Certificato di malattia telematico (certificato medico online)

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    Visite fiscali, Inps chiarisce. Impossibile effettuare visite orari riforma Brunetta

    L'Inps ha emanato giorno 12 marzo il messaggio n. 4344, con il quale si danno chiarimenti su circolare n. 118 del 12.09.2011.

    L'Inps comunica che per quanto concerne i lavoratori del settore pubblico, il servizio fornito non potrà coprire – allo stato attuale – l’intero orario di reperibilità previsto dalle disposizioni vigenti per tali lavoratori (9.00-13.00/15.00-18.00) essendo possibile infatti effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00).

    L'Inps chiede ai lavoratori massima attenzione e precisione nell'inserimento dei dati di reperibilità nel certificato, nonchè avverte che le richieste di visite mediche domiciliari da parte dei datori di lavoro mediante fax saranno accolte solo in eventuali casi di interruzione del servizio telematico.

    Leggi tutto il Messaggio dell'Inps

    Fonte: Orizzonte Scuola (16 marzo 2012)

    MOLLIE87
     
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    Malattia: chiarimento su visite fiscali Inps

    Messaggio INPS n. 4344 del 12 marzo 2012 su visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale nel caso in cui il datore di lavoro opti per il servizio Inps e non per l'Asl territorialmente competente.

    A cosa prestare attenzione

    "Appare utile puntualizzare, inoltre, con particolare riferimento ai lavoratori del settore pubblico, che il servizio fornito dall'Inps non potrà coprire - allo stato attuale - l'intero orario di reperibilità previsto dalle disposizioni vigenti per tali lavoratori (9.00-13.00/15.00-18.00) essendo possibile infatti effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00).

    Con il nuovo sistema di richiesta on line sarà possibile per il datore di lavoro inoltrare richieste in qualsiasi momento nell'arco delle 24 ore; tuttavia, saranno elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza le richieste pervenute entro le ore 9.00 per la fascia antimeridiana e ore 12.00 per quella pomeridiana.

    Per consentire il controllo medico legale domiciliare, è di fondamentale importanza che il lavoratore verifichi, con la massima attenzione e precisione, l'inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti all'indirizzo per la reperibilità. Anche per tale aspetto, infatti, nulla è innovato rispetto al passato e, pertanto, la responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l'onere di controllare i suddetti dati al momento dell'inserimento da parte del medico o successivamente visualizzando la copia stampata del certificato stesso".

    Leggi il messaggio INPS

    Fonte: Orizzonte Scuola (20 marzo 2012)

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    Decurtazioni economiche per malattia sono legittime

    Questa la pronuncia della Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sul giudizio di legittimità costituzionale delle decurtazioni economiche sui periodi di malattia dei dipendenti pubblici, promosso dal Tribunale di Livorno nel procedimento vertente tra R.C. ed altri e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altro.

    La disposizione su cui si basava il procedimento legale è l'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

    «1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. […] 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».

    La decisione

    La Corte Costituzionale, con Presidente Alfonso Quaranta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

    Le motivazioni

    "È, infatti, non sostenibile che la riduzione di retribuzione sancita dalla norma in questione, con la salvezza del trattamento fondamentale e la brevità della durata, costringa il lavoratore ammalato, come opina il rimettente, a rimanere in servizio pur di non subirla, anche a costo di compromettere ulteriormente la salute.

    La decurtazione retributiva de qua, non comportando aggravi particolari, è del tutto inidonea ad esercitare qualunque coazione al riguardo.

    D'altro canto, a tutto voler concedere, questa Corte ha già riconosciuto che anche il diritto alla salute dev'essere contemperato con altre esigenze costituzionalmente tutelate (sentenze n. 212 del 1998 e n. 212 del 1983; ordinanza n. 140 del 1995). E nella specie viene, altresì, in rilievo, come si è visto, il buon andamento della pubblica amministrazione, che la norma censurata si propone a ragion veduta di perseguire disincentivando l'assenteismo."

    La sentenza

    Sentenza 120/2012

    Giudizio

    Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA

    Camera di Consiglio del 04/04/2012 Decisione del 07/05/2012

    Deposito del 10/05/2012 Pubblicazione in G. U.

    Norme impugnate:

    Art. 71 del decreto-legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni. in legge 06/08/2008, n. 133.

    Massime:

    Atti decisi:

    ord. 257/2011

    SENTENZA N. 120

    ANNO 2012

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dal Tribunale di Livorno nel procedimento vertente tra R.C. ed altri e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altro, con ordinanza del 5 agosto 2011, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2011.

    Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

    Ritenuto in fatto

    1.– Il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 5 agosto 2011, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione, dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale disposizione prevede, per quanto rileva rispetto ai vizi denunciati, che «1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. […] 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».

    1.1.– Riferisce il giudice rimettente che R.C., A.B., M.R. ed altri, tutti dipendenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avevano proposto ricorso innanzi ad esso al fine di ottenere l'accertamento del loro diritto a ricevere, in caso di malattia, l'intero trattamento retributivo in busta paga, e non solo il trattamento “minimo o fondamentale” siccome disposto dal succitato art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, con conseguente condanna del Ministero convenuto a corrispondere, appunto, l'intero trattamento retributivo, spettante anche in caso di malattia del lavoratore, previa disapplicazione della norma censurata. Ne desume la centralità della verifica della legittimità costituzionale della norma in oggetto ai fini dell'accertamento richiesto, con conseguente rilevanza manifesta della questione, perché la precedente normativa, la quale prevedeva che il trattamento retributivo del periodo di malattia non fosse diverso da quello di effettivo lavoro, senza alcuna decurtazione retributiva, sarebbe stata modificata in senso deteriore e peggiorativo per i lavoratori del comparto scuola.

    1.2.– Circa la non manifesta infondatezza, il giudice a quo formula le seguenti osservazioni.

    1.2.1.– L'art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 risulterebbe, innanzitutto, in palese contrasto con l'art. 3 Cost., il quale tutela la persona e la sua dignità e stabilisce il principio generale di eguaglianza dei cittadini di fronte all'ordinamento. Ad avviso del rimettente, infatti, la disposizione censurata determina un'illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei dipendenti del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato. Nel settore privato, infatti, si giunge al massimo, in alcuni contratti collettivi, alla previsione dell'omesso pagamento dei primi tre giorni di malattia, subentrando dal quarto giorno l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e nessun contratto priva il lavoratore della retribuzione o di una parte sostanziale di essa oltre il terzo giorno. Conseguentemente, poiché la parità di condizioni, sancita dall'art. 3 Cost. come vincolo inderogabile posto al legislatore ordinario, può essere derogata solo sulla base di criteri o elementi che evitino di trattare situazioni omogenee in modo differenziato, il legislatore avrebbe nella specie finito col trattare in maniera differente le due categorie di lavoratori, discriminando quelli del settore pubblico. E, ciò, in violazione dell'art. 3 Cost. in relazione al principio di uguaglianza tra i lavoratori, la cui appartenenza al settore pubblico o privato non giustificherebbe la disparità di trattamento sotto il profilo in esame, «in quanto entrambi [i] rapporti di lavoro sono caratterizzati dagli stessi elementi di subordinazione ed in quanto la malattia è un evento rispetto al quale non ha alcuna rilevanza la natura pubblica o privata del datore di lavoro».

    1.2.2.– Inoltre, la citata normativa si ripercuoterebbe negativamente sulla retribuzione del lavoratore in malattia, cui sarebbero sottratti, durante il periodo d'infermità, indennità o trattamenti aggiuntivi comunque di sua spettanza per diritto in tal senso già acquisito e sancito in busta paga e costitutivi della sua retribuzione globale di fatto, pur differenziata in varie voci. II lavoratore legittimamente ammalato, dunque, verrebbe a subire una riduzione dello stipendio in busta paga. Riduzione che, dati i livelli degli stipendi ad oggi percepiti dai lavoratori del comparto pubblico, sarebbe tale da non garantire agli stessi una vita dignitosa, in contrasto con l'art. 36 Cost. Il concreto danno economico (in senso retributivo e contributivo) subìto dal lavoratore del settore pubblico in virtù dell'applicazione della nuova legge sarebbe ingiusto e illegittimo anche alla luce del fatto che il lavoratore, e la parte sindacale stipulante nel suo interesse, quando sottoscrive un contratto di lavoro, non si vede garantito solamente il minimo retributivo tabellare, ma anche le indennità e le voci di compenso destinate, invece, ad essere perdute in caso di malattia.

    1.2.3.– La Costituzione tutela, altresì, la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Sicché, la norma in questione, incidendo pesantemente sulla retribuzione del lavoratore ammalato, determinerebbe un abbassamento del livello di protezione della salute del lavoratore. Questi, infatti, spinto dalle necessità economiche, sarebbe in concreto indotto a lavorare, sì da aggravare il proprio stato di malattia con danno per se stesso e la collettività, in palese violazione dell'art. 32 Cost.

