Corte Europea – Abolito il canone RAI

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    Il nuovo canone Rai spiazza gli operatori elettrici. Rischio caos per la prima rata in bolletta



    Mancano poco più di quattro mesi al debutto, eppure il nuovo canone Rai è ancora un’incognita. Dopo gli affondi delle associazioni dei consumatori, tocca ad Assoelettrica lanciare l’allarme. Ed è un Sos pesantissimo, perché toccherà a loro far pagare il tributo, in bolletta. Secondo Chicco Testa, presidente dell’associazione che raggruppa le imprese elettriche italiane, «il rischio è che si arrivi impreparati alla scadenza del prossimo luglio». Il motivo principale? «Le imprese devono predisporre i necessari sistemi informatici per emettere le nuove fatture modificate, bisogna incrociare le banche dati, occorre chiarire una lunga serie di problemi che ancora non sono stati sciolti, dalla questione dei ritardati pagamenti, alla morosità, dall’eventualità di un cambio di fornitore ai pagamenti parziali, dai reclami ai contratti non residenti». Insomma, un caos.

    I NODI DA SCIOGLIERE

    Secondo Testa, in questi mesi, c’è stato pochissimo dialogo: «Insieme a Utilitalia, abbiamo preparato un documento circostanziato che elenca tutti i problemi aperti, ma il Ministero per lo Sviluppo economico ancora non ci ha dato risposta. E il tempo ormai stringe». Nel testo, i tanti punti critici, a partire dal nodo dei costi che, inevitabilmente, si aggiungeranno alla gestione ordinaria. E poi le sanzioni: il provvedimento, infatti, prevede una multa per i fornitori, nonostante non siano retribuiti. Secondo Assoelettrica, inoltre, manca ancora qualche tassello del puzzle: dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà definire le regole per chi auto-certifica di non possedere un apparecchio televisivo al decreto ministeriale sui versamenti all’Erario.

    Fonte: MSN Notizie (15 febbraio 2016)

     
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    Caos sul canone Rai in bolletta: SOS delle aziende elettriche



    (Teleborsa) - Il debutto del canone Rai nella bolletta della luce rischia di generare il caos tra aziende elettriche e consumatori, a meno che da qui a luglio il Governo non dirima le tante questioni ancora in sospeso.Una riguarda la totale impreparazione delle aziende elettriche. Ieri il Presidente di Assoelettrica Chicco Testa ha espresso rilievi nei confronti di questa iniziativa, spiegando che "il sistema presenta molte criticità che trovano le aziende impreparate. Ad esempio ci sono persone esenti dal pagamento del canone, che hanno un reddito particolarmente basso, ma noi non abbiamo una lista con i codici fiscali di questi soggetti, non abbiamo compiti tributari. La Rai la fa molto facile, ma non è affatto così. Si è stabilito che nel primo anno il canone si pagherò a rate in dieci bollette, ma il fatto di iniziare a inserirlo in bolletta a partire da luglio significa che si sforerà nel 2017. Questi sono solo alcuni dei problemi che nascono dall'inserire il pagamento del canone televisivo in bolletta".I dubbi di testa potrebbero essere fugati nella riunione che si terrà nei giorni a venire tra il ministero dello Sviluppo economico, il ministero dell'Economia, l'Authority dell'Energia, l'Agenzia delle Entrate e l'Acquirente unico. Un incontro programmato prima delle preoccupazioni espresse da Assoelettrica per valutare nei dettagli le modalità di attuazione del decreto sul canone Rai nella bolletta della luce.C'è poi la questione degli arretrati: bisognerà chiarire che chi non ha pagato il canone Rai negli anni precedenti dovrà vedersela con l'Agenzia delle Entrate e non con le società elettriche, che non saranno tenute a chiedere gli arretrati. Altro problema da risolvere è l'autocertificazione per chi non ha la TV e non deve pagare quindi il canone: sarà necessario stabilire un termine per attestare il non possesso prima che scatterà il pagamento del canone. Sul tavolo, infine, c'è la richiesta di una remunerazione per l'attività di riscossione.

    Fonte: MSN Money (16 febbraio 2016)

    eMMnnKL
     
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    Canone Rai: pronto il modello da compilare per non pagare
    In via telematica o tramite raccomandata, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia delle Entrate ha appena approvato il modello di dichiarazione sostitutiva per attestare la non detenzione del televisore e quindi non pagare il canone Rai.

    Vale in caso di non detenzione dell’apparecchio tv, per segnalare la presenza di un’utenza elettrica intestata ad altro familiare o la variazione di una precedente dichiarazione. La dichiarazione di non detenzione di apparecchi tv ha validità annuale. Il sito FiscoOggi ne ha approfondito i contenuti.

    LA DICHIARAZIONE – La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente dai titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o dall’erede (in caso l’utenza sia intestata transitoriamente a un soggetto deceduto).

    Invio telematico – Per l’invio telematico del modello è disponibile una specifica applicazione web sul sito dell’Agenzia, alla quale si accede con le credenziali Fisconline o Entratel.
    Il contribuente può anche delegare un intermediario abilitato. Quest’ultimo deve consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia, conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del documento di identità, e conservare la delega alla trasmissione.
    Invio cartaceo – Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente a una copia di un documento d’identità, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

    LIMITI – L’invio della dichiarazione sostitutiva è previsto:
    ◾quando nessun componente della famiglia detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico.
    ◾quando nessun componente della famiglia detiene, in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico, un ulteriore apparecchio televisivo oltre quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 denuncia di cessazione per suggellamento (va ricordato che la stabilità 2016 ha previsto che dal primo gennaio di quest’anno non sarà più possibile la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, impacchettando il televisore e dimostrando in questo modo di non usufruire del servizio. Quindi, fatte salve le denunce presentate fino al 31 dicembre 2015, a partire dal 2016, con la presunzione di detenzione, i contribuenti devono certificare annualmente il mancato possesso apparecchi televisivi ulteriori rispetto a quello suggellato).
    ◾quando il titolare di un’utenza di energia elettrica ritiene di non dover pagare il canone perché già versato da un altro componente della famiglia intestatario anch’esso di utenza elettrica, di cui si fornisce il codice fiscale (è il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate).
    ◾quando c’è necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perchè i presupposti sono cambiati.

