Certificato di malattia telematico (certificato medico online)

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    Certificazione assenze per gravi patologie: il Dirigente Scolastico deve limitarsi a prenderne atto

    L'USR Calabria interviene con un parere sulla corretta applicabilità dei benefici di cui al comma 9 dell’art. 17 CCNL Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006/2009 in caso di assenze per gravi patologie.

    Art. 17 comma 9 del CCNL 2006 2009

    9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

    La citata disposizione - afferma il Dirigente vicario Giuseppe Mirarchi - non si caratterizza certo per chiarezza, ponendo continui dubbi interpretativi che rendono quanto mai complicata la sua concreta applicabilità.

    A. Un primo elemento di criticità riguarda la genericità dell’espressione contrattuale “gravi patologie”.
    Invero, il CCNL comparto scuola, a differenza dei contratti di altri comparti non individua tassativamente i casi qualificabili come gravi patologie, dai quali originano i benefici previsti.
    L’assenza di una specifica classificazione potrebbe dar luogo (come, effettivamente, in alcuni casi, ha dato luogo) ad una vera e propria ipotesi di “eccesso di potere direttivo” in capo ai dirigenti scolastici. Infatti, gli stessi, pur in difetto di attribuzione del relativo potere, di fatto, ritengono legittima la propria valutazione discrezionale sul se e sul quando si sia in presenza di una grave patologia e, di conseguenza, sul se e sul quando accordare i relativi benefici.
    Al fine di scongiurare simili ipotesi di eccesso di potere datoriale, in danno al diritto alla salute, si osserva che, nei casi in cui il lavoratore abbia prodotto una certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria pubblica, il dirigente scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, senza possibilità di ulteriore giudizio.

    B. Un secondo profilo di criticità è relativo all’erroneo convincimento che il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia debba riferirsi solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati esclusivamente alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) e non anche alle assenze per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie.

    Orbene, a parere di scrive, il richiamo alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, effettuato dal comma 9 dell’art. 17 CCNL comparto scuola, ha il solo scopo di “qualificare” come grave la patologia e non anche di escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia solo il ricovero od il day hospital finalizzati alla loro somministrazione.

    Questa seconda interpretazione si appalesa non corretta per due ordini di considerazioni: anzitutto le terapie c.d. salvavita possono essere effettuate anche presso il domicilio ed anche senza l’ausilio di personale medico, in secondo luogo, essa si pone in aperta violazione del diritto alla salute del lavoratore che, proprio in virtù della gravità della patologia, deve irrinunciabilmente sottoporsi a ciclici accertamenti clinico-strumentali per l’esatta individuazione della terapia e per la prevenzione di ulteriori complicanze. È noto che periodici controlli, sia di laboratorio sia clinici, sono una condizione indispensabile per ottimizzare l’efficacia terapeutica.

    A ciò si deve aggiungere che i predetti accertamenti clinico-strumentali richiedono, nella stragrande maggioranza dei casi, la permanenza nell'ambulatorio per l'intero orario di servizio, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Priva di pregio, pertanto, l’eccezione sollevata da alcuni dirigenti scolastici sulla possibilità di utilizzo dei c.d. permessi orario.
    Si può quindi ritenere che tali accertamenti ambulatoriali configurino ipotesi per il riconoscimento, da parte del dirigente scolastico, del beneficio della prestazione economica per intero, senza decurtazioni.

    C. Da ultimo, si precisa che, anche, per l’assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie “salvavita” praticate direttamente dal lavoratore, spetta l’intera retribuzione. Ai fini della giustificazione dell’assenza è sufficiente un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie.

    OrizzonteScuola si è occupato dell'argomento nella rubrica di consulenza ([email protected])

    Assenze per gravi patologie: chiarimenti

    La circolare del 05 giugno 2013 dell'USR Calabria

    Fonte: Orizzonte Scuola (07 giugno 2013)

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    Visite fiscali: orari di reperibilità, quando è obbligatorio per la scuola richiederla, cosa accade in caso di assenza al controllo

    Una guida ragionata con riferimenti normativi e giurisprudenziali sulle visite fiscali per i lavoratori della scuola in caso di assenze per motivi di salute. Obbligo della scuola di disporre la visita, fasce di reperibilità, riduzione o negazione della prognosi da parte del medico, cosa accade se si è assenti al controllo. La consulenza di OrizzonteScuola.it

    La visita fiscale è un accertamento previsto dall’art. 5 della L. 300/70, predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute (può essere praticata anche la visita ambulatoriale da parte dello stesso dipendente, purché concordata con l’ASL). La visita fiscale, infatti, non è limitata a un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma a una vera e propria verifica di merito.

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    OBBLIGO DELLA SCUOLA DI DISPORRE LA VISITA

    L’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, come modificato dalla legge n. 111/2011 prevede l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno SOLO nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).

    La “giornata non lavorativa”, come da orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, deve essere individuata anche con riferimento all’articolazione del turno cui il dipendente è assegnato nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.

    Per tutti gli altri casi le visite fiscali sono ricondotte alla discrezionalità del Dirigente scolastico.

    FASCE DI REPERIBILITA'

    Il D.M. n. 206/2009 ha determinato le seguenti fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia:

    dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

    Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso il suo domicilio (da comunicare all’Amministrazione). L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia

    Il lavoratore può rifiutare, senza nessuna conseguenza, l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità.

    RIDUZIONE DELLA PROGNOSI O NEGAZIONE DELL’INFERMITÀ

    La visita fiscale può avvenire al domicilio del dipendente, ma può essere praticata anche la visita ambulatoriale da parte dello stesso dipendente, purché concordata con l’ASL.

    La visita fiscale, come già detto, non è limitata a un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma a una vera e propria verifica di merito.
    Il medico fiscale ha quindi l’onere di confermare o meno l’esistenza di una malattia che impedisce la temporanea prestazione del servizio.

    Riduzione della prognosi

    Nel caso in cui il medico incaricato del controllo ritenga di ridurre il periodo di malattia rispetto a quello stabilito dal medico curante, il dipendente è tenuto a riassumere servizio alla data fissata dal medico di controllo.
    Se non riassume servizio, l’Amministrazione è obbligata a diffidarlo, avvertendolo che il mancato rientro in servizio integra i presupposti dell’assenza ingiustificata con tutte le conseguenze di legge anche sul piano disciplinare.
    Il medico di controllo, però, se modifica la prognosi dovrà darne adeguata motivazione scritta.

    Negazione della infermità

    Nel caso in cui il medico incaricato del controllo ritenga esaurita la malattia inviterà il dipendente a riprendere il servizio nel primo giorno non festivo.
    Se il dipendente non riassume servizio, deve produrre, a giustificazione della propria assenza, altra certificazione medica, ma gli ulteriori certificati medici possono essere presi in considerazione solo se denunciano un’infermità diversa da quella valutata nella visita di controllo.

    COSA SI INTENDE PER “ASSENZA ALLA VISITA FISCALE”

    Premettiamo che con sentenza n. 5023 del 4 aprile 2001, la Cassazione ha affermato in materia di assenza per malattia che incombe sul lavoratore, nel momento in cui invia il certificato all’INPS ed al proprio datore, l’obbligo di verificare che sia stato indicato (ed, in difetto, lo deve indicare lui stesso) il luogo del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall’INPS.

    La circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 19/03/2010 conferma l’obbligo del dipendente di comunicare all’Amministrazione l’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale).
    In via generale, qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione e produrre come giustificativo l’attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.

    Per “assente alla visita fiscale” deve intendersi non soltanto l’assenza ingiustificata dalla abitazione, ma anche i casi in cui il lavoratore, benché ivi presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo. (Corte di Cassazione, sentenza 25 marzo 2002 n. 4233).

    L’”assenza”, inoltre, è tale non solo nei casi di assenza del dipendente in occasione delle visite di controllo domiciliari ma anche nei casi di mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.

    Il dipendente che affermerà di essere stato presente in casa ma di non aver potuto tempestivamente aprire la porta per lo stato di malattia, potrebbe non vedersi riconosciuta tale giustificazione alla contestazione che gli verrà mossa di “assenza dal domicilio”.

    In proposito citiamo anche la sentenza del 17 aprile 1990, n. 3180, che ha escluso che il mancato reperimento del lavoratore potesse essere giustificato dal fatto che egli si tratteneva sul balcone e non aveva percepito il suono del campanello azionato dal medico di controllo, e quella del 14 settembre 1993 n. 9523, che ha affermato che l’irreperibilità del lavoratore non potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all’incontro con il medico.

    Recentemente la sentenza n. 620/2012 del Tribunale di Perugia ha invece accolto il ricorso di un lavoratore al quale era stata negata dall’Inps l’indennità di malattia in quanto ritenuto assente dalla visita fiscale, perché non era riuscito ad alzarsi dal letto e a rispondere al citofono poiché da solo a casa e con febbre alta.

    In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:
    ◾non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi (anche se la sentenza del Tribunale di Perugia dà in un caso ragione al dipendente);
    ◾mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
    ◾non funzionamento del citofono o del campanello;
    ◾mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
    ◾espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi (es. accompagnare in auto la moglie, sprovvista di patente, a fare la spesa).