    1.2.4.– Vi sarebbe, infine, una lesione dell'art. 38 Cost., integrata dalla privazione, in corso di malattia, di una parte della retribuzione globale di fatto dovuta al lavoratore, in misura tale da far mancare al cittadino, in quel momento inabile al lavoro, i mezzi di mantenimento e di assistenza.

    2.– Con atto depositato il 3 gennaio 2012 è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, instando per la dichiarazione d'inammissibilità o, comunque, d'infondatezza delle questioni proposte dal Tribunale di Livorno con l'ordinanza succitata.

    2.1.– In primo luogo, la difesa dello Stato ha eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Livorno.

    2.1.1.– Le questioni dovrebbero essere considerate inammissibili, in primo luogo perché difetterebbero di descrizione puntuale e non consentirebbero di verificarne l'effettiva rilevanza nel giudizio a quo. Rileva la difesa dello Stato al riguardo che il rimettente, dopo avere affermato che la questione «è punto centrale dell'accertamento chiesto a questo giudice del lavoro e quindi […] è rilevante», non avrebbe specificato la sussistenza di concreti elementi idonei a fondare l'accoglimento dell'istanza, né, sotto altro profilo, avrebbe enucleato aspetti di concretezza del danno asseritamente sofferto dalle parti ricorrenti.

    2.1.2.– L'inammissibilità delle questioni sarebbe dovuta anche all'irricevibilità della domanda formulata dai ricorrenti, poiché richiedenti la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione dell'intero trattamento retributivo anche al lavoratore in malattia, previa la “disapplicazione” della norma sospettata d'incostituzionalità. Donde l'irricevibilità della domanda, non essendo ammesso nel nostro ordinamento alcun sindacato diffuso in ordine alla legittimità costituzionale.

    2.1.3.– Ad avviso della difesa dello Stato, inoltre, il giudice rimettente muove dall'erroneo presupposto che il rapporto di pubblico impiego e il rapporto subordinato nel settore privato siano realtà giuridiche sovrapponibili. Diversamente, secondo un indirizzo consolidato della dottrina e della giurisprudenza, anche costituzionale, «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni deve configurarsi, nel suo complesso, come speciale rispetto a quello alle dipendenze dell'imprenditore privato» (la difesa statale richiama Corte di cassazione, sezione lavoro, 13 agosto 2008, n. 21586; Corte costituzionale n. 313 del 1996, n. 309 del 1997, n. 89 [rectius 82] del 2003, n. 199 del 2003). In particolare, secondo l'Avvocatura dello Stato, nel «settore pubblico si deve rispondere al principio dell'interesse collettivo all'imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), […]. La specialità dell'impiego pubblico, che va valutata anche sul piano dei costi finanziari sopportati dalla collettività, determina una grande dicotomia tra pubblico e privato che impedisce qualsiasi assimilazione. […]». Donde l'ulteriore inammissibilità delle questioni proposte sotto tale profilo.

    2.2.– Oltre ad essere palesemente inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Livorno sarebbero, altresì, destituite di fondamento nel merito.

    2.2.1.– In relazione all'asserita illegittimità dell'art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 con riferimento all'art. 3 Cost., premette la difesa dello Stato che il principio di eguaglianza si specifica nel principio di ragionevolezza, il quale impone di trattare in modo uguale situazioni uguali ed in modo differenziato situazioni diverse. Una disparità di trattamento, quindi, potrebbe essere lamentata solo a fronte di situazioni di fatto identiche o analoghe.

    Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 287 del 2006) e conformemente a quella amministrativa espressasi in ordine al dubbio di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 (Tribunale amministrativo regionale del Lazio 24 aprile 2009, n. 4078), sarebbero state accomunate due situazioni non omogenee dal punto di vista della determinazione dei rispettivi trattamenti retributivi, «perché i lavoratori privati, a differenza di quelli pubblici, fruiscono, in caso di malattia, dell'indennità corrisposta dall'INPS che sostituisce la retribuzione». Peraltro, l'incomparabilità delle discipline del lavoro pubblico e privato sarebbe confermata dal fatto che, pur essendo vero che la disciplina relativa ai lavoratori del settore privato prevede un massimo di tre giorni di decurtazioni, è altrettanto vero che per alcune categorie di dipendenti privati la contrattazione collettiva dispone una vera e propria interruzione integrale della retribuzione per il primo giorno di assenza (in questo senso, l'accordo Fiat Mirafiori del 23 dicembre 2010).

    Secondo la difesa dello Stato, dunque, la piena legittimità della disposizione oggetto di censura deriva dall'assoluta diversità del regime delle due tipologie di rapporti, connessa anche alla specialità di quello di tipo pubblicistico diffusamente riconosciuta dalla giurisprudenza e tale da escludere senz'altro la lesione del principio di eguaglianza.

    2.2.2.– In relazione all'asserita illegittimità della disciplina posta dall'art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 rispetto all'art 36 Cost., la difesa dello Stato rileva in via preliminare che analoghe riduzioni o decurtazioni del trattamento economico erano previste già dalla regolamentazione pubblicistica del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, laddove, con le opportune esclusioni, era stata introdotta, onde evitare abusi nella fruizione del congedo straordinario per malattia, la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti per la prima giornata di assenza.

    Ne conseguirebbe la non fondatezza, altresì, della censura in esame, tenuto conto del principio, reiteratamente ribadito dalla Coste costituzionale (sentenze n. 287 del 2006, n. 470 del 2002 e n. 164 del 1994), secondo cui, al fine di verificare la legittimità delle norme in tema di trattamento economico dei dipendenti in relazione al disposto dell'art. 36 Cost., occorre far riferimento, non già alle singole componenti di quel trattamento, ma alla retribuzione nel suo complesso.

    Dovendosi avere riguardo – in sede di giudizio di non conformità della retribuzione ai requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza – al principio di omnicomprensività della retribuzione medesima, non ci si potrebbe arrestare alla mera trattenuta degli emolumenti accessori connessi con lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa.

    Né il legislatore avrebbe dovuto indicare specificamente le voci retributive ridotte, piuttosto che riferirsi genericamente alle indennità e agli emolumenti di carattere accessorio. Da un lato, infatti, con la predetta terminologia il legislatore si sarebbe limitato a recepire le tradizionali locuzioni già contenute nei contratti collettivi e comunemente accettate senza sospetti d'illegittimità. Dall'altro, la precisazione che la decurtazione tocca unicamente le voci retributive accessorie (con salvezza del trattamento economico fondamentale) varrebbe ad escludere ogni possibile lesione dei principi costituzionali di sufficienza, proporzionalità e intangibilità della retribuzione, nel quadro del già rilevato carattere di onnicomprensività della stessa e nel solco della disciplina dettata dai contratti collettivi, siccome ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR del Lazio 24 aprile 2009, n. 4078, cit.).

    Con l'effetto, in conclusione, che la decurtazione prevista dalla disposizione oggetto di censura, limitata agli emolumenti accessori e ai primi dieci giorni di assenza, non sarebbe concretamente idonea ad arrecare al lavoratore un serio pregiudizio in relazione al diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.

    2.2.3.– Neppure il preteso contrasto della norma censurata con l'art. 32 Cost. avrebbe ragion d'essere.

    A tale riguardo, la difesa dello Stato osserva, in primo luogo, che nell'assetto dello stato sociale attualmente vigente nell'ordinamento italiano, la tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività è assicurata, sotto il profilo pubblicistico, garantendo cure gratuite agli indigenti e rendendo disponibili ai cittadini strumenti di diagnosi e cura, anche in relazione all'entità del reddito. E sotto tale aspetto la norma censurata non avrebbe alcuna incidenza, perché concernente solamente la misura del trattamento economico da riconoscere in caso di assenza per malattia.

    Del tutto evanescente sarebbe, inoltre, l'argomento, meramente suggestivo, secondo cui la prevista riduzione del trattamento economico in costanza di malattia potrebbe indurre il lavoratore a continuare a lavorare e, in tal modo, a trascurare le cure, poiché «la descrizione di un eventuale fenomeno psicologico non è di per sé sufficiente a dimostrare la violazione dell'invocato parametro di costituzionalità. […] l'ammontare della decurtazione è abbastanza esiguo e non è tale da causare un'incisione pesante sul trattamento economico ordinariamente spettante al dipendente. […] la norma si aggiunge alle analoghe previsioni già presenti da numerosi anni nei contratti collettivi dei comparti e delle aree del settore pubblico e, pertanto, un eventuale effetto di induzione alla prestazione lavorativa non può di certo essere imputato alla sopravvenuta disciplina di rango legislativo».

