Carta del docente (bonus 500 Euro)

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    Bonus 500 euro, mancano FAQ specifiche per docenti dei Licei Musicali

    I docenti di strumento nei Licei Musicali richiedono specifiche FAQ in merito all'acquisto di strumentazione utile per la loro professione.

    In particolare i docenti chiedono se il bonus è utilizzabile per

    1. acquistare strumenti musicali e/o accessori relativi allo strumento

    2. acquistare strumentazione relativa all'amplificazione? (casse acustiche, mixer, microfoni, ecc.)

    3. acquistare CD di musica?

    4. incidere musica in uno studio di registrazione?

    5. stampare CD con musiche incise dagli insegnanti in uno studio di registrazione

    Una risposta solo parziale a questi quesiti deriva dalla FAQ n. 13 emanata il 16 novembre

    13. Posso contribuire con una parte o con l'intero bonus della mia Carta del Docente all'acquisto di strumentazioni elettroniche digitali che migliorino la sperimentazione didattica multimediale della mia scuola, come per esempio una LIM, o la sperimentazione didattica in generale, come ad esempio libri, riviste o materiale didattico per la biblioteca scolastica?

    Sì. Anche l'impiego diretto del bonus o di parte di esso per la sperimentazione didattica rientra nell'organizzazione delle “attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione”.

    ossia la possibilità di acquisti che vengono poi donati alla scuola, ma non ci sono tutte le risposte delle quali i docenti di strumento musicale sono alla ricerca.

    Tutto sul bonus di 500 euro

    Fonte: Orizzonte Scuola (19 novembre 2015)

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    Bonus 500 euro: possibili altri soldi entro il 31 dicembre? Ma sempre e solo per i docenti di ruolo

    La previsione è contenuta nelle Indicazioni Operative del 15 ottobre 2015 nonchè nel Decreto del 23 settembre 2015. Ma non sappiamo se potrà tradursi in realtà.

    Riportiamo le istruzioni: Entro il 31 dicembre 2015 (art. 8 DPCM) le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 123 della legge n.107/2015, sono ripartite tra i docenti di cui al punto 2.

    I docenti interessati sarebbero quindi sempre e solo i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che parziale, compresi docenti in anno di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari.

    Al momento non è possibile fare alcuna previsione, in quanto il bonus deve essere erogato in primis ai docenti neoassunti nella fase C. Abbiamo indicato la possibile tempistica Bonus 500 euro anche per neoimmessi fase C: la tempistica

    Rimane poi da capire se il Miur farà rientrare in questa tornata anche i neoassunti con contratto di decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 ma che hanno rinviato la presa di servizio grazie alla supplenza, sia fase B che C.

    Rimarrebbe poi da capire se rimangono ancora dei soldi.

    Inutile dire poi che una eventuale integrazione del bonus esclusivamente per i docenti di ruolo non farebbe che inasprire la posizione dei docenti precari e degli educatori che, tramite i sindacati, hanno già promosso appositi ricorsi avverso la loro esclusione.

    Gratuito quello promosso dal sindacato ANIEF Bonus 500 euro. Anief avvia ricorso gratuito contro esclusione docenti precari e Ata

    Anche FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e GILDA-Unams hanno presentato ricorso Impugnato il provvedimento che esclude i docenti precari e gli educatori dalla fruizione della carta del docente

    Fonte: Orizzonte Scuola (25 novembre 2015)

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    Bonus 500 euro: si può spendere per LIM o materiali per la biblioteca scolastica. Un regalo alla scuola?

    Ci soffermiamo sulla FAQ n. 13 circa la spendibilità del bonus di 500 euro che i docenti di ruolo possono utilizzare per la propria formazione professionale e l'aggiornamento.

    13. Posso contribuire con una parte o con l'intero bonus della mia Carta del Docente all'acquisto di strumentazioni elettroniche digitali che migliorino la sperimentazione didattica multimediale della mia scuola, come per esempio una LIM, o la sperimentazione didattica in generale, come ad esempio libri, riviste o materiale didattico per la biblioteca scolastica?

    Sì. Anche l'impiego diretto del bonus o di parte di esso per la sperimentazione didattica rientra nell'organizzazione delle ".attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione"

    Dunque, il bonus è spendibile per acquistare materiale didattico utilizzabile a scuola, sia di tipo digitale che cartaceo.

    Il problema è: di chi è la proprietà di questo materiale? Nel momento il cui docente dovesse chiedere e ottenere trasferimento per altra scuola (ma dovremo abituarci a dire per "altro ambito territoriale"), questo materiale di chi sarà? Della scuola, in quanto acquistato nell'ambito delle attività del piano triennale dell'offerta formativa di quella scuola, o del docente? E se non suscita particolare clamore che il docente possa trasferire il proprio bagaglio di formazione costituito da libri o anche da strumentazioni elettroniche, lo spostamento di una LIM è sicuramente operazione ben più complessa.