    È dunque ormai consolidata l’idea per cui per concretizzare la reperibilità durante le fasce orarie prestabilite (9-13 15-18) il lavoratore ha l’obbligo di predisporre diligentemente una situazione tale da consentire il controllo domiciliare.
    Ricordiamo inoltre che la Corte di Cassazione, con sentenza 14 settembre 1993 n. 9523, ha precisato che una volta che il dipendente sia risultato assente alla visita di controllo la successiva visita ambulatoriale non ha lo scopo di “giustificare” l’assenza dal domicilio, ma solo quello di certificare la malattia e il suo decorso.

    Pertanto, la successiva dimostrazione del lavoratore di essere ancora malato (cosa che la visita ambulatoriale potrà appunto confermare) non cancella la possibilità che il dipendente sia sanzionato per essere risultato assente al proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

    La mancata presentazione alla visita ambulatoriale costituisce invece una seconda assenza.

    Sono esclusi i giorni in cui vi sia stato ricovero ospedaliero, o che siano stati accertati da una precedente visita di controllo.

    La rubrica di consulenza www.chiediloalalla.orizzontescuola.it Categoria Assenze

    Fonte: Paolo Pizzo (13 novembre 2013)

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    Visite fiscali per malattia: quante è possibile riceverne? Assenza al controllo: la decurtazione dello stipendio

    Paolo Pizzo sulle visite fiscali: indicazione di cosa accade quando il lavoratore sia assente, con o senza giustificato motivo, alla visita di controllo, e l'eventuale decurtazione dello stipendio.

    NUMERO DI VISITE FISCALI POSSIBILI

    L’art. 2 del D.M. n.206/2009 prescrive che sono esclusi dalla visita fiscale tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
    Secondo tale assunto, quindi, la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso.
    Es. Se per una prognosi di 10 giorni il medico fiscale dovesse effettuare il controllo già il primo giorno, per i restanti 9 il dipendente potrebbe allontanarsi dal proprio domicilio senza più l’obbligo di reperibilità.
    È dunque possibile una sola visita medica di controllo.
    Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo.

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    GIUSTIFICAZIONI DEL DIPENDENTE

    La circolare Inps 8 agosto 1984 n. 134421 ha previsto che siano giustificati i lavoratori assenti a visita fiscale nei seguenti casi: per forza maggiore, per situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale del lavoratore altrove, la concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici o di visite medico generiche allorquando sia dimostrato che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.

    Il tribunale di Milano, però, con la sentenza del 28/01/89 ha affermato che l’assenza del lavoratore dal proprio domicilio durante le fasce orarie deve ritenersi giustificata ogni qualvolta sia motivata da una ragione socialmente apprezzabile anche se non integrante uno stato di necessità o di forza maggiore; costituisce pertanto giustificato motivo di assenza l’essersi recato presso il medico curante per l’effettuazione di altra visita medica anche generica, indipendentemente dalla circostanza che detta visita potesse essere effettuata al di fuori delle fasce orarie, essendo comunque prevalente l’interesse del lavoratore a seguire il decorso della propria malattia nei modi ritenuti più opportuni.

    La Corte di Cassazione, con sentenze dell’11/02/1993 e 09/02/1996, ha riconosciuto come giustificato motivo un ragionevole impedimento, cioè un motivo serio ed apprezzabile che induca a compiere adempimenti non rinviabili oltre le fasce orarie” e “in caso di urgenza, è considerata lecita, l’assenza del dipendente dal domicilio per recarsi dal proprio medico curante per effettuare accertamenti” e inoltre “deve considerarsi giustificata l’assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal proprio medico curante per l’insorgere di una colica o per accertamenti urgenti” .

    Sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza 6 aprile 2006 n. 8012, ha affermato che va considerato giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non solo lo stato di necessità o di forza maggiore, bensì anche una seria e valida ragione socialmente apprezzabile, la cui dimostrazione spetta al lavoratore, quale quella di far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa dell’attività lavorativa.

    La Corte di appello Bologna, con la sentenza 7 maggio 2008 n. 598, ha sentenziato che costituisce giustificato motivo di esonero del lavoratore malato dall’obbligo di reperibilità alla visita domiciliare di controllo, l’avere effettuato una visita ambulatoriale dal proprio medico di fiducia per una improvvisa ed indifferibile esigenza. Infatti, la situazione che fa venire meno il suddetto obbligo non deve necessariamente coincidere con la forza maggiore, ma può consistere anche in una situazione cogente, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

    Dello stesso tenore la sentenza 9 marzo 2010 n. 5718 che ha affermato che il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove deduca un giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela di altri interessi, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità.

    La sentenza n. 620/2012 del Tribunale di Perugia ha invece accolto il ricorso di un lavoratore al quale era stata negata dall’Inps l’indennità di malattia in quanto ritenuto assente dalla visita fiscale, perché non era riuscito ad alzarsi dal letto e a rispondere al citofono poiché da solo a casa e con febbre alta.

    In generale, l’assenza durante le fasce di reperibilità potrebbe essere considerata giustificata in presenza di situazioni, opportunamente documentate, che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i membri della famiglia (sono da considerare “membri della famiglia” non solo i familiari che risultino a carico o, comunque, conviventi, ma anche gli altri c.d. “stretti congiunti”, quali gli ascendenti, i discendenti, i fratelli o le sorelle).

    QUANDO AVVIENE LA DECURTAZIONE: COSA PREVEDE LA NORMATIVA

    Ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, del DL 12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11/11/1983 n. 638, qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 1988, nel confermare la regola della perdita del trattamento economico per i primi dieci giorni, ha stabilito che per quelli successivi la decadenza dal medesimo diritto nella misura del 50% si verifichi soltanto nel caso di assenza ingiustificata a una seconda visita di controllo.

    Ciò vuol dire che prima che scadano i 10 giorni senza retribuzione, bisognerà disporre di una nuova visita di controllo.

    In base alla legge n. 638/1983 sopra richiamata riepiloghiamo di seguito in che modo è sanzionata l’assenza alla visita fiscale ed eventualmente a quella ambulatoriale:

    Assenza alla prima visita: perdita indennità per i primi 10 giorni di malattia (o per il minor periodo di malattia certificato) o per il minor periodo che precede la seconda visita.
    Assenza alla seconda visita: perdita indennità per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia. Riduzione del 50% dell’indennità per i giorni successivi.
    Assenza alla terza visita: interruzione dell’indennità dal giorno dell’assenza.
    Assenza alla visita domiciliare, per giustificato motivo, non seguita da presentazione alla visita ambulatoriale: perdita indennità per i primi 10 giorni di malattia.
    Assenza alla visita domiciliare, senza giustificato motivo, seguita da visita ambulatoriale che conferma la malattia: perdita del trattamento economico per i giorni di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale.

    ESEMPI INPS

    Al fine di dare una più ampia panoramica sulla questione si riporta ciò che indica la circolare INPS numero 166 del 26-7-1988 e i relativi esempi effettuati dall’Istituto:

    “La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 14/26 gennaio 1988, ha dichiarato illegittimo il predetto art. 5, 14 comma, “nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l’ ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni” confermando invece il principio di cui alla legge medesima secondo il quale al lavoratore assente alla (prima) visita medica di controllo non compete l’ indennità economica di malattia per i primi 10 giorni.

    In sostanza, a seguito della sentenza di cui trattasi, le due sanzioni (decadenza, rispettivamente al 100% e al 50%) sono divenute autonome tra loro, fondandosi su due distinti accertamenti sanitari.
    In conformità al contenuto della sentenza citata si impartiscono quindi le seguenti istruzioni.

    Nel premettere che le assenze oggetto della circolare si riferiscono, come ovvio, ad “assenze ingiustificate”, (in caso contrario sono applicabili le disposizioni di cui alle circolari n. 134421 AGO surrichiamata e n. 2 PMMC/84 dell’ 11 aprile 1985, in “Atti ufficiali”, pag. 1232) e che continuano a non essere sanzionabili i periodi di ricovero ospedaliero e quelli accertati da visite di controllo, si precisa che, ancorché la sentenza di interesse preveda letteralmente la decadenza nella misura del 50% solo dopo l’ effettuazione di una seconda “visita”, in realtà tutte le argomentazioni svolte dalla Corte portano a concludere per la irrogabilità della predetta sanzione, a decorrere dall’ 11 giorno sanzionabile, solo dopo una seconda “assenza” (1).
    Qualora quindi nel corso della malattia sia stata predisposta un’ unica visita medica di controllo ed il lavoratore si sia ingiustifacatamente sottratto ad essa, la sanzione sarà applicabile nella misura al 100% nei primi 10 giorni di malattia, mentre per il restante periodo verrà corrisposta la indennità in misura intera.

    Analoghe conseguenze, come sopra accennato, comporta ovviamente la constatazione di una sola assenza, essendo state altre visite regolarmente eseguite, salvo, se del caso, la diversa decorrenza di applicazione della sanzione (ad es. alla scadenza del periodo confermato da precedente visita di controllo).

    Qualora invece il lavoratore, sia risultato assente ingiustificato anche ad una seconda visita medica di controllo, la sanzione verrà applicata in misura del 100% per i primi 10 giorni e del 50% fino a conclusione dell’ evento morboso (o a nuova visita di controllo a cui il lavoratore si sia sottoposto).

