Tfr e Tfs: chiarimenti sui nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine serv. e di fine rapp.

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    Tra 2012 e 2014, 31.382 docenti pensionabili

    Pubblichiamo una tabella ministeriale sulla stima delle cessazioni per raggiunti limiti di età tra il 2012 e il 2014.
    Scarica la scheda (file XLS)

    Vedi anche:
    Sono 27.751 le domande di pensionamento inoltrate per il 2012/13
    5335 pensionamenti personale ATA 2012/13

    Fonte: Orizzonte Scuola (26 aprile 2012)

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    Pensioni, chi deve essere collocato a riposo d'ufficio e chi può rimanere. Quanti pensionamenti nella tua provincia?

    Interessante nota dell'AT di Venezia e dell'USR Sicilia, che forniscono indicazioni sul personale da collocare a riposo d'ufficio, sul trattenimento in servizio oltre i limiti d’età, sulla risoluzione unilaterale rapporto di lavoro. I dati già forniti da alcune province.

    L'AT di Venezia individua le categorie di personale interessate ai collocamenti a riposo d’ufficio

    a.Personale che, alla data del 31.12.2011, risultava in possesso di 40 anni di anzianità contributiva (previo preavviso)

    b.Personale che ha compiuto 65 anni tra il 1°gennaio e il 31 agosto 2011, (nato quindi tra il 1° gennaio e il 31 agosto 1946) eventualmente già trattenuto in servizio, deve essere collocato a riposo d’ufficio alla scadenza della proroga;

    c.Personale che ha compiuto 65 anni tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2011 (nato quindi tra il 1° settembre e il 31 dicembre 1946): deve essere collocato a riposo d’ufficio, salvo trattenimento in servizio disposto ai sensi dell’art. 509, commi 3 e 5, del D.LVo 297/94;

    d.Personale che compie 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2012 (nato quindi tra il 1° gennaio e il 31 agosto 1947) deve essere collocato a riposo d’ufficio solo se ha maturato quota 96 o 40 anni di servizio entro il 31.12.2011 (salvo trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 509, comma 5, del D.Lvo 297/94).

    L'USR Sicilia fornisce le seguenti indicazioni

    1) Personale in possesso dei requisiti previsti per la pensione alla data del 31.12.2011, che compie il 65° anno di età entro il 31.8.2012

    Il personale che compie il 65° anno di età entro la data suddetta, sarà posto in quiescenza, salvo accoglimento dell’eventuale istanza di mantenimento in servizio.
    Si evidenzia, tuttavia, che il mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età non costituisce più oggetto di un diritto potestativo per il lavoratore, ma di un diritto condizionato alla valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione.
    Non sarà comunque concesso il trattenimento in servizio a coloro che appartengano a classi di concorso in esubero nell’a.s. 2011/12 e, prevedibilmente, nell’a.s. 2012/2013.

    2) Personale in possesso quarant’anni di servizio entro la data del 31.12.2011

    Al fine di consentire l’accesso al lavoro delle giovani generazioni e la stabilizzazione del precariato, saranno posti in quiescenza al 31.8.2012 coloro che hanno maturato i quarant’anni di servizio al 31.12.2011, indipendentemente dall’appartenenza a classi di concorso in esubero.
    Si precisa che, per il computo del quarantennio, sarà preso in considerazione il periodo riscattabile ai fini contributivi solo nel caso in cui sia già intervenuta l’accettazione da parte dell’interessato del relativo provvedimento.
    Non si dovrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dei soggetti in possesso di età inferiore ai 62 anni, per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale prevista per le pensioni anticipate.
    Giova, infine, precisare che i pensionamenti di cui al punto 2) sono subordinati alla notifica del preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, effettuata entro il 29.2.2012.

    Permanenza in servizio da 65 a 67 anni

    Non potranno essere accolte le domande di trattenimento in servizio qualora il personale richiedente appartenga a categorie o classi di concorso che hanno registrato esubero provinciale, qualora l’esubero permanga dopo aver detratto il numero di domande di dimissioni volontarie e il numero di collocamenti a riposo d’ufficio riferito al prossimo anno scolastico. Parimenti, non dovranno essere accolte le domande in questione anche in caso di differenza pari a zero tra esubero 2011/12 e domande di dimissioni volontarie e collocamenti a riposo d’ufficio per l’a.s. 2012/12.