    Le FAQ introducono poi il paradosso secondo il quale sembra non essere contemplato l'acquisto di un DVD, utilizzabile a scopo didattico, a meno che non lo faccia rientrare appunto nel materiale didattico da destinare alla biblioteca scolastica.

    Si ha l'impressione che i numerosi paletti posti alla spendibilità del bonus siano destinati ad essere quantomeno rivisti alla luce delle nuove segnalazioni fatte pervenire dagli insegnanti.

    Bonus 500 euro: le FAQ su cosa si può acquistare. No smartphone, sì tablet, sì corsi di formazione organizzati nelle scuole

    Fonte: Orizzonte Scuola (27 novembre 2015)

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    Bonus 500 euro docenti di ruolo: come spenderlo. Altre FAQ Miur

    Sul bonus 500 euro destinato alla formazione e aggiornamento professionale dei docenti di ruolo, il Miur aggiunge altre FAQ di chiarimento.

    15. Un insegnante di laboratorio di informatica che voglia utilizzare una stampante 3D per migliorare il suo insegnamento, può utilizzare il bonus della carta del docente?

    Si, in quanto il dispositivo consente di sperimentare modelli didattici innovativi, in linea con le finalità della formazione e dell'aggiornamento professionali.

    16. Un insegnante di musica può utilizzare il bonus o parte di esso per l'acquisto di uno strumento musicale?

    Si, purchè lo strumento musicale sia strettamente correlato alle iniziative individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e del piano nazionale di formazione di cui all'art.1 comma 121 della Legge n.107/2015. In questo caso infatti l'acquisto dello strumento è finalizzato a migliorare le competenze specifiche del docente in relazione all'indirizzo della scuola e rientra pertanto nelle finalità formative previste dalla norma.

    17. Il bonus di 500 euro può essere utilizzato da un docente di scienze motorie per pagare la quota associativa ad associazioni sportive per corsi inerenti attività sportive federali?

    Non è possibile utilizzare il bonus per la quota associativa ma è possibile per i corsi inerenti attività sportive federali che sono finalizzati alla formazione e all'aggiornamento delle professionalità del docente.

    18. E' possibile utilizzare il bonus per acquistare le componenti hardware necessarie ad assemblare un PC completo?
    Si, è possibile.


    Le prime 14 FAQ Bonus 500 euro: le FAQ su cosa si può acquistare. No smartphone, sì tablet, sì corsi di formazione organizzati nelle scuole

    Tutto sul bonus 500 euro

    Fonte: Orizzonte Scuola (03 dicembre 2015)

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    Bonus 500 euro docenti di ruolo. Ok Miura a: stampanti 3D, strumenti musicali, associazioni sportive e PC assemblati

    Sul bonus 500 euro destinato alla formazione e aggiornamento professionale dei docenti di ruolo, il Miur aggiunge altre FAQ di chiarimento.

    15. Un insegnante di laboratorio di informatica che voglia utilizzare una stampante 3D per migliorare il suo insegnamento, può utilizzare il bonus della carta del docente?
    Si, in quanto il dispositivo consente di sperimentare modelli didattici innovativi, in linea con le finalità della formazione e dell'aggiornamento professionali.

    16. Un insegnante di musica può utilizzare il bonus o parte di esso per l'acquisto di uno strumento musicale?
    Si, purchè lo strumento musicale sia strettamente correlato alle iniziative individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e del piano nazionale di formazione di cui all'art.1 comma 121 della Legge n.107/2015. In questo caso infatti l'acquisto dello strumento è finalizzato a migliorare le competenze specifiche del docente in relazione all'indirizzo della scuola e rientra pertanto nelle finalità formative previste dalla norma.

    17. Il bonus di 500 euro può essere utilizzato da un docente di scienze motorie per pagare la quota associativa ad associazioni sportive per corsi inerenti attività sportive federali?
    Non è possibile utilizzare il bonus per la quota associativa ma è possibile per i corsi inerenti attività sportive federali che sono finalizzati alla formazione e all'aggiornamento delle professionalità del docente.

    18. E' possibile utilizzare il bonus per acquistare le componenti hardware necessarie ad assemblare un PC completo?
    Si, è possibile.