    Inoltre, anche la scelta di non curarsi costituirebbe entro dati limiti una forma di esercizio del diritto alla salute, quale espressione dell'autodeterminazione dell'individuo, rappresentando una libertà costituzionalmente tutelata dal medesimo art. 32 Cost.

    In ogni caso, in presenza della prognosi contenuta in un'attestazione di malattia, sarebbe inesorabilmente precluso al dipendente il rientro anticipato in servizio, senza che l'Amministrazione possa assentire anzitempo lo svolgimento dell'attività lavorativa.

    2.2.4.– Quanto, infine, al sospettato scostamento della norma denunciata dall'art. 38 Cost., anche tale censura, a parere della difesa dello Stato, si rivela infondata.

    Secondo l'impostazione da essa accreditata, infatti, la tutela costituzionale in oggetto non si estende fino al punto di pretendere la corresponsione durante il periodo di malattia dell'intero trattamento economico, ma richiede, invece, la garanzia di «mezzi adeguati alle esigenze di vita», alla stregua di un criterio di sufficienza e proporzione rispetto ai bisogni dell'assicurato e con la possibilità di comprimere persino questo “zoccolo duro” qualora sia imperativa la tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti, come i crediti alimentari. Sicché, solo l'irrisorietà della provvidenza, nella specie esclusa dalla salvaguardia dell'intero trattamento fondamentale, potrebbe far dubitare della legittimità costituzionale della disciplina sul trattamento economico in malattia.

    D'altro canto, osserva la difesa dello Stato che pure la disciplina contenuta nel codice civile delinea il trattamento in favore del lavoratore ammalato nei termini di «un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali […], dagli usi o secondo equità» (art. 2110 cod. civ.), riconoscendo, quindi, che l'indennità de qua – in misura da determinarsi in base alle fonti ivi richiamate – possa essere di ammontare diverso da quello del normale trattamento economico, purché risulti comunque adeguata alle esigenze di vita del lavoratore (in tal senso, Corte di cassazione, sezioni unite, 24 novembre 1992, n. 12516, preceduta da Corte di cassazione, sezione lavoro, 27 giugno 1986, n. 4287 e 15 giugno 1988, n. 4060).

    In sostanza, la norma codicistica, che rappresenta la cornice legale di riferimento, non impone alcuna soglia minima di protezione economica del lavoratore in caso di malattia, mancando nella stessa qualunque indicazione in ordine all'entità del trattamento economico correlativo. Con la conseguenza di escludere che tale misura debba necessariamente coincidere con l'intera retribuzione normalmente percepita dal lavoratore e di assegnare alla contrattazione collettiva, anche con riferimento al settore del lavoro privato, un ruolo regolativo fondamentale al riguardo.

    Peraltro, l'Avvocatura generale dello Stato richiama la giurisprudenza costituzionale in base alla quale non sussiste violazione dell'art. 38 Cost. allorché, con apposita normativa, siano regolati l'insorgenza e l'esercizio del diritto all'erogazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita per l'evento malattia («siano poste con essa condizioni requisiti ed anche oneri», sentenza n. 78 del 1988; sentenza n. 180 del 1982). Perché rientra nella discrezionalità del legislatore la ricerca di un contemperamento tra le esigenze di vita dei lavoratori e la soddisfazione di altri princìpi, pure costituzionalmente garantiti, come il buon andamento dell'amministrazione, gravemente pregiudicato dal fenomeno del cosiddetto assenteismo, il cui contenimento costituirebbe l'obiettivo della norma censurata insieme con l'evidente necessità di riduzione della spesa pubblica.

    Inoltre, l'ammontare dei trattamenti potrebbe essere condizionato dalla situazione economica e dalle esigenze finanziarie da fronteggiare. Tali da indurre la Corte costituzionale a valorizzare con intensità crescente, nel bilanciamento complessivo degli interessi costituzionalmente protetti (tra cui la tutela previdenziale), anche l'aspetto delle risorse finanziarie disponibili e dei mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa (sentenze n. 531 del 2001, n. 417 del 1996, n. 361 del 1996, n. 421 del 1995, n. 240 del 1994, n. 243 del 1993, n. 226 del 1993 e n. 119 del 1991), con la riaffermata discrezionalità legislativa nella fissazione dell'ammontare delle prestazioni sociali anche alla luce delle disponibilità finanziarie. Da questo punto di vista, sarebbe illuminante la collocazione della disposizione censurata in un contesto di misure finanziarie di contenimento della spesa pubblica, con lo scopo specifico di contrastare il fenomeno dell'assenza ingiustificata dal lavoro (o meglio falsamente giustificata).

    Considerato in diritto

    1.– Il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 5 agosto 2011, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione, dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

    2.– Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui stabilisce che «1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. […] 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».

    La norma in esame è sospettata di illegittimità, perché, durante il periodo d'infermità, priverebbe ingiustificatamente i lavoratori pubblici, diversamente da quelli privati, di una parte della retribuzione di fatto di loro spettanza, inducendoli a lavorare e a mettere, così, a repentaglio la salute, pur di non subire la relativa decurtazione. In tal modo sarebbero lesi gli artt. 3, 32, 36 e 38 Cost.

    2.1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l'inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Livorno, in primis, per difetto di rilevanza.

    L'eccezione non è fondata.

    Il giudice rimettente, premessa la richiesta dei ricorrenti (tutti dipendenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) di ottenere il trattamento di malattia in misura corrispondente all'intero trattamento retributivo in busta paga, ha chiaramente enunciato di dover fare applicazione, ai fini della definizione della lite, dell'art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, modificativo in peius della precedente normativa di settore e, dunque, ostativo all'accoglimento della domanda.

    Ciò è sufficiente a dimostrare la rilevanza delle questioni proposte, perché è di tutta evidenza che il giudice a quo abbia inteso riferirsi ad ipotesi rispetto alle quali l'art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 avrebbe, a suo avviso, davvero introdotto un trattamento meno favorevole.

    2.2.– Anche l'eccezione d'inammissibilità proposta dalla difesa dello Stato per avere i ricorrenti sollecitato la disapplicazione della norma è destituita di fondamento. Difatti, il giudice rimettente ha interpretato correttamente l'istanza dei lavoratori nel senso di voler rimettere a questa Corte, secondo il sistema di controllo accentrato previsto dall'ordinamento giuridico italiano, il giudizio di legittimità costituzionale della norma in esame.

    2.3.– Dev'essere, infine, disattesa l'eccezione d'inammissibilità per erronea e/o incompleta ricostruzione del quadro normativo, perché basata su elementi, come quello dell'asserita incomparabilità tra lavoro pubblico e privato, che ridondano sul merito delle questioni sollevate.

    3.– Nel merito, le questioni non sono fondate.

    3.1.– La disposizione censurata prevede inderogabilmente la detrazione delle competenze accessorie dal trattamento dovuto al lavoratore in malattia per i primi dieci giorni, in un quadro di misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di «riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello privato» (relazione al disegno di legge n. 1386 presentato alla Camera dei deputati il 25 giugno 2008) e con l'effetto dichiarato di utilizzare i risparmi in tal modo realizzati per il miglioramento dei saldi di bilancio delle pubbliche amministrazioni, senza alcuna confluenza nei fondi per la contrattazione integrativa.

    La differenza più rilevante rispetto alla disciplina previgente, di fonte eminentemente contrattuale (art. 17 del contratto collettivo relativo al personale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007) risiede nella generalizzata operatività della riduzione in esame, indipendentemente dalla durata della malattia.

    Così ricostruita la ratio legis, la disposizione in oggetto si sottrae alle censure del rimettente.

    3.2.– Dev'essere, anzitutto, esclusa la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.

    In primo luogo, l'art. 2110 del codice civile dispone che, in caso di malattia, spettano al lavoratore la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità. Ciò significa che già la norma generale di disciplina dell'istituto è programmaticamente aperta ad una pluralità di soluzioni regolative di dettaglio.

    In secondo luogo, sotto il profilo in esame, l'impianto normativo del lavoro pubblico non è confrontabile con quello del lavoro privato, per il fatto che nell'àmbito di quest'ultimo convivono regimi notevolmente diversificati. Invero, per esso, talora si fa ricorso ad un sistema assicurativo obbligatorio (destinato peraltro solo ad una parte dei lavoratori: operai, agricoli ed altre specifiche categorie), rispetto al quale, di conseguenza, la contrattazione collettiva svolge una funzione integrativa nei vari settori merceologici (intervenendo con una quota della retribuzione in aggiunta alla prestazione previdenziale). Talora, invece, la copertura previdenziale non è prevista (come nel caso degli impiegati). La legge speciale (art. 6 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, recante «Disposizioni relative al contratto d'impiego privato») e i contratti collettivi dispongono, quindi, autonomamente un trattamento retributivo a favore del lavoratore malato.

