Manovra, Miur: Nessun taglio su scuola, università e ricerca. Le riforme

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    Lamezia, Tindiglia (Gilda) spiega conseguenze su tagli alla scuola

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    Lamezia Terme, 23 settembre - Dopo i molteplici cambiamenti che hanno segnato un chiaro mutamento all’interno del mondo della scuola, dal prossimo anno scolastico parte la rivoluzione dei mille: secondo la legge 111/2011 le scuole materne primarie e secondarie di primo grado devono avere almeno 1000 alunni, contrariamente sono soggette all’accorpamento. All’interno degli istituti, fra docenti e personale Ata, è subito partito il “toto accorpamento” caratterizzato da una miriade di soluzioni possibili e non. Per conoscere a fondo il ciclone che il prossimo anno è destinato ad abbattersi su tutti gli istituti abbiamo incontrato Antonino Tindiglia, coordinatore provinciale Gilda degli Insegnati.

    Professore, la Gilda è favorevole oppure è contraria agli istituti dei mille alunni?
    “Noi, siamo favorevoli a tutti quegli interventi che permettono alla scuola di funzionare meglio. Quello in questione, purtroppo, non è certo un provvedimento utile per ottenere una migliore condizione. L’obiettivo è solo il risparmio. La scuola ha subito un taglio di quarantotto milioni di euro, gli stipendi dei docenti italiani sono i più bassi d’Europa ed in Italia abbiamo il record delle ore trascorse a scuola”.

    Questi sono dati emersi da una ricerca del sindacato?
    "No, sono le cifre dell’Ocse. La scuola è l’elemento fondante della società, produce la società del futuro: manager, politici, medici ed imprenditori. La scuola deve funzionare".

    In Calabria non certo dal 12 settembre, con temperature vicino ai quaranta gradi. Non siamo mica in Trentino. Concorda?
    “Il caldo, in questi primi giorni di scuola, è stato molto presente. In ogni modo, l’inizio della scuola è coordinato con la chiusura per via degli esami”.

    Dinanzi il malumore che serpeggia, come mai la Gilda riparte con una web assemblea nazionale prevista per il prossimo mercoledì all’Istituto Magistrale di Lamezia e non proclamando lo sciopero?
    “Per via della decurtazione allo stipendio, le persone non sono più disposte allo sciopero. Nessuno, soprattutto in questo periodo di crisi economica, è disponibile a levare denaro da un compenso basso. I nostri obiettivi per la web assemblea sono l’area contrattuale specifica e il Consiglio Superiore della Docenza”.

    La scuola non sembra essere iniziata per tutti, dato che diversi docenti non hanno ricevuto l’assegnazione provvisoria. Come mai non ci siamo con i tempi?
    “Le graduatorie vengono stilate ad agosto ed i trasferimenti arrivano in ritardo. Inoltre, nell’Ufficio Scolastico di Catanzaro il personale è diminuito per via di alcuni pensionamenti ed i posti non sono coperti. Si tratta di personale impegnato in prima linea, che non ha nessuna colpa sui ritardi”.

    Quello iniziato sarà un anno in salita?
    “Si, sarà pesantissimo”.

    Fonte: Il Lametino (23 settembre 2011)

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    Ritocchi alle pensioni, possibili interventi nella legge di stabilità

    Tecnici al lavoro per rimettere le mani sulle pensioni, la crisi avanza. Maggiore ostacolo sarebbe la Lega che continua a frenare gli interventi sulla previdenza. Nel piatto diverse soluzioni.

    C'è inoltre lo scoglio dei sindacati ed in particolare della CGIL contraria a qualsiasi ritocco. Ma, a quanto pare, interventi sulla materia sarebbero inevitabili. Così, si avanzano diverse i potesi, dallo scalone Maroni, all'anticipo al 2012 di quota 97 nella somma tra l'età anagrafica e contributiva, e l'abolizione delle pensioni anticipati dopo il 2015. Tra le possibilità anche il pensionamento di vecchiaia a 67 anni, ma dopo il 2020.

    Fonte: Orizzonte Scuola (28 settembre 2011)

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    Pd: Corte dei Conti conferma nostro allarme su tagli a stipendi docenti e ATA

    Ghizzoni: per il 2011 Miur non pagherà 664 milioni, siamo all’accanimento. “Il ministero dell’Istruzione non riuscirà a pagare a un milione di docenti e personale ATA della scuola gli scatti retributivi maturati nel 2011. Si tratta di ben 664 milioni di euro che, in gran parte, non sono disponibili nel bilancio 2011. Un taglio che, sotto l’aspetto giuridico, dopo aver riguardato il 2010 e il 2011, si riproporrà per il 2012, 2013 e 2014 e investirà anche la carriera economica dei precari neoimmessi in ruolo”.