    Si suggerisce, al fine di garantire la continuità didattica, di dare la precedenza alla permanenza in servizio del personale docente che nell’a.s. 2012/13 sarà assegnato alle classi conclusive dei corsi di studio.

    Può produrre la domanda di permanenza in servizio:

    1) il personale che ha compiuto 65 anni entro il 31.12.2011 e non ha ancora maturato l’anzianità contributiva minima (20 anni) entro il 31.12.2011. Questo personale può essere trattenuto in servizio ai sensi dell’art. 509, comma 3, del D.vo 297/94, per un periodo massimo di 5 anni e comunque non oltre il 70° anno di età.
    2) il personale che raggiunge i 65 anni di età entro il 31.8.2012 che, alla data del 31.12.2011, ha raggiunto “quota 96”. A tali dipendenti si applica il regime previgente e gli stessi non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva. Il trattenimento è concesso ai sensi dell’art. 509, comma 5, del D.vo 297/94, per un periodo massimo di 2 anni; l’interessato inoltre non deve raggiungere l’anzianità contributiva di anni 40 alla data del 1° settembre 2013.

    Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per compimento dell’anzianità massima contributiva di anni 40.

    L'AT di Venezia ricorda "La circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2 dell’8.3.2012 ha chiarito che, anche a seguito dell’entrata in vigore della riforma, rimangono applicabili gli istituti previsti nell’art. 72 del d.l. 112/2008 compresa la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.
    Si ricorda che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro deve essere preceduta dal preavviso da inviare almeno 6 mesi prima del termine del corrente anno scolastico (31.8.2012)".

    L'USR Sicilia ha invece revocato i pensionamenti coatti dei DS con 40 anni di servizio

    La nota dell'At di Venezia

    Ricordiamo inoltre il prospetto dei requisiti diramato dall'Ambito Territoriale di Bologna

    I primi risultati, raccolti dalla redazione di Orizzonte Scuola e pubblicati su www.regioni.orizzontescuola.it

    AT Bari. Prime notizie sui pensionandi, elenco sedi

    Primi dati sui pensionamenti dall'AT di Bergamo

    I primi dati sui pensionamenti di Salerno fanno ben sperare i sindacati

    Lo SNALS di Ancona comunica i primi pensionamenti della provincia

    FLCCGIL Molise. I dati sui pensionamenti

    AT Roma. Elenco pensionamenti

    A Macerata 160 domande di pensionamento

    FLCCGIL Latina. incontro su organici e pensionamenti della provincia - FLCCGIL Latina. Pensionamenti II grado in dettaglio della provincia

    LCCGIL Valle d'Aosta. Elenco docenti pensionandi

    Fonte: Orizzonte Scuola (30 aprile 2012)

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    Pensionamenti, domande attese e inoltrate. Dati definitivi

    Pubblichiamo i dati definitivi delle domande di pensionamento presentate per il 2012/13. Per il commento vi rimandiamo ai dati parziali già pubblicati da os.it.
    Scarica le tabelle (file PDF)

    Vedi anche:
    Sono 27.751 le domande di pensionamento inoltrate per il 2012/13
    5335 pensionamenti personale ATA 2012/13

    Fonte: Orizzonte Scuola (18 maggio 2012)

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    Inpdap chiarisce su pensioni

    Chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP a seguito della circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica.
    Scarica la nota Inpdap (file PDF)

    Fonte: Orizzonte Scuola (22 maggio 2012)

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    Graduatorie ad Esaurimento personale docente e Graduatorie Permanenti ATA. Ripristino aspiranti sessantacinquenni

    Con nota prot. 4827 del 25 giugno 2012 il Ministero ripristina i nominativi cancellati dalle Graduatorie per aver compiuto 65 anni, in considerazione della modifica introdotta dalla nuova normativa pensionistica che ha elevato a 66 anni il limite di età per il pensionamento di vecchiaia

    Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
    Dipartimento per l’Istruzione
    Direzione Generale per il personale scolastico
    Prot. n. AOOODGPER 4827 Roma, 25 giugno 2012
    Uff. III

    Ai Direttori degli UU.SS.RR.
    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
    - Loro sediOGGETTO: Graduatorie ad Esaurimento personale docente e Graduatorie
    Permanenti ATA. Ripristino aspiranti sessantacinquenni.
    In considerazione della modifica introdotta dalla nuova normativa pensionistica che ha elevato a 66 anni il limite di età per il pensionamento di vecchiaia, si invitano gli Uffici in indirizzo a ripristinare i nominativi a suo tempo cancellati dal Sistema Informativo per aver compiuto 65 anni.
    Per l’individuazione dei suddetti nominativi le SS.LL: faranno riferimento alle stampe a suo tempo fornite dal gestore informatico.
    f.to IL DIRETTORE GENERALE
    Luciano Chiappetta

