La riforma dell'Università

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    Profumo firma decreto per valutazione e accreditamento atenei. Coinvolte anche le università on line

    Migliorare e valorizzare la qualità del sistema universitario attraverso l'introduzione dell'accreditamento e la valutazione di atenei, sedi universitarie e corsi di laurea. E' questo l'obiettivo del Decreto Ministeriale - firmato oggi dal Ministro Francesco Profumo - che definisce il nuovo sistema di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari.

    Il provvedimento, che completa il percorso di attuazione della legge 240 e per la prima volta sintetizza in un unico documento i criteri e le linee guida per la valutazione negli atenei, rappresenta un vero e proprio Testo Unico sulla materia e riguarda le università pubbliche e private, compresi gli atenei telematici.

    Le attività di valutazione, che saranno svolte dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), dovranno verificare e accertare la qualità della didattica e della ricerca, dei corsi di laurea, dell'organizzazione delle sedi e dei corsi di studio, nonché la presenza e i requisiti delle strutture al servizio degli studenti, come le aule e le biblioteche, il resto degli strumenti didattici e tecnologici e, non ultimo, la sostenibilità economico finanziaria dell'ateneo.

    Il rispetto di tali requisiti sarà condizione necessaria per ricevere l'accreditamento iniziale, ovvero l'autorizzazione da parte del Miur ad attivare i corsi di studio, aprire sedi universitarie o istituire nuovi atenei. Ma la permanenza dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento iniziale sarà verificata anche in seguito ai fini dell'accreditamento periodico, insieme al raggiungimento di ulteriori standard di qualità ed efficienza. Viene introdotto, dunque, una sorta di "controllo di qualità" da rinnovare ogni cinque anni per le sedi universitarie e almeno ogni tre anni per i corsi di studio. In particolare, nella valutazione periodica saranno presi in considerazione i risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica e della ricerca.

    Decisivi ai fini della valutazione e dell'accreditamento saranno le visite in loco delle Commissioni di esperti della valutazione (CEV), l'analisi dei dati della relazione annuale redatta da Nuclei di Valutazione Interna, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'attività didattica e della ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità dell'ateneo, comprese le valutazioni elaborate dagli studenti.

    Con questo nuovo e organico sistema di valutazione l'Italia si allinea alla gran parte dei Paesi europei, recependo le esperienze che essi hanno già sviluppato in materia di valutazione per migliorare gli standard di qualità dei rispettivi sistemi universitari, a partire dall'Olanda nei primi anni '80. Successivamente, tutti gli altri Paesi Ue hanno adottato procedure simili, ispirandosi al sistema di valutazione europeo ENQA. Tra i pochi ad esserne ancora privi c'era l'Italia.

    Fonte: MIUR (30 gennaio 2013)

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    Università, "bollino di qualità" anche per i corsi di dottorato

    Valutazione e accreditamento in arrivo anche per i corsi di dottorato. Dopo il provvedimento, adottato la scorsa settimana, che definisce i criteri per la valutazione e l'accreditamento dei corsi di laurea, il ministro Francesco Profumo ha firmato oggi il Decreto Ministeriale che delinea - in attuazione della legge 240/2010 - i criteri per l'istituzione e l'accreditamento di corsi e sedi di dottorato.

    Il provvedimento, che ha l'obiettivo di migliorare e valorizzare la qualità dell'alta formazione universitaria, dà maggiore impulso ai dottorati congiunti tra enti di ricerca e atenei, ai dottorati di ricerca industriale e allinea gli ambiti disciplinari di riferimento dei dottorati italiani a quelli europei sul modello dell'European Reasearch Council.