    Lo denuncia, dati alla mano, la capogruppo del Pd in commissione Cultura della Camera, Manuela Ghizzoni sottolineando che “la Relazione della Corte dei Conti che accompagna il Rendiconto 2010 del Bilancio del Miur, in discussione in questi giorni alla Camera, segnala chiaramente che a causa delle difficoltà registrate nelle riduzione degli organici per l’anno scolastico 2010-2011, a differenza di quanto avvenuto per l’esercizio finanziario 2010 quando si sono reperiti 320 mln per garantire il pagamento degli scatti soppressi giuridicamente ed economicamente dal comma 23 dell’art.9 del Dl 78/10.

    La Corte dei Conti – sottolinea Ghizzoni - dichiara espressamente che ‘da tutto questo consegue l’attuale indisponibilità di risorse da destinare al recupero dell’utilità dell’anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali del personale del comparto scuola’. Si tratta – conclude Ghizzoni – dell’ennesimo taglio punitivo che riguarda un milione di dipendenti della scuola, sui quali il Governo decide d’imperio di far ricadere i costi della crisi e della propria incapacità economica su una intera categoria. E’ l’ennesima dimostrazione dell’accanimento del ministro Gelmini sulla scuola pubblica”.

    Fonte: Partito Democratico (28 settembre 2011)

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    Riforma della rete scolastica, le regioni impugnano la finanziaria davanti alla Corte Costituzionale

    Secondo l'assessore della regione Emilia-Romagna, Bianchi: "L'organizzazione scolastica è competenza delle Regioni". Dello stesso avviso anche Puglia e Toscana che si sono rivolte alla Corte costituzionale contro le disposizioni contenute nella manovra finanziaria del Governo varata il 15 luglio scorso. Il Lazio delibera, invece, violando le rigide indicazioni della finanziaria.

    Chiamatela rivolta delle regioni, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia non ci stanno e rischiano di far saltare le norme sul ridimensionamento per incostituzionalità. Ciò che non è andato giù è la parte che riguarda l’organizzazione scolastica che impone la creazione di istituti scolastici comprensivi costituiti da un numero minimo di mille alunni, 500 nelle scuole di montagna.

    Così, la regione Lazio ha deliberato, "interpretando", il testo della finanziaria che prevede la costituzione di istituti comprensivi "almeno mille alunni", modificato con "di norma mille alunni", che di fatto consentirebbe di formarne anche con minore popolazione scolastica.

    La via giudiziaria è, invece, stata imboccata dalle altre regioni citate, come già ampiamente affrontato nella nostra sezione dedicata alle notizie regionali (Toscana fa ricorso alla Corte - La Regione Puglia ricorre a Consulta - Ricorso della Regione Emilia-Romagna contro la Finanziaria).

    Nonostante le scaramantiche affermazioni di Stella Targetti, vicepresidente di Regione Toscana con delega all’Istruzione, che ha riposto speranza nel ricorso, ma ha contemporaneamente invitato a prepararsi "al peggio", dubbi di costituzionalità della norma sono state espresse dallo stesso Chiappetta, Direttore generale del personale del MIUR, che in una comunicazione riservata invitava gli USR alla prudenza.

    Esperienza ci insegna che se al MIUR hanno già dei dubbi, siamo già a metà dell'opera.

    Fonte: Orizzonte Scuola (20 agosto 2011)

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    Tagli. Riforma della rete scolastica, le regioni non ci stanno

    Il 20 settembre avevamo dato notizia dell'impugnativa da parte di Toscana, Puglia ed Emilia-Romagna alla Corte costituzionale contro le disposizioni contenute nella manovra finanziaria del Governo varata il 15 luglio scorso relative alla "razionalizzazione" della rete scolastica. Adesso tocca a Liguria, Umbria e Sicilia.

    Come già sostenuto nell'articolo del 20, i dubbi sulla costituzionalità della norma ci sono e sono forti. Le Regioni lo hanno intuito e hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale. Con molta probabilità altre seguiranno le regioni pioniere, mentre il Lazio ha voluto interpretare il testo della finanziaria in modo tale da aggirare il limite minimo di 1000 alunni per la costituzione dei comprensivi.
    Comunque sia, la tenuta della norma è in forse e nel caso la Corte costituzionale dovesse accogliere i ricorsi salterebbe la "razionalizzazione" della rete scolastica, insieme raggiungimento degli obiettivi di risparmio.