    Fonte: Orizzonte Scuola (26 giugno 2012)

     
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    Quota 96, il Tar rimanda al giudice del lavoro

    Il Tar Lazio ha demandato al Giudice del Lavoro, per difetto di giurisdizione, il ricorso presentato da alcuni docenti ai quali non è tata concessa la possibilità per i docenti che maturano i requisiti per la pensione con le vecchie regole di usufruire dell'unica finestra annuale di uscita, quella del primo settembre, a causa della "Riforma Fornero".

    N. 06119/2012 REG.PROV.COLL.
    N. 03673/2012 REG.RIC.



    R E P U B B L I C A I T A L I A N A
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
    (Sezione Terza)


    ha pronunciato la presente

    SENTENZA


    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 3673 del 2012, proposto da:
    [...]

    contro
    Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura [...]

    e con l'intervento di


    ad adiuvandum:
    [...]

    per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

    D.M. 22/12 AVENTE AD OGGETTO IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DAL PARTE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARO DELLA SCUOLA, DELLE DOMANDE DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER COMPIMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI SERVIZIO, DI DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO, DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETA' A VALERE DAL 01.09.2012 NONCHE' DEL TERMINE PER L'EVENTUALE REVOCA DI TALI DOMANDE.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione ex Inpdap e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto la controversia ha ad oggetto rapporti di lavoro di personale pubblico contrattualizzato e, specificamente, la materia dei requisiti per la maturazione del diritto al collocamento a riposo;
    Ritenuto che la circostanza che a mezzo del ricorso siano impugnate circolari non modifica questa conclusione non trattandosi di impugnazione di “atto amministrativo presupposto rilevante per la controversia” ex articolo 63 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165; le circolari in questione infatti non costituiscono esplicazione di un autonomo potere amministrativo e non incidono certo su interessi legittimi di parte ricorrente trattandosi – per il profilo che interessa – di mere circolari interpretative e applicative di una disciplina di rango legislativo immediatamente incidente su diritti, come del resto dimostra la circostanza che in ultima analisi il ricorso si risolve nella contestazione della legittimità costituzionale della disciplina dell’articolo 24 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 241 e nella richiesta di accertamento del diritto dei lavoratori che maturino i requisiti per il
    pensionamento secondo la previgente disciplina entro il 31 agosto 2012 di continuare a essere collocati a riposo secondo tale disciplina a decorrere dal 1° settembre 2012;
    Ritenuto pertanto che debba dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore dell’autorità giudiziaria ordinaria innanzi alla quale la domanda potrà essere riproposta ex articolo 11, comma 2, c.p.a.;
    Ritenuto che le spese di giudizio possano essere interamente compensate tra le parti;

    P.Q.M.


    il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, definitivamente pronunciandosi sul ricorso lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati: [...]

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA
    Il 05/07/2012
    IL SEGRETARIO

    Fonte: Orizzonte Scuola (06 luglio 2012)

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    Ricorso Pensioni: il TAR dichiara il difetto di giurisdizione

    Come preannunciato, il TAR Lazio - con sentenza n. 6128 del 6 luglio 2012 sul ricorso 3993/2012 - ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso Pensioni. Pertanto, la fase di riassunzione urgente al Giudice del lavoro, per la quale sono state inviate nei giorni scorsi le relative istruzioni operative, è da considerarsi attiva a tutti gli effetti.

    Ricordiamo che possono aderire, oltre ai ricorrenti Anief al Tar, anche coloro che si sono rivolti ad altri sindacati o studi legali privati, e coloro che non hanno mai ricorso al Tar Lazio ma hanno comunque prodotto domanda di pensionamento secondo i requisiti indicati da Anief.

    Confermato, per tutte le categorie sopra indicate, il termine del 9 luglio per le adesioni.

    Vai al comunicato con le istruzioni di adesione al ricorso

    Fonte: ANIEF (09 luglio 2012)

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    Fornero e Mastrapasqua gettano acqua sul fuoco, nessun pericolo pensioni

    "Non c'è nessun rischio pensioni, - ha tenuto a precisare il Ministro Fornero dopo la notizia del disavanzo di 6 miliardi della SuperInps, ripreso anche dalla nostra redazione - i dati resi noti ieri sul deficit dell’Inps sono noti e non serve appostare nuove risorse: se la ‘superInps’ sarà fatta bene potrà portare risparmi".