    Le attività di valutazione, che saranno svolte anche in questo caso dall'Anvur, prenderanno in esame criteri quantitativi e qualitativi, in modo da verificare l'adeguatezza delle strutture delle sedi di dottorato, la qualità dell'offerta didattica, il numero delle borse messe a disposizione, nonché la sostenibilità dei corsi attivati. Tra gli elementi più qualificanti, necessari per l'attivazione di corsi di dottorato, la presenza di un collegio dei docenti composto da almeno 16 persone in possesso di un curriculum che attesti risultati disciplinari a livello internazionale, il numero minimo di 4 borse per ogni corso di dottorato e una media di 6 per l'insieme dei corsi attivati da un'istituzione. Inoltre, sarà preso in considerazione anche il sostegno economico ai dottorandi attraverso la previsione di un ulteriore budget, pari ad almeno il 10% del valore della borsa annuale, per sviluppare il proprio percorso di ricerca.

    Il rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previste sarà condizione necessaria a ricevere l'accreditamento, ovvero l'autorizzazione ad istituire enti e sedi di dottorato o nuovi corsi nel caso di enti già accreditati.

    Con l'emanazione del Decreto - che sarà sottoposto al vaglio della Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza - le università entro 45 giorni dovranno adattare la propria regolamentazione interna. Successivamente, saranno gradualmente sottoposti alla valutazione dell'Anvur i dottorati previsti nella programmazione dell'anno accademico 2013/2014.

    "Il nuovo decreto sull'accreditamento - commenta il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Francesco Profumo - allinea il nostro Paese ai migliori standard europei, e consente alle università e agli enti di ricerca, di offrire percorsi di dottorato con l'obiettivo di creare un sistema dell'alta formazione nazionale più robusto e più capace di competere con i migliori Paesi europei. Il dottorato industriale, inoltre - aggiunge Profumo - rappresenta una grande opportunità di collegamento tra il sistema della formazione e della ricerca pubblica e il sistema delle imprese, per creare percorsi formativi di dottorato che hanno curricula che potranno essere spesi all'interno delle aziende.

    L'obiettivo è quello di creare opportunità di lavoro per giovani dottori di ricerca non solo nell'ambito del sistema dell'università e della ricerca pubblici, ma anche nel settore industriale. Per avere - conclude il ministro - una ricerca italiana più forte e competitiva anche attraverso le imprese".

    Fonte: Miur (08 febbraio 2013)

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    Congedo per dottorato di ricerca retribuito dalla Pubblica Amministrazione solo per corsi presso Università italiane

    Come è noto, l'art. 2, della legge n. 476/84, dispone espressamente che “il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrono le condizioni richieste; in caso di ammissioni a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione pubblica”.

    Il Consiglio di Stato, con la Sentenza del 19/3/2013, n. 1608, a riguardo ha confermato il precedente Parere n. 5066, del 2/10/2007, espresso dalla sez. VI, nel senso che il suddetto disposto normativo è indirizzato ad operare unicamente per i corsi di dottorato istituiti presso le università italiane.

    Tale assunto è del tutto coerente con quanto disciplinato dall'art. 74, del DPR 11/7/80 n. 382 sul riordino della dolenza universitaria.

    Infatti, il dato normativo surriportato prevede che il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica conseguito presso università non italiane, quanto ai suoi effetti abilitanti e quindi alla sua efficacia è subordinato ad una attività di intermediazione del Ministero dell'Istruzione che con apposita valutazione si pronuncia sull'inserimento di tale titolo di studio nel sistema ordinamentale dei titoli accademici validamente conseguiti nel nostro Paese.

    La predetta intermediazione avviene con provvedimento, attivato con apposita domanda, volto al riconoscimento del titolo conseguito all'estero a mezzo del quale si accerta, eventualmente, l'equipollenza o l'equiparazione a titoli accademici conseguiti presso istituzioni universitarie italiane, senza che possa configurarsi un automatico effetto di equipollenza tra titoli esteri e titoli italiani.

    Pertanto, l'applicazione dell'art. 2 della legge 476/84 non è estendibile ai corsi di dottorato di ricerca frequentati all'estero.