    Fonte: Orizzonte Scuola (30 settembre 2011)

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    Più lunghi i tempi di attesa per ricevere il TFR

    Da 6 a 24 mesi l'attesa per ricevere il Trattamento di fine servizio (tfs) e di fine rapporto (tfr) a fine carriera. La legge 148 del 14 settembre 2011 ha infatti modificato i termini di pagamento per i lavoratori che cessano definitivamente dal lavoro. Dal giornale INPDAP di ottobre 2011 un servizio sui tempi di pagamento.

    24mesi e non più 6, se si smette di lavorare prima del pensionamento di vecchiaia e 6 mesi e non più 3, se si va in pensione di vecchiaia: sono questi i nuovi tempi di attesa delle prestazioni di fine lavoro dei dipendenti pubblici.

    Il decreto legge 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 148 del 14 settembre 2011, ha, infatti, cambiato buona parte dei termini per il pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici.

    Le prestazioni. Le prestazioni di fine servizio dei lavoratori pubblici sono le seguenti:
    - indennità premio di servizio, per i dipendenti delle autonomie locali e della sanità, assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001;
    - indennità di buonuscita per i dipendenti statali assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001; la buonuscita spetta sempre e comunque (anche se si è stati assunti dopo il 31 dicembre 2000) in caso di appartenenza ai settori delle amministrazioni statali in cui il rapporto di lavoro è disciplinato da ordinamenti diversi dai contratti collettivi di lavoro (polizia, forze armate, vigili del fuoco, magistratura, carriera prefettizia e diplomatica, docenti e ricercatori universitari, avvocatura dello stato);
    - indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici assunti prima del 1° gennaio 2001;
    - trattamenti di fine rapporto per tutti i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 (o anche prima se a tempo determinato) e rientranti nei comparti interessati dall’applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

    Dal 13 agosto 2011, quindi, queste prestazioni di fine servizio possono essere messe in pagamento nel rispetto dei seguenti tre termini, diversi a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro.

    Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione.
    Quando il rapporto di lavoro si chiude per inabilità o per decesso, resta confermato il precedente termine e la prestazione di fine servizio è pagata entro 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

    Termine di sei mesi. La prestazione non può essere pagata prima di sei mesi da quando si è smesso di lavorare in caso di accesso alla pensione di vecchiaia (perché si sono raggiunti i limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza) oppure in caso di collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’ente di appartenenza (per esempio anzianità contributiva massima di 40 anni ai fini pensionistici). Ottengono la prestazione dopo 6 mesi anche quei lavoratori assunti a tempo determinato e che cessano
    di lavorare per il raggiungimento del termine finale del proprio contratto di lavoro.

    Termine di 24 mesi. In tutti gli altri casi diversi da quelli sopra descritti, la prestazione non può essere pagata prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tra questi casi si ricordano:
    - le dimissioni per pensionamento di anzianità;
    - le dimissioni volontarie o il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.) anche se non si è maturato il diritto a pensione.

    Sopra i 90 mila euro. Occorre ricordare che dal 2010, in caso di prestazione di importo superiore a 90.000 euro, il pagamento avviene in due o tre rate annuali. In particolare se la prestazione è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000, la seconda rata è pagata dopo un anno dalla prima. In caso di prestazione superiore a 150.000 euro, la terza rata che eccede quest’ultimo importo è pagata due anni dopo la prima. Ebbene, questo meccanismo non cambia e per effetto delle nuove regole la prima rata è messa in pagamento in coincidenza con i nuovi termini e le successive rate sono pagate a distanza di uno o due anni. Può succedere, pertanto, di dover attendere anche 48 mesi dalla cessazione dal rapporto di lavoro prima di ricevere l’ultima rata della prestazione.

    Le vecchie scadenze. In una fase transitoria, alcune categorie di lavoratori continueranno ad ottenere le prestazioni di fine servizio secondo le vecchie scadenze. In particolare si tratta:
    - dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011;
    - del personale della scuola e delle istituzioni della formazione artistica e musicale (conservatori, accademie delle belle arti) che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011 e che accede alla pensione con le finestre del 1° settembre o del 1° novembre 2011.
    Per questi lavoratori continuano a valere i seguenti vecchi termini:
    - 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
    - sei mesi per tutte le altre casistiche.

    a cura dell’Ufficio III Tfs – Tfr
    Direzione centrale Previdenza Inpdap

    Il giornale di Ottobre 2011

    Fonte: Orizzonte Scuola (04 ottobre 2011)

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    PA. Fuga dipendenti, boom pensionamenti

    Le nuove regole sulla pensione e i possibili ritocchi futuri hanno messo paura ai dipendenti pubblici e nei primi nove mesi dell'anno si è assistiti ad un aumento di richieste di pensionamento del 5,27%

    In particolare ad essere aumentati sono stai i ritiri anticipati che sono passati da 39.477 a 52.973. Chi può se ne va. Entro il 2014 nell'amministrazione, in generale, si dovrebbe assistere ad un calo di ben 300mila dipendenti.