    Si precisa che “seconda visita di controllo” può essere considerata indifferentemente sia la visita medica ambulatoriale, a cui la lavoratore, risultato assente a visita domiciliare, viene generalmente invitato per il giorno successivo - tramite avviso lasciato dal medico di controllo -, sia ove questa ultima non sia stata predisposta, una seconda domiciliare.

    L’ eventuale giustificazione dell’assenza del lavoratore a visita di controllo domiciliare, non annulla gli effetti della mancata presentazione a visita ambulatoriale; a tale ultima assenza conseguirà quindi l’applicazione della sanzione, al 100% per i primi 10 giorni se trattasi di prima assenza (2).

    D’altronde, neppure la presentazione alla visita ambulatoriale che segue una assenza ingiustificata alla domiciliare, annulla gli effetti sanzionatori prodotti dalla precedente assenza: se trattasi di prima assenza si applicherà la sanzione al 100% per un massimo di 10 giorni, non oltre comunque il giorno precedente la presentazione all’ ambulatorio (3).

    Nel caso in cui, dopo che il lavoratore sia risultato assente a visita domiciliare, seguita da un’ ambulatoria a cui lo stesso si sia presentato e giudicato inidoneo al lavoro, venga predisposta una successiva visita di controllo a cui l’interessato risulti assente ingiustificato, si darà luogo alla applicazione della sanzione nella misura del 50% a partire dalla scadenza del periodo sanzionabile di 10 giorni al 100%, salvo il pagamento integrale della indennità per i giorni di incapacità accertati in occasione della precedente visita di controllo ambulatoriale.

    Al riguardo, si chiarisce che i giorni sanzionabili al 100% possono anche essere individuati oltre il 10 giorno di malattia: (ad es. quando il controllo ambulatoriale a cui si sia sottoposto il lavoratore dopo una prima assenza cada nel 6 giorno di malattia: in tale ipotesi, alla scadenza del periodo accertato in sede di controllo, in caso di nuova assenza ingiustificata, prima di applicare la sanzione al 50% deve essere completata quella al 100% (per altri 5 giorni, secondo l’ esempio); esaurito il periodo sanzionabile al 100%, si applicherà la sanzione nella misura del 50% per l’ulteriore periodo di malattia (4).

    Qualora a seguito di due riscontrate assenze, venga predisposto per il perdurare della medesima malattia un ulteriore controllo a cui l’interessato risulti ugualmente assente, si provvederà ad interrompere, dalla data in cui viene riscontrata tale ultima assenza, la corresponsione delle prestazioni economiche a carico dell’ Istituto - secondo quanto previsto dalla deliberazione del C.d.A. citata.

    In tale ultima ipotesi, dovrà essere data immediata comunicazione allo interessato del provvedimento adottato.
    I lavoratori dovranno essere preventivamente avvertiti circa le conseguenze delle eventuali successive assenze a visita di controllo, in occasione della contestazione di ciascuna assenza e/o irrogazione di sanzione.”

    (1) Si ipotizza per tutti gli esempi riportati nella presente circolare, una malattia dall’ 1 al 24 aprile (1° certificato, fino al 15 aprile, 2° fino al 24).
    Esempio:
    visita domiciliare 8.4: si presenta, con conferma prognosi: dall’ 1 all’ 8 indennità in misura intera.
    visita domiciliare 9.4: assente: dal 9 al 18 sanzione al 100%.
    visita domiciliare 22.4: assente: dal 19 al 24 sanzione al 50%.

    (2) Esempio:
    visita domiciliare 12.4: assente giustificato: dall’ 1 al 10 sanzione al 100%.
    visita ambulatoriale 13.4: non si presenta: dall’ 11 al 24 indennità in misura intera.

    (3) Esempio:
    visita domiciliare 12.4: assente ingiustificato: dall’ 1 al 10 sanzione al 100%.
    visita ambulatoriale 13.4: non si presenta, con conferma prognosi: dall’ 11 al 25 indennità’ in misura intera.

    (4) Esempio A:
    visita domiciliare 5.4: assente ingiustificato: dall’ 1 al 5 sanzione al 100%.
    visita ambulatoriale 6.4: si presenta, con conferma prognosi (fino al 15): dal 6 al 15 indennità in misura intera.
    visita domiciliare 22.4: assente ingiustificato: dal 16 al 20 sanzione al 100%; dal 21 al 24 sanzione al 50%.

    Esempio B:
    visita domiciliare 5.4: assente ingiustificato: dall’ 1 al 5 sanzione al 100%.
    visita ambulatoriale 6.4: si presenta, con conferma prognosi (fino al 15): dal 6 all’ 11 indennità in misura intera.
    visita domiciliare 12.4: assente ingiustificato: il 12 sanzione al 100%.
    visita ambulatoriale: 13.4: si presenta, con conferma prognosi (fino al 24): dal 13 al 24 indennità in misura intera.

    Visite fiscali: orari di reperibilità, quando è obbligatorio per la scuola richiederla, cosa accade in caso di assenza al controllo

    Fonte: Orizzonte Scuola (18 novembre 2013)

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    Malore a scuola. Come va considerata l'assenza del dipendente che interrompe il servizio

    Come vanno considerate le ore lavorate di un dipendente se a causa di malore è costretto a lasciare la sede di lavoro e viene rilasciato un certificato medico con decorrenza nella stessa giornata lavorativa o in giornata successiva? La risposta formulata da Paolo Pizzo nella nostra rubrica di consulenza per le istituzioni scolastiche.

    Paolo Pizzo – Non essendo previsto per il Comparto Scuola il caso di cui al quesito abbiamo in più occasioni effettuato un'analogia con ciò che è disciplinato per il Comparto Ministeri.

    In un apposito quesito posto per il Comparto Ministeri l'ARAN affronta così la questione:

    Come va considerata l'assenza di un dipendente che durante l'orario di servizio sia colpito da un malessere e quindi costretto a lasciare la sede di lavoro?

    “Sulla problematica oggetto del quesito è intervenuto il CCNL integrativo del 16 maggio 2001, il quale, all'art.6, il comma 7 quinquies, ha introdotto specifiche disposizioni che regolano il caso di malattia insorta durante l'orario di lavoro, a seguito della quale il dipendente sia costretto a lasciare la sede di lavoro.

    Al riguardo le ipotesi previste sono due.

    a)La giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale evenienza, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi dell'art. 20 del CCNL del 16.5.95.
    b) Se, invece, il certificato medico coincide con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare successivamente le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità.”

    Applicando tale art. alla Scuola la nostra linea interpretativa è stata:

    - Se la certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa, la giornata non sarà considerata assenza per malattia. Il dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il DSGA (se ATA) o con il Dirigente (se docente).
    - Se il certificato medico coincide con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità, concordandone i tempi e le modalità con il DSGA (se ATA). Il docente concorderà tale recupero con il Dirigente (le modalità potrebbero essere anche oggetto di contrattazione d'istituto).
    Sennonché in un quesito questa volta specifico per il Comparto Scuola la stessa ARAN afferma:

    Come vanno considerate le ore lavorate se viene successivamente rilasciato un certificato medico nella stessa giornata lavorativa per sopravvenuto malore?

    In caso di uscita anticipata dal lavoro a seguito di un problema di salute come deve essere considerato il servizio prestato nella stessa giornata?

    “Questa Agenzia ritiene utile chiarire che la problematica oggetto del quesito non è disciplinata dal CCNL del comparto scuola e al riguardo si può solo far riferimento alla giurisprudenza che distingue due ipotesi :

    a) certificato medico rilasciato al termine di una giornata lavorativa: la prognosi comprende anche il giorno del rilascio, nonostante risulti lavorato (Cassazione, 6.2.1988 n.1290); non si ritiene che abbia alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che il giorno risulti lavorato per intero o solo in parte;

    b) La giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa.

    Pertanto, non è ipotizzabile, in mancanza di una esplicita ed espressa scelta contrattuale in tal senso , la soluzione di riconoscere al dipendente un riposo compensativo di entità pari a quella della prestazione lavorativa resa nella giornata in cui è insorta la malattia ; questa, infatti, si traduce nel riconoscimento di un beneficio aggiuntivo al dipendente che, per quella giornata, non solo si vede riconosciuto il trattamento economico di malattia (che riguarda l'intera giornata), ma può beneficiare anche di un riposo ulteriore (con oneri indiretti aggiuntivi per l'amministrazione).”

    In poche parole l'ARAN afferma che dal momento che il CCNL Scuola non prevede il caso specifico (come invece fa quello Ministeri) non è possibile riconoscere un riposo compensativo per le ore parzialmente lavorate nel caso il dipendente presenti un certificato medico che copre l'intera giornata.

    Quindi, a parere dell'ARAN ( parere che questa volta non condividiamo ), a parità di presentazione di certificazione medica che copre l'intera giornata, il malore accusato durante l'orario di servizio del personale della Scuola ha “minor peso” rispetto a quello che accusa un dipendente di altro Ministero creando così per lo stesso evento una disparità di trattamento.

    Inoltre, non si capisce bene cosa si voglia dire con ” .. si traduce nel riconoscimento di un beneficio aggiuntivo al dipendente che, per quella giornata, non solo si vede riconosciuto il trattamento economico di malattia (che riguarda l'intera giornata) …”, dal momento che la giornata di assenza non solo viene computata nel periodo di comporto della malattia ma sarà sottoposta anche alla trattenuta Brunetta.

