati ad accompagnare gli studenti? Possibile prevedere anche i compensi

    In occasione dei primi collegi docenti, riproponiamo la nostra storica guida sui Viaggi d'istruzione. A fine guida troverete altre schede con approfondimenti, tra le quale come è possibile prevedere dei compensi per chi accompagna gli studenti.

    Per ciò che riguarda i viaggi di istruzione e le uscite didattiche il Ministero con nota 2209/2012 ha affermato che “L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

    A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

    La prima cosa da verificare è l’esistenza della disponibilità dei docenti accompagnatori. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.

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    Pertanto, nelle discussioni che poi porteranno alla deliberazione di tali viaggi/uscite, sarà premura del Dirigente verificare quanti docenti siano disponibili ad accompagnare gli allievi, quanti altri si offrono per un’eventuale sostituzione e sarà bene che delle dichiarazioni di disponibilità o indisponibilità se ne lasci traccia nei relativi verbali.

    La delibera attraverso cui l’organo collegiale autorizza l’uscita o il viaggio dovrà quindi contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti (per eventuale indisponibilità dei titolari). La partecipazione non potrà così essere imposta.

    Per maggiori dettagli sugli aspetti normativi vi rimandiamo alla seguente guida: Visite guidate e viaggi di istruzione: normativa, compensi, non obbligo per i docenti accompagnatori

    Uscite e Viaggi di istruzione … per l’uso: la normativa, obbligo dei docenti, la vigilanza, le delibere degli organi collegiali

    Gite e riposo compensativo. Sì se nel viaggio è compresa una domenica

    Visite guidate e viaggi di istruzione: normativa, compensi, non obbligo per i docenti accompagnatori

    Fonte: Orizzonte Scuola (16 ottobre 2015)

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    Rembado, presidente dell'ANP: " Abolirei i viaggi d'istruzione: gesto di responsabilità dei docenti non accompagnare studenti"

    "Oggi, il viaggio d’istruzione non svolge la funzione di un tempo: di socializzazione tra docente e studente. Non ho difficoltà ad ammetterlo: abolirei del tutto i viaggi d’istruzione classici".

    L'affermazione è di Giorgio Rembado, presidente dell’Associazione nazionale presidi a "Repubblica": "Questi viaggi hanno sempre meno senso - dice - Nella nostra epoca, la mobilità degli studenti è molto più elevata di un tempo. Con biglietti agevolati, voli low cost e prezzi abbordabili ormai partono quasi tutti. Non è come un tempo in cui per molti ragazzi il viaggio d’istruzione costituiva un’occasione per uscire dal proprio contesto familiare".

    Rembado difende gli insegnanti che scelgono di non accompagnare i ragazzi in gita: "I docenti hanno ragione perché le responsabilità che si assumono non possono avere copertura completa. Come mostrano gli ultimi incidenti, le modalità sono sempre le stesse. Rifiutare di accompagnare i ragazzi in viaggio mi sembra a questo punto un gesto di responsabilità. I professori non hanno modo di controllare per tutto il tempo i ragazzi: anche la vigilanza notturna è necessariamente limitata nel tempo. Gli insegnanti avranno il diritto di riposare. O no?"

    Commenta.

    Fonte: Orizzonte Scuola (17 ottobre 2015)

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    Abolire gite scolastiche? Mandiamo studenti studiare all'estero per una settimana. La bella proposta di Cesare Catà. Cosa ne pensi?

    Sul dibattito relativo alle gite scolastiche, dopo la morte del ragazzo toscano in vista all'Expo, interviene anche Cesare Catà, docente e scrittore.

    Lo fa sull'huffingtonpost.it proponendo un'alternativa al blocco delle gite scolastiche sul quale si è espresso positivamente anche lo stesso sindacato dei dirigenti scolastici, l'ANP.

    Troppi rischi per i docenti che, almeno secondo una stima effettuata da Skuola.net, per il 30% ritiene di non volersi assumere la responsabilità di portare gli studenti in gita.