    Fonte: Orizzonte Scuola (05 ottobre 2011)

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    Da ottobre 2011 revisione fasce stipendiali

    Il nuovo CCNL per il personale della scuola firmato il 4 agosto 2011 ha rimodulazione le posizioni stipendiali, portando la prima fascia 0-3 a 0-8. Il MEF, con nota del 5 ottobre 2011 chiarisce che l'applicazione del CCNL avverrà sulla rata di Ottobre 2011. Il CCNL prevede invece la conservazione “ad personam” del valore stipendiale corrispondente alla fascia 3 per il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010.

    Il MEF spiega dunque gli interventi effettuati in SPT in base alla decorrenza economica dei trattamenti stipendiali, considerata la necessità di salvaguardare le categorie di personale per le quali hanno applicazione i commi 2 e 3 dell’art.2 del CCNL del 04 agosto (personale assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2010).

    La nota (File Word)
    Il CCNL del 04 agosto 2011

    Fonte: Orizzonte Scuola (05 ottobre 2011)

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    Quanto ci costa il blocco delle anzianità

    Ce lo svela una scheda elaborata dalla FLCGIL e disponibile online. C'erano una volta gli scatti di anzianità, l'adeguamento degli stipendi, i contratti...

    Nel documento viene ricostruito il piano del governo di tagli alle retribuzioni nella scuola. Una storia che comincia nel 2008 e arriva al blocco dei "gradoni".

    Vai alla scheda

    Fonte: Orizzonte Scuola (07 ottobre 2011)

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    Riflessi contributivi del blocco dei contratti del pubblico impiego

    Nota n. 22 Inpdap "Applicazione dell’art.9, commi 2 e 21, del decreto legge 31 maggio 2010.n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122. Riflessi Previdenziali".
    La nota

    Fonte: Orizzonte Scuola (10 ottobre 2011)

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    Sul portale Stipendi la sezione "links utili"

    E' stata attivata la sezione "Links Utili" per accedere a siti istituzionali di interesse del personale amministrato. Nella sezione, è stato inserito il link al sito www.fondoespero.it per accedere alle informazioni sul Fondo pensione complementare del personale del comparto SCUOLA.
    Il portale

    Fonte: Orizzonte Scuola (10 ottobre 2011)

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    Trattamento economico, il MEF predispone come operare

    Numerose ed articolate misure sono state adottate con l'obiettivo di contenere la spesa per il personale nel pubblico impiego, prevedendo, in particolare, il blocco dei trattamenti economici individuali nel quadriennio 2011-2014 e della contrattazione nel triennio 2010-2012. Messaggio del MEF su rideterminazione del calcolo art.9 comma 2 D.L. 78/2010.

    Nuovi criteri di assegnazione

    Con l’articolo 2, comma 32, della legge 203/2008 (legge finanziaria per il 2009) è stato introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 2009, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base ai specifici criteri di priorità, che tengano conto della qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.

    A tal fine, si prevede che si possano utilizzare anche le risorse finanziarie predisposte dall’articolo 61 del decreto-legge 112/2008.

    In particolare, il comma 17 dell’articolo 61 del decreto-legge 112/2008 ha previsto che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dello stesso articolo 61 siano versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria annualmente ad un apposito capitolo dell’entrata di bilancio dello Stato e riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente (con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, oltre alle quote rassegnate in base alle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate).

    La disposizione richiamata non si applica agli enti territoriali ed agli enti del S.S.N. di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

    Trattamento economico individuale

    I commi 1-4 dell’articolo 9 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 e, successivamente, l’articolo 16 del decreto legge n.98 del 2011, hanno introdotto disposizioni per il contenimento delle spese di parte corrente relative ai redditi di lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni.

    In particolare:
    - si è bloccato, per il periodo 2011-2014, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010;
    - si sono ridotti, per il triennio 2011-2013, rispettivamente del 5 e del 10 per cento, i trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro e a 150.000 euro annui;
    - si è disposto, per il triennio 2011-2013, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che esso venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

    Trattamento economico accessorio

    Il trattamento economico accessorio nel pubblico impiego è formato da una serie di voci legate sia al comparto, sia alla singola amministrazione di appartenenza. Si tratta di somme riconosciute sulla base di parametri differenti, quali l’anzianità, specifiche mansioni o tipologie lavorative.