    Fonte: Snals Taranto (12 aprile 2013)

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    Università: Consulta riabilita i prof universitari a rimanere altri due anni in servizio oltre i 70 anni di età

    Con la sentenza n. 83/2013, depositata oggi, viene reputata incostituzionale la Legge 240/2010 voluta dall’ex ministro Gelmini che bloccava la proroga per un biennio solo alle alte professionalità accademiche: violati gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

    La Corte Costituzionale rimette ordine ad un sistema danneggiato, ora il nuovo ministro Carrozza si adoperi per ridare dignità ai ricercatori, riaprendo l’attuale fascia professionale ad esaurimento e permettendogli di acquisire l’abilitazione all’insegnamento.

    È incostituzionale obbligare i professori e i ricercatori universitari a lasciare il servizio al compimento dei 70 anni, negando loro la proroga di due anni concessa invece a tutti i dipendenti pubblici: a stabilirlo sono i giudici della Consulta, con la sentenza n. 83/2013, pubblicata oggi, che hanno di fatto annullato gli effetti attuativi dell’art. 25 della Legge 240/2010 voluta dall’ex ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Maria Stella Gelmini.

    Nella sentenza, gli ermellini hanno ravvisato palesi contraddizioni tra il testo contenuto nella citata legge rispetto, in particolare, agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Di conseguenza, la Consulta ritiene che la L. 240/2010 non tiene conto delle peculiarità relative alla professione dei docenti e dei ricercatori accademici: negando loro la possibilità di mettere al servizio degli studenti e della società tutta le competenze acquisite nel tempo nei rispettivi specifici ambiti di competenza, si è tentato di introdurre “una disciplina sbilanciata e irrazionale”.

    Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir per le alte professionalità, la sentenza “rimette ordine ad un sistema danneggiato da una evidente forzatura voluta dall’ex Governo Berlusconi”, permettendo di “mantenere in essere delle alte professionalità al servizio dello Stato e favorire nel contempo una continuità didattica sempre più spesso minacciata dalla mancanza di turn over”.

    Il sindacalista ritiene, inoltre, che “la cancellazione dell’articolo 25 della Legge 240/2010 rappresenta l’occasione giusta per tornare a chiedere e con maggior forza al nuovo ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, di adoperarsi per restituire dignità alla figura del ricercatore universitario, cancellata da quella stessa legge. Allo stesso modo – continua Pacifico - è indispensabile che si torni a dare la possibilità ai ricercatori di essere collocati in una loro fascia professionale, oggi ad esaurimento. E di far loro conseguire l’abilitazione all’insegnamento come docenti associati, attraverso il ripristino della macchina concorsuale”.

    Il ministro Carrozza, professore universitario con un’esperienza rilevante da rettore della Scuola Superiore S. Anna di Pisa, comprenderà bene che senza i ricercatori l’università italiana non potrà mai essere rilanciata. Si tratta di figure indispensabili, che meritano di essere finalmente collocati nel ruolo che spettano, come anche previsto – conclude il rappresentante Anief-Confedir - dalla carta dei ricercatori europei”.

    La sentenza (file PDF)

    Fonte: Ufficio Stampa Anief (10 maggio 2013)

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    Bonus maturità ministro emanerà decreto per rivedere la normativa. "Applicheremo Fioroni alla lettera". E propone test ad aprile

    Il Ministro conferma "ci sarà slittamento per gli esami di accesso alle Università e rivedremo il decreto in funzione della legge Fioroni: la applicheremo alla lettera".

    A dirlo è il Ministro Carrozza durante la video chat al Quotidiano.Net rispondendo alla richiesta dei giornalisti che hanno chiesto una anticipazione sulla questione dell'accesso all'Università.

    Il Ministro ha anticipato affermando che nei punteggi non ci sarà una riparametrazione, ma sarà "rispetto alla propria commissione".

    "Ci vuole - afferma il Ministro - una riflessione, comunque, maggiore e al momento non ci sono i tempi. Al momento l'importante è essere rapidi e dopo, da settembre, attivarci per il prossimo anno".