    Mentre le ore di lavoro prestate non vengono più “recuperate” .

    Vedi anche

    Assenza durante il servizio causa malore: come devono essere considerate le ore non prestate?

    Malattia: il caso del dipendente che si reca dal medico dopo aver terminato tutto l'orario di servizio

    Fonte: Paolo Pizzo (19 novembre 2013)

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    Visite fiscali: la sanzione per il dipendente (pecuniaria e disciplinare) se l'assenza al controllo non è giustificata dal Dirigente

    Affrontiamo i casi delle sanzioni che possono colpire i dipendenti dalla scuola in caso di assenza alla visita domiciliare, senza giustificato motivo, in caso di assenza per malattia. Terza parte di una approfondita guida di Paolo Pizzo sulle visite fiscali.

    SANZIONE PECUNIARIA

    In caso di assenza alla visita domiciliare, senza giustificato motivo, seguita da visita ambulatoriale che ha confermato la malattia il dipendente subirà la perdita del trattamento economico per i giorni di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale.

    Competente a provvedere alla suddetta trattenuta è la Direzione provinciale del tesoro, cui la scuola dovrà comunicare l’entità della trattenuta a seguito del provvedimento di assenza ingiustificata alla visita di controllo.

    Tale sanzione, però, non è a nostro avviso automatica ma irrogabile solo nel caso in cui il Dirigente non consideri adeguatamente motivata l’eventuale giustificazione addotta dal dipendente per l’assenza e ritenga quindi di dover procedere alla decurtazione economica.

    Pertanto, una volta che il dipendente sia risultato assente alla visita di controllo potrà giustificare tale assenza nei confronti del Dirigente.

    Il Dirigente, acquisita, da parte dell’organo che ha effettuato i controlli, la comunicazione dell’assenza (anche per i controlli richiesti autonomamente dal datore di lavoro), ne darà formale notizia al dipendente, il quale, entro i successivi 10 giorni, potrà far pervenire la documentazione necessaria ai fini della valutazione degli eventuali motivi giustificativi dell’assenza.

    Le ragioni che hanno portato il dipendente ad allontanarsi dal domicilio durante la fasce di reperibilità dovranno essere assolutamente fondate e ancora meglio se certificate.

    Decorso il periodo di 10 giorni senza che il dipendente abbia prodotto i necessari motivi giustificativi della mancata presentazione a visita o nel caso in cui il Dirigente ritenga che le certificazioni o le altre precisazioni fornite dal dipendente non siano fondate applicherà il provvedimento di assenza ingiustificata alla visita di controllo dandone comunicazione al lavoratore, mediante lettera raccomandata.

    Tale provvedimento oltre ad essere di carattere economico potrebbe anche essere di carattere disciplinare.

    Vediamo perché.

    SANZIONE DISCIPLINARE

    L’ARAN afferma che l’art. 5, comma 14, della L. 638/1983, stabilisce che “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.

    Tale disposizione ha carattere generale, potendo trovare applicazione sia nei confronti dei lavoratori pubblici sia nei confronti dei lavoratori privati, e non è stata interessata dagli effetti dell’art. 69, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 che riguarda, invece, le sole disposizioni legislative o regolamentari concernenti esclusivamente il rapporto di lavoro pubblico.

    Pertanto, l’art. 5, comma 14, della L. 638/1983 deve ritenersi ancora applicabile.

    Naturalmente, l’applicazione di detta sanzione, che ha la sua fonte nella legge, non esclude la possibilità di aprire anche un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente per violazione degli obblighi contrattuali

    La Corte di Cassazione, con sentenza dell’ 11 febbraio 2008, n. 3226, ha sentenziato che la violazione dell’obbligo di reperibilità durante le fasce orarie previste per le visite mediche ispettive costituisce ragione autonoma e sufficiente non solo per l’applicazione della conseguenza di legge automaticamente connessa (la perdita del trattamento economico, nei limiti previsti dalla legge n. 683 del 1983), ma anche per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari quali il licenziamento.

    Pertanto, nel momento in cui il Dirigente non consideri adeguatamente motivata la giustificazione addotta dal dipendente per l’assenza alla visita di controllo e ritiene di dover procedere alla decurtazione economica, può altresì ritenere di voler procedere dal punto di vista disciplinare per sanzionare la mancata giustificazione e per censurare il comportamento del dipendente che non ha fornito alla scuola preventiva comunicazione del suo allontanamento così come prescritto dall’art. 17 comma 16 del CCNL/2007.

    Visite fiscali: orari di reperibilità, quando è obbligatorio per la scuola richiederla, cosa accade in caso di assenza al controllo

    Visite fiscali per malattia: quante è possibile riceverne? Assenza al controllo: la decurtazione dello stipendio

    Fonte: Orizzonte Scuola (25 novembre 2013)

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    Assenza per visita specialistica imputata a malattia: si cambia, ma non tutto è chiaro

    La legge di Stabilità interviene sulle assenze per visita specialistica imputata a malattia. Finora nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione

    Il decreto legge 101, convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 il quale finora in base alla legge n. 111/2011 ha previsto che nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

    Le assenze dal lavoro per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sono state più volte oggetto di approfondimento nel nostro servizio di consulenza (“chiedilo a Lalla”) e in altri articoli apparsi in home page (es. Assenze per malattia e personale della scuola: la visita specialistica).

    Abbiamo così puntualmente constatato come la materia sia stata oggetto di modifica negli anni e, solo a partire dal 2011, nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, sia stata inserita in un’apposita legge e anche semplificata.

    Fino al 2011, infatti, quando l’assenza per visite specialistiche veniva imputata a malattia, per sapere le modalità con le quali il dipendente poteva fruirne bisognava fare riferimento alla Circolare Ministeriale n. 301/1996, a quella del Ministero del Lavoro n. 8/2008 e a diversi Orientamenti ARAN in materia.

    Tutti comunque concordi nello specificare che gli accertamenti diagnostici e clinici e le visite mediche potevano essere equiparate alla malattia SOLO se con particolari caratteristiche e requisiti:

    1. impossibilità di essere effettuati fuori dall'orario di lavoro 2. richiesta del medico 2. certificazione della struttura.

    Sennonché l'art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (modifiche recate dall'art.16, comma 9, del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011) ha stabilito: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

    Ciò è stata per così dire una svolta in quanto finalmente si è reso chiaro (e soprattutto inserito in una legge) ciò che prima era legato solo a delle circolari o ad orientamenti ARAN in materia.

    La legge, infatti, così come affermato successivamente dalla stessa ARAN (e come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2011), ha stabilito che ai fini della giustificazione dell'assenza per visite o prestazioni specialistica come ASSENZA PER MALATTIA è SUFFICIENTE la presentazione da parte del dipendente della SEMPLICE attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche PRIVATI che le hanno effettuate, SENZA ALCUN ULTERIORE ADEMPIMENTO O FORMALITÀ AGGIUNTIVE.

    Cadeva così l’obbligo di giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate SOLO IN ORARI COINCIDENTE CON QUELLO DI LAVORO.

    A distanza di due anni si cambia, ma non tutto è chiaro. Vediamo perché.

    Il decreto legge 101, convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 e ora prevede testualmente:

    “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.”

    Bisogna subire notare come sia rimasto inalterato l’incipit dell’articolo ovvero “in cui l’ASSENZA PER MALATTIA….”

    Quindi non c’è dubbio che si continua a parlare di “assenza per malattia” ovvero quando il dipendente decide di imputare l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici a “malattia”.

    A questo punto, per comprendere meglio il nostro ragionamento finale, è utile ricordare ciò che il Ministero del Lavoro con circolare n. 8/2008 indicava:

    se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è IMPUTATA A MALATTIA, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. Pertanto, le assenze in questione saranno trattate dall’amministrazione COME ASSENZE PER MALATTIA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA. ESSE QUINDI DEBBONO ESSERE CONSIDERATE PER LA DECURTAZIONE RETRIBUTIVA AI FINI DELL’ART. 71, COMMA 1, DEL D.L. N. 112 DEL 2008 E DEBBONO ESSERE CALCOLATE QUALI GIORNATE DI MALATTIA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 71, COMMA 2. In proposito, si fa rinvio a quanto già detto nella circolare n. 7 del 2008.

    In poche parole, se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a malattia, tale GIORNO rientrerà nel periodo di comporto (artt. 17 e 19 del CCNL/2007) e la scuola dovrà altresì applicare al dipendente la trattenuta “Brunetta”.

    Ci lasciano quindi un po’ perplessi quelle modifiche contenute nel nuovo articolo: “l’assenza è giustificata” con “il permesso è giustificato” e quel “anche in ordine all’orario”, quest’ultima facendo presupporre che ai fini della reale fruizione del “permesso” bisogna indicare l’orario della visita.

    Quindi ci domandiamo: se l’assenza continua ad essere considerata “malattia” (“Nel caso in cui l'assenza per malattia”…) e quindi rientra nel periodo di comporto e si ha la trattenuta “Brunetta”, che senso ha parlare di “permesso”? Esiste forse la malattia “ad ore” o per la quale si ha bisogno di chiedere un “permesso”? Non a caso gli Orientamenti ARAN in materia (richiamati anche dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996) hanno sempre affermato che “Viene ESCLUSO, inoltre, il FRAZIONAMENTO DELLA GIORNATA DI ASSENZA PER MALATTIA”.