    TEMPISTICHE – In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione presentata dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016, ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
    A regime, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La dichiarazione presentata a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.

    A partire dal 2017 la dichiarazione dovrà essere presentata dal 1° luglio ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Per avere effetto per l’intero canone dovuto per il prossimo anno, quindi, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dovrà essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017.

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    Fonte: QuiFinanza (25 marzo 2016)

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    Canone Rai: dal 4 aprile si potrà chiedere l’esonero
    Dal 4 aprile 2016 è possibile presentare l'autocertificazione per l'esonero dal pagamento del canone Rai: ecco chi può fare domanda, come ed entro quando

    Da lunedì 4 aprile scatta la possibilità di presentare online l‘autocertificazione per non pagare il canone Rai. Lo comunica la stessa Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata all’abbonamento alla tv di Stato.
    I contribuenti che scelgono la modalità telematica hanno tempo fino al 10 maggio per inviare la domanda, mentre per chi sceglie l’invio cartaceo (con raccomandata a/r) la scadenza è il 30 aprile.

    CHI NON PAGA IL CANONE – Per richiedere l’esenzione o l’esonero sarà necessario possedere alcuni importanti e imprescindibili requisiti: non possedere una televisione nell’abitazione relativa all’utenza di fornitura elettrica associata o rispettare alcuni criteri anagrafici e reddituali. Non è più possibile disdire l’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio tv.
    Quindi, oltre a essere esonerati coloro che non possiedono il televisore, lo sono anche gli ultra75enni con reddito massimo di 8.000 euro nel precedente anno d’imposta (considerato congiuntamente a quello del coniuge), e i diplomatici italiani e stranieri.

    COME SI FA RICHIESTA DI ESONERO – Per chi sceglie di inviare la richiesta di esonero tramite l’applicazione web delle Entrate, la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dal Fisco. Come detto, la scadenza in questo caso è il 10 maggio: nel caso in cui la domanda arrivi successivamente ma entro il 30 giugno, resta valida solo per il secondo semestre dell’anno.

    RICHIESTA ANNUALE – L’Agenzia delle Entrate fornisce una precisazione importante nella pagina dedicata alle FAQ: la regola in base alla quale la dichiarazione di esenzione va presentata di anno in anno riguarda la detenzione dell’apparecchio tv, non la comunicazione dell’addebito sulla bolletta di un altro componente della famiglia anagrafica. Questa, va presentata una sola volta, e poi eventualmente quando vengono meno i requisiti precedenti dichiarati (ad esempio, perché il componente a cui veniva addebitato il canone non fa più parte della famiglia anagrafica).

    Infine, chi attiva l’utenza elettrica nel corso dell’anno ma non ha il televisore, deve a sua volta presentare la richiesta di esonero, entro la fine del mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia.

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    Canone Rai in bolletta: sarà la residenza a decidere chi paga
    Come pagare la bolletta Enel senza pagare il canone Rai

    Fonte: QuiFinanza (04 aprile 2016)

     
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    Canone Rai in bolletta bocciato dal Consiglio di Stato: cosa succede ora
    Necessaria documentazione supplementare per il parere del Consiglio di Stato

    Giovedì 14 aprile il Consiglio di Stato, chiamato per legge a dare un parere prima della promulgazione, ha clamorosamente bocciato il decreto che regola il Canone Rai inserito nella bolletta elettrica.

    I giudici hanno sollevato obiezioni sul merito e sulla forma del decreto, che “manca una precisa definizione di apparecchio tv” oltre a presentare “scarsa chiarezza” e problemi per quanto concerne la privacy. (QUI TUTTI I RILIEVI DEL CONSIGLIO DI STATO AL DECRETO).

    Segnalando queste “criticità”, il Consiglio di Stato invita quindi l’amministrazione a rivedere il regolamento sul canone Rai in bolletta, sospendendo il proprio parere in merito. In pratica, non ha potuto dare il parere richiesto a causa della scarsa chiarezza formale del decreto, rinviandolo al governo per una riscrittura.

    Nell’espletamento della sua funzione consultiva, il Consiglio di Stato fornisce pareri circa la regolarità e la legittimità, il merito e la convenienza degli atti amministrativi dei singoli ministeri, del Governo come organo collegiale o delle Regioni. I giudici di Palazzo Spada chiedono dunque documentazione supplementare per poter rendere il loro parere. Senza il via libera del Consiglio di Stato, non sarà possibile pubblicare in Gazzetta Ufficiale il decreto e avviare quindi tutti gli adempimenti collegati per arrivare con la prima tranche del versamento nella bolletta elettrica dal 1° luglio.

    GOVERNO: “NON E’ UNA BOCCIATURA” – L’impressione è che il Governo voglia evitare il muro contro muro, ed il sottosegretario Giacomelli ha subito teso una mano al Consiglio di Stato: “Quella del Consiglio di Stato non è affatto una bocciatura ma un utile suggerimento di integrazioni e chiarimenti peraltro assolutamente nella prassi dei pareri del Consiglio stesso – ha detto Giacomelli – mi pare singolare trasformare nella comunicazione i pareri e i contribuito consultivi che servono esattamente a migliorare il testo e che sono accolti da noi con spirito costruttivo in una inesistente bocciatura”.