    Le prime 14 FAQ Bonus 500 euro: le FAQ su cosa si può acquistare. No smartphone, sì tablet, sì corsi di formazione organizzati nelle scuole

    Tutto sul bonus 500 euro

    Fonte: Orizzonte Scuola (04 dicembre 2015)

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    Bonus docenti 500 euro: anche neossunti fasi B C con presa di servizio il 1° luglio devono riceverlo. La risposta del Miur

    Il bonus docenti di 500 euro spetta anche ai neoassunti 2015/16 che non hanno preso servizio ma che hanno differito al 1° luglio 2016 grazie alla supplenza? La risposta del Ministero.

    Un nostro lettore, Manlio Amelio, ci fa notare che il DPCM 23 settembre 2015, agli artt. 2 e 8, afferma chiaramente all'art. 2 “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che e' nominativa, personale e non trasferibile.”

    Poi all’art. 8, comma 2 “Per l'anno scolastico 2015/2016, le risorse sono assegnate ai docenti di cui all'art. 2, inclusi i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ai sensi del Piano di assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero.”

    Pertanto, per avere diritto al bonus, conta essere di ruolo (e i neoassunti in fase B e C vi rientrano) con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 e assumere servizio nel corso dell'anno scolastico, che termina il 31 agosto 2016.

    Il docente ha anche ricevuto risposta - rassicurazione dal parte dell'URP del Miur

    "Buongiorno, le confermiamo che anche i docenti neoassunti hanno diritto al bonus docenti, il quale le verrà accreditato attraverso cedolino online con emissioni straordinarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze non appena il suo contratto risulterà registrato e confermato. Cordiali saluti"

    In realtà nella risposta non si fa riferimento alla condizione espressa nella richiesta (differimento presa di servizio), ma ad una situazione generica (docenti neoassunti). Si fa invece riferimento alla registrazione e conferma del contratto.

    Naturalmente ci auguriamo possa essere veramente così (e il riferimento normativo c'è), ne riparleremo in estate.

    Fonte: Orizzonte Scuola (05 dicembre 2015)

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    Bonus 500 euro per neoassunti fasi B e C entro dicembre

    Il Miur intende erogare con regolarità lo stipendio del mese di dicembre ai neossunti in fase C, e contemporaneamente provvedere all'erogazione del bonus formazione di 500 euro sia per i docenti di fase B che devono ancora riceverlo, che i docenti di fase C.

    Per questo motivo ha chiesto alle segreterie scolastiche l'inserimento e la convalida dei contratti dei neoassunti in fase C entro il 10 dicembre 2015.

    Se il numero dei contratti fosse cospicuo, il suggerimento del Miur è quello di dare priorità ai contratti relativi a soggetti per i quali non risulta su NoiPA alcuna partita stipendiale.

    Per quanto riguarda i docenti che sono passati da un contratto a tempo determinato ad uno a tempo indeterminato, è necessario inserire al SIDI la data di relativa chiusura.

    La circolare

    Fonte: Orizzonte Scuola (11 dicembre 2015)

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    Insegnanti spendono il bonus 500 euro ma sulla rendicontazione il Miur non ha ancora chiarito

    I soldi del bonus di 500 euro erogato dal Miur agli insegnanti di ruolo si possono già spendere, anzi si possono spendere nel periodo 1° settembre 2015 - 31 agosto 2016, e molti docenti lo stanno già facendo. Innegabile il gap del Miur sulla rendicontazione, sulla quale non ci sono ancora indicazioni.

    E se alcuni acquisti in particolare quelli per hardware (che in linea generale risultano i più gettonati), sembrano non esserci particolari problematiche, perchè la ricevuta/fattura è nominale, nel momento in cui si decide di utilizzare il bonus per l'acquisto di un libro, per la visione di un film al cinema, per la visione di una mostra, i problemi affiorano, in quanto l'unico documento in mano agli insegnanti in questo caso è uno scontrino che non riporta certo il nominativo.

    Inoltre, chi ha già effettuato l'acquisto, non può conoscere adesso l'esito del controllo sulla documentazione prodotta: è completamente inutile infatti consegnare in segreteria ricevute e fatture, con il rischio che queste possano andare perse.

    Il Miur infatti nel decreto del 15 ottobre 2015 scriveva "Con successiva nota la Direzione Generale si riserva di fornire ulteriori elementi informativi relativi, nel dettaglio, all'attività di rendicontazione delle spese sostenute nell'a.s. 2016."

    Ad oggi questi dettagli non sono pervenuti, pertanto nessuna risposta può essere fornita a chi ci chiede quale tipo di attestazione farsi rilasciare.

    In compenso sappiamo che se la documentazione non risulterà conforme, o sarà incompleta o presentata oltre il 31 agosto, ovvero non presentata, la somma sarà recuperata con l'erogazione riferita al 2016/17.

    Il controllo della documentazione è affidato ai revisori dei conti.