    Per quanto concerne i criteri di assegnazione, l’articolo 2, comma 32, della legge 203/2008 (legge finanziaria per il 2009) ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 2009, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità, che tengano conto della qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.

    Da ultimo, l’articolo 9 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, ha previsto, per il triennio 2011-2013, nell’ambito delle misure volte al blocco del trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010, e che debba essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

    Riduzione del carico fiscale

    Con il decreto-legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, è stato riconosciuto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e dell’impiego, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio.
    Blocco della contrattazione

    I commi da 17 a 20 dell’articolo 9 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, hanno disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012 nei seguenti termini:

    * sospensione – senza possibilità di recupero – delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale;
    * rideterminazione delle risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale, le quali comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni;
    * previsione della rideterminazione delle risorse anche da parte delle amministrazioni non statali per il rinnovo contrattuale per l’anno 2011 e a partire dal successivo 2012. [Fonte Camera]

    Il messaggio del MEF

    Fonte: Orizzonte Scuola (12 ottobre 2011)

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    Assegnazione di posti di sostegno in deroga a docenti con contratto a tempo determinato

    Pubblichiamo il testo di una interrogazione parlamentare dell'On Rosa De Pasquale relativamente alla sentenza n. 80 del 26 febbraio scorso che, dichiarando illegittimo porre un limite massimo al numero di insegnanti di sostegno, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente". L'On chiede quali iniziative sono state avviate per rispettare tale sentenza.

    Interrogazione a risposta in Commissione 5-02792
    presentata da
    ROSA DE PASQUALE
    mercoledì 21 aprile 2010, seduta n.310



    DE PASQUALE, GHIZZONI e VANNUCCI. -
    Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
    - Per sapere - premesso che:

    la deroga per assegnare posti di sostegno in organico di fatto per casi gravi sopravvenuti all'inizio dell'anno scolastico, era diventata, negli anni passati, quasi una regola, tanto che tre anni fa quasi la metà dei posti di sostegno erano annualmente in deroga e, per legge, coperti da docenti con contratto a tempo determinato;

    la legge n. 244 del 2007 (Finanziaria per il 2008) aveva abrogato la deroga e fissato un contingente massimo di posti di sostegno, tentando di stabilizzare un settore dove la discontinuità la faceva da padrona (con un carosello di docenti di sostegno particolarmente deleterio per gli alunni disabili);

    in Sicilia i genitori di un alunno con disabilità hanno presentato ricorso contro il dimezzamento delle ore di sostegno e, di giudizio in giudizio, hanno ottenuto il riconoscimento alla deroga;

    l'impugnativa per la presunta illegittimità costituzionale della deroga non concessa è stata promossa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana davanti alla Corte costituzionale, che si è pronunciata pochi giorni fa a favore;

    la Consulta ha, infatti, accolto il ricorso con sentenza n. 80 depositata il 26 febbraio scorso, dichiarando «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno»; e dichiarando «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente»;

    la Corte ha ricordato un principio sacrosanto: «ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato a un suo completo inserimento nella società; processo all'interno del quale l'istruzione e l'integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo grado»;

    quando la legge finanziaria 2008 modificò le norme stabilite dieci anni prima relativamente ai posti di sostegno ad alunni con disabilità, furono in molti ad applaudire. La norma si poneva infatti l'obiettivo di stabilizzare, finalmente, il settore;

    i posti di sostegno in deroga, che in precedenza venivano assegnati per legge a docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività, furono stabilizzati, abrogando l'istituto della deroga. Venne previsto di trasformare gradualmente una quota dei posti di sostegno in organico di diritto fino a coprire il 70 per cento del totale dei posti di sostegno -:

    quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato in ragione della sentenza della Corte costituzionale menzionata in premessa anche al fine di garantire il diritto ad ogni studente con disabilità ad avere una reale e qualificata istruzione potendo beneficiare di un congruo numero di ore di presenza dell'insegnante di sostegno che realizzi quanto disposto dalla Corte costituzionale «ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato a un suo completo inserimento nella società; processo all'interno del quale l'istruzione e l'integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo grado».(5-02792)