    CODACONS – Decisamente più agguerriti i consumatori: per il Codacons i giudici di Palazzo Spada oggi hanno “confermato pienamente i tanti dubbi del Codacons sulla legittimità del canone Rai in bolletta, ravvedendo le stesse criticità sollevate dalla nostra associazione”.
    “Come conseguenza del parere del Consiglio di Stato – spiega l’associazione dei consumatori – non sarà possibile inserire il canone in bolletta, almeno fino a che non saranno superate le pesanti criticità rilevate». Il Governo deve quindi ora «sospendere il decreto e apportare tutte le correzioni richieste dai giudici. L’unica cosa certa in mezzo ai tanti dubbi e alla totale mancanza di informazioni per i cittadini, è che sul canone Rai in bolletta regna il caos più totale, motivo per cui il Governo farebbe bene a rinunciare del tutto al provvedimento”, conclude il presidente del Codacons Carlo Rienzi.

    Leggi anche:
    Canone Rai in bolletta: il Consiglio di Stato boccia il decreto
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    Canone: il modello da compilare per non pagare
    Canone Rai: costerà ben più di 100 euro
    Come pagare la bolletta senza pagare il canone

    Fonte: QuiFinanza (15 aprile 2016)

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    Canone Rai in bolletta, ok al nuovo testo. "Fatta chiarezza su smartphone e tablet"



    Roma, 21 aprile 2016 - Via libera del Consiglio di Stato al pagamento del canone Rai in bolletta. L'amministrazione ha accolto tutte le proposte avanzate sulla riforma e ha dato quindi parere favorevole. Fatta chiarezza sul ruolo di smartphone e tablet, nonché sulle compensazioni economiche per le aziende elettriche.

    Canone Rai, domande e risposte

    "ACCOLTI I RILIEVI" - Il Consiglio di Stato ha comunicato, nel corso di una conferenza stampa a Roma, come siano stati superati i rilievi mossi in un precedente parere interlocutorio. Il punto principale da chiarire riguardava le compensazioni economiche per le aziende elettriche concessionarie della riscossione.

    In particolare, queste compensazioni non avranno impatti sulle bollette, ma attingeranno dai Fondi dell'Agenzia dell'Entrate. Il nuovo testo approvato dal Consiglio di Stato contiene infatti precisazioni sulla riscossione del canone Rai. "Abbiamo chiarito - ha spiegato il presidente della Sezione consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato, Franco Frattini - che le aziende elettriche concessionarie delle riscossioni avranno compensazioni economiche, ma a valere sui fondi dell'Agenzia delle entrate e in modo forfettario. Quindi non sarà a carico della bolletta". Su questo punto - ha spiegato ancora Frattini - "abbiamo dato un parere favorevole, quindi approvato, oltre a un suggerimento che è quello di prevedere ed aumentare l'ordinaria pubblicità di tutti gli atti e per i modelli disponibili, tutto ciò che quindi dovranno fare i cittadini, a partire dalla pubblicazione sui siti istituzionali". La necessità di una capillare campagna di informazione era stata espressa anche da Federconsumatori nelle scorse settimane. In tal senso Frattini assicura che "l'Amministrazione si è impegnata a pubblicare moduli e documenti fac-simile che il cittadino deve usare per i suoi diritti, a cominciare dalla dichiarazione di esclusione".

    L'associazione aveva anche chiesto di fare chiarezza sul numero di apparecchi 'coinvolti', con particolare riferimento a chi possiede, oltre alla tv, anche smartphone e tablet: "Ora non ci sono più i dubbi - ha spiegato Frattini -, ma vi è la certezza che anche se vi sono più apparecchi il canone è soltanto uno".

    Fonte: MSN Money (21 aprile 2016)

    mCLLx
     
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    Canone Rai, ora il balzello rischia di costare il doppio

    Gli amanti e le coppie di fatto (anche fasulle) pagheranno un solo canone. Le famiglie regolari rischiano di pagarne due. È questo il grottesco risultato del pasticcio combinato dal governo sul balzello Rai in bolletta. A due settimane dalla scadenza per le autocertificazioni di non detenzione e di pagamento non dovuto (il 16 maggio) la situazione non poteva essere più confusa.
    L'Agenzia delle Entrate continua a sfornare spiegazioni che non spiegano, come quella relativa alla famiglia anagrafica, che oltre ai vincoli di matrimonio, di parentela e di affinità contempla i vincoli affettivi ovvero le coppie di fatto etero ed omosessuali. In questo caso i due potranno evitare il doppio canone inviando la dichiarazione sostitutiva al fisco. Poi spetterebbe al comune verificare l' effettiva convivenza e i vincoli affettivi. Cosa improbabile. Anche perché si è ormai capito che il canone viaggerà non sulla residenza, come prevede la legge di stabilità, ma sull' utenza residenziale. Questo, come ha denunciato giovedi il Garante per la privacy, è quanto si evince dal decreto attuativo del Mise.

    La novità è clamorosa, perché il governo in corso d'opera ha deciso di spostare la presunzione del possesso della tv su un criterio incerto e non ufficiale che finirà per far pagare un doppio canone a molte famiglie. Pur avendo dato il via libera al regolamento ministeriale, il Garante ha evidenziato che suscita perplessità la scelta di individuare i soggetti obbligati al pagamento del canone, automaticamente e in via presuntiva, attraverso i dati relativi alla tipologia di tariffa applicata per l' energia (clienti domestici con utenza nel luogo di residenza) anche per i contratti stipulati antecedentemente al 2016, senza nemmeno effettuare preventive verifiche con i dati di residenza presenti in anagrafe tributaria. Secondo il Garante questi dati sono spesso errati e costringeranno gli utenti ad un onere di rettifica a cui sarebbero tenute le Entrate. Rettificando i dati, inoltre, le famiglie che hanno una doppia utenza residenziale, magari quella della casa al mare, quella del figlio o del magazzino, non solo perderanno la tariffa scontata dell' elettricità, ma rischiano pure di dover pagare gli arretrati.