    Il disavanzo dell'Inps, ereditato dall'Inpdap è il "frutto di decisioni del passato con scarsa attenzione alle regole nel bilanciamento tra prestazioni e contributi". Ha precisato la Fornero. “Fino a quando l’Inpdap era separata dall’Inps lo Stato pagava la differenza (tra contributi e prestazioni, ndr.) con trasferimento diretto a copertura del disavanzo. Oggi credo che questo sarà sempre coperto dallo Stato, cambierà la modalità di copertura perchè non credo che ci sarà un trasferimento diretto ma l’Inps anticiperà e poi lo Stato restituirà".

    Sul rischio pensioni ha rassicurato affermando "che il Governo ha cambiato le regole, ha fortemente rafforzato la sostenibilità del sistema pensionistico pubblico, ha rafforzato questo equilibrio e ha fortemente contenuto la spesa pensionistica rispetto al Pil".

    Sulla questione è intervenuto anche Mastralacqua, presidente dell’Inps: "La sostenibilita’ del sistema pensionistico è stata certificata da tutte le riforme che sono state fatte da ultima quella Monti-Fornero che ha avuto il gradimento della Commissione Europea , dell’Ocse, della Banca d’Italia".

    "La sostenibilità - ha concluso - è qualcosa che va oltre un bilancio che rappresenta dei numeri ma non rappresenta la tendenza quindi mi sento di poter dire che, a fronte di quello che sicuramente sono dei commenti tra il tecnico ma anche soprattutto politico, ci sono dei numeri incontrovertibili che sono dati dalla certificazione avvenuta dagli organismi europei della sostenibilità e delle buone riforme che sono state fatte nel nostro paese".

    Rischio tenuta SuperInps. CIV: in forse sostenibilità sistema pensionistico pubblico

    Fonte: Orizzonte Scuola (11 luglio 2012)

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    Trattenuta del 2,50%: CISL deposita il ricorso

    La CISL ha comunicato, tramite proprio sito, che ha depositato un ricorso per la restituzione delle somme trattenute per il fondo previdenziale ex ENPAS.

    "Proseguendo nelle azioni a tutela del personale della scuola colpito dalle norme di natura previdenziale contenute nei numerosi decreti-legge sulla finanza pubblica, - scrivono dalla CISL - l’avvocato Riommi - su incarico della Segreteria Nazionale della CISL Scuola - ha depositato presso il tribunale del lavoro di Siena il ricorso per la richiesta di interruzione della ritenuta del 2,50% a favore del “fondo di previdenza dell’ex ENPAS” e per la restituzione delle somme indebitamente trattenute a decorrere dal 1°.1.2011, data dalla quale è stato modificato il sistema di calcolo della buonuscita sulla base di quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile per il trattamento di fine rapporto (TFR)".

    Fonte: Orizzonte Scuola (19 luglio 2012)

     
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    Pensioni: Anief riassume i ricorsi gratuitamente alla Corte dei Conti

    Il Tar Lazio ha sbagliato. Secondo l’art. 62 del Regio Decreto 1214/1934 è della magistratura contabile la competenza. Pertanto, il sindacato ha predisposto, per gli iscritti, il modello di ricorso-istanza da inviare con urgenza alla corte regionale senza pagare per il momento altre spese legali o il contributo unificato. Per riceverlo, scrivi a [email protected] lasciando i tuoi recapiti. Annullate le precedenti istruzioni operative.

    In settimana, i ricorrenti che avevano già ricevuto la documentazione per riassumere il ricorso al giudice del lavoro riceveranno il modello di istanza redatto sotto forma di ricorso con le relative istruzioni.

    Possono presentare, altresì, il modello anche gli altri ricorrenti che hanno aderito alle iniziative legali al Tar Lazio con altri sindacati o avvocati. Unica condizione per inoltrare la domanda al magistrato contabile è aver presentato domanda di pensionamento entro la data prevista dal Miur e aver ricevuto diniego alla stessa.