    Ed avanza l'idea di un test ad aprile, prima dell'esame di maturità, ma con un processo di orientamento molto anticipato, con la valutazione non del voto dell'esame di maturità, ma del curriculum

    Tutta la video chat

    Fonte: Orizzonte Scuola (10 giugno 2013)

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    Decreto D'Alia, l'articolato relativo all'Università e ricerca

    Tra i provvedimenti: norme relative alla mobilità dei docenti, modifiche alle spese per missione, conferimento titolo di emerito e lauree ad honorem. Interventi anche nell'ambito della ricerca, tra i quali l'assunzione di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a seguito dell'aumento dei fenomeni sismici.

    CAPO IV
    Norme in materia di università


    Art. 28
    Disposizioni per la mobilità dei docenti universitari e per il finanziamento di posti da parte di soggetti esterni all’università


    1. Al fine di incentivare la mobilità del personale accademico nonché il sostegno finanziario da parte di soggetti pubblici diversi dall’università o di soggetti privati alla chiamata di professori universitari ovvero all’attribuzione dei contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, all’articolo 7, comma 3, della medesima legge n. 240 del 2010 è aggiunto il seguente periodo: “La mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità di effettuare il trasferimento di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti a condizione che almeno una di esse abbia ottenuto, nell’ambito della valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall’ANVUR, una valutazione nell’area scientifica di appartenenza del docente che la colloca nei primi quattro decili della distribuzione di area dell’indicatore «voto medio».”.

    Art. 29
    Spese per missione delle università e degli enti di ricerca


    1. All’articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «soggetti privati», sono aggiunte le seguenti «nonché i finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
    attività di ricerca».

    Art. 30
    Professori emeriti e lauree ad honorem


    1. Al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) l’articolo 111 è sostituito dal seguente: “111. Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, qualora abbiano prestato complessivamente
    almeno, rispettivamente, venti o quindici anni di servizio in qualità di professori di prima fascia presso atenei italiani o stranieri. Il titolo è conferito dal rettore, previa deliberazione favorevole dei professori ordinari del Dipartimento, assunta con la maggioranza dei due
    terzi degli aventi diritto, attestante il valore della produzione scientifica e dell’attività accademica. Ai professori emeriti o onorari non compete alcuna prerogativa accademica. L’elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato sul sito internet dell’ateneo.”;

    b) l’articolo 169 è sostituito dal seguente: “Le università possono attribuire la laurea magistrale o il dottorato di ricerca ad honorem soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, conseguano una meritata fama di singolare perizia nelle discipline
    per cui il predetto titolo universitario è concesso. La laurea magistrale e il dottorato di ricerca ad honorem attribuiscono tutti i diritti della laurea magistrale e del dottorato di ricerca ordinari. La deliberazione del consiglio del Dipartimento che propone l’attribuzione
    del titolo ad honorem deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei componenti. In ciascun anno accademico, ciascuna università può conferire un numero di titoli ad honorem non superiore a uno, due, tre, quattro e cinque per gli atenei con un organico di professori e ricercatori rispettivamente inferiore alle 500 unità, tra 500 e 1.000, tra 1.000 e 1.500, tra 1.500 e 2.000, e superiore a 2.000. Ciascun ateneo pubblica sul sito internet l’elenco dei titoli ad honorem conferiti.”.

    Art. 31
    Trattamento economico dei medici specializzandi


    1. All’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, la parola: “annualmente” è sostituita dalle seguenti: “, ogni tre anni,”.

    Art. 32
    Controllo sui contratti delle università e degli enti di ricerca


    1. Gli atti e i contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posti in essere dalle università, dagli enti di ricerca e dagli organismi equiparati, sono soggetti al controllo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere f-bis) ed f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, solo nel caso in cui siano di importo superiore a 10.000 euro e siano posti in essere su finanziamenti pubblici nazionali.

    Art. 33
    Finanziamento dell’Università di Trento


    1. Nel riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali determinato ai sensi del comma 1 è individuata anche la quota spettante all'Università degli Studi di Trento. Fermo restando quanto previsto all’articolo 2, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 142 del 2011, la parte avente natura di incentivazione è direttamente trasferita all’Università dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

    CAPO V
    Norme in materia di enti di ricerca


    Art. 34
    Dotazione organica e autorizzazione per l’assunzione di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia


    1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all’attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive 210 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 70 unità di personale.