    Gite che spesso diventano più momenti di sfogo, evasione che didattici e culturali.

    Cosa fare, dunque?

    Una proposta che ci sentiamo di condividere con i nostri lettori è quella di Cesare Catà che sull'huffingtonpost.it scrive: "Una proposta sensata potrebbe essere quella di pensare un periodo dell'anno scolastico in cui le lezioni vengano svolte all'estero in un'altra lingua (tra quelle curricolari) presso un istituto ospitante. Due settimane, al termine delle quali gli studenti, suddivisi a gruppi in varie classi, sostengono un piccolo esame e ottengono un attestato. Nel periodo di soggiorno, la scolaresca svolge una serie di iniziative culturali e ricreative volte a mettere in contatto gli studenti ospiti con la realtà socio-culturale della città ospitante. Un progetto dalla valenza europea, in cui anche le strutture ricettive dovrebbero avere precisi parametri. Una sorta di piccolo Erasmus per i ragazzi delle superiori. "

    Cosa ne pensi?

    Fonte: Orizzonte Scuola (18 ottobre 2015)

     
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    Gite scolastiche: agli alunni stranieri serve il permesso di soggiorno

    Anche per under 14 in gita scolastica nell’Unione Europea serve il permesso di soggiorno. A renderlo noto e a dare indicazioni in merito è una nota dell’USR Piemonte.

    Non basta più, quindi, per gli under 14 la “carta minori”, ovvero l’iscrizione nel permesso di soggiorno dei genitori qualora i minori in questione si rechino in gita scolastica all’interno dell’Unione Europea. Per gli alunni in possesso di “carta minori” quindi è necessario, almeno 60 giorni prima della partenza con la scuola per i viaggi di istruzione in Unione Europea, la richiesta del permesso di soggiorno .

    La richiesta almeno 60 giorni prima della gita o della scadenza del permesso di soggiorno, se il minore ne è già in possesso, è auspicabile poiché, come sottolinea Usr Piemonte stesso, “vi è il rischio concreto che non si possa rilasciare l’elenco dei partecipanti a viaggi scolastici all’interno della U.E. in conformità all’Azione Comune del Consiglio dell’Unione Europea del 30 novembre 1994. La Questura, infatti, non può incidere sulla tempistica delle Poste per la spedizione della domanda nonché su quella del Poligrafico dello Stato e del corriere per la produzione e consegna del permesso di soggiorno.”

    Allegato:
    1- Nota USR prot. n. 9425.pdf

    Fonte: Orizzonte Scuola (03 novembre 2015)

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    Viaggi d'istruzione, quando è possibile prevedere un rimborso per i docenti accompagnatori?

    Spesso le agenzie di viaggi prevedono per i docenti accompagnatori le spese complete.

    Quando ciò non è previsto o ci sono spese aggiuntive necessarie, si può ottenere un rimborso presentato oppurtuna documentazione. In particolare, è necessario esibire uno scontrino che riporti il nome, il codice fiscale del docente e il dettaglio dei pasti consumati.

    In caso di viaggio di uno o più giorni in Italia:
    ◾se il viaggio supera le 8 ore si può ottenere un rimborso di massino 22,26 euro al giorno
    ◾se il viaggio supera le 12 ore si può ottenere un rimborso fino a 44,26 euro.

    Per viaggio all'estero
    ◾si può avere un rimborso da 40 a 75 euro al giorno, in base al paese. La disciplina dell'argomento è nel Decreto Ministero Affari Esteri del 23 marzo 2011

    Per l'accesso a musei o altri luoghi in cui è previsto il pagamento del biglietto, o per eventuali spostamenti, essi vanno rimborsati, dietro presentazione delle relative ricevute in originale che comprovano l’avvenuto pagamento.

    L’art. 1, commi dal 213 al 217, della legge 23.12.2005, n. 266 (www.altalex.com/index.php?idnot=1405) ha soppresso sia l’indennità di trasferta sul territorio nazionale (diaria intera o ridotta, qualunque sia la durata della missione) sia l’indennità supplementare pari al 10% dei costo del biglietto ferroviario o al 5% del costo del biglietto aereo, per le missioni all’interno e all’estero.