    Chi intende aderire adesso deve inviare una mail a [email protected] avente per oggetto “richiesta domanda pensione Corte dei conti” e per contenuto dati anagrafici e di residenza del richiedente, telefono fisso e cellulare, sede di attuale servizio (denominazione, comune, provincia). Il modello di ricorso per la Corte dei conti verrà inviato esclusivamente previa verifica dell’avvenuta iscrizione (o del rinnovo della stessa) da parte dei richiedenti. Il modulo e le modalità di iscrizione sono disponibili a questo link.

    Non vi sono termini di prescrizione, essendo stato dichiarato incostituzionale l’art. 63 dello stesso Regio Decreto. Tuttavia, l’inizio imminente dell’anno scolastico ci impone di accelerare la procedura di presentazione del modello di istanza al fine di ottenere rapidamente l’accoglimento cautelare della domanda, se non un’eventuale lettura costituzionalmente orientata della norma introdotta recentemente dal legislatore. Pertanto le richieste del modello di ricorso dovranno pervenire entro il 31 luglio 2012.

    Per approfondimenti sul ruolo della Corte dei conti, guarda l’intervista al dott. Pino Zingale, magistrato contabile, realizzata durante la III Scuola estiva di formazione dei quadri sindacali ANIEF svoltasi ad Arborea (OR) dal 19 al 22 luglio 2012).

    Guarda l’intervista su ANIEF TV

    L’articolo 62 del Regio Decreto 1214/1934.
    Sezione III
    Dei giudizi in materia di pensione
    (giurisprudenza di legittimità)
    62. (art. 174, regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70; art. 19, legge 3 aprile 1933, n. 255, e art. 14, terzo comma, regio decreto 27 giugno 1933, numero 703). - Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente.

    Fonte: ANIEF (24 luglio 2012)

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    Spending review. Pensionamento docenti: buone nuove, ma con cautela

    Come anticipato nei giorni scorsi da orizzontescuola.it, tra gli emendamenti che si stanno discutendo alla commissione bilancio ce n'è uno che riguarda "Quota 96", cioè, quei docenti che non sono potuti andare in pensione a causa del cambiamento delle regole causato dalla riforma Fornero.

    Oggi è apparsa la notizia anche tra le pagine dell'agenzia di stampa Dire, ripresa poi da un sito specialistico.

    La notizia dava quasi per certo l'approvazione da parte della commissione di una deroga per questi insegnanti, concedendo loro la possibilità di andare in pensione con le vecchie regole pre-riforma, e il governo pronto ad accogliere l'emendamento.

    Sulla vicenda è intervenuta l'onorevole Bastico che ha voluto smorzare eccessivi entusiasmi e richiamare al realismo. La notizia è vera, ha affermato, "l’operazione non è ancora andata in porto". Quindi cautela e speriamo bene.

    L'obiettivo della senatrice e di "di collegare il tema pensioni al tema esuberi nella scuola, in modo da portare, in coerenza con quanto previsto per gli altri dipendenti pubblici, il pensionamento a costo 0". E le auguriamo in bocca al lupo.

    Si tratta di ore decisive, delicate e, sempre la Bastico, ha tenuto a precisare come falsa notizia, apparsa in un sito di informazione scolastica, della bocciatura di tutti gli emendamenti.

    La parola d'ordine in questo frangente dovrebbe essere, innanzitutto, cautela, senza lasciarsi prendere la mano dall'eccessiva foga di fare scoop.

    Fonte: Orizzonte Scuola (26 luglio 2012)

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    Spending review. Governo chiude al pensionamento dei docenti "Quota 96" e inidonei

    "Personale della scuola figlio di un Dio minore": sono state le parole disarmanti dell'On Bastico a seguito della bocciatura da parte del Governo dell'emendamento che riequilibrava una ingiustizia subita da parte di 3.500 docenti che a seguito della riforma Fornero si erano visti negare il diritto alla pensione. Chiusura anche per il prepensionamento degli inidonei. Una vicenda che ci ha tenuti col fiato sospeso.

    "Mentre 24.000 dipendenti della pubbliche amministrazioni centrali e locali in esubero - lamenta l'On Bastico - potranno fruire di un prepensionamento, con i requisiti antecedenti alla riforma Fornero, se conseguiti entro il 2014, il personale della scuola si vede negato dal Ministero dell’economia ancora una volta il diritto ad andare in pensione al raggiungimento di “quota 96″ al 31 agosto 2012".

    Si tratta di un diritto e non di un privilegio perché il personale della scuola può andare in pensione un solo giorno nell’anno, il primo settembre, per garantire la continuità didattica.