    Tutto sul bonus 500 euro

    Fonte: Orizzonte Scuola (17 dicembre 2015)

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    Bonus 500 euro anche per acquisto quotidiani? Sarebbe necessario lo scontrino parlante

    Anche i quotidiani saranno acquistabili con il bonus di 500 euro? Si fa concreta questa possibilità dopo le dichiarazioni rilasciate poco fa dalla ministra della Pubblica Amministrazione Marianna Madia in un interessante videoforum di Repubblica Tv.

    La testata ha intervistato la ministra in merito ai temi legati alla riforma della pubblica amministrazione.

    “È finita – ha spiegato – l'epoca della retorica sugli statali 'fannulloni’. Il motore della riforma sono i lavoratori pubblici".

    E ha annunciato anche che entro breve - prima di Natale o agli inizi di gennaio - verrà approvata in Consiglio dei ministri la prima tranche di dieci decreti attuativi necessari a far partire concretamente la riforma della pubblica Amministrazione, approvata ad agosto e presentata dal premier Matteo Renzi come il 'cuore' di un nuovo rapporto tra Stato e cittadini.

    Ma veniamo alla novità sul bonus. A un professore, Gianni Catellacci, che proponeva di includere anche i quotidiani nel bonus dei 500 euro per i docenti, la Madia ha risposto così: “Perché no, i quotidiani sono fondamentali per tutti noi per capire a che punto sta il dibattito pubblico - ha aggiunto - nelle scuole ritengo che sia fondamentale avere insegnanti al passo con il dibattito pubblico e le complessità del mondo e del nostro Paese”.

    Si tratta ora di attendere qualche giorno per capire se da Roma arriveranno conferme in proposito e nuove indicazioni operative sulla rendicontazione dei singoli acquisti.

    Per i giornali potrebbe bastare un’autocertificazione, visto che le edicole non rilasciano lo scontrino parlante? Si potrebbe ovviare, qualora il progetto andasse in porto, con l’abbonamento online.

    Quanto alle difficoltà manifestate da tanti docenti in merito alla rendicontazione dell’aquisto di libri, ricordiamo che le librerie possono benissimo rilasciare su richiesta lo scontrino parlante, con il codice fiscale dell’acquirente, così come fanno le farmacie.

    Insegnanti spendono il bonus 500 euro ma sulla rendicontazione il Miur non ha ancora chiarito

    Fonte: Orizzonte Scuola (17 dicembre 2015)

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    Bonus da 500 euro, Anief presenta 2mila ricorsi per farlo avere anche a docenti precari, prof in aspettativa, Ata di ruolo e supplenti

    Stamane il sindacato autonomo ha avviato la procedure relative all’impugnazione: l’obiettivo è far accedere all’aggiornamento annuale, che secondo la riforma dovrebbe replicarsi ogni anno attraverso la card nominale, anche le categorie scolastiche escluse in modo illegittimo.

    Intanto la rendicontazione rimane un mistero: a oltre due mesi di distanza dalle parziali indicazioni operative fornite su come usufruire della somma, il personale docenti di ruolo rischia di vedersi decurtare le spese effettuate dal bonus del prossimo anno.

    Marcello Pacifico (presidente Anief): non si può imporre la formazione per legge e poi non curarsi di effettuarla, solo per far risparmiare alle casse dello Stato oltre 150milioni di euro annui.

    Il bonus da 500 euro continua a rappresentare uno dei punti più discriminanti della riforma della Buona Scuola: la facoltà di far accedere all’auto-aggiornamento annuale è stata infatti negata a diverse categorie che operano, al pari dei 650mila docenti di ruolo o neo-assunti che ne hanno beneficiato. Anief ha deciso di schierarsi con gli esclusi dal bonus, organizzando un ricorso gratuito contro il decreto Miur n. 32313 del 23 settembre 2015, al fine di far accedere alla stessa somma tutti i docenti in servizio con supplenza annuale (fino al 31 agosto e 30 giugno), i docenti che sono in servizio su supplenza breve, coloro che usufruiscono di aspettative non retribuita.

    Ad essere irragionevolmente defenestrato dall’accesso al bonus annuale è stato anche tutto il personale Ata, a tempo determinato e non, malgrado almeno tre commi della Legge 107/15 (il 12, il 58, e il 181 che indica esplicitamente “la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze”), indichino in modo esplicito la necessità della loro formazione in servizio.

    Stamane, quindi, dopo aver raccolto le adesioni nelle scorse settimane, ha avviato le procedure, nelle sedi apposite, per far accedere queste diverse categorie, che la Legge 107 obbliga a formarsi e ad aggiornarsi. Evidentemente a loro spese. Si tratta di 2mila ricorsi complessivi, che fanno riferimento anche alla direttiva UE 70/1999, introdotta apposta da Bruxelles ai Paesi membri per evitare discriminazioni nei confronti di determinate fette di personale, ad iniziare da quello precario.