    Diversamente, nel lavoro pubblico privatizzato – al quale appartengono i lavoratori della scuola che sono parti nel giudizio a quo – la materia è sostanzialmente demandata alla contrattazione collettiva, in ossequio ai princìpi regolatori della normativa del settore, di cui agli artt. 2, 45 e 51 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con una varietà di discipline che risentono delle peculiarità di ciascun comparto di riferimento.

    Sicché, i due sistemi, privato e pubblico, già significativamente differenziati al loro interno, risultano assolutamente incomparabili, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, proprio in relazione al regime della malattia.

    A tutto ciò va aggiunto che, malgrado la tendenziale omogeneizzazione derivante dalla privatizzazione della disciplina del pubblico impiego, la Corte non ha mancato di escludere l'equiparabilità tra gli àmbiti del lavoro pubblico e del lavoro privato, affermando a più riprese la non perfetta coincidenza dei relativi regimi (sentenze n. 146 del 2008, n. 367 del 2006, nn. 199 e 82 del 2003, n. 309 del 1997, nonché nn. 313 e 388 del 1996).

    Peraltro, la scelta di depurare del trattamento accessorio la retribuzione fissa mensile del dipendente assente per malattia, sia pure con diverse sfumature, rappresenta una costante nei contratti collettivi del pubblico impiego, e non soltanto nel comparto scuola. Con l'effetto che la norma censurata s'iscrive nel sistema risultante dal complesso della contrattazione collettiva rivolta al personale pubblico dei singoli settori.

    3.3.– Neppure la questione di legittimità dell'art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, proposta in relazione all'art. 36 Cost., è fondata.

    La conservazione del trattamento fondamentale garantisce, per definizione, l'adeguatezza della retribuzione e la sua funzione alimentare durante il periodo di malattia, tanto più che la durata della riduzione è contenuta dalla disposizione censurata nei limiti della decade.

    Del resto, questa Corte ha reiteratamente chiarito che il giudizio sulla conformità di un trattamento all'art. 36 Cost. non può essere svolto per singoli istituti, né – può aggiungersi – giorno per giorno, ma occorre valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza (sentenze nn. 366 e 287 del 2006, n. 470 del 2002 e n. 164 del 1994). Con la conseguenza che la decurtazione del trattamento accessorio per i soli primi dieci giorni di malattia non arreca alla retribuzione del lavoratore una perdita che possa pregiudicarne, in spregio al dettato costituzionale, la “proporzionalità” o la “sufficienza”.

    3.4.– Per ragioni analoghe non è ravvisabile alcun contrasto della norma in oggetto con l'art. 38 Cost. Infatti, nessuna disposizione, né generale, né settoriale, impone che la prestazione economica in costanza di malattia coincida o tenda a coincidere con la retribuzione del lavoratore in servizio o con una sua determinata porzione. Sicché, il ragguaglio di essa al mero trattamento fondamentale per i soli primi dieci giorni di assenza non è così drastico da privare il lavoratore infermo di mezzi idonei di sussistenza.

    D'altro canto, si realizza in tal modo il ponderato bilanciamento, sia con altri princìpi costituzionalmente garantiti, come quello di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), indirettamente perseguito scoraggiando con la forza deterrente della penalizzazione economica fenomeni di assenteismo, sia con ulteriori esigenze di rango primario, come quella (particolarmente avvertita in materia previdenziale) di controllo della spesa pubblica.

    3.5.– Infine, non sussiste la denunciata lesione dell'art. 32 Cost.

    È, infatti, non sostenibile che la riduzione di retribuzione sancita dalla norma in questione, con la salvezza del trattamento fondamentale e la brevità della durata, costringa il lavoratore ammalato, come opina il rimettente, a rimanere in servizio pur di non subirla, anche a costo di compromettere ulteriormente la salute.

    La decurtazione retributiva de qua, non comportando aggravi particolari, è del tutto inidonea ad esercitare qualunque coazione al riguardo.

    D'altro canto, a tutto voler concedere, questa Corte ha già riconosciuto che anche il diritto alla salute dev'essere contemperato con altre esigenze costituzionalmente tutelate (sentenze n. 212 del 1998 e n. 212 del 1983; ordinanza n. 140 del 1995). E nella specie viene, altresì, in rilievo, come si è visto, il buon andamento della pubblica amministrazione, che la norma censurata si propone a ragion veduta di perseguire disincentivando l'assenteismo.

    per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Livorno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.

    F.to:

    Alfonso QUARANTA, Presidente

    Luigi MAZZELLA, Redattore

    Gabriella MELATTI, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.

    Il Direttore della Cancelleria

    F.to: Gabriella MELATTI

    Fonte: Orizzonte Scuola (14 maggio 2012)

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    Assenze per malattia e personale della scuola: assenza per visita specialistica

    Nell’“assenza per visita specialistica” vi rientra quella richiesta dal dipendente per sottoporsi a terapie mediche, prestazioni specialistiche, esami e accertamenti diagnostici. Non vi rientra invece la visita medica effettuata dal proprio medico di base a meno che quest’ultimo non la esegua a titolo di “specialista”.

    In questo caso l’attestazione dovrà recare nell’intestazione la specializzazione di cui è in possesso il medico di base e la dichiarazione di quest’ultimo che è stata effettuata una “visita specialistica”.

    Il Decreto Legge n. 98 del 2011 stabilisce che nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

    La norma introduce quindi una novità: se l’assenza per malattia avviene per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata.

    Bisogna fare una distinzione tra l’assenza per visita specialistica da imputare a malattia e quella per cui invece occorre uno dei permessi stabiliti dal CCNL/2007 del Comparto scuola.

    Assenza imputata a malattia

    La Circolare Ministeriale n. 301/1996 riconosceva valido anche per il comparto Scuola un parere espresso dall’ARAN per il comparto Ministeri:

    “…si riporta qui di seguito quanto precisato in proposito dalla summenzionata Agenzia per la Rappresentanza Negoziale con foglio prot. n. 11/2 del 15 febbraio 1996:

    “Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia dimostratamente possibile effettuarli al di fuori dell’orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l’esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell’assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia”.

    La circolare n. 8/2008 del Ministero del Lavoro, per quanto concerne i presupposti dell’imputabilità della visita specialistica alla assenza per malattia richiama le sentenze della Cassazione n. 5027/1988 e 3578/1985, giurisprudenza richiamata a suo tempo dall’ARAN per il comparto Ministeri e che specifica che gli accertamenti diagnostici e clinici e le visite mediche possono essere equiparate alla malattia solo se con particolari caratteristiche e requisiti:

    impossibilità di essere effettuati fuori dall’orario di lavoro, richiesta del medico e certificazione della struttura.

    Pertanto, ai sensi di quanto già chiarito dall’ARAN (parere come detto ritenuto valido anche per il comparto Scuola) e dalla circolare n. 8/2008 i presupposti necessari per imputare a malattia l’assenza per visita specialistica sono :

    1. Prescrizione del medico curante in quanto collegata ad uno stato patologico in atto o, in ogni modo, nel ragionevole timore di insorgenza dello stesso;
    2. Non sia oggettivamente possibile effettuarle al di fuori dell’orario di lavoro;
    3. Siano documentate con l’esibizione di una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.

    Dal momento che l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici – ricorrendone i presupposti – è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione.

    Ciò vuol dire che anche se l’assenza per malattia non riguarda un’infermità in atto ma viene fruita per un esame o visita specialistica, debba essere considerata come “malattia” a tutti gli effetti: ai fini della decurtazione retributiva e considerata come giorno di assenza ai fini del periodo massimo di comporto.

    L’assenza non potrà quindi essere considerata “ad ore” ma necessariamente per l’intera giornata (è escluso il frazionamento della giornata di assenza per malattia).

    Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996 sopra richiamata, nell’assenza possono essere ricompresi i giorni del viaggio: nel caso in cui la struttura pubblica o privata si trovi in un’altra città e il personale avesse bisogno dei giorni di viaggio per raggiungere la struttura, questi devono essere conteggiati e considerati a tutti gli effetti come “assenza per malattia”.

    Nel caso di visita specialistica effettuata dal medico di base in qualità di specialista, l’attestazione dovrà recare nell’intestazione la specializzazione di cui è in possesso il medico di base e la dichiarazione di quest’ultimo che è stata effettuata una “visita specialistica”.

    Per ciò che riguarda la disposizione o meno della visita fiscale, già la circolare n. 8/2008 recitava:

    “È opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle “esigenze funzionali ed organizzative” di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l’art. 71, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008. Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi”.

    La nota del MEF Prot. n. 27553 del 4/05/2009 afferma che “al di fuori dei casi di ricovero, visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici si richiama l’obbligatorietà dell’accertamento medico-fiscale…”.