    "Una chiusura ingiustificabile, quella del Ministero dell’Economia - afferma la Senatrice - che stupisce e ha il sapore amaro dell’ingiustizia. Altrettanto ingiustificabile ed amaro é il rifiuto di consentire il pensionamento dei docenti inidonei, qualora raggiungano i requisiti pre-Fornero entro il 2014. Gli inidonei della scuola, privi peraltro di posto in organico, quindi da non sostituire, sono trattati peggio, in modo ingiusto, dell’altro personale della pubblica amministrazione".

    Fonte: Orizzonte Scuola (27 luglio 2012)

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    "Quota 96", approvato emendamento per pensionamento soprannumerari. Ma solo dal 2013/14

    Bocciati tutti gli emendamenti che puntavano a sanare una ingiustizia subita da parte di 3.500 docenti che a seguito della riforma Fornero si erano visti negare il diritto alla pensione. Passa soltanto un emendamento che consente il pensionamento di cloro che, facenti parte dei 3.500 docenti in questione, sia in soprannumero.

    L’emendamento in questine è il 14.1000, presentato dai relatori.

    Il testo approvato: "dopo il comma 20 è inserito il seguente: "20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, primo periodo, che per l'anno scolastico 2013/2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) punti 1) e 2)".

    Secondo un'attenta lettura questi docenti potranno andare in pensione dal primo settembre 2013, se apparterranno a classi di concorso in esubero per l'anno scolastico 2013/14. Il requisito però potrà essere maturato entro il 31 agosto 2012: "Quota 96".

    Spending review. Governo chiude al pensionamento dei docenti "Quota 96" e inidonei

    Fonte: Orizzonte Scuola (28 luglio 2012)

     
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    Pensioni: ancora un no dal Governo al personale della scuola. Ultima speranza ricorso Anief gratuito alla Corte dei Conti

    L'ultima speranza rimane il ricorso gratuito alla corte dei conti riservato dall'Anief ai suoi iscritti. Scrivi a [email protected] per ricevere il modello e ottenere giustizia.

    Anche gli emendamenti proposti dall'Anief sul decreto legge spending review dopo il loro accantonamento sono stati respinti, stante il parere negativo del rappresentante del Governo.

    A questo punto, dato che dall'altro ramo del Parlamento difficilmente potranno avvenire modifiche, Anief ha deciso di avviare le procedure per permettere a chiunque abbia prodotto domanda di pensionamento ed eventualmente abbia anche ricorso al Tar Lazio di ricorrere gratuitamente alla corte dei conti per ottenere una lettura costituzionalmente orientata della norma.

    E' assurdo, infatti, che le vecchie regole per andare a riposo siano state estese ai soli esodati della scuola (inidonei e itp) per l'a. s. 2012/13.

    Ancora una volta, purtroppo, si registra la mancanza di un po di buon senso oltre che l'ignoranza di norme specifiche che da sempre hanno regolato la vita dei lavoratori della scuola.

    Obiettivo del ricorso il cui modello sara' fornito gratuitamente dall'Anief in settimana e' quello di impugnare il rigetto delle domande di pensionamento inoltrate gia' nei prossimi mesi in sede cautelare.

    Fonte: ANIEF (30 luglio 2012)

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    Tribunale sancisce diritto docente a restare in servizio fino a 70 anni

    Nonostante il MIUR avesse proposto reclamo avverso l'ordinanza con La quale il giudice aveva disposto il mantenimento in servizio fino al compimento del 70º anno di età, il tribunale del lavoro di Roma, in sede Collegiale, ha riconosciuto il diritto ad una docente a permanere in servizio sino al compimento del 70^ anno, sino al raggiungimento della anzianità minima di 20 anni.

    La sentenza è stata depositata il 27 luglio 2012 e ha riguardato il caso di una ricorrente che pur avendo ampiamente raggiunto l'età anagrafica per il conseguimento della pensione, aveva un'anzianità contributiva di solo 18 anni e sette mesi e, dunque, inferiore a quella minima di 20 anni.

    Quindi, il Collegio, nonostante l'opposizione da parte del ministero e una precedente richiesta di trattenimento per un biennio, ha ritenuto che la ricorrente dovesse essere trattenuto in servizio per il conseguimento della predetta anzianità contributiva minima.

    Una conclusione che trova sostegno anche in una precedente sentenza della corte costituzionale la numero 282/91.

    Fonte: Orizzonte Scuola (01 agosto 2012)

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