    La malattia, infatti, deve necessariamente essere intesa per l’intera giornata e non può certo essere ad “ore”. Inoltre, non necessita di un “permesso”. È, appunto, “malattia”.

    Giova inoltre ricordare, così come specificato nella Circolare Ministeriale e in quella del Ministero del lavoro sopra citate, che quando il dipendente non vuole imputare la visita specialistica a malattia (con tutto ciò che quindi comporta: periodo di comporto e trattenuta “brunetta”), può sempre fruire dei permessi per motivi familiari e personali (artt. 15 e 19 CCNL/2007) o ad ore (art. 16 CCNL/2007). In poche parole nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a RICHIESTA, OLTRE CHE DELL'ASSENZA PER MALATTIA, ANCHE di un permesso a recupero.

    Insomma: o è giorno di malattia o è permesso.

    Pertanto, dal momento che la modifica apportata potrebbe dare adito a interpretazioni non univoche da parte delle scuole, attendiamo fiduciosi un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro.

    Fonte: Paolo Pizzo (30 dicembre 2013)

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    Assenza per malattia: indicazione di due domicili e allontanamento dal domicilio abituale

    Con sentenza n. 5023 del 4 aprile 2001, la Cassazione ha affermato in materia di assenza per malattia che incombe sul lavoratore, nel momento in cui invia il certificato all’INPS ed al proprio datore, l’obbligo di verificare che sia stato indicato (ed, in difetto, lo deve indicare lui stesso) il luogo del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall’INPS.

    La circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 19/03/2010 conferma l’obbligo del dipendente di comunicare all’Amministrazione l’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale).

    Pertanto, se si ha necessità e ancora non si è ricevuta la visita fiscale al primo domicilio indicato alla scuola, il dipendente può avvertire la scuola del cambio momentaneo del domicilio. Farà la stessa cosa quando questo breve periodo terminerà e dovrà ritornare al domicilio abituale.

    È invece da escludere che possa indicare due domicili contemporaneamente. In questo caso, afferma l’ARAN, potrebbe ritenersi lecita la preventiva indicazione di due domicili diversi (uno per la fascia oraria del mattino e uno per quella del pomeriggio) solo se il dipendente fosse in grado di documentare in anticipo la sistematica sussistenza delle condizioni ivi indicate: al di fuori di tale particolarissima ipotesi, che riteniamo piuttosto remota, non crediamo sia possibile procedere nel senso auspicato dal lavoratore.
    Si precisa inoltre che il lavoratore potrebbe allontanarsi dal domicilio indicato solo in presenza di un’espressa autorizzazione del medico curante, fermo restando che, pur in presenza di tale autorizzazione, egli è comunque tenuto a farvisi trovare durante le fasce orarie di reperibilità (Orientamento applicativo ARAN).

    Un’eccezione è prevista dall’art. 17 comma 16 del CCNL/2007 il quale prevede che, qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

    Pertanto, ogni allontanamento durante le fasce di reperibilità deve essere obbligatoriamente segnalato alla scuola di servizio. I motivi devono ovviamente essere validi e, se richiesto, documentati.
    Inoltre, come affermato dall’ARAN, la clausola contrattuale è volta a giustificare tutte le assenze dal domicilio eccezionalmente determinate o comunque giustificate dallo stato di malattia (non a caso vengono menzionate le visite mediche e le prestazioni o gli accertamenti specialistici) e non può di certo essere invocato per giustificare altri tipi di assenza che non hanno alcuna relazione con lo stato morboso.

    E ancora l’ARAN precisa: Anche la giurisprudenza ha sempre avuto, al riguardo, un orientamento piuttosto restrittivo, sia perché ha escluso, ad esempio, che possano costituire giustificato motivo dell’assenza del lavoratore dalla propria abitazione: la sottoposizione ad un normale trattamento fisioterapico (Trib. Milano 2.7.1986); l’essersi recato in farmacia, ove non sia provata l’urgenza e l’indifferibilità dell’acquisto delle medicine (Pret. Milano, 5.6.1986); l’essersi recato dal medico curante per ritirare una ricetta (Pret. Arezzo 12.6.1986); sia perché ha sempre affermato (si veda, per tutte, Cassaz. 2452 del 1987) che la permanenza in casa durante la malattia, anche al di fuori dell’obbligo di reperibilità connesso ai controlli sanitari, rientra tra le cautele che il lavoratore ammalato ha il dovere di osservare, secondo i principi stabiliti dagli artt. 1175 e 1375 del codice civile, al fine di favorire il più sollecito recupero delle energie psicofisiche (con la conseguenza che l’abbandono del proprio domicilio può anche essere fonte di responsabilità disciplinare quando abbia determinato un aggravamento dello stato di malattia o abbia ritardato la guarigione).

    Fonte: Paolo Pizzo (31 dicembre 2013)

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    Il dipendente assente per malattia può partecipare ad un concorso pubblico, ad un esame o svolgere un altro lavoro?

    Non è possibile escludere totalmente e a priori che un dipendente in congedo di malattia possa svolgere un'attività lavorativa o partecipare ad un concorso o a un esame, purchè tale attività non rientri nella fascia oraria di reperibilità.

    Riportiamo un parere ARAN per il comparto Autonomie Locali: "Siamo del parere che l’art. 21, comma 13 del CCNL del 6.7.1995, non consente al dipendente di lasciare il proprio domicilio per partecipare, durante l’assenza per malattia, ad un concorso pubblico [cosa in comune con il CCNL Scuola].

    La norma è chiaramente volta a giustificare tutte le assenze dal domicilio eccezionalmente determinate o comunque giustificate dallo stato di malattia (non a caso vengono menzionate le visite mediche e le prestazioni o gli accertamenti specialistici) e non può di certo essere invocata per giustificare altri tipi di assenza che non hanno alcuna relazione con lo stato morboso.

    Anche la giurisprudenza ha sempre avuto, al riguardo, un orientamento piuttosto restrittivo, sia perché ha escluso, ad esempio, che possano costituire giustificato motivo dell’assenza del lavoratore dalla propria abitazione: la sottoposizione ad un normale trattamento fisioterapico (Trib. Milano 2.7.1986); l’essersi recato in farmacia, ove non sia provata l’urgenza e l’indifferibilità dell’acquisto delle medicine (Pret. Milano, 5.6.1986); l’essersi recato dal medico curante per ritirare una ricetta (Pret. Arezzo 12.6.1986); sia perché ha sempre affermato (si veda, per tutte, Cassaz. 2452 del 1987) che la permanenza in casa durante la malattia, anche al di fuori dell’obbligo di reperibilità connesso ai controlli sanitari, rientra tra le cautele che il lavoratore ammalato ha il dovere di osservare, secondo i principi stabiliti dagli artt. 1175 e 1375 del codice civile, al fine di favorire il più sollecito recupero delle energie psicofisiche (con la conseguenza che l’abbandono del proprio domicilio può anche essere fonte di responsabilità disciplinare quando abbia determinato un aggravamento dello stato di malattia o abbia ritardato la guarigione).

    Pertanto, delle due l’una: o il dipendente non è malato e allora (salvo l’accertamento di eventuali responsabilità sue e/o del medico curante) deve rientrare in servizio (presentando un certificato di intervenuta guarigione) ed utilizzare, per sostenere i concorsi, i permessi retribuiti previsti dall’art. 19 del CCNL del 6.7.1995; o è malato e allora deve rispettare la previsione dell’art. 21, comma 12 del CCNL anche perché la partecipazione ad un concorso sembra del tutto incompatibile con il citato obbligo di non aggravare lo stato di malattia o ritardare la guarigione."

    Fin qui il parere ARAN.

    Ma ci sono da prendere in considerazione altri due fattori.

    Il primo è la giurisprudenza. La Corte di Cassazione negli ultimi anni si è espressa sull’argomento con delle sentenze molto “curiose” che fanno riflettere. La questione, infatti, esula dalla Contrattazione Collettiva e viene vista da un altro punto di vista.

    Con sentenza n. 21938 del 6 dicembre 2012 ha sentenziato che “la valutazione dell’attività lavorativa svolta dal dipendente nei periodi di assenza dal lavoro per malattia non può che essere valutata “ex ante” in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte dal medesimo lavoratore, al fine di accertare se la stessa possa pregiudicare o ritardare la sua guarigione, in modo da potersi escludere ogni sorta di dubbio sulla eventualità di una preordinata simulazione dello stato patologico. Ne consegue che il recesso è giustificato non solo quando l’attività esterna svolta al di fuori del rapporto di lavoro sia per sé sufficiente a far presumere la fraudolenta simulazione della malattia, ma anche nell’ipotesi in cui la medesima attività, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa realmente pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio in violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.”.

    Nella sentenza n. 5809 dell’8 marzo 2013 sempre la Corte ha affermato: “Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione (ipotesi neppure ipotizzata nella fattispecie in esame), anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio “ex ante” in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia.”

    Secondo la Corte la sola constatazione di addebito del fatto, senza alcuna altra specificazione riguardante l’eventuale compromissione o ritardo della guarigione della infermità, non costituisce di per sé violazione di un qualche obbligo gravante sulla lavoratrice.