    TESTO DELLA RISPOSTA

    Con l'atto parlamentare in discussione, l'Onorevole interrogante chiede quali provvedimenti siano stati adottati per garantire agli studenti con disabilità il diritto ad una reale e qualificata istruzione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010, che ha sancito l'illegittimità dell'articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del comma 414 dello stesso articolo 2 nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti in deroga, in presenza di disabilità gravi, una volta esperiti gli elementi di tutela previsti dalla normativa vigente.
    Come già più volte sottolineato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presta particolare attenzione alla tutela dei bisogni e delle esigenze degli alunni disabili, come dimostrano i dati relativi all'area del sostegno.
    Infatti, per l'anno scolastico 2010/2011, a fronte di un aumento di ben 7.272 alunni disabili rispetto al precedente anno, pur essendo necessario perseguire i ben noti obiettivi di contenimento degli organici in applicazione dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, il Ministero, anche sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sopra citata sentenza, si è adoperato per garantire un numero di docenti adeguato alla domanda.

    Il decreto interministeriale relativo agli organici per l'anno scolastico 2010/2011, infatti, in applicazione dell'articolo 9, comma 15, della legge n. 122 del 2010, ha confermato un numero complessivo di posti attivabili in ciascuna regione pari alle quantità assegnate in organico di fatto del precedente anno scolastico. A tale contingente sono stati aggiunti i posti in deroga attivati, ai sensi della medesima norma, per situazioni di particolare gravità.
    Queste scelte hanno fatto sì che il numero dei docenti di sostegno, in organico di fatto, passasse da 90.000 dell'anno scolastico 2009/2010 a 94.400 dell'anno successivo, con un aumento, quindi di 4.400 unità.
    Venendo al corrente anno scolastico 2011/2012, si fa presente che è stato confermato interamente l'organico di diritto dei docenti di sostegno di oltre 63.400 posti, che è il risultato di un incremento di circa 15.000 posti negli ultimi 3 anni scolastici; tali posti sono utili per le immissioni in ruolo e per la stabilizzazione dei docenti di sostegno. Il numero totale dei posti in organico di fatto si attestava, all'inizio dell'anno scolastico, su 94.430, e rappresenta il livello più elevato mai raggiunto, suscettibile di ulteriori incrementi.

    Anche l'articolo 19 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», intervenendo sulla materia in argomento, non ha previsto alcuna riduzione delle dotazioni organiche del sostegno, confermando anzi l'organico dell'anno scolastico 2010/2011, fatta salva la possibilità di deroga ai fini della piena tutela dell'integrazione scolastica.

    Più precisamente, è stato confermato il rapporto di un insegnante ogni due studenti disabili, e non è stata prevista l'abrogazione del tetto per il numero degli alunni nelle classi con studenti con disabilità, che resta a 20 alunni per classe. È stata, come già detto, parimenti confermata la possibilità di attivare posti di sostegno in deroga per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica.

    La medesima disposizione normativa ha, altresì, previsto, ai fini di un migliore ed efficiente utilizzo delle risorse umane, che i docenti di sostegno siano assegnati complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, proprio per rendere possibile, con più flessibilità, l'intervento di personale e l'utilizzo di strumenti specificamente finalizzati al tipo di disabilità, promuovendo, nel contempo, anche nei confronti degli altri docenti dei consigli di classe, una più diffusa cultura dell'integrazione.

    Nella sostanza, viene assunta a norma di legge quella che fino ad ora era una sana applicazione dei principi generali della didattica, vale a dire che l'azione di integrazione del soggetto disabile non è compito del solo insegnante di sostegno ma dell'intero corpo docente per il quale viene prevista specificamente dalla legge una corsia preferenziale per la formazione sulle problematiche generali della disabilità.