    “Il motivo che ha portato l’amministrazione ad escluderli dal finanziamento – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal – è quello di far risparmiare alle casse dello Stato oltre 150milioni di euro annui. Siamo convinti di essere nella ragione giuridica e in ogni caso tutte le spese di attivazione dell’impugnazione e quelle legali sono assunte dal nostro sindacato”.

    Anief ricorda che i 500 euro del bonus per l’aggiornamento sono esentasse e potranno servire a coprire le spese per l’acquisto di libri e di testi, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software; per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, accreditati dal Miur, a corsi di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, a corsi post lauream o a master attinenti al profilo professionale; per andare a teatro e al cinema, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito dell’offerta formativa delle scuole.

    Il sindacato, infine, reputa davvero poco serio l’atteggiamento del Miur sul fronte delle indicazioni fornite a coloro che già oggi usufruiscono del bonus annuale: ad oltre due mesi di distanza dalle parziali indicazioni operative fornite su come usufruire della somma, l’amministrazione non ha comunicato più nulla. “Se alcuni acquisti in particolare quelli per hardware (che in linea generale risultano i più gettonati), sembrano non esserci particolari problematiche, perchè la ricevuta/fattura è nominale, - scrive Orizzonte Scuola - nel momento in cui si decide di utilizzare il bonus per l'acquisto di un libro, per la visione di un film al cinema, per la visione di una mostra, i problemi affiorano, in quanto l'unico documento in mano agli insegnanti in questo caso è uno scontrino che non riporta certo il nominativo”.

    “Inoltre, chi ha già effettuato l'acquisto, non può conoscere adesso l'esito del controllo sulla documentazione prodotta: è completamente inutile infatti consegnare in segreteria ricevute e fatture, con il rischio che queste possano andare perse. E siccome “se la documentazione non risulterà conforme, o sarà incompleta o presentata oltre il 31 agosto, ovvero non presentata, la somma sarà recuperata con l'erogazione riferita al 2016/17”. Diventa sempre più urgente, quindi, che il Miur fornisca indicazioni dettagliate in merito.

    Fonte: Orizzonte Scuola (18 dicembre 2015)

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    Bonus 500 euro: non possono utilizzarlo docenti sospesi per motivi disciplinari. Ma non sono indicate le tipologie di sanzioni

    Con DPR 23 settembre 2015 pubblicato sulla GU il 19 ottobre 2015 sono state regolamentate in prima istanza le modalita' di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

    L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la "Carta", con un valore nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, per sostenere la formazione continua di ciascun docente di ruolo presso le istituzioni scolastiche statali al fine di valorizzarne le competenze professionali.

    L'art. 1, comma 122, della legge n. 107 del 2015 attribuisce ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalita' di assegnazione ed utilizzo della "Carta", nonche' dell'importo da assegnare a ciascun docente di ruolo nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo conto altresi' del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' per disciplinare, fra l'altro, le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla "Carta".

    Ma, all'articolo 2 comma 4 del Decreto come prima citato, si legge che “ La Carta e' assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.

    Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non puo' essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata e' recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca disciplina le modalita' di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”.

    Ora, il bonus dei 500 euro per la formazione non può essere considerato come incremento stipendiale ordinario, visto e rilevato che non è neanche soggetto a contribuzione previdenziale e che non sussiste la libertà di poterne disporre come meglio si crede, stante i vincoli di spesa ex lege?

    Il testo Unico della Scuola, ancora vigente, in materia di sospensione disciplinare afferma dei principi e delle discipline chiare.

    L'articolo 494 rileva che la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. L'articolo 497 afferma che la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.

    La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta. Per un biennio dalla data in cui e' irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione e' superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non puo' ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non puo' altresi' partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se e' pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e' detratto dal computo dell'anzianita' di carriera. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

    Ora, quanto normato del DPCM del 19 ottobre 2015, in materia, è assolutamente indeterminato e generico e va ben oltre quanto normato dalla Legge ordinaria. A quali tipologie di sanzioni disciplinari si rivolge? Se un docente viene sospeso per un solo giorno non potrà usare la carta per l'intero anno scolastico? E da quale fonte primaria di diritto deriva la legittimazione dell'equiparazione dell'aumento periodico dello stipendio, la progressione di carriera, con il bonus per la formazione docente? E perché, in ogni caso, una simile previsione punitiva, eccessiva? Visto che non si tratta di incremento stipendiale ordinario e periodico dello stipendio? Ma di un semplice bonuns per la formazione?