    Dal momento che l’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165 del 2001, quinto comma, come modificato dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011 prevede la discrezionalità del Dirigente nel disporre la visita fiscale, soprattutto in virtù di una riduzione di spesa; dal momento che il Decreto Legge n. 98 del 2011 afferma che come “giustificazione” dell’assenza sarà sufficiente una attestazione di effettuazione della prestazione rilasciata da medico specialista o struttura anche privati riportante l’orario della effettuazione della prestazione che deve risultare incompatibile con l’orario dell’attività lavorativa, è da escludere che si debba disporre un accertamento fiscale per chi si assenta per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche”.

    Assenza non imputata a malattia

    Si precisa innanzitutto che il CCNL/2007 non prevede specifici permessi per “visite specialistiche”. Dunque la normativa di riferimento non può che essere quella richiamata in precedenza, con particolare riferimento a quello che prevede la circolare n. 8/2008.

    Pertanto, nel momento in cui l’assenza non è imputata a malattia il personale della scuola deve ricorrere a determinate tipologie di permessi che sono comunque previsti dallo stesso CCNL.

    Il personale (docente/ATA) assunto a tempo indeterminato potrà fruire dei 3 giorni retribuiti di “permessi per motivi familiari/personali” (art.15/2) da motivare anche con autocertificazione (i permessi sono “attribuiti” e non “concessi”) oppure di “permessi brevi da recuperare” entro 60 giorni fino a 18 ore l’anno (36 se ATA) di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore (art. 16).

    Il personale assunto a tempo determinato potrà fruire di 6 giorni non retribuiti di “permessi per motivi familiari/personali” (art.19/7) da motivare anche con autocertificazione (i permessi sono “attribuiti” e non “concessi”) oppure di “permessi brevi da recuperare” entro 60 giorni fino a 18 ore l’anno (36 se ATA) di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore (art. 16).

    Il personale a tempo indeterminato e determinato (solo docente) potrà altresì fruire dei 6 giorni di ferie che possono essere concessi durante il periodo del normale svolgimento delle lezioni, con la precisazione che chi chiede ferie deve per quella giornata essere sostituito da un collega a titolo gratuito (la sostituzione del personale che chiede ferie durante il periodo delle lezioni non può avere oneri per l’amministrazione).

    Per il personale a tempo determinato assunto per periodi brevi, bisognerà verificare se ha o meno maturato il giorno di ferie richiesto.

    Il personale a tempo indeterminato (solo docente), però, se utilizza questi 6 giorni di ferie come “permessi per motivi familiari/personali” di cui all’art. 15/2 sopra citato non ha l’obbligo di trovarsi il sostituto: in questo caso terminati i 3 giorni di cui all’art.15/2, il dipendente potrà fruire di ulteriori 6 giorni per gli stessi motivi e con le stesse modalità dei 3 giorni precedentemente fruiti (tali giorni saranno quindi attribuiti e giustificati anche con autocertificazione). Ovviamente tali ulteriori 6 giorni saranno comunque computati come ferie e quindi sottratti ai complessivi giorni di ferie spettanti per quell’anno scolastico.

    Anche per chi fruisce dei permessi elencati, così come accade se l’assenza è imputata a malattia come “giustificazione” sarà sufficiente una attestazione di effettuazione della prestazione rilasciata da medico specialista o struttura anche privati.

    Nel caso di visita specialistica effettuata dal medico di base in qualità di specialista, l’attestazione dovrà recare nell’intestazione la specializzazione di cui è in possesso il medico di base e la dichiarazione di quest’ultimo che è stata effettuata una “visita specialistica”.

    La Guida affronta in modo approfondito questa e altre problematiche inerenti la malattia e il personale docente e ATA (assunto a tempo determinato e indeterminato).

    Assenze per malattia e personale della scuola: decurtazione retributiva, visite fiscali e specialistiche, certificazione online

    Fonte: Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) (10 ottobre 2012)

     
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    Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico

    Lo prevede l'articolo 7 del Decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. In GU n. 245 del 19-10-2012 (Suppl. Ordinario n.194), in vigore dal 20/10/2012. Novità anche per maternità e paternità

    Articolo 7

    1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le
    disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

    3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dai seguenti: «3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato all'Istituto nazionale della previdenza
    sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', al datore di lavoro interessato. 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformita' alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.»;

    b) il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il lavoratore comunica direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le generalità del genitore che usufruira' del congedo medesimo.»

    Fonte: Orizzonte Scuola (26 ottobre 2012)

    mafaldabastaaaaa
     
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    Concordo compiutamente per mezzo di le idee espresse fino ad ora. Continuate cosi.
     
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    Personale della scuola e assenze per malattia: chiarimenti per docenti, Dirigenti e segreterie scolastiche

    Oggi presentiamo un utile riepilogo delle disposizioni che riguardano le assenze del personale della scuola dovute a malattia, ricovero o periodi di convalescenza (e altre assenze dovute a casi particolari); i casi in cui bisogna operare la trattenuta di legge; quali assenze concorrono al periodo di comporto e per quali non va disposta la visita fiscale.

    Il periodo di ricovero ed i giorni di convalescenza non sono soggetti alle trattenute economiche di legge, sono invece computati ai fini del superamento del periodo di comporto in quanto il CCNL/2007 prevede che esclusivamente le assenze per gravi patologie (art. 17 comma 9) e per infortunio sul lavoro (art. 20 comma 1) non vengono computate ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto.

    Giova ricordare che la Corte di Cassazione con sentenza n. 1436/1998 ha stabilito che la nozione di “ricovero” è limitata ai casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione pertanto delle situazioni contingenti.
    Nel caso quindi un referto medico rilasciato dal Pronto soccorso indichi dei giorni di malattia, questi saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
    Diverso potrebbe essere il caso di un intervento chirurgico sottoposto in regime di day hospital (quindi non un esame o visita specialistica ma un ricovero a fini operatori).

    In questo caso il day hospital e la successiva convalescenza ricondotta nel certificato medico all’intervento subito non saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 (i giorni saranno comunque computati ai fini del superamento del periodo di comporto).

    Per ciò che riguarda invece l’accertamento della malattia attraverso la visita fiscale, l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporla fin dal primo giorno è riferito al solo caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).
    Per gli altri giorni di assenza è data al Dirigente scolastico una certa discrezionalità e flessibilità.

    In sintesi:
    Non si procede alla decurtazione economica fino a 10 giorni nei seguenti casi:
    ■ Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
    ■ Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
    ■ Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte);
    ■ Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
    ■ I day-hospital;
    ■ Assenze dovute a gravi patologie che richiedono l’effettuazione delle terapie salvavita, inclusa la chemioterapia (sono esclusi dalla decurtazione anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti).

    I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale).

    Nota bene
    La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia.
    Pertanto, la decurtazione retributiva:
    ■ È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno;
    ■ Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni;
    ■ Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile;
    ■ Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile;

    In merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di assenza dovuti a convalescenza post-ricovero ospedaliero a seguito di ricovero o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla struttura pubblica o dal medico curante, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 53 del 5/11/2008, ha affermato che in caso di ricovero ospedaliero, il rinvio dinamico della legge alla previsione del Contratto per il comparto Ministeri, non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute appunto a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.

    Ciò che indica la Funzione Pubblica è da applicare anche al personale del comparto Scuola, in virtù del fatto che il parere parla di “rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi inclusa la regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero”, così come appunto prevede anche il CCNL/2007 al pari del Contratto del comparto Ministeri.

    Non a caso nel 2009 la nota del MEF Prot. n. 27553 ribadisce: “…il trattamento accessorio oltre che per gli infortuni sul lavoro, le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, i ricoveri ospedalieri o i day-hospital e le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, va corrisposto anche per i periodi di convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante.”

    Pertanto nessuna decurtazione deve essere effettuata per i periodi collegati non solo al ricovero ospedaliero ma anche al post ricovero.

    Non si procede alla visita fiscale nei seguenti casi:
    ■ Patologie gravi che richiedono terapia salvavita (sono ricomprese non solo le assenze per l’effettuazione della terapia, ma anche quelle derivanti da infermità con nesso causale con la terapia stessa es. postumi della terapia);
    ■ Infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
    ■ Malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
    ■ Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”. La patologia invalidante dev’essere riconosciuta da un giudizio medico legale emesso secondo le normative vigenti (non è richiesto alcun grado minimo di invalidità) e il certificato medico deve contenere in maniera esplicita il nesso causale tra invalidità riconosciuta e malattia in atto che ha determinato la prognosi clinica;
    ■ Qualora il dipendente sia ricoverato presso un ospedale, o si rechi al pronto soccorso, o a seguito di un infortunio, o a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
    ■ Nei confronti dei dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo;
    ■ Nei confronti dei dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente).

    Nota bene
    Ai sensi del D.M. n. 206/2009 le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
    L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia.

    Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere 15 marzo 2010, n. 12567, il dipendente pubblico esente dall’obbligo di reperibilità, in caso di assenza dal lavoro, può non ricevere la visita fiscale se ha trasmesso all’Amministrazione di appartenenza tutta la documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all’accertamento legale dell’invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.

    In caso contrario, anche se l’Amministrazione richiede l’accertamento fin dal primo giorno di malattia, nessuna sanzione è prevista per il dipendente esente da reperibilità che il medico dell’ASL non trova in casa.
    Per ciò che invece riguarda il non invio al dipendente della visita fiscale se il periodo di convalescenza è ordinato dall’ospedale, pur non essendoci una norma specifica che ne vieti la disposizione da parte del Dirigente si dovrebbe ritenere quanto meno paradossale (e di conseguenza inutile) che una struttura sanitaria pubblica possa o debba accertare lo stato di malattia certificato da altra struttura pubblica.

    Basterebbe questo pensiero a far ritenere al Dirigente scolastico la non necessità di una norma che regoli il caso.

    Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD):
    ■ Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
    ■ I giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital solo se collegati alla somministrazione di terapia salvavita per gravi patologie la cui certificazione avvenga ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata;
    ■ Le assenza dovute alle conseguenze certificate delle terapie.

    Concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto:
    ■ Tutte le assenze di malattia non ricomprese nei casi sopra elencati (es. le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), il ricovero ospedaliero, il dayhospital, i periodi di convalescenza, le visite specialistiche se imputate a malattia.

    Nota bene
    Al personale assunto a tempo indeterminato spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio.

    Durante tale periodo:
    ■ I primi 9 mesi di assenza sono interamente retribuiti;
    ■ Nei successivi 3 mesi la retribuzione viene decurtata del 10%;
    ■ Negli ultimi 6 mesi la retribuzione viene decurtata del 50%.
    ■ L’eventuale ulteriore periodo di conservazione del posto di altri 18 mesi è senza retribuzione.

    Al personale assunto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8 spetta la conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

    Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:
    ■ Il primo mese è intermente retribuito;
    ■ Nel secondo e terzo mese la retribuzione viene decurtata del 50%.
    ■ Per i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

    Al personale assunto a tempo determinato per “supplenze brevi” spettano 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).
    Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
    Non sono ricompresi nel periodo di comporto le assenze dovute a “gravi patologie”.

    È utile una precisazione: è il particolare tipo di terapia salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente o parzialmente invalidante a qualificare la gravità della patologia.
    Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.

    La gravità della patologia deve necessariamente essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.

    Il dipendente dovrà quindi produrre una certificazione medica attestante sì la grave patologia, ma anche la prescrizione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi devono dunque coesistere.

    Ne consegue che l’assenza per malattia retribuita in caso di grave patologia è inerente esclusivamente a giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e giorni assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

    Pertanto ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto.

    Assenze per malattia e personale della scuola: decurtazione retributiva, visite fiscali e specialistiche, certificazione online

    Fonte: Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) (31 ottobre 2012)

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    Assenze per malattia: quando opera la decurtazione e quando va disposta la visita fiscale. Chiarimenti per docenti, Dirigenti e segreterie scolastiche

    Oggi presentiamo un utile riepilogo delle disposizioni che riguardano le assenze del personale della scuola dovute a malattia, ricovero o periodi di convalescenza (e altre assenze dovute a casi particolari); i casi in cui bisogna operare la trattenuta di legge; quali assenze concorrono al periodo di comporto e per quali non va disposta la visita fiscale.

    Il periodo di ricovero ed i giorni di convalescenza non sono soggetti alle trattenute economiche di legge, sono invece computati ai fini del superamento del periodo di comporto in quanto il CCNL/2007 prevede che esclusivamente le assenze per gravi patologie (art. 17 comma 9) e per infortunio sul lavoro (art. 20 comma 1) non vengono computate ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto.

    Giova ricordare che la Corte di Cassazione con sentenza n. 1436/1998 ha stabilito che la nozione di “ricovero” è limitata ai casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione pertanto delle situazioni contingenti.

    Nel caso quindi un referto medico rilasciato dal Pronto soccorso indichi dei giorni di malattia, questi saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

    Diverso potrebbe essere il caso di un intervento chirurgico sottoposto in regime di day hospital (quindi non un esame o visita specialistica ma un ricovero a fini operatori).

    In questo caso il day hospital e la successiva convalescenza ricondotta nel certificato medico all’intervento subito non saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 (i giorni saranno comunque computati ai fini del superamento del periodo di comporto).

    Per ciò che riguarda invece l’accertamento della malattia attraverso la visita fiscale, l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporla fin dal primo giorno è riferito al solo caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).

    Per gli altri giorni di assenza è data al Dirigente scolastico una certa discrezionalità e flessibilità.

    In sintesi:
    Non si procede alla decurtazione economica fino a 10 giorni nei seguenti casi:
    ■ Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
    ■ Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
    ■ Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte);
    ■ Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
    ■ I day-hospital;
    ■ Assenze dovute a gravi patologie che richiedono l’effettuazione delle terapie salvavita, inclusa la chemioterapia (sono esclusi dalla decurtazione anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti).
    ■ I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale).

    Nota bene
    La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia.

    Pertanto, la decurtazione retributiva:
    1. È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno;
    2. Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni;
    3. Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile;
    4. Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile;
    5. In merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di assenza dovuti a convalescenza post-ricovero ospedaliero a seguito di ricovero o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla struttura pubblica o dal medico curante, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 53 del 5/11/2008, ha affermato che in caso di ricovero ospedaliero, il rinvio dinamico della legge alla previsione del Contratto per il comparto Ministeri, non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute appunto a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.

    Ciò che indica la Funzione Pubblica è da applicare anche al personale del comparto Scuola, in virtù del fatto che il parere parla di “rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi inclusa la regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero”, così come appunto prevede anche il CCNL/2007 al pari del Contratto del comparto Ministeri.

    Non a caso nel 2009 la nota del MEF Prot. n. 27553 ribadisce: “…il trattamento accessorio oltre che per gli infortuni sul lavoro, le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, i ricoveri ospedalieri o i day-hospital e le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, va corrisposto anche per i periodi di convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante”.

    Pertanto nessuna decurtazione deve essere effettuata per i periodi collegati non solo al ricovero ospedaliero ma anche al post ricovero.
    ■ Non si procede alla visita fiscale nei seguenti casi:
    ■ Patologie gravi che richiedono terapia salvavita (sono ricomprese non solo le assenze per l’effettuazione della terapia, ma anche quelle derivanti da infermità con nesso causale con la terapia stessa es. postumi della terapia);
    ■ Infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
    ■ Malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
    ■ Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”. La patologia invalidante dev’essere riconosciuta da un giudizio medico legale emesso secondo le normative vigenti (non è richiesto alcun grado minimo di invalidità) e il certificato medico deve contenere in maniera esplicita il nesso causale tra invalidità riconosciuta e malattia in atto che ha determinato la prognosi clinica;
    ■ Qualora il dipendente sia ricoverato presso un ospedale, o si rechi al pronto soccorso, o a seguito di un infortunio, o a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
    ■ Nei confronti dei dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo;
    ■ Nei confronti dei dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente).

    Nota bene
    1. Ai sensi del D.M. n. 206/2009 le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
    L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia.
    2. Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere 15 marzo 2010, n. 12567, il dipendente pubblico esente dall’obbligo di reperibilità, in caso di assenza dal lavoro, può non ricevere la visita fiscale se ha trasmesso all’Amministrazione di appartenenza tutta la documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all’accertamento legale dell’invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.
    In caso contrario, anche se l’Amministrazione richiede l’accertamento fin dal primo giorno di malattia, nessuna sanzione è prevista per il dipendente esente da reperibilità che il medico dell’ASL non trova in casa.
    3. Per ciò che invece riguarda il non invio al dipendente della visita fiscale se il periodo di convalescenza è ordinato dall’ospedale, pur non essendoci una norma specifica che ne vieti la disposizione da parte del Dirigente si dovrebbe ritenere quanto meno paradossale (e di conseguenza inutile) che una struttura sanitaria pubblica possa o debba accertare lo stato di malattia certificato da altra struttura pubblica.
    Basterebbe questo pensiero a far ritenere al Dirigente scolastico la non necessità di una norma che regoli il caso.

    Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD):
    ■ Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
    ■ I giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital solo se collegati alla somministrazione di terapia salvavita per gravi patologie la cui certificazione avvenga ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata;
    ■ Le assenza dovute alle conseguenze certificate delle terapie.
    Concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto:
    ■ Tutte le assenze di malattia non ricomprese nei casi sopra elencati (es. le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), il ricovero ospedaliero, il dayhospital, i periodi di convalescenza, le visite specialistiche se imputate a malattia.