    La seconda questione è relativa alla visita fiscale e all’obbligo di reperibilità che ha il dipendente durante il congedo per malattia.

    Una volta infatti ricevuta la visita fiscale o trascorso l’orario di reperibilità il dipendente non ha più l’obbligo di rispettare le fasce orarie (9-13; 15-18).


    Non solo, ma l’art. 17 comma 16 del CCNL/2007 prevede che, qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

    Pertanto, la partecipazione al concorso potrebbe anche rientrare nei “giustificati motivi” di cui all’art. sopra citato.

    In conclusione, analizzando ciò che afferma il Contratto e le sentenze sopra citate, fermo restando quindi che la scuola durante un periodo di malattia non può ovviamente concedere al dipendente un permesso per partecipare ad un esame o per svolgere un’attività lavorativa; esclusi anche i casi in cui il dipendente presenti un certificato di guarigione prima che finisca il periodo di malattia; non si può escludere totalmente e a priori che un dipendente in congedo di malattia possa svolgere un’attività lavorativa o partecipare ad un concorso o a un esame, purchè tale attività non rientri nella fascia oraria di reperibilità (ricordiamo che la visita fiscale può essere solo una per ogni evento di malattia - vedi la nostra Guida Numero di visite fiscali possibili )

    Nel caso infatti di un eventuale contenzioso si dovrebbe per esempio dimostrare che la partecipazione al concorso pubblico/esame avrebbe potuto pregiudicare la guarigione e/o il rientro in servizio del lavoratore.

    Fonte: Paolo Pizzo (16 gennaio 2014)

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    Assenza per malattia dovuta a causa di servizio: retribuzione, calcolo del periodo di comporto e certificazione online. Chiarimenti

    L'assenza per malattia dovuta a causa di servizio deve essere retribuita sempre al 100%, non si procede alla decurtazione, l'Amministrazione deve però conoscere la diagnosi.

    L’art. 20 del CCNL del 29.11.2007 stabilisce che:

    1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
    2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
    3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.

    Dal comma 2 dell’art. citato si evince che il periodo di comporto dell’assenza dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio è retribuito sempre al 100%. ed è da considerarsi unitariamente, di 36 mesi, senza distinzione tra i primi 18 mesi (art. 17, comma 1 del CCNL del 29.11.2007) e gli ulteriori 18 mesi (art. 17, comma 2).

    Ne consegue che, afferma l’ARAN, le assenze dovute a malattia per causa di servizio non si cumulano ai fini del calcolo del comporto con le assenze per malattia di cui al su citato art. 17 (art. 19 se ci riferiamo ai docenti con contratto a tempo determinato).

    Si ricorda inoltre che per tali assenze non si procede alla decurtazione di cui all’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 né alla visita fiscale.

    Si precisa però che per le assenze riconducibili ad infermità da causa di servizio, stati di invalidità connessi all’esonero dalla visita fiscale, grave patologia che richiede terapia salvavita si deve rendere necessaria la conoscenza della diagnosi all’Amministrazione, se si vuole fruire dei benefici previsti dalle legge e quindi del trattamento giuridico/economico più favorevole.

    A tal proposito il Ministero della Salute con Decreto del 18 aprile 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 4 giugno 2012) ha integrato il contenuto del modello di certificato telematico, per cui il medico ha ora la possibilità di indicare, nell’ambito dei dati diagnosi, se l’assenza dell’assistito è riconducibile ad una patologia grave che richiede terapia salvavita o una malattia per la quale è riconosciuta la causa di servizio o uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, tutte cause che prevedono delle particolari esenzioni (dalla visita fiscale al calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia).

    Nel caso in cui il medico sia impossibilitato a provvedere in tal senso, il dipendente deve portare la certificazione a conoscenza della scuola e il Dirigente o chi è addetto alla gestione delle assenze, procederà, nell’esercizio della propria attività istituzionale, al trattamento di tali dati sensibili con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 196/2003.

    La scuola, quindi, dovrà essere a conoscenza della diagnosi.

    Fonte: Paolo Pizzo (30 gennaio 2014)

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    Malattia legata ad invalidità certificata, si deve applicare decurtazione Brunetta?

    Per una certificazione medica riportante come motivazione assenza per stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta occorre applicare la decurtazione prevista dalla L. Brunetta? Oppure se l’assenza è assimilabile a quella per causa di servizio e quindi non decurtabile.

    Di seguito un breve riepilogo sulla materia che può tornarvi utile anche in futuro.

    Non si procede alla decurtazione economica nei seguenti casi:
    ◾Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
    ◾Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
    ◾Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte). L’assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute;
    ◾Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
    ◾I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
    ◾Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita: sono esclusi dalla decurtazione economica i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
    ◾I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale)

    Sono esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00):
    ◾I dipendenti che hanno patologie gravi che richiedono terapia salvavita: sono esclusi dalla visita di controllo i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche/ambulatoriali di controllo delle (certificate) gravi patologie.
    ◾I dipendenti che hanno subito un infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
    ◾I dipendenti che hanno malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
    ◾I dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può prevedere una successiva visita medica di controllo;
    ◾I dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente);
    ◾I dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o Macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al pronto soccorso, o che a seguito di un infortunio, o che a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
    ◾I dipendenti che hanno stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”.

    Per quest’ultimo punto è utile aggiungere quanto segue:

    Il D.M. 206/2009 si limita a prevedere, ai fini dell’esclusione del rispetto delle fasce di reperibilità, la presenza di “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta”.

    Pertanto:
    ◾La situazione di invalidità dev’essere riconosciuta da una struttura medica competente;
    ◾Non è richiesto, in quanto non specificato dalla norma, alcun grado minimo di invalidità ai fini dell’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità;
    ◾La certificazione da parte del medico deve espressamente indicare che l’assenza è dovuta a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

    Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD) esclusivamente:
    ◾Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
    ◾Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita: sono esclusi dal periodo di comporto i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
    ◾L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione.
    ◾I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.

    Inoltre si ricorda che il periodo di comporto dell’assenza dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio è retribuito sempre al 100% ed è da considerarsi unitariamente, di 36 mesi, senza distinzione tra i primi 18 mesi (art. 17, comma 1 del CCNL del 29.11.2007) e gli ulteriori 18 mesi (art. 17, comma 2).

    Ne consegue che le assenze dovute a malattia per causa di servizio non si cumulano ai fini del calcolo del comporto con le assenze per malattia di cui al su citato art. 17 (art. 19 se ci riferiamo ai docenti con contratto a tempo determinato).

    Nel caso specifico, quindi, bisogna operare la decurtazione economica ai sensi dell’art. 71 del D.L. 112/08 e calcolare l’assenza ai fini del superamento del periodo di comporto.

    Non bisogna invece disporre la visita fiscale.

    Qui potete trovare utili notizie sulle assenze per gravi patologie

    Fonte: Paolo Pizzo (04 febbraio 2014)

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    Assenza per malattia dovuta a causa di servizio: retribuita sempre al 100%, senza decurtazione, ma l'Amministrazione deve conoscere la diagnosi

    Interveniamo su un particolare aspetto delle assenze del personale scolastico, l'assenza per malattia dovuta a causa di servizio.

    L’art. 20 del CCNL del 29.11.2007 stabilisce che:
    1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
    2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
    3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.

    Sulla materia era intervenuto un Orientamento Applicativo l’ARAN (SCU_058 del 23/10/2012) specifico per il Comparto Scuola che testualmente recitava:
    "Questa Agenzia ritiene utile chiarire che il periodo di comporto dell’assenza dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del CCNL del 29.11.2007, è da considerarsi unitariamente, di 36 mesi, senza distinzione tra i primi 18 mesi (art. 17, comma 1 del CCNL del 29.11.2007) e gli ulteriori 18 mesi (art. 17, comma 2).
    Ne consegue che, le assenze dovute a malattia per causa di servizio non si cumulano ai fini del calcolo del comporto con le assenze per malattia di cui al su citato art. 17.”

    Tale Orientamento ci aveva destato qualche perplessità nella parte in cui si afferma che i giorni dovuti a malattia per causa di servizio non si cumulano ai fini del calcolo del comporto per malattia, tenuto anche conto che la stessa Agenzia si era espressa in termini diversi sullo stesso argomento ad un quesito per il comparto Ministeri il cui CCNL, all’art. 22 commi 1 e 2 è praticamente identico a quello del Comparto Scuola.

    In questo Orientamento (M76 26/5/2011 Comparto Ministeri), infatti, l’ARAN afferma che le “comuni malattie” si sommano esclusivamente con le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ferme restando le differenze del trattamento economico, mentre le assenze del periodo di infortunio sul lavoro devono essere conteggiate a parte.

    Segnaliamo ai nostri lettori che il suddetto Orientamento per il Comparto Scuola è stato cancellato dal sito dell’ARAN (probabilmente si sono accorti dell’errore enunciato nell’Orientamento) e che pertanto resta in vigore anche per il contratto scuola quanto detto per quello Ministeri e come del resto recita l’art. 20 del CCNL/2007 commi 1 e 2, con la differenza quindi sostanziale tra assenze per infortunio sul lavoro e assenze dovute a causa di servizio:

    Mentre le prime (infortunio sul lavoro) sono conteggiate a parte e quindi non si computano ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto; le seconde (causa di servizio) si sommano alle “comuni malattie” e quindi sono comunque da considerare nel computo del periodo massimo di assenza consentita.