    Potrebbe avere forse un senso il divieto di utilizzare la carta esclusivamente e limitatamente nel periodo in cui ha luogo la sospensione, entro i limiti come dettati dal Testo unico della Scuola, e senza perdere il beneficio del bonus per la formazione per l'intero anno scolastico, ma andare oltre le ipotesi come espressamente normate dal Testo Unico della Scuola, o tentare analogie fuorvianti, può comportare una lesione chiara del principio di Legalità.

    Fonte: Orizzonte Scuola (05 gennaio 2016)

     
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    Bonus 500 euro formazione insegnanti e diritto alla privacy degli acquisti

    Con DPCM 23 settembre 2015 pubblicato sulla GU il 19 ottobre 2015 sono state regolamentate in prima istanza le modalita' di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

    L' articolo 5 comma 1 rileva espressamente che la Carta e' assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica. In essa sono contenuti esclusivamente i dati personali e di servizio del soggetto beneficiario, utili agli esclusivi fini dell'associazione della Carta al docente titolare.

    Al comma 2 si specifica che la tipologia, i criteri e le modalita' di utilizzo dei dati connessi alla Carta sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

    Dunque il parere del Garante per la protezione dei dati personali sarà importante, anche se a dirla tutta, pensiamo alla vicenda del registro elettronico, questo ha trovato ordinaria diffusione, pur senza che sia intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali nonostante lo stesso nelle sue guide abbia più volte richiamato importanti principi in materia di privacy. In merito al registro elettronico ha affermato che“ In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati”. Si va avanti insomma con l'auspicio.

    Non essendo stata attivata la carta docente, per l'anno scolastico 2015/16, è stato accreditato un bonus che, come era ovvio che fosse, nella sua parte iniziale ha creato un caos incredibile, tanto da costringere il MIUR ad intervenire con proprie FAQ, che, si ricorda, hanno solo valore di orientamento.

    Entro il 31 agosto 2016 tutti i docenti destinatari delle risorse trasmettono agli Uffici amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, entro e non oltre il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo del bonus. Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalita' della Legge, incompleta o presentata oltre il termine di cui al periodo precedente ovvero non presentata, la somma non rendicontata verrà recuperata con l'erogazione riferita all'anno scolastico 2016/2017.

    Insomma i docenti dovranno produrre materiale, che andrà fotocopiato almeno in duplice copia, che conterrà anche dati sensibili. Dagli scontrini o dalle ricevute, per esempio si potrà sapere dove il docente si è recato nel giorno x, cosa ha comprato, a che ora si è recato in un dato luogo, che film ha visto e così via dicendo. Per molti aspetti ciò è una gratuita cessione della propria riservatezza, senza che il docente abbia autorizzato alcuno e nessuno al trattamento di questi dati. Ma ancora è presto per capire come funzionerà questa rendicontazione, si dovrà anche capire quali limiti porrà il Garante in materia di protezione dei dati personali.

    Eppure potrebbe facilmente semplificare il tutto, riducendo anche la produzione documentale, che è a carico del personale docente, in modo diverso. Per esempio tramite l'autocertificazione, compilando uno schedario predefinito dal quale si possa evincere il totale speso, per quali finalità, tipo cinema, mostre, acquisto libri, computer, ecc, senza entrare nel merito dei dettagli e senza consegnare alle segreterie scolastiche dati che possono essere reputati da molti come invasivi.

    I docenti, dovrebbero, invece, conservare la documentazione per la rendicontazione, ed eventualmente consegnarla agli organi predisposti ad effettuare il controllo, qualora questa verrà richiesta ed effettuata. Così facendo si semplificherebbe la vita alle segreterie delle scuole, si produrrebbe una quantità inferiore di materiale cartaceo, e si eviterebbero situazioni anche fastidiose. Sarà comunque importante sapere cosa dirà espressamente il Garante per la privacy in materia, e quello che ci si augura è che questa volta non si limiti il tutto ad un semplice auspicio.

    Fonte: Orizzonte Scuola (08 gennaio 2016)

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    Bonus 500 euro e rendicontazione con scontrini e ricevute fiscali. A decidere i revisori dei conti, non le segreterie scolastiche

    Riceviamo le mail di alcuni docenti che dopo aver proceduto ad alcuni acquisti previsti dal DPCM 23 settembre 2015 e dalle FAQ Miur sul bonus di 500 euro per l'aggiornamento e l'autoformazione dei docenti hanno consegnato relativa rendicontazione in segreteria e quest'ultima l'ha rifiutata.