    Nota bene
    1. Al personale assunto a tempo indeterminato spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio.
    Durante tale periodo:
    1. I primi 9 mesi di assenza sono interamente retribuiti;
    2. Nei successivi 3 mesi la retribuzione viene decurtata del 10%;
    3. Negli ultimi 6 mesi la retribuzione viene decurtata del 50%.
    L’eventuale ulteriore periodo di conservazione del posto di altri 18 mesi è senza retribuzione.
    2. Al personale assunto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8 spetta la conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
    Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:
    1. Il primo mese è intermente retribuito;
    2. Nel secondo e terzo mese la retribuzione viene decurtata del 50%.
    3. Per i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
    3. Al personale assunto a tempo determinato per “supplenze brevi” spettano 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).
    Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
    4. Non sono ricompresi nel periodo di comporto le assenze dovute a “gravi patologie”.

    È utile una precisazione: è il particolare tipo di terapia salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente o parzialmente invalidante a qualificare la gravità della patologia.

    Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.

    La gravità della patologia deve necessariamente essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.

    Il dipendente dovrà quindi produrre una certificazione medica attestante sì la grave patologia, ma anche la prescrizione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi devono dunque coesistere.

    Ne consegue che l’assenza per malattia retribuita in caso di grave patologia è inerente esclusivamente a giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e giorni assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

    Pertanto ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto.

    Approfondisci l'argomento con la nostra guida

    Fonte: Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) (05 novembre 2012)

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    Assenze per malattia: i giorni di sabato e domenica tra due periodi di congedo per malattia vanno conteggiati?

    Ritorniamo sulle assenze del personale scolastico con particolare riferimento a come devono essere computati i giorni di assenza quando il sabato (giorno “libero” o di chiusura della scuola se si adotta la c.d. settimana corta) e la domenica (o comunque giorno festivo) intercorrono tra due periodi di congedo per malattia. Le note e i pareri a cui Dirigenti e segreterie scolastiche devono fare riferimento.

    1. Scuola che adotta la c.d. “settimana corta”: la settimana lavorativa è da lunedì a venerdì

    Come considerare il sabato e la domenica (o comunque giorno festivo) intercorrenti tra due periodi di congedo per malattia?


    Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato nota n. 101446 del 17/07/1997:
    In merito al quesito posto dall’allora MPI circa il modo in cui andasse considerato il dipendente che, in caso di assenza per malattia, dopo aver presentato una certificazione medica attestante una prognosi pari alla durata della settimana lavorativa, escludendo pertanto il sabato e la domenica, rimanesse ancora assente per malattia anche per tutta la successiva settimana lavorativa, ha precisato che i giorni di sabato e domenica sono da ricomprendere e computare senza soluzione di continuità in un unico periodo di assenza per malattia.
    Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato nota prot. 108127 del 15/6/1999:
    La nota ha ribadito che i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia giustificati da due separati certificati che non lo contemplino sono comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi.
    Ragioneria Generale dello Stato nota prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009:
    Con un parere richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sull’art.71 del D.L. 112/2008 la nota chiarisce che “…con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”.

    2. Personale che ha il sabato “giornata libera”: la settimana lavorativa è da lunedì al sabato

    Come considerare la giornata “libera” del sabato se un docente si assenta dal lunedì al venerdì?


    Se il personale è assente fino a venerdì con rientro in servizio il lunedì, il sabato e la domenica non dovranno essere ricomprese nell’assenza.
    L’evento morboso termina venerdì, pertanto il dipendente potrà riprendere servizio il lunedì senza che il sabato e la domenica siano computati come congedo per malattia.

    Come considerare il sabato, se “giornata libera”, e la domenica (o comunque festivo) intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia?

    L’ARAN In un Orientamento applicativo per il comparto Scuola afferma:
    “Per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia si considera, a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio”.
    Si ritiene che per ciò che riguarda la “disponibilità per la ripresa in servizio”, il dipendente la potrà effettuare anche con l’invio di un telegramma /fax /posta certificata in cui dichiara la cessazione della condizione ostativa al servizio e la messa a disposizione della scuola in modo che ci possa essere da parte del Dirigente una dichiarazione circa la ripresa del servizio.

    3. Personale assente per congedo per malattia fino all’ultimo giorno prima di un periodo di sospensione delle lezioni

    Come considerare i giorni di sospensione delle lezioni (ponti, vacanze di Natale e Pasqua ecc.) a cavallo di due periodi frazionati di congedo per malattia?


    Il personale assente per malattia per un dato numero di giorni è considerato assente solo per i giorni indicati nel certificato medico.

    È infatti il certificato medico che indica la durata della malattia cui deve corrispondere quella del congedo.

    Se per esempio un docente produce una certificazione medica fino al giorno precedente le vacanze di Natale o Pasqua (o in occasione del “ponte”) e al termine delle vacanze (cioè il primo giorno utile di lezione) produce una nuova certificazione per malattia (stessa o diversa diagnosi oppure altra tipologia di assenza, per esempio congedo parentale o malattia del bambino), egli non deve altresì coprire tutto il periodo della sospensione delle lezioni con un certificato di malattia né la scuola potrà considerare tale periodo come congedo per malattia (il periodo di sospensione delle lezioni dovuto alle vacanze di Natale o Pasqua o in occasione dei “ponti” decisi dalla scuola non deve essere confuso con i giorni festivi o “giorni liberi” intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia).

    Pertanto un docente che invia una certificazione medica di un solo giorno prima delle vacanze di Natale o Pasqua (o in occasione dei “ponti”) e il primo giorno di lezione ne invia un’altra a partire dal giorno stesso, non può essere considerato dalla scuola in malattia per tutto il periodo delle vacanze (tale periodo non è infatti coperto da certificazione medica).
    È dunque la volontà dell’interessato (nel caso di malattia bisogna attenersi a ciò indica il medico o che eventualmente rettifica la visita fiscale) e non della scuola che pone termine all’assenza.

    4. Personale assente per visita specialistica e computo del sabato e della domenica

    Se un dipendente effettua una visita specialistica il sabato, poi il lunedì è assente per malattia, la domenica dev’essere compresa nei giorni di malattia?


    Dipende a che titolo si è assentato il dipendente:
    1. Se il dipendente ha imputato l’assenza della visita specialistica a malattia, anche la domenica deve essere considerata quale assenza per malattia;
    2. Se il dipendente ha imputato l’assenza per visita specialistica ad un altro istituto contrattuale (permesso breve, per motivi familiari o ferie), solo la giornata del lunedì dev’essere computata quale periodo di malattia.
    Se si rientra nella prima ipotesi, ricordiamo che il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n.4742 del 30 gennaio 2009 precisato che secondo il consolidato orientamento in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio.

    5. 2 casi particolari

    Computo del sabato e della domenica e certificati di malattia con diagnosi diverse

    Nel 2004 il Tesoro ha precisato che i giorni non lavorativi fra due periodi di malattia certificati con diagnosi diverse devono essere considerati alla stregua di giorni di assenza per malattia . In questo caso la posizione di stato giuridica di malattia è unica e comprende anche i giorni non lavorativi.

    Computo del sabato e della domenica se l’assenza è riferita a due istituti giuridici diversi

    La nota del Tesoro prot. 108127 del 15/6/1999 afferma che se l’assenza è continuativa ma si riferisce a 2 istituti giuridici diversi (es. malattia e poi congedo parentale o viceversa), l’uno fino al sabato (o fino al venerdì se la scuola adotta la c.d.“settimana corta”) e l’altro dal lunedì, quindi con la domenica (e il sabato) di mezzo ma senza quindi l’effettiva presa di servizio, la domenica (e il sabato) non è da comprendere nel periodo di assenza.

    L'ebook di Orizzonte Scuola Assenze per malattia e personale della scuola: decurtazione retributiva, visite fiscali e specialistiche, certificazione online

    Fonte: Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) (08 ottobre 2012)

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    Visite fiscali, i soldi alle Regioni

    La spending review (decreto legge 95/12) ha disposto che dal 07 luglio 2012 sia il Ministero a provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

    Il Miur lo ribadisce con la nota del 17 dicembre 2012 sull'esercizio finanziario 2013

    ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

    L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

    In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2013 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo.

    Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

    La nota (file PDF)

    Fonte: Orizzonte Scuola (19 dicembre 2012)

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    Stretta sulle visite specialistiche e gli esami diagnostici: il medico deve motivarle

    Molte le novità, tra cui la gratuità del parto indolore, l'introduzione delle patologie rare e della ludopatia.

    Una però interessa tutti: vengono introdotti controlli molto stretti sugli esami diagnostici e le visite specialistiche.
    Il 5% delle impegnative sarà controllato, il medico ha ora l'obbligo di motivare la prescrizione degli accertamenti.

    Il motivo di tale stretta è essenzialmente economico, come spiega una nota del ministero, in cui si afferma che si punta alla "appropriatezza dell'assistenza specialistica ambulatoriale" con conseguente "riduzione degli oneri a carico del Ssn".