    Fonte: MSN Notizie (30 aprile 2016)

    KaineRaziel
     
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    Canone RAI: la guida definitiva al pagamento in 6 punti



    Il Consiglio di Stato ha vagliato le modifiche effettuate al decreto attuativo riguardante il pagamento del canone RAI attraverso la bolletta elettrica dopo lo stop effettuato due settimana. I chiarimenti diffusi dal ministero dello Sviluppo Economico con la nota dello scorso 20 aprile hanno soddisfatto i giudici amministrativi che hanno deciso di dare il via libera definitivo al testo. Adesso, perché il meccanismo entri definitivamente in vigore, manca solo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Nonostante ciò occorre sottolineare che il Consiglio ha ribadito che la “formulazione delle disposizioni è eccessivamente tecnica“, “di non facile comprensione per i non addetti al settore”, invitando l’Agenzia delle Entrate ad emanare una circolare apposta con la quale fornire “un’interpretazione autentica”, dando ampia pubblicità alla riforma.

    In altre parole, per evitare di rallentare troppo l’iter mettendo a repentaglio l’attuazione della misura (prevista per il prossimo mese di luglio) la palla passa dal MISE al Fisco che avrà il compito di risolvere i numerosi dubbi ancora esistenti.

    Nonostante ciò, cercheremo di chiarire le regole generali per il pagamento del canone in bolletta.

    L’ok del Consiglio di Stato

    Due settimane fa il Consiglio di stato aveva imposto uno stop forzato al decreto attuativo sul Canone RAI sollevando alcuni rilievi relativi non solo alla mancanza di una definizione su cosa sia un apparecchio televisivo (dato che anche smartphone tablet e computer possono ricevere programmi tv), che alla poca chiarezza del testo, all’assenza di riferimenti relativi allo scambio di dati tra i cinque enti preposti, vale a dire: Anagrafe tributaria, Autorità per l'energia, Acquirente unico spa, Ministero dell'interno, Comuni e alcune società private

    Il Ministero dello Sviluppo Economico è dunque stato costretto a correre ai ripari diramando, nella giornata del 20 aprile, la nota n.9668 nella quale ha chiarito alcuni dei dubbi espressi dai giudici amministrativi.

    1. Canone RAI in bolletta: regole generali

    La legge di Stabilità 2016 stabilisce l’inserimento del Canone RAI nella bolletta elettrica. In base alla legge a partire dal 2016 i titolari di un’utenza elettrica troveranno nella fattura una voce separata relativa al canone. L’importo totale sarà pari a 100 euro l’anno per un totale di dieci rate mensili da gennaio ad ottobre (ma dato che la quasi totalità delle bollette è bimestrale l’ammontare contenuto in ogni fattura sarà pari a 20 euro). Per il 2016, il primo addebito arriverà nella bolletta successiva al 1°luglio 2016 e conterrà anche gli arretrati da gennaio a giugno. In totale dunque tra tre mesi troveremo un balzello riguardante il canone pari a 60 euro.

    2) Canone RAI: chi paga?

    Il canone RAI deve essere pagato da chiunque detenga uno o più apparecchi televisivi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo. In base a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016

    basterà l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto possiede la residenza anagrafica per presumere la detenzione di un apparecchio TV e dunque essere obbligati a versare mensilmente il balzello.

    Per ogni famiglia anagrafica si dovrà pagare un solo canone, a prescindere dal numero di abitazioni possedute dai vari componenti del nucleo (il canone non è dovuto sulle seconde case) o dal numero di utenze elettriche attive. Nel caso in cui diversi componenti della stessa famiglia anagrafica siano titolari di più contratti di fornitura elettrica residente nella stessa casa o in case differenti, si dovrà inviare l’apposita comunicazione al SAT di Torino indicando su quale fattura addebitare il canone, compilando il Quadro B del Modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it.

    3) Canone RAI: cosa si intende per apparecchio TV?

    In base a quanto specificato dal MISE lo scorso 20 aprile: “per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno”.

    Come affermato in precedenza, rimangono dunque esclusi pc, tablet e smartphone. Il ministero chiarisce inoltre che: “Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV”.

    4) Canone RAI: chi non deve pagare

    Chi non possiede un apparecchio TV non deve pagare il canone RAI. Rimangono in vigore le esenzioni previste prima della riforma. Ad esempio, sono esenti dal pagamento i età superiore ai 75 anni in possesso dei seguenti requisiti:

    - aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone;

    - non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;

    - possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 6.713,98 annui. In base a quanto stabilito dalla Finanziaria 2016, l’aumento del limite di reddito a 8.000 per poter beneficiare dell’esenzione potrà essere disposto in futuro con decreto del ministro dell’Economia.

    Resta anche l’esonero per:

    - Ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate (Da sottolineare però che la detenzione del televisore all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone)

    - per i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle forze armate della Nato di stanza in Italia

    -agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia a condizione che nel Paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento. Rivenditori e riparatori TV

    5) Casi particolari

    Nelle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia dell’Entrate sono illustrati alcuni casi particolari.

    Il primo riguarda ii bed&breakfast. Nel caso in cui il contribuente intestatario dell’utenza elettrica paghi già il canone speciale per l’apparecchio presente nell’alloggio non dovrà pagare il canone ordinario. “Nel caso in esame - si legge sul sito - considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.”

    Parlando di due coniugi, nel caso in cui uno abbia sempre pagato il canone RAI, mentre l’altro risulti intestatario dell’utenza elettrica, se i due soggetti appartengono alla stessa famiglia anagrafica il balzello dovrà essere pagato una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del coniuge intestatario dell’utenza elettrica. In questo caso dunque non va presentata nessuna dichiarazione sostitutiva.

    Se invece un contribuente è ricoverato in una casa di riposo, ma possiede un apparecchio tv nella sua abitazione dovrà comunque pagare il canone.