    Innanzitutto va precisato che il bonus è valido per spese effettuate/effettuabili nel corso dell'a.s. 2015/16, pertanto si ha tempo fino al 31 agosto 2016 per utilizzarlo.

    La rendicontazione dovrà essere presa in considerazione dopo quest'ultima data. Nulla vieta di presentarla adesso in segreteria, anche se è consigliabile farsi rilasciare numero di protocollo per evitare disguidi nel caso in cui i documenti andassero dispersi.

    Ma ritorniamo al nostro problema. Come avevamo già messo in evidenza, da parte del Miur non è ancora pervenuta alcuna indicazione sulla rendicontazione, nonostante sia chiaro che ormai i docenti hanno già speso il bonus, o lo hanno "ipotecato" per la frequenza di corsi, o lo destineranno all'acquisto di libri, o per assistere ad eventi culturali. Insegnanti spendono il bonus 500 euro ma sulla rendicontazione il Miur non ha ancora chiarito

    Ed ecco quindi che arrivano le prime segnalazioni a [email protected].

    C'è l'insegnante che ha utilizzato il bonus per una spesa superiore a 500 euro e, consegnata la relativa fattura in segreteria, se la vede respingere, con la motivazione che la rendicontazione non può superare la cifra stabilita dal Ministero.

    C'è chi consegna lo scontrino, la ricevuta (se vai al cinema o al teatro non ti rilasciano altro) o la ricevuta fiscale e se la vedono rifiutata perchè non nominativa e associata al codice fiscale.

    Attenzione: le segreterie possono (devono) ricevere la rendicontazione, ma la decisione sulla "qualità" della stessa non spetta nè all'Assistente Ammnistrativo nè al DSGA.

    Naturalmente questo non vuol dire che i loro consigli non siano ben accetti, ma ci deve muovere nell'ambito della normativa, e quando questa è manchevole, ammettere che non spetta ad essi decidere.

    Il decreto del 15 ottobre 2015 è chiaro su questo punto: le segreterie dell'istituzione scolastica di appartenenza dell'a.s. 2015/16 riceve la rendicontazione. I rendiconti saranno messi a disposizione dei revisori dei conti per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile.

    Quali possono essere i casi problematici?
    ◾rendicontazione non conforme alle finalità di cui all'art.4 del decreto
    ◾rendicontazione incompleta
    ◾rendicontazione presentata oltre il 31 agosto 2016.

    I casi sopra elencati non corrispondono a tali problematiche, e se pure si volesse considerare incompleto lo scontrino o la ricevuta fiscale, rimane l'inadempienza del Ministero nel fornire le corrette e tempestive indicazioni.

    Bonus 500 euro. Il Decreto e le FAQ del Ministero con le indicazioni sulle possibili spese

    Fonte: Orizzonte Scuola (14 gennaio 2016)

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    Bonus 500 euro: gli insegnanti chiedono di utilizzarlo per materiali/strumenti utili alla didattica

    Ben venga il bonus di 500 euro previsto dalla legge 107/2015 per i docenti di ruolo della scuola statale e finalizzato all'autoformazione e aggiornamento. Il Miur ha poi pubblicato una serie di FAQ per chiarire (ma i dubbi sono sempre tanti) i confini di ciò che sarà rendicontabile per l'a.s. 2015/16.

    Da quello che sembra di capire (da quando il Ministero ha chiarito che il bonus non può essere utilizzato per l'acquisto dello smartphone) una parte consistente dei bonus sarà spesa per l'hardware, pc e tablet in testa.

    Ma le richieste dei docenti si concentrano in maniera particolare su materiali e strumenti che potrebbero essere utili per il lavoro quotidiano di didattica.

    A tal proposito legge e FAQ sono piuttosto limitanti.

    Esse prevedono
    ◾acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale (anche non strettamente inerenti alla propria disciplina, ma che riguardino competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali
    ◾software per enciclopedie, vocabolari, repertori culturali o di progettare modelli matematici o di realizzare disegni tecnici, di videoscrittura e di calcolo (strumenti di office automation)
    ◾stampante 3D ( solo per insegnante di laboratorio di informatica)
    ◾strumento musicale (per l'insegnante di musica, purchè lo strumento musicale sia strettamente correlato alle iniziative individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e del piano nazionale di formazione di cui all'art.1 comma 121 della Legge n.107/2015)

    Al di fuori di queste stringate indicazioni, ecco la chicca.

    L'insegnante può acquistare anche strumentazioni elettroniche digitali che migliorino la sperimentazione didattica multimediale della proporia scuola, come per esempio una LIM, o la sperimentazione didattica in generale, come ad esempio libri, riviste o materiale didattico per la biblioteca scolastica, purchè tale materiale rimanga appunto in dotazione alla scuola, una sorta di "donazione".