    REPLICA

    Rosa DE PASQUALE (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ricordando la situazione disperata in cui versano molteplici famiglie per la carenza di insegnanti di sostegno negli organici della scuola. In particolare, rileva la palese contraddizione della risposta del Governo tra il dichiarato aumento, per l'anno scolastico 2010-2011, di ben 7.272 alunni disabili rispetto al precedente anno, e il numero di docenti di sostegno per un totale di 4.400 allievi; di guisa che resterebbero senza sostegno circa 3.000 ragazzi disabili. Sottolinea inoltre, con riferimento al numero degli alunni per classe, che non corrisponde al vero che rimane invariato il numero di venti alunni nelle classi con allievi disabili. A causa, infatti, della formazione di classi con un numero maggiore di alunni, vi sono infatti classi con più di venticinque allievi, pur in presenza di alunni disabili. Osserva, inoltre, come il Governo non abbia risposto alla sua domanda in merito all'attuazione della sentenza della Corte costituzionale del 22 febbraio 2010, n. 80, che ha sancito l'illeggittimità dell'articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del comma 414 dello stesso articolo 2, nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti in deroga, in presenza di disabilità gravi. In particolare, rileva come non siano stati indicati i criteri con cui sarebbero assegnati i posti per i docenti in deroga. Deve stigmatizzare d'altra parte che i docenti di sostegno sono assegnati genericamente alla scuola o a reti di scuole all'uopo costituite: un tale tipo di assegnazione non tiene conto infatti delle specificità delle singole situazioni. Se il Governo volesse risolvere la situazione lo potrebbe fare. Ricorda infatti che il suo gruppo all'inizio della legislatura ha presentato la proposta di legge n. 1468, in materia di disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, che prevede espressamente la riserva di ore di formazione per i docenti su tematiche e necessità peculiari degli alunni disabili. Ne auspica quindi l'avvio dell'esame da parte della Commissione cultura, anche allo scopo di risolvere le criticità create dal Ministro Gelmini.

    Fonte: Orizzonte Scuola (13 ottobre 2011)

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    UdS: Dare alla scuola pubblica i 700 mln per missioni militari e 262 mln per le private

    È troppo. Sono 700 i milioni per rifinanziare le missioni militari e sono 262 i milioni destinati alle scuole private, con buona pace dell’art. 11 (l’italia ripudia la guerra...) e dell’art. 33 (Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato) della Costituzione. Ma di finanziare la scuola pubblica non se ne parla.

    Insegnanti in sottonumero vuol dire classi con un rapporto studenti-docenti che riduce drasticamente la qualità della didattica, per non parlare delle classi pollaio che di più di 60 studenti. Inoltre il ministro dovrebbe accorgersi che studiamo in strutture scolastiche cadenti e a rischio sicurezza, ma nessuno ha sentito di rifinanziare legge 23/1996: non sono problemi da poco, e questi sono solo quelli “urgenti“. È evidente poi che di “diritto allo studio” il ministro Gelmini faccia un’interpretazione tutta personale che potremmo tradurre come “finanziamento statale alle scuole private”. C’è bisogno di una scuola diametralmente opposta a quella della Gelmini (www.altrariforma.it) e 100 mila studenti sono scesi nelle piazze il 7 ottobre per affermarlo. Per questo proponiamo che i finanziamenti per le spese militari e per le scuole private siano destinati invece alla scuola pubblica, al diritto allo studio, all'edilizia scolastica.

    «La decisione di lasciare la scuola a se stessa privandola dei finanziamenti necessari non è una dimenticanza, ma una precisa scelta politica coerente con l’idea che la scuola può essere “pericolosa” in quanto in grado di
    generare cittadini consapevoli e critici» dichiara Jacopo Lanza dell’Unione degli Studenti «e il concorso per i candidati presidi lo conferma: oltre agli errori, oltre alle domande ideologiche, si tratta di un test nel quale non è possibile valutare capacità e competenze dei candidati, ma soltanto la capacità di memorizzare e ripetere; in pratica insegnante per diventare preside dovrebbe negare se stesso per diventare un burocrate obbediente».

    Mentre il Governo cerca di far approvare la legge di “stabilità” gli studenti si stanno mobilitando già da ieri contro le politiche ultraliberiste presentate come “ricetta-anti-crisi” da parte della BCE e Draghi: nascondono in realtà una completa distruzione del welfare e dei diritti in favore di una devozione completa ai mercati. Pretendiamo il cambiamento globale e per questo ci faremo sentire il 15 ottobre a Roma assieme ad altre 712 città in 71 paesi diversi del mondo.

    Fonte: Rete della Conoscenza Ufficio stampa (04 ottobre 2011)

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    Ridimensionamento rete scolastica, chiesto il rinvio

    Presentata una interpellanza che chiede il rinvio del ridimensionamento scolastico a seguito delle impugnative da parte delle regioni e all'incertezza normativa.

    Ricordiamo che alcune regioni hanno impugnato le disposizioni contenute nella manovra finanziaria del Governo varata il 15 luglio scorso nella la parte che riguarda l’organizzazione scolastica che impone la creazione di istituti scolastici comprensivi costituiti da un numero minimo di mille alunni, 500 nelle scuole di montagna. Avanzano dubbi di costituzionalità della norma.

    Un clima dunque di incertezza che ha suggerito ad alcuni parlamentari di fare una interpellanza al Ministro per chiedere di assumere le opportune iniziative normative per rinviare i tempi di applicazione della norma stessa a seguito della "considerata la mancanza dei tempi necessari per la corretta applicazione della norma, data l'oggettiva complessità e la delicatezza del percorso di ridefinizione dei piani regionali di dimensionamento della rete scolastica".