    Un’importante precisazione riguarda invece l’inclusione delle coppie di fatto residenti nella stessa casa nel concetto di famiglia anagrafica a condizione però che si trasmetta all’Anagrafe un’apposita dichiarazione di esistenza del vincolo affettivo. In assenza della certificazione si rischia pagare due volte.

    6) Canone RAI: come non pagare?

    Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi tv è necessario presentare la Dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della Dichiarazione Sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it .

    La suddetta dichiarazione può essere presentata nei seguenti casi:

    affermare che il canone non è dovuto in quanto l’utenza elettrica è intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica (inserire il codice fiscale dell’intestatario)

    - comunicare la non detenzione di un apparecchio tv da parte dell’erede per le abitazioni in cui l’utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto.

    - in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva.

    L’autocertificazione potrà essere inviata fino al 16 maggio 2016 sia nel caso in cui si trasmettano i documenti tramite internet sia nel caso in cui si utilizzi la raccomandata.

    Nella nota pubblicata lo scorso 21 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che inoltre che “La dichiarazione presentata dal 17 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016, secondo quanto disposto dall’articolo 10 del citato regio decreto-legge n. 246 del 1938. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.”

    A partire dal 2017 invece entreranno in vigore i seguenti termini:

    1° febbraio al 30 giugno: esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;

    dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonero dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

    Ricordiamo che il modello di dichiarazione sostitutiva è attualmente disponibile sui siti: dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero dell’Economia, della RAI.

    L’autocertificazione potrà essere presentata direttamente, attraverso un’app web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (solo se in possesso delle credenziali Fisconline o Entratel), tramite intermediario o mediante servizio postale in plico raccomandato senza busta, che andrà spedito all’indirizzo Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

    VIDEO: Canone Rai più basso, ma lo pagheranno tutti

    Fonte: MSN Money (02 maggio 2016)

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    Pasticcio sul canone Rai: rinviata la pubblicazione



    Ancora un pasticcio sul canone Rai. Il decreto inciampa in errori formali ed è stata bloccata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di fatto la pubblicazione slitterà di 10 giorni. Secondo quanto riporta ItaliaOggi, in Gazzetta Ufficiale è arrivato un decreto che è stato immediatamente rispedito al mittente a causa di un errore riscontrato nella cosiddetta formula terminativa cioè lo schema di scrittura che un provvedimento deve avere per non incorrere in vizi formali.

    Intanto, i contribuenti che avevano interesse a autocertificare l’esenzione al pagamento del canone, dovuta principalmente al non possesso dell’apparecchio televisivo, hanno inviato, entro il 16 maggio, il modulo messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Ora, per i ritardatari, è aperta la finestra fino al 30 maggio. L’invio entro questa data comporta, però, il pagamento, nella bolletta di luglio, dei primi sei mesi di abbonamento 2016.

    Fonte: MSN Notizie (18 maggio 2016)

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    Esenzione canone Rai: pioggia di ricorsi a causa di problemi tecnici
    L'ultimo giorno per l'autocertificazione ha mandato il sistema in tilt: casella Pec intasata e domande respinte

    Non c’è pace per il canone Rai. Lo scorso 16 maggio è scaduto il termine per l’invio dell’autodichiarazione valida per ottenere l’esenzione nella bolletta di luglio. Probabilmente a causa dell’alto numero di utenti, il sistema è andato in tilt e così il giorno successivo sono partiti i ricorsi. In molti hanno segnalato problemi di funzionamento anche alla casella Pec dell’Agenzia delle Entrate, satura di richieste già il giorno prima.

    “SI RISCHIANO ADDEBITI DOPPI” – Lo denuncia il segretario dell’Unione nazionale consumatori secondo cui i numeri dell’Agenzia delle entrate e della Rai non sono stati in grado di gestire le numerosissime richieste di informazioni dei cittadini. “Questo dimostra che molti italiani non hanno ancora capito come va compilata la dichiarazione. Il rischio ora è che onesti contribuenti che hanno sempre pagato il canone in vita loro si ritrovino due canoni addebitati in bolletta solo perché non hanno inviato la dichiarazione in tempo o a pagare 50 euro per averla inviata in ritardo. Una cosa assurda e inaccettabile. Insistiamo a chiedere una proroga”.

    SECONDA SCADENZA PER IL CANONE RAI – Intanto va ricordato che, aldilà dei ricorsi, la seconda scadenza per l’autocertificazione è il 30 giugno 2016: inviare il modulo entro questa data servirà almeno ad ottenere l’esenzione del canone Rai per la bolletta relativa al secondo semestre. L’autocertificazione, avendo valenza solo annuale, andrà poi spedita di nuovo entro il 31 gennaio per il 2017.

    COME CHIEDERE IL RIMBORSO – La scadenza del 16 maggio 2016 è stata espressamente riferita solo all’autodichiarazione per il mancato possesso della tv. Ma cosa succede per gli altri casi di esenzione? E’ lecito pensare che le domande possano essere ancora inviate. Dopo il pagamento del canone resta la via del rimborso. Ma come? “Le modalità per rientrare in possesso dei propri soldi dovevano essere indicate dal fisco dopo l’emanazione del decreto attuativo che doveva arrivare il 15 febbraio. Peccato che ancora non c’è”, ha fatto notare l’avvocato dell’Aduc, Emmanuela Bertucci. Quest’ultima, in mancanza di indicazioni normative, ha consigliato di pagare solo la quota bolletta relativa ai consumi elettrici e quindi di “non pagare la quota di bolletta relativa al canone e inviare contestualmente una raccomandata in duplice copia alle Entrate e alla società elettrica per motivare lo scorporo”.