    Certo, la legge consente ancora altri utilizzi del bonus (la cui validità è indiscutibile), ma sono sempre più numerose le e mail di docenti che chiedono di utilizzare i soldi per acquisto di materiale che in teoria dovrebbe essere già in dotazione della scuola, per permettere di strutturare al meglio le lezioni, ma in realtà moltissimi docenti sono costretti a fotocopie a pagamento (e quindi avere una stampante sarebbe utile, con annessi e connessi), a dover concordare con i colleghi l'utilizzo di videoproiettore, e altre strumentazioni legate alla disciplina (il numero maggiore di richieste arriva dai docenti delle discipline tecniche e laboratoriali).

    Tutta una serie di strumenti cioè che forse si pensa si utilizzino già a scuola (altrimenti che didattica innovativa è?), ma in realtà molte scuole sono dotate solo di sedie, banchi e cattedra (e da qualche anno le LIM), ma mancano spesso della strumentazione tecnologica ormai indispensabile per le singole discipline.

    Forse sarebbe il caso di rivedere i paletti dei margini di spendibilità del bonus.

    Le FAQ su cosa si può acquistare con il bonus di 500 euro

    Fonte: Orizzonte Scuola (19 gennaio 2016)

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    Bonus 500 €: non è possibile cumulare l’intera somma con il bonus del prossimo anno scolastico

    E. B. – Nel mese di luglio 2015 ho speso 490 euro per un master. Poiché il bonus di 500 euro è spendibile da settembre 2015 e quindi le 490 euro non verranno rimborsate, chiedo se sia possibile cumulare l’intera somma con il bonus dell’anno prossimo per potere aver a disposizione 1000 euro per la formazione. Ringrazio.

    Giovanna Onnis – Gentilissima E. B. ,

    la risposta al tuo quesito è negativa in quanto la normativa non prevede la possibilità di cumulare il bonus di 500 € nei diversi anni scolastici.

    Per ogni anno scolastico, infatti, la somma messa a disposizione per l’autoformazione e l’aggiornamento è di 500 € da spendere nel periodo 1 settembre – 31 agosto.

    La somma non spesa rimarrà a disposizione del docente per l’anno scolastico successivo determinando una decurtazione proporzionale del bonus spettante, in quanto la somma a disposizione ogni anno non deve essere superiore a 500 €.

    Questo è chiarito molto bene nel D.P.C.M. n° 32313 del 23/09/2015, dove nell’art.3, commi 1 – 2 e 3, si stabilisce quanto segue:

    1 – Ciascuna carta ha valore nominale non superiore a 500 euro utilizzabili nell’arco dell’anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3

    2 – L’importo di cui al comma 1 è reso disponibile per ciascun anno scolastico, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 107 del 2015, relativa all’esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull’autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l’importo della Carta, nei limiti dell’importo di cui al comma 1

    3 – La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell’anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l’anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione


    Quindi non sarà possibile cumulare due bonus per poter spendere la cifra di 1000 € in un solo anno scolastico.

    Se non utilizzerai il bonus nel corrente anno scolastico, la somma rimarrà sicuramente a tua disposizione per il prossimo anno, ma questo avrà come conseguenza che per l’a.s. 2016/17, avendo ancora disponibile la somma nella sua interezza, non riceverai il bonus.

    Altre domande

    Fonte: Orizzonte Scuola (25 gennaio 2016)

    sniper
     
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    500 euro bonus autoformazione anche ai docenti precari e personale educativo, TAR Lazio chiederà spiegazioni al Ministero

    Oggi, si è tenuta una udienza presso il TAR Lazio a seguito di una serie di ricorsi per estendere il bomus dei 500 euro per l'autoformazione anche ai docenti non di ruolo.

    Ricordiamo, infatti, che la legge 107 (La Buona Scuola) concede ai docenti di ruolo la possibilità di usufruire di un bonus di 500 euro da spendere per l'autoformazione.

    Esclusi dal provvedimento i docenti a tempo determinato e il personale educativo. Oggi, al TAR Lazio si sono discusse delle cause sull'argomento.

    Il Presidente della Sezione del TAR ha evidenziato l'importanza della questione sottoposta al Collegio e ha concesso la fissazione di un'udienza di merito a breve ovvero il 24 marzo 2016.

    Inoltre il Collegio, sempre rispetto a tale causa, si è riservato la possibilità di fare una istruttoria per chiedere alcuni chiarimenti rispetto alla questione direttamente al Miur.

    Tutto sui 500 euro

    Fonte: Orizzonte Scuola (29 gennaio 2016)

    ZWCz
     
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