    Fonte: Orizzonte Scuola (14 ottobre 2011)

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    Le proposte della Gilda per la scuola approdano in Senato

    Arrivano in Parlamento i due disegni di legge proposti dalla Federazione Gilda-Unams in occasione della Giornata mondiale dell´insegnante, celebrata il 5 ottobre scorso. I ddl relativi all´istituzione di un´area specifica per il personale docente e alla costituzione del Consiglio superiore della docenza, hanno fatto capolino al Senato.

    A depositarli, quest´oggi, è stato il senatore Mario Pittoni, capogruppo della Lega Nord in commissione Istruzione di Palazzo Madama.

    Una notizia salutata con "soddisfazione" dalla Gilda degli Insegnanti. "Rendiamo atto al senatore Pittoni della tempestività con cui ha accolto le nostre proposte": è stato questo il commento a caldo del coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio.

    "A questo punto - ha concluso Di Meglio - ci auguriamo che alla firma di Pittoni si aggiungano, al più presto, quelle delle altre forze politiche che, in occasione della Giornata mondiale dell´insegnante, hanno preso impegni verbali su questi temi. Sarebbe un segnale importante per tutta la categoria dei docenti".

    Fonte: FGU (14 ottobre 2011)

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    Legge stabilità, Gelmini: più risorse per scuola e università

    Il ministro Mariastella Gelmini esprime, al termine del Consiglio dei ministri, la propria soddisfazione per l'attenzione riservata al sistema scolastico e universitario nella legge di stabilità. In particolare, ringrazia il Presidente Berlusconi per la sensibilità e l'attenzione dimostrata per i giovani, la scuola e l'università.

    Il ministro fa rilevare che sono stati destinati, in aggiunta al bilancio 2012, 400 milioni per l'università, di cui 300 per il Fondo di funzionamento (FFO) e 100 per interventi di sviluppo del sistema, e 20 milioni per le università non statali. A questi si aggiungono 150 milioni per le borse di studio per gli studenti universitari.

    Nel settore scuola vengono confermati gli incrementi di risorse per il funzionamento degli istituti e sono stati stanziati ulteriori 242 milioni di euro (in aggiunta a quelli già in bilancio 2012) per le scuole paritarie.

    Inoltre, le razionalizzazioni operate nel bilancio del Ministero hanno consentito di istituire un nuovo Fondo di 65 milioni nel 2012 (il fondo salirà a 168 milioni nel 2013) destinato alla valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica).

    Infine, il capitolo dell'edilizia scolastica. Qui è stata operata una rimodulazione delle risorse e, in particolare, sono stati confermati il primo piano stralcio per la scuola abruzzese e il secondo piano stralcio, già oggetto di convenzioni con gli enti locali per i singoli interventi.

    Per quanto riguarda, invece, la rimodulazione del terzo piano stralcio, tuttora da avviare, viene recuperato subito, nel 2012, uno stanziamento di 100 milioni di euro, mentre la parte restante verrà inserita nei fondi FAS (di 2,5 miliardi) espressamente dedicati a "infrastrutture e messa in sicurezza delle scuole".

    Fonte: Ufficio Stampa Miur (15 ottobre 2011)

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    DDL stabilità, i tagli per la scuola

    DSGA, docenti impiegati al MIUR, conversione tecnico-pratici in esubero, i provvedimenti riguardanti la scuola. TMNews ha pubblicato un lancio di agenzia nel quale si elencano le novità contenute nel DDL sviluppo che è stato approvato venerdì scorso dal Governo.

    I tagli riguarderanno una:
    • riduzione di insegnanti impiegati al Miur (saranno ridotti da 400 a 240, con riduzione di spesa pari a 1,7 milioni di euro per il 2012, 5,2 milioni a decorrere dall'a.s. 2012/2013 ed altri 5,2 milioni a decorrere dal 2014)
    • riduzione dei Dsga con l'estensione della norma che prevede la cancellazione di dirigenti scolastici negli istituti più piccoli, con accorpamento delle scuole sotto i 600 alunni e 400 nei comuni montali e isolani. Il risparmio stimato è pari a 45,2 milioni di euro per il 2012, 140 milioni per l'anno successivo e 153,2 per il 2014
    • conversione dei docenti tecnico-pratici in esubero in assistenti tecnici.

    Fonte: Orizzonte Scuola (17 ottobre 2011)

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