    Leggi anche:
    Chi non paga il canone RAI? Le risposte di Virgilio Genio
    Canone Rai, attenti alla truffa delle false email per pagare online
    Canone Rai in bolletta e falsi funzionari Enel: attenti alle truffe
    Canone Rai, militari e diplomatici stranieri non devono pagarlo
    Canone Rai, alcuni esempi di chi deve (o non deve) pagare
    Canone Rai, rischio stangata per gli anziani nelle case di riposo
    Canone: chi non paga rischia il carcere
    Canone: il modello da compilare per non pagare
    Canone Rai: costerà ben più di 100 euro
    Come pagare la bolletta senza pagare il canone

    Fonte: QuiFinanza (19 maggio 2016)

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    Canone RAI, dichiarazione sostitutiva non presentata: ecco come rimediare e pagare meno

    Lo scorso 16 maggio è scaduto il termine ultimo per presentare la dichiarazione sostitutiva che consentiva, in presenza di determinati requisiti previsti dalla legge di Stabilità 2016, di non pagare il canone RAI. In poche parole, trasmettendo il modello, alcuni contribuenti sono riusciti ad evitare che dal prossimo 1°luglio nella loro bolletta elettrica venisse inserito l’addebito relativo alla “tassa” sulla TV pubblica, il cui ammontare complessivo, lo ricordiamo, è di 100 euro suddivisi in altrettante rate. A luglio però, in fattura verranno inseriti anche gli arretrati relativi al primo semestre del 2016, una vera e propria stangata da 60 euro.

    Ricordiamo che il suddetto modello avrebbe dovuto essere presentato dai contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale per dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio TV sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica.

    Attraverso la dichiarazione sostitutiva, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate il contribuente avrebbe potuto anche:

    - segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale.

    - comunicare la non detenzione di un apparecchio TV da parte dell’erede per le abitazioni in cui l’utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto.

    - comunicare la modifica delle condizioni, ad esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva.

    Cosa fare dunque se la dichiarazione non è stata presentata entro il termine prestabilito? Da segnalare inoltre che alcuni soggetti hanno raccontato di non essere riusciti a portare a buon fine la comunicazione, pur rispettando i tempi previsti. Il motivo? La casella di posta certificata (PEC) dell’Agenzia delle Entrate, uno dei mezzi attraverso i quali i contribuenti avrebbero potuto inviare la dichiarazione, risultava piena.

    Ma torniamo a noi. La legge attuale non prevede “ravvedimento” per la mancata presentazione del modello, dunque i soggetti, il prossimo luglio riceveranno l’addebito in bolletta elettrica del Canone RAI.

    Se però non si può più evitare di pagare, c’è almeno un modo per pagare di meno. Come? Presentando la dichiarazione sostitutiva dal 17 maggio al 30 giugno: entro questo termine infatti, il contribuente potrà richiedere l’esonero dal versamento per il secondo semestre del 2016, vale a dire da luglio a dicembre. In questo modo non pagherà la seconda e la terza rata di 20 euro l’una, che saranno altrimenti addebitate nelle bollette successive. Il costo scenderebbe dunque da 100 a 60 euro. L’ultimo importo corrisponde infatti alla prima rata che i cittadini troveranno inserita nella bolletta relativa al mese di luglio.

    In futuro, forse, si potrà anche chiedere un rimborso di quanto versato, ma prima occorrerà aspettare l’arrivo del decreto attuativo che stabilirà i criteri dell’operazione.

    Ricordiamo che per quest’anno L a dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 consentirà ad accedere all’esonero dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017. Per il prossimo anno invece, quando la riforma entrerà a regime, le scadenze da non dimenticare sono le seguenti:

    dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;

    dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

    Da sottolineare infine che il modello ha validità annuale, dunque va presentato ogni anno entro i termini previsti.

    Fonte: MSN Notizie (21 maggio 2016)

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    Canone Rai in bolletta, il decreto in vigore da oggi: tutto quello che c'è da sapere

    ROMA - Il decreto che disciplina le modalità di addebito del canone Rai sulla bolletta della luce entra in vigore oggi 5 giugno 2016. Tutti gli enti coinvolti nella riscossione del canone Rai (Agenzia delle entrate, Acquirente Unico S.p.a e le società elettriche) dovranno rispettare alcune scadenze, imposte dal decreto stesso.

    E i contribuenti, come dovranno comportarsi? Per chi avesse ancora dei dubbi, di seguito sono riassunti tutti i punti chiave del canone Rai, un elenco di domande e risposte pubblicate sul sito www.canone.rai.it.

    1) Chi deve pagare il canone tv e a quanto ammonta?

    Dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo. Ammonta a 100 euro.

    2) L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?

    Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell'Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. La dichiarazione ha validità per l'anno in cui è presentata.

    3) Con quali modalità deve essere presentata la dichiarazione di non detenzione del tv?

    La dichiarazione può essere presentata sia da chi non possiede un televisore, sia per comunicare su quale utenza elettrica, intestata a un membro della famiglia, deve essere addebitato il canone. I contribuenti possono presentare il modello mediante un servizio web, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente se si è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati (Caf e altri professionisti abilitati). L'autocertificazione può essere presentata anche in forma cartacea, inviandola all'Agenzia delle entrate (sportello abbonamenti Tv, casella postale 22 - 10121 Torino) per raccomandata, senza busta, insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

    4) L'importo del canone annuo è integralmente addebitato nella prima fattura elettrica dell'anno?

    No, per i titolari di utenza elettrica domestica residente, in ogni bolletta vengono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate mensili, che si intendono scadute da gennaio ad ottobre. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016.

    5) L'addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di domiciliazione bancaria del pagamento della stessa?

    Sì, le domiciliazioni del pagamento della fattura elettrica sono automaticamente estese all'importo del canone.

    6) Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV deve pagare il canone?

    No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

    7) Non guardo mai la Rai, devo pagare il canone tv?

    Sì. L'utilizzo dell'apparecchio limitatamente ai programmi delle tv private e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla Rai, non esonera dal pagamento del canone tv.