    Entrambe sono però sempre retribuite al 100%.

    Si ricorda inoltre che per tali assenze non si procede alla decurtazione di cui all’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 né alla visita fiscale.

    Si precisa però che per le assenze riconducibili ad infermità da causa di servizio, stati di invalidità connessi all’esonero dalla visita fiscale, grave patologia che richiede terapia salvavita si deve rendere necessaria la conoscenza della diagnosi all’Amministrazione, se si vuole fruire dei benefici previsti dalle legge e quindi del trattamento giuridico/economico più favorevole.

    A tal proposito il Ministero della Salute con Decreto del 18 aprile 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 4 giugno 2012) ha integrato il contenuto del modello di certificato telematico, per cui il medico ha ora la possibilità di indicare, nell’ambito dei dati diagnosi, se l’assenza dell’assistito è riconducibile ad una patologia grave che richiede terapia salvavita o una malattia per la quale è riconosciuta la causa di servizio o uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, tutte cause che prevedono delle particolari esenzioni (dalla visita fiscale al calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia).

    Nel caso in cui il medico sia impossibilitato a provvedere in tal senso, il dipendente deve portare la certificazione a conoscenza della scuola e il Dirigente o chi è addetto alla gestione delle assenze, procederà, nell’esercizio della propria attività istituzionale, al trattamento di tali dati sensibili con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 196/2003.

    La scuola, quindi, dovrà essere a conoscenza della diagnosi.

    Fonte: Paolo Pizzo (26 febbraio 2014)

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    Malattia. Possibili due visite fiscali per lo stesso periodo di malattia?

    L’art. 2 del D.M. n.206/2009 prescrive che sono esclusi dalla visita fiscale tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

    Secondo tale assunto, quindi, la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso.

    Es. Se per una prognosi di 10 giorni il medico fiscale dovesse effettuare il controllo già il primo giorno, per i restanti 9 il dipendente potrebbe allontanarsi dal proprio domicilio senza più l’obbligo di reperibilità.

    È dunque possibile una sola visita medica di controllo.

    Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo.

    Fonte: Paolo Pizzo (21 marzo 2014)

     
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    Assenza per visita specialistica imputata a malattia: si cambia, ma non tutto è chiaro

    La legge di Stabilità interviene sulle assenze per visita specialistica imputata a malattia. Finora nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione

    Il decreto legge 101, convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 il quale finora in base alla legge n. 111/2011 ha previsto che nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

    Le assenze dal lavoro per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sono state più volte oggetto di approfondimento nel nostro servizio di consulenza (“chiedilo a Lalla”) e in altri articoli apparsi in home page (es. Assenze per malattia e personale della scuola: la visita specialistica).

    Abbiamo così puntualmente constatato come la materia sia stata oggetto di modifica negli anni e, solo a partire dal 2011, nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, sia stata inserita in un’apposita legge e anche semplificata.

    Fino al 2011, infatti, quando l’assenza per visite specialistiche veniva imputata a malattia, per sapere le modalità con le quali il dipendente poteva fruirne bisognava fare riferimento alla Circolare Ministeriale n. 301/1996, a quella del Ministero del Lavoro n. 8/2008 e a diversi Orientamenti ARAN in materia.

    Tutti comunque concordi nello specificare che gli accertamenti diagnostici e clinici e le visite mediche potevano essere equiparate alla malattia SOLO se con particolari caratteristiche e requisiti:

    1. impossibilità di essere effettuati fuori dall'orario di lavoro 2. richiesta del medico 2. certificazione della struttura.

    Sennonché l'art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (modifiche recate dall'art.16, comma 9, del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011) ha stabilito: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

    Ciò è stata per così dire una svolta in quanto finalmente si è reso chiaro (e soprattutto inserito in una legge) ciò che prima era legato solo a delle circolari o ad orientamenti ARAN in materia.

    La legge, infatti, così come affermato successivamente dalla stessa ARAN (e come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2011), ha stabilito che ai fini della giustificazione dell'assenza per visite o prestazioni specialistica come ASSENZA PER MALATTIA è SUFFICIENTE la presentazione da parte del dipendente della SEMPLICE attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche PRIVATI che le hanno effettuate, SENZA ALCUN ULTERIORE ADEMPIMENTO O FORMALITÀ AGGIUNTIVE.

    Cadeva così l’obbligo di giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate SOLO IN ORARI COINCIDENTE CON QUELLO DI LAVORO.

    A distanza di due anni si cambia, ma non tutto è chiaro. Vediamo perché.

    Il decreto legge 101, convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 e ora prevede testualmente:

    “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.”

    Bisogna subire notare come sia rimasto inalterato l’incipit dell’articolo ovvero “in cui l’ASSENZA PER MALATTIA….”

    Quindi non c’è dubbio che si continua a parlare di “assenza per malattia” ovvero quando il dipendente decide di imputare l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici a “malattia”.

    A questo punto, per comprendere meglio il nostro ragionamento finale, è utile ricordare ciò che il Ministero del Lavoro con circolare n. 8/2008 indicava:

    se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è IMPUTATA A MALATTIA, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. Pertanto, le assenze in questione saranno trattate dall’amministrazione COME ASSENZE PER MALATTIA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA. ESSE QUINDI DEBBONO ESSERE CONSIDERATE PER LA DECURTAZIONE RETRIBUTIVA AI FINI DELL’ART. 71, COMMA 1, DEL D.L. N. 112 DEL 2008 E DEBBONO ESSERE CALCOLATE QUALI GIORNATE DI MALATTIA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 71, COMMA 2. In proposito, si fa rinvio a quanto già detto nella circolare n. 7 del 2008.

    In poche parole, se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a malattia, tale GIORNO rientrerà nel periodo di comporto (artt. 17 e 19 del CCNL/2007) e la scuola dovrà altresì applicare al dipendente la trattenuta “Brunetta”.

    Ci lasciano quindi un po’ perplessi quelle modifiche contenute nel nuovo articolo: “l’assenza è giustificata” con “il permesso è giustificato” e quel “anche in ordine all’orario”, quest’ultima facendo presupporre che ai fini della reale fruizione del “permesso” bisogna indicare l’orario della visita.

    Quindi ci domandiamo: se l’assenza continua ad essere considerata “malattia” (“Nel caso in cui l'assenza per malattia”…) e quindi rientra nel periodo di comporto e si ha la trattenuta “Brunetta”, che senso ha parlare di “permesso”? Esiste forse la malattia “ad ore” o per la quale si ha bisogno di chiedere un “permesso”? Non a caso gli Orientamenti ARAN in materia (richiamati anche dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996) hanno sempre affermato che “Viene ESCLUSO, inoltre, il FRAZIONAMENTO DELLA GIORNATA DI ASSENZA PER MALATTIA”.

    La malattia, infatti, deve necessariamente essere intesa per l’intera giornata e non può certo essere ad “ore”. Inoltre, non necessita di un “permesso”. È, appunto, “malattia”.

    Giova inoltre ricordare, così come specificato nella Circolare Ministeriale e in quella del Ministero del lavoro sopra citate, che quando il dipendente non vuole imputare la visita specialistica a malattia (con tutto ciò che quindi comporta: periodo di comporto e trattenuta “brunetta”), può sempre fruire dei permessi per motivi familiari e personali (artt. 15 e 19 CCNL/2007) o ad ore (art. 16 CCNL/2007). In poche parole nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a RICHIESTA, OLTRE CHE DELL'ASSENZA PER MALATTIA, ANCHE di un permesso a recupero.

    Insomma: o è giorno di malattia o è permesso.

    Il tanto atteso parere è arrivato, ma ci lascia perplessi

    Fonte: Paolo Pizzo (03 aprile 2014)

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    Il caos interpretativo per l'assenza per visita specialistica

    Si registra l'ennesimo intervento legislativo che “invade” la sfera contrattuale in materia scolastica. Continua, insomma, la volontà dello Stato di riappropriarsi di una materia, quale quella della gestione del rapporto di lavoro e dell'imposizione dei doveri e riconoscimento dei diritti, cogliendo l'occasione che viene offerta dal blocco del rinnovo della contrattazione.

    Dopo il caso ferie, scatti, corsi di aggiornamento e formazione ecc, ora è il momento delle assenze per malattia per visita specialistica.

    Occorre premettere che in verità nel comparto scuola, vuoi per dimenticanza, vuoi per diverse ragioni che non è qui il caso di spiegare, non esisteva e non esiste un permesso specifico per visita specialistica. Lo strumento a
    cui ricorreva ed a parer mio può ancora ricorrere il lavoratore è l’assenza per malattia ma anche la fruizione di un giorno di permesso per motivi personali; la fruizione di un permesso breve.

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    La Legge 125 del 30.10.2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30.10. 2013, ha innovato il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 ( noto come Testo unico del Pubblico Impiego) Art. 55-septies comma 5-ter che ora recita “ Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ((il permesso e' giustificato)) mediante la presentazione di attestazione ((, anche in ordine all'orario,)) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione ((o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica))”.

    Una norma scritta male, che presenta diverse contraddizioni, e che si presta a diverse interpretazioni.