    Le regioni dovranno predisporre "programmi di verifica sistematica" secondo 'indicazioni prioritarie' per la "prescrizione di prestazioni di diagnostica strumentale frequentemente prescritte per indicazioni inappropriate"; inoltre senza indicazione del "quesito o del sospetto diagnostico" la ricetta sarà "inutilizzabile".

    Fonte: Orizzonte Scuola (31 dicembre 2012)

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    La visita fiscale al personale scolastico in malattia non è obbligatoria e l'INPS taglia anche quelle d'ufficio

    Le visite fiscali a scuola: sono obbligatorie o no? La risposta è negativa. Ecco la normativa tuttora vigente: nessun obbligo di richiesta di visita fiscale tranne nel caso di assenze nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

    "Il Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 ha introdotto alcune innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti: tali previsioni, in vigore dal 6/7/2011, impattano sui casi nei quali l'amministrazione deve disporre il controllo, il regime della reperibilità, le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche, e l'estensione del nuovo regime anche al personale in regime di diritto pubblico.

    Per quanto attiene alla discrezionalità dell'amministrazione in merito alla richiesta del controllo sull'assenza, pur rimanendo l'obiettivo primario la riduzione dell'assenteismo, è rimessa al dirigente una maggior flessibilità, potendo tener in conto ai fini della decisione sia la condotta generale del dipendente (basandosi su elementi di carattere oggettivo), che la possibile copertura finanziaria dell'onere connesso all'effettuazione della visita fiscale. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

    Il regime della reperibilità continua a trovar riferimento nel Decreto Ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, (le visite devono essere effettuate nelle seguenti fasce orarie di reperibilità: dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00). L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi compresi nel periodo di prognosi certificato. Il medesimo decreto individua, al comma 2, le cause di esenzione dall’obbligo di reperibilità:

    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amm.ne e produrre come giustificativo l'attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione."

    Ma c'è comunque una novità, che riguarda la questione delle visite fiscali. L'INPS ha emanato una nota interna che sancisce la temporanea "sospensione per le visite disposte d'iniziativa dell'istituto", quelle d'ufficio s'intende. Restano i controlli richiesti dalle aziende, ma a loro carico.

    La misura, legata alla necessità di risparmio, 'taglia' la spesa per queste prestazioni che si attesta a circa 50 milioni l'anno.

    La notizia, ovviamente, non piace ai medici fiscali, convinti che, in realtà, non ci sarà nessuna reale economia. Anzi, si rischia un boom di assenteismo, con una spesa assai maggiore per le casse pubbliche.

    "Il costo per l'indennità di malattia per le casse pubbliche - spiega Alfredo Petrone, coordinatore nazionale del settore Fimmg Inps - è di due miliardi l'anno. E ogni aumento dell'assenteismo tra lo 0,1% e lo 0,2% costa 100 milioni di euro in più. Questi numeri spiegano il rischio. Si tenga conto, ad esempio, che alcune categorie di lavoratori, come i braccianti agricoli, non hanno veri e propri datori di lavoro che possono disporre le visite. Questo significa rinunciare ai controlli. Inoltre, in un momento di crisi come questo, è particolarmente ingiusto far gravare solo sulle aziende il peso dei controlli".

    La decisione dell'Inps, presa per far fronte alla razionalizzazione della spesa richiesta dalla legge di stabilità, in poche settimane farà registrare "un importante aumento delle assenze per malattia e quindi una spesa ben superiore rispetto a quanto l'Istituto investe in un anno per le visite mediche di controllo d'ufficio", aggiunge Petrone. Questa misura porterà, inoltre, "al sostanziale licenziamento di circa 1000 medici in servizio da decenni. Le visite mediche di controllo Inps richieste dall'Istituto - prosegue Petrone - hanno da sempre rappresentato un punto di forza nella lotta all'abuso dell'assenteismo di malattia. Per questo motivo chiederemo un incontro urgente con la dirigenza dell'Inps e con il ministro del Lavoro, riservandoci di informare anche la Corte dei Conti di ciò che si profila come un errore perfetto".

    C'è un'altra novità sul fronte malattia per i dipendenti: sarà possibile visionare il proprio certificato di malattia on line.

    L'INPS ha pubblicato una guida per la consultazione dei certificati di malattia che i medici della mutua devono inviare online.

    La nuova sezione informativa, raggiungibile seguendo il percorso Menu Informazioni - Prestazioni a sostegno del reddito - Certificati medici online, è stata creata per integrare i canali di comunicazione su una materia particolarmente complessa, che interessa un’ampia platea.

    La guida “Come fare per consultare i certificati di malattia” fornisce informazioni di carattere generale sui certificati telematici e sulla normativa che li ha introdotti e ne regola la gestione, consente di utilizzare i servizi offerti dall’INPS, permettendo a datori di lavoro e lavoratori dipendenti di consultare dal portale dell'Istituto attestati e certificati di malattia.

    Nella guida c'è inoltre una sezione dedicata alle domande più frequenti rivolte all’INPS, classificate per tipologia di utente (lavoratori, datori di lavoro, medici) ed è possibile accedere alle informazioni sul sistema che gestisce i certificati telematici di malattia pubblicate nel sito dedicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    Assenze per malattia e personale della scuola: la visita specialistica

    Fonte: Orizzonte Scuola (01 maggio 2013)

     
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    Le visite fiscali non saranno bloccate per il pubblico impiego

    La Funzione Pubblica ha pubblicato una nota in cui si specifica che la sospensione delle visite fiscali d'ufficio non riguarda il settore pubblico.

    Testo della nota
    "Con riferimento ad alcune notizie di stampa, circa la sospensione delle visite fiscali disposte dall'INPS, il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che tale decisione non riguarda il pubblico impiego. Il provvedimento adottato dall'INPS riguarda solo le visite disposte d'ufficio (non previste per il settore pubblico), mentre l'Istituto continuerà ad effettuare le visite richieste dai datori di lavoro (i cui oneri sono a loro carico).

    Il provvedimento quindi non ha impatto sul lavoro pubblico. Le visite di controllo sullo stato di malattia per il settore del lavoro pubblico sono disciplinate dall'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede sempre visite a richiesta della pubblica amministrazione. Le pubbliche amministrazioni possono chiedere le visite di controllo alle aziende sanitarie locali o all'INPS pagando il corrispettivo fatturato per ciascuna visita. Le modalità per chiedere il controllo all'INPS sono regolate dalla circolare n. 117 del 9 settembre 2011, che prevede l'inoltro della richiesta in via telematica.

    Pertanto, le pubbliche amministrazioni potranno continuare a fare domanda di visita di controllo sia alle AUSL sia all'INPS a seconda del sistema che ritengono più conveniente ed efficace."

    Fonte: Orizzonte Scuola (14 maggio 2013)

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    Assente alla visita fiscale. Insegnante ottiene archiviazione del procedimento disciplinare

    Una insegnante della primaria di un istituto scolastico di Bari aveva ricevuto una contestazione di addebiti dal suo dirigente scolastico in quanto era risultata assente alla visita fiscale.

    Convocata per il contraddittorio a difesa ed assistita dal sindacalista prof. Bartolo Danzi la stessa eccepiva in diritto:

    1) violazione del diritto di difesa e contradditorio poichè non le era stata fornita copia della segnalazione inviata dal medico fiscale;

    2) tardività della contestazione in netta violazione dei termini previsti dall'art. 69 comma 2 del D.lgs 150/2009.

    In sede di audizione il prof. Bartolo Danzi faceva presente alla Dirigente che al fine di evitare la verbalizzazione delle suddette carenze del procedimento, avrebbe potuto revocare la contestazione in sede di
    autotutela, contestando altresì la dichiarata assenza da casa dalla docente che non si era mai mossa dal proprio domicilio.

    In effetti la Dirigente dopo essersi riservata di decidere ha fatto pervenire alla nostra assistita il provvedimento di archiviazione del suddetto procedimento disciplinare accogliendo le argomentazioni del sindacalista.

    Fonte: Unams scuola Bari (24 maggio 2013)

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    Malore durante l'orario del servizio o subito dopo, come si conta la giornata

    Nella rubrica di consulenza Chiedilo a Lalla risposte sulle assenze dal servizio per malore incorso durante l'orario di servizio.

    Il dipendente che a causa di un malore si assenta parzialmente dall'orario di servizio deve considerare la giornata come assenza per malattia? E se si reca dal medico dopo l'orario di servizio e il medico dispone un certificato con la data del giorno?

    Il caso del docente che accusa un malore durante l'orario in cui è in servizio

    Malattia: il caso del dipendente che si reca dal medico dopo aver terminato tutto l'orario di servizio

    Fonte: Orizzonte Scuola (29 maggio 2013)

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