    8) Uso l'apparecchio televisivo solo come monitor per il computer o per vedere videocassette, devo pagare il canone tv?

    Sì, in quanto l'obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

    9) La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo esonera dal pagamento del canone tv?

    No, in quanto l'obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

    10) Che cosa succede se detengo un apparecchio e non pago il canone tv?

    Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni annualità evasa.

    11) Vivo in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio non di mia proprietà: chi è obbligato al versamento del canone tv?

    Al versamento dell'imposta è obbligato l'affittuario, in quanto detentore dell'apparecchio.

    12) Ho una seconda casa devo pagare un altro canone tv? E se è stata affittata, chi paga?

    Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Se il secondo immobile è concesso in locazione, a pagare il canone Tv è sempre l'inquilino in quanto 'detentore' dell'apparecchio televisivo. L'azienda di viale Mazzini precisa che a pagare il canone sull'immobile affittato è sempre l'inquilino anche nel caso in cui l'appartamento era già ammobiliato ed era già presente un apparecchio televisivo (non di proprietà dell'affittuario): "Al versamento dell'imposta è obbligato l'affittuario, in quanto detentore dell'apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)", si legge.

    13) Sono residente all'estero, ho una abitazione in Italia, devo pagare il canone tv?

    Sì, in quanto la residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia.

    14) E' ancora possibile dare disdetta dell'abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi?

    No, dal 1 gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge.

    15) Il limite reddituale per l'esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni è stato ampliato a 8.000 euro annui?

    Il limite di reddito di 6.713,98 euro per poter beneficiare dell'esenzione è quello attualmente previsto dalla legge. Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, l'aumento del limite di reddito per poter beneficiare dell’esenzione potrà essere disposto in futuro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze destinando a tal fine una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento rispetto al bilancio di previsione 2016.

    16) Sono un agente diplomatico, devo pagare il canone?

    Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono esonerati dall'obbligo di corrispondere il canone tv a condizione che nel paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento.

    17) Nella bolletta potranno essere addebitati arretrati maturati prima del 1 gennaio 2016?



    Le modalità di riscossione del canone mediante addebito nella bolletta elettrica riguardano esclusivamente i canoni maturati dal 1 gennaio 2016 e non eventuali arretrati.

    18) La presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo si applica anche alle utenze elettriche non domestiche?

    No, la presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (c.d. "utenze domestiche residenti").

    19) Ho affittato un televisore, devo pagare ugualmente il canone tv?

    Sì, in quanto il canone tv è dovuto per la semplice detenzione dell'apparecchio. (Art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)

    20) Si paga il canone per la radio detenuta in ambito familiare?

    No. Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, non esistono piu' canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell'ambito familiare.

    21) L'importo delle rate di canone addebitato in bolletta è gravato dell'IVA prevista per i servizi di vendita dell'energia elettrica?

    No, il canone è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è ulteriormente imponibile ai fini fiscali.

    22) Parte della mia abitazione è adibita a Bed&Breakfast, cosa devo fare?

    La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall'ambito familiare comporta l'obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l'apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale. Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.

    Fonte: MSN Notizie (05 giugno 2016)

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    Canone Rai, si va verso la class action
    Impugnato davanti al Tar il decreto attuativo sul canone in bolletta

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    Il canone Rai in bolletta elettrica potrebbe finire con una class action a cui potranno aderire tutti i contribuenti interessati. Altroconsumo ha infatti impugnato il decreto attuativo davanti al Tar.

    A lasciare dubbi sono le numerose incongruenze contenute nel decreto, emanato con 4 mesi di ritardo rispetto alla data prevista, perché il Consiglio di Stato lo aveva bloccato per norme non formulate in maniera adeguatamente chiara, oltre che per la mancanza di garanzie sul rispetto della privacy nello scambio di dati relativi ai contribuenti.

    Il decreto è stato inoltre emanato dopo la scadenza per l’invio di autodichiarazione di esenzione dal canone RAI e a breve distanza da quella di luglio, quando si inizierà a pagare il canone RAI 2016 con la bolletta elettrica.
    Per l’invio dell’autodichiarazione, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha comunque spiegato che la scadenza del 16 maggio era “necessaria alle aziende elettriche per rispettare la scadenza del primo luglio” e che per non creare troppi problemi ai contribuenti l’Agenzia ha “accettato anche le dichiarazioni arrivate nei giorni immediatamente successivi al 16” e ha “cercato di prendere proprio tutti i dati”.

    A tutto questo si somma il fatto che l’autodichiarazione, di non possesso di apparecchi televisivi per i quali risulti dovuta l’imposta, ha spostato l’onere della prova sul contribuente: prima dichiarava il possesso e l’ufficio preposto inviava il bollettino per il pagamento, ora si parte dal presupposto che l’imposta sia dovuta a meno che il contribuente non presenti autocertificazione, sotto propria responsabilità penale, di non possesso o detenzione dell’apparecchio.

    In più il decreto attuativo, per questioni come i rimborsi per errato addebito in bolletta, rimanda a successivi provvedimenti: entro il 3 agosto l’Agenzia delle Entrate dovrà emanarne uno con le modalità di richiesta di rimborso. Il meccanismo dovrebbe essere il seguente:
    ◾istanze esaminate dallo sportello SAT delle Entrate (ufficio territoriale di Torino);
    ◾entro 60 giorni trasmissione all’Acquirente unico
    ◾in altri 5 giorni lavorativi invio alle imprese elettriche dei dati dei contribuenti per il rimborso;
    ◾accredito sulla prima bolletta utile.

    Altre perplessità riguardano il fatto che, secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale, il canone RAI deve essere finalizzato esclusivamente al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo e non dell’azienda. Inoltre le aziende elettriche non sono agenti di riscossione, sembra quindi assurdo affidare loro questo compito, per il quale probabilmente chiederanno anche compensi all’Agenzia delle Entrate, costi che finiranno per pesare sulle tasche degli stessi contribuenti.