    2. L’onere per la copertura finanziaria del comma 1 è garantita mediante l’incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

    3. L’approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

    Art. 35
    Rimodulazione quote Foe


    1. All’articolo 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che con motivata dimostrazione non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.”

    Art. 36
    Semplificazione in materia di ricerca


    1. Al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 1, comma 3, le parole “indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali” sono sostituite dalle seguenti “coerenti con il PNR e i suoi aggiornamenti”;

    b) all’articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole “aggiornamenti annuali,” sono inserite le seguenti “previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia”;

    c) all’articolo 7, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MIUR con decreti di natura non regolamentare del Ministro, comprensivi di indicazioni per i due anni
    successivi.”.

    2. Al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) All’articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che con motivata dimostrazione non possono essere più utilizzate per
    tali scopi, previa autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.”

    b) All’articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. A decorrere dall’anno 2013, la determinazione della quota di cui al comma 2 è calcolata al netto del contributo destinato all’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Area Science Park con il decreto di
    ripartizione del fondo per gli enti di ricerca finanziati dal ministero, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ai sensi del comma 1.”;

    c) all’articolo 5, il secondo periodo del comma 3 è soppresso;

    d) all’articolo 7, comma 1 la parola “Ministro” è sostituita dalla seguente: “Ministero”;

    e) all’articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’approvazione da parte del Ministero degli statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.”;

    f) all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dai seguenti: “2. Il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, è nominato con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni. I componenti del consiglio possono essere confermati una sola volta. 2- bis. In fase di prima applicazione del presente articolo i componenti del Consiglio di amministrazione eventualmente nominati con scadenze diverse durano in carica sino alla scadenza del mandato dell’ultimo componente nominato.”;

    g) all’articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente: “Ciascun consiglio di cui al comma 1 è nominato dal consiglio di amministrazione ed è formato da un numero massimo di sette componenti, ivi compreso il presidente dell’ente in funzione di presidente del
    consiglio stesso, due dei quali sono individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e i restanti previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica,
    appositamente previste dagli statuti.”.

    3. All’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: “e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari”.

    4.All’articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole “decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti “proprio decreto”.

    Art. 37
    Reclutamento di ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca


    1. Gli enti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo senza il previo espletamento delle procedure di mobilità.

    Art. 38
    Contratti degli enti di ricerca


    1. Le università e gli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono stipulare, per specifiche prestazioni
    previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati.

    2. Ai contratti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni generali per la pubbliche amministrazioni per il contenimento della spesa.

    Art. 39
    (Incarichi dirigenziali a tempo determinato presso l’AIFA)


    1. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l’attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2018, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell’art. 2, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica.

    2. Dall'applicazione della presente norma non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

    Fonte: Orizzonte Scuola (16 agosto 2013)

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    Dottorati di ricerca, aumenta l’importo delle borse: Fedeli ha firmato il decreto, incremento di 125 euro netti al mese

    MIUR – Aumenta l’importo delle borse di dottorato. La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli ha firmato il decreto attuativo della legge di bilancio per il 2018 che porta le borse dai 13.638,47 euro all’anno attuali a 15.343,38.

    Si tratta di un incremento di 125 euro netti al mese, che è frutto dei 20 milioni di euro in più stanziati dall’ultima legge di bilancio per le borse di dottorato a partire dal 2018.

    “L’incremento delle borse è una scelta importante e molto attesa: il loro importo era fermo dal 2008. Averlo innalzato rappresenta un segnale di attenzione verso i giovani. È un investimento sul futuro”, dichiara la Ministra Valeria Fedeli.