    L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con atto Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 7050 del 4 aprile 2014 eccepisce che “ Come può evincersi dal testo della norma, dunque:

    - dove era citata l’assenza per malattia, ora si parla di permesso
    - dove si prevedeva, a giustificazione dell’assenza, una attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura (anche privati) che avevano svolto la visita e/o la prestazione, oggi si chiede anche l’indicazione dell’orario di ingresso e uscita;
    - è previsto che l’attestazione possa essere rilasciata in versione cartacea o on line. In buona sostanza, la principale novità della legge di conversione si sostanzia nel fatto che il dipendente, per effettuare visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici non può più usufruire di giornate di malattia, ma dei permessi per documentati motivi personali o istituti contrattuali similari.

    Riprende in sostanza i passaggi come precisati dal Dipartimento della Funzione pubblica nella Circolare n. 2 del 17.02.2014 a seguito dell’entrata in vigore della novella, per l’effettuazione di tali visite il dipendente "deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali simili o alternativi (ad es. permessi brevi )".

    Il servizio Linea Amica così scrive in materia “ La giustificazione dell’assenza avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza) e consegnata al dipendente per il successivo inoltro all’amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente per via telematica a cura del medico o della struttura. L’attestazione deve indicare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l’indicazione del medico o della struttura presso cui si è svolta la visita, il giorno e l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura che ha erogato la prestazione.

    L’attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta i sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 delDPR n. 445 del 2000. In caso di concomitanza tra l’espletamento delle visite e situazione di incapacità lavorativa trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia. nel caso di dipendenti che a causa delle patologie sofferte debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità di lavoro, trovano applicazione le regole sulla giustificazione delle assenze per malattia. Tuttavia, ai fini della semplificazione, si ritiene possa essere sufficiente anche un'unica certificazione (che per queste ipotesi può essere anche cartacea) rilasciata dal medico curante in cui attestare la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa secondo cicli o secondo un calendario stabilito dal medico.

    Il dipendente dovrà produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi seguire lesingole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questo caso l'attestazione di presenza dovrà anche contenere l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante. L'attestazione di presenza presso la struttura di cura può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio”.

    Dunque da un lato emerge una fonte primaria legislativa, applicabile ai dipendenti della scuola,che innova o specifica la materia, dall'altro lato hai invece delle circolari più che interpretative forse di carattere dispositivo.

    Come è noto, “con il termine circolare non si intende un tipo di atto ben definito, ma il mezzo con cui determinate comunicazioni vengono effettuate. Si può ritenere ormai assodato (in dottrina come nei più condivisi arresti giurisprudenziali) che con il termine circolare non si voglia intendere un tipo di atto amministrativo contrassegnato da un contenuto preciso, ma un semplice strumento o modo di comunicazione dai contenuti più eterogenei. TAR LAZIO di ROMA - SENTENZA 30 agosto 2012, n.7395”.

    Non a caso fin da epoca lontana (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 12 maggio 1987 n. 762 e 29 gennaio 1987 n. 147) e anche di recente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2011 n. 177), l’interpretazione giurisprudenziale in merito alla individuazione del plesso giurisdizionale dinanzi al quale possono avanzarsi istanze di annullamento di circolari (alla cui categoria espressamente le stesse parti ricorrenti, in più passaggi degli atti processuali depositati, ritengono che possano ascriversi senza ombra di dubbio gli atti gravati) ha confermato che se per un verso una circolare amministrativa non è una fonte normativa, ciononostante l’eventuale contrasto fra il vincolo imposto dall’Amministrazione a se stessa con la circolare e il concreto suo operato può realizzare un profilo di eccesso di potere, vizio che deve essere dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio in quanto esso, per il principio della domanda di parte, non può essere rilevato d’ufficio dal giudice amministrativo (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 177 del 2011, cit.)

    “Nondimeno altra parte della giurisprudenza ritiene che le circolari non possano essere impugnate (in tal senso Cass., Sez. un., 2 novembre 2007 n. 23031) ed in particolare quelle a contenuto meramente interpretativo di una norma di legge non potendo essere riconosciuto a tale tipo di atto alcuna efficacia normativa esterna, in quanto la circolare non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione, impugnabili innanzi al giudice amministrativo, in via di azione, o disapplicabili dal giudice tributario od ordinario, in via incidentale. Più in particolare le Sezioni unite (nella decisione surrichiamata) hanno affermato che, ammettere l’impugnabilità della circolare interpretativa innanzi al giudice amministrativo - con la possibilità per quest'ultimo di annullarla, peraltro con effetto erga omnes - significherebbe precludere a tutti gli uffici dell'amministrazione finanziaria di accogliere quella interpretazione, con il risultato - contrario ai principi costituzionali - di elevare il giudice amministrativo al rango di interprete autentico della norma tributaria e ciò, nello specifico della circolare emanata in materia tributaria, anche perché”:

    1) la circolare emanata nella materia è in sostanza non vincolante;
    2) la circolare nemmeno vincola inoltre gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica);

    1. la circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata;

    1. la circolare non vincola, infine, il giudice (e, a maggior ragione, la Corte di Cassazione) dato che per l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente al giudice il compito di interpretare la norma (del resto, al giudice tributario è attribuita, nella materia tributaria, la giurisdizione esclusiva). In tal caso non può non concordarsi con una autorevole dottrina secondo la quale, ammettere l’impugnabilità della circolare interpretativa innanzi al giudice amministrativo - con la possibilità per quest'ultimo di annullarla, peraltro con effetto erga omnes - significherebbe precludere a tutti gli uffici dell'amministrazione di accogliere quella interpretazione, con il risultato - contrario ai principi costituzionali - di elevare il giudice amministrativo al rango di interprete autentico della norma tributaria.

    Questi enunciati sono i principi prevalenti in dottrina e giurisprudenza. Però, come detto, più che in tema di circolare interpretativa si potrebbe essere innanzi ad una circolare dispositiva ma nello stesso tempo che innova, in modo peggiorativo la materia. Perché?

    Perché, quando la Legge rileva che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ((il permesso e' giustificato)) mediante la presentazione di
    attestazione ((, anche in ordine all'orario,)) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione ((o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica), siamo certi che siano venuti meno i precedenti regimi?

    Ben può interpretarsi questa disposizione legislativa nel senso che il lavoratore, che si assenta per visita specialistica e che ricorre al permesso, di cui alle disposizioni contrattuali, deve giustificare tale permesso mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o la prestazione.

    Dunque rimane invariata la possibilità di ricorrere all'istituto della malattia, e non può che rimanere invariata, anche perché, come è noto, i permessi non sono infiniti, sono pochi, e senza dimenticare che per i precari sussiste il danno in ordine alla mancata retribuzione dei permessi ivi considerati. Dunque, siamo innanzi certamente ad una Legge scritta male, che ha dato la possibilità a solerti funzionari di emanare circolari dispositive che hanno innovato in peius la materia.

    Che fare?

    A parer mio i lavoratori che devono ricorrere alla visita specialistica possono assentarsi tramite l'istituto della malattia, ciò non è stato abrogato, e nel caso in cui, invece, devono ricorrere ai permessi contrattuali, devono attenersi, in sede di giustificazione, ai precetti del nuovo testo legislativo, almeno sino a quando quel precetto legislativo non venga definito come illegittimo.

    Ovviamente sussiste sempre la possibilità, cosa che non dovrebbe sorprendere, che le circolari come emanate siano corrette, nel senso che la Legge ivi considerata, abbia volutamente ristretto e limitato il diritto alla salute dei lavoratori, una disposizione che si porrebbe in linea con quella austerità che impone rigore e lede diritti anche costituzionalmente garantiti, ma se così fosse, oltre ad una disposizione incostituzionale ci troveremmo innanzi ad un mero attacco, ignobile, a diritti che non devono essere intaccati. Non è sulla salute dei lavoratori,sul diritto di curarsi, che si può e si deve fare cassa, a prescindere dal fatto che il pareggio di bilancio sia stato costituzionalizzato.

    L'articolo originale

    Leggi anche Assenza per visita specialistica imputata a malattia: si cambia, ma non tutto è chiaro

    Fonte: Marco Barone (06 aprile 2014)

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    Assenza per convalescenza, va applicata "trattenuta Brunetta"?

    A parere di chi scrive i periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale) non dovranno avere decurtazione.

    In merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di assenza dovuti a convalescenza post-ricovero ospedaliero a seguito di ricovero o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla struttura pubblica o dal medico curante, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 53 del 5/11/2008 ha affermato che in caso di ricovero ospedaliero, il rinvio dinamico della legge alla previsione del Contratto per il comparto Ministeri, non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute appunto a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.

    Ciò che indica la Funzione Pubblica va per me applicato anche al personale del comparto Scuola, in virtù del fatto che il parere parla di “rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi inclusa la regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero”, così come appunto prevede anche l’art. 17 del CCNL/2007 al pari del Contratto del comparto Ministeri.

    Non a caso nel 2009 la nota del MEF Prot. n. 27553 ribadisce: “…il trattamento accessorio oltre che per gli infortuni sul lavoro, le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, i ricoveri ospedalieri o i day-hospital e le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, va corrisposto anche per i periodi di convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante.”

    Pertanto nessuna decurtazione ti dovrà deve essere effettuata per i periodi collegati non solo al ricovero ospedaliero ma anche al post ricovero.

    Fonte: Paolo Pizzo (07 aprile 2014)

     
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