    In considerazione di tutti questi elementi, è in arrivo una class action contro il canone RAI in bolletta elettrica, alla quale potranno aderire tutti i contribuenti interessati.

    Leggi anche:
    Canone Rai in bolletta, via ai controlli sulla residenza
    Canone Rai: in vigore il decreto, ma è caos sulle disdette
    Chi non paga il canone RAI? Le risposte di Virgilio Genio
    Tutto sul canone Rai
    Canone Rai, alcuni esempi di chi deve (o non deve) pagare
    Come pagare la bolletta senza pagare il canone

    Fonte: QuiFinanza (20 giugno 2016)

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    Canone Rai: aumentano le rate per chi attiva dopo l'utenza



    Le modalità di pagamento del canone Rai non sono uguali per tutti i contribuenti. A pesare molto sulla bolletta sarà la data di attivazione del contratto di utenza dell'energia elettrica. Di fatto a quanto pare le rate mensili avranno un importo diverso da contribuente a contribuente. Infatti come riporta Repubblica nelle bollette che arriveranno c'è una sopresina. Chi ha un'utenza già attiva il primo gennaio verserà 10 rate di canone Rai per un esborso totale di 100 euro mentre chi invece attiva l'utenza nei mesi successivi verserà delle rate mensili via via più alte, sempre superiori ai 10 euro. Il tutto è dovuto a causa di una tassa di concessione governativa fissa da 4,13 euro. Ecco dunque l'elenco degli importi da pagare a seconda del mese di attivazione riportati da Repubblica:

    - attivazione a gennaio: 10 rate da 10 euro (per un totale di 100 euro)
    - attivazione a febbraio: 9 rate da 10,42 euro (per un totale di 93,80 euro)
    - attivazione a marzo: 8 rate da 10,71 euro (per un totale di 85,65 euro)
    - attivazione ad aprile: 7 rate da 11,07 euro (per un totale di 77,50 euro)
    - attivazione a maggio: 6 rate da 11,56 euro (per un totale di 69,35 euro)
    - attivazione a giugno: 5 rate da 12,24 euro (per un totale di 61,19 euro)
    - attivazione a luglio: 4 rate da 13,26 euro (per un totale di 53,04 euro)
    - attivazione ad agosto: 3 rate da 14,96 euro (per un totale di 44,89 euro)
    - attivazione a settembre: 2 rate da 18,37 (per un totale di 36,73 euro)
    - attivazione ad ottobre: una rata da 28,59 euro (da pagare nel 2017 in un'unica soluzione)
    - attivazione a novembre: una rata da 20,44 euro (da pagare nel 2017 in un'unica soluzione)
    - attivazione a dicembre: una rata da 12,28 euro (da pagare nel 2017 in un'unica soluzione).

    Fonte: MSN Money (28 giugno 2016)

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    Canone Rai, si aggiunge un altro tassello: definite linee guida e termini per l’invio dei dati

    (Teleborsa) Si aggiunge un nuovo tassello alla modalità per pagare il Canone Rai in bolletta. Il balzello, spesso evaso, è stato inserito dalla legge di stabilità nella bolletta. Una decisione che ha fatto molto discutere, oggetto di numerose interpellanze parlamentari, ma anche di perplessità e che ha gettato nel caos aziende elettriche e consumatori. La questione è arrivata fin sul tavolo del Consiglio di Stato che ha dato il via libera al provvedimento sulla riforma delle modalità di pagamento.

    Che gli italiani siano un popolo di santi, navigatori e poeti è cosa nota, forse meno noto è che gli italiani siano anche un popolo di evasori di…Canone Rai, nonostante, la tassa sia la più bassa tra i maggiori Paesi europei. È stato un rapporto di Mediobanca sul settore televisivo a scoperchiare questo vaso di Pandora. Nel 2014, spiega Mediobanca, l’imposta in questione è stata di 113,5 euro, contro i 133 euro in Francia, i 175,3 euro nel Regno Unito e i 215,8 euro in Germania. Nonostante ciò, il tasso di evasione del canone in Italia ha il primato stimato del 30,5%, mentre è di circa il 5% nel Regno Unito e praticamente assente in Francia e Germania (1%). In Italia, quindi, quasi una famiglia su tre non paga il balzello, con un tasso di evasione molto differenziato sul territorio nazionale: 26% nel Nord, 29% nel Centro, 37% al Sud e 40% nelle Isole. In termini monetari, l’evasione del Canone si traduce in 600 milioni di euro di mancato introito per la Rai.

    Dopo le 817mila richieste di esenzione al Canone arrivate all’Agenzia delle Entrate, poi inviate ad Acquirente Unico, sono state approvate le modalità tecniche di trasmissione.

    Pronte anche le istruzioni per le comunicazioni da parte delle imprese elettriche dei dettagli relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. L’ulteriore step arriva, come previsto dal decreto attuativo sul canone tv (n. 94 del 13 maggio 2016), con due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

    Il primo ha definito il calendario degli invii: “entro il 15 di ogni mese dovranno essere trasmesse alle Entrate da parte di Acquirente Unico le informazioni sugli addebiti e gli accrediti riferiti al mese precedente. Per quest’anno, la trasmissione dei dati relativi al primo mese di addebito dovrà essere effettuata entro il secondo mese successivo a quello di emissione della fattura”.

    Per quanto riguarda invece le comunicazioni da parte delle imprese elettriche, “il termine è fissato al 20 di ogni mese. Per il 2016, analogamente a quanto disposto per i flussi da parte di Acquirente Unico, la trasmissione dei dati relativi al primo mese di addebito dovrà essere effettuata entro il secondo mese successivo”.

    Fonte: QuiFinanza (05 luglio 2016)

     
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