    L’art. 28 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito nella legge 4/08/2006 n. 248, www.camera.it/parlam/leggi/06248l.htm

    ha diminuito del 20% la diaria per le missioni all’estero.

    Le diarie per le missioni all'estero sono state soppresse dall’articolo 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, a partire dal 31/05/2010. http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DD91...00730_L_122.pdf

    I viaggi di istruzione possono essere inseriti tra le attività da compensare col fondo dell’istituzione scolastica.

    Il Consiglio di istituto , ai sensi di ciò che prevede il CCNL /2007 all’articolo 88 comma 1, acquisisce la delibera del Collegio dei docenti.

    Si può quindi stabilire una somma forfetaria per ogni giorno di uscita/viaggio a carico del FIS.

    Non spetta invece alcun recupero per il docente nel caso i giorni delle uscite/viaggi comprendano l’eventuale “giorno libero”, mentre potrebbe spettare il cosiddetto recupero compensativo nel caso i giorni del viaggio comprendano la domenica.

    Per quest’ultimo punto si riporta cosa afferma la legge e la normativa generale:

    l’articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana che dispone che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale [...] e non può rinunciarvi".

    l'articolo 1 della Legge 22/2/34 n. 370 dispone che al lavoratore "è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive" .

    l'articolo 2109, comma 1, del codice civile che riconosce al lavoratore il diritto "ad un giorno di riposo ogni settimana", riconfermato dall'art. 142, lettera f) della sequenza contrattuale CCNL.

    Il riposo compensativo, però, potrebbe non essere così “automatico”, quindi è bene che anche questo aspetto sia oggetto di regolamentazione e di delibera degli organi collegiali.

    Si potrà stabilire se e con quali modalità spetti un eventuale riposo nel caso il viaggio comprenda la domenica o un giorno festivo.

    La guida completa

    Fonte: Orizzonte Scuola (07 febbraio 2016)

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    Viaggi di istruzione e visite guidate: vademecum Polizia stradale e nota Miur per organizzarli in sicurezza

    La Polizia Stradale e il Miur hanno predisposto un importante vademecum relativo all'organizzazione, in sicurezza, di viaggi di istruzione e visite guidate.

    Nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo d'intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell'Interno, la Polizia stradale ha elaborato un Vademecum nel quale si evidenziano alcuni aspetti fondamentali da non trascurare in occasione dell'organizzazione di un viaggio di istruzione che prevede l'uso di un mezzo di trasporto a noleggio con conducente.

    Il Ministero raccomanda di non far condizionare la scelta esclusivamente da considerazioni di ordine esclusivamente economico, ma di osservare una procedura di trasparenza e comparazione dei preventivi, avendo cura di contemperare le esigenze di risparmio con le garanzie di sicurezza.

    Le ditte devono preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione e se del caso autocertificazione
    ◾di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente
    ◾di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro
    ◾di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
    ◾di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
    ◾di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei.

    A proposito del conducente e del veicolo, le imprese dovranno dimostrare
    ◾che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale)
    ◾coperto da polizza assicurativa RCA
    ◾che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL.

    Il dirigente scolastico, dovrà altresì ricordarsi di acquisire attraverso il servizio on line INPS-INAIL il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

    Coinvolgimento della Polizia Stradale

    Data la particolare dimensione tecnica e giuridica della materia, si potrà e dovrà richiedere la collaborazione e l’intervento degli Uffici della Polizia Stradale territorialmente competenti, già sensibilizzati a tal riguardo dalla propria Direzione centrale, ogni qualvolta ritenuto opportuno, in particolare prima di intraprendere il viaggio e durante lo stesso se la condotta del conducente o l’idoneità del veicolo non dovessero rispondere ai requisiti sopra delineati.

    Il Vademecum

    La nota Miur

    Fonte: Orizzonte Scuola (16 febbraio 2016)

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