    Leggi anche:
    Indennità di disoccupazione DIS-COLL alla fine del dottorato: come evitare che la domanda sia respinta
    Università. In G.U. il decreto che istituisce le lauree in Scienze della Gastronomia

    Fonte: Orizzonte Scuola (27 gennaio 2018)

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    Edited by Steve Hi Power Mc - 8/2/2018, 22:42
     
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    Dottorato di ricerca non è abilitante all’insegnamento, sentenza

    Entrare nella scuola, oramai, per tutti, è diventata una delle aspirazioni più importanti.

    E si cerca di sfruttare i titoli già in possesso, cercando di farli valere, stante un quadro normativo che si presta effettivamente a più interpretazioni e per ciò ha determinato una pluralità di contenziosi. Nel caso che segue il Tribunale Rimini Sez. lavoro, con Sent., 12-03-2019 respinge un ricorso di un lavoratore che chiedeva di vedersi riconosciute l’equipollenza tra dottorato e abilitazione all’insegnamento.

    Fatto

    Un docente, con un titolo di Dottore di Ricerca, chiedeva di essere inserito nelle graduatorie d’istituto di terza fascia in quanto non in possesso della abilitazione all’insegnamento prevista dal D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 per accedere alla II fascia e chiedeva l’iscrizione, per la corrispondente classe di concorso d’insegnamento, nelle Graduatorie ad Esaurimento per di cui al D.M. n. 400 del 12 giugno 2017. A sostegno delle sue ragioni il ricorrente rilevava come l’equipollenza tra il dottorato di ricerca e l’abilitazione all’insegnamento trovasse conferma nei seguenti elementi : 1) Le caratteristiche formative del corso di dottorato: i dottori di ricerca conseguono un numero di crediti formativi universitari pari a 145 crediti, che sono tre volte superiori rispetto a quelli ottenuti attraverso il percorso abilitante speciale; 2) Le capacità professionalizzanti del corso di dottorato: non sussiste differenza alcuna, in ordine alle modalità didattiche e di formazione, tra il percorso per ottenere la qualifica di dottore di ricerca che è altamente qualificante e molto selettivo ed il percorso formativo delle alternative abilitazioni: Tirocinio Formativo Attivo, Percorso Abilitante Speciale ecc; 3) Le modalità di accesso al corso di dottorato: l’accesso avviene – al pari che per i percorsi abilitanti all’insegnamento – per mezzo di un concorso pubblico ed il titolo di dottore si consegue all’esito di un corso di durata triennale, quadriennale o quinquennale.

    La normativa

    Sul punto l’art. 2 del D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 , sotto la rubrica “Titoli di accesso alla Il e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ” , dispone infatti testualmente : 1. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’ istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n. 106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID; … “.

    L’abilitazione all’insegnamento attesta il possesso della capacità didattica

    “Abilitazione all’insegnamento – che attesta il possesso della “capacità didattica” ovvero quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente e per il cui conseguimento sono stati approntati specifici concorsi e corsi come le SISS i TFA e i PAS – che ai sensi del T.U. n. 297/94 nonché delle L. n. 124 del 1999 e L. n. 143 del 2004 e dell’art. 5 comma 3 del D.M. del 13 giugno 2007 ( attuativo della delega contenuta nella citata L. n. 124 del 1999 ) ha sempre rappresentato un requisito indefettibile per l’inserimento nelle graduatorie dei concorsi per titoli e che nella specie non può essere riconosciuto al ricorrente in quanto la docenza nell’ambito delle scuole primarie o secondarie richiede una formazione diversa da quella universitaria , dovendo la stessa essere integrata da conoscenze psico-pedagogiche essendo estremamente diversa e particolarmente sensibile la platea degli alunni e diverso il modo di strutturarsi del relativo insegnamento. “

    Non c’è nessuna norma che consenta l’equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione alla docenza

    “Non vi sono infatti disposizioni di legge o ricostruzioni interpretative che consentano di equiparare il Dottorato di Ricerca all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto. (….) – Consiglio di Stato sentenza N. 02264/2018 ; conforme Sezione Sesta – Ordinanza 18/12/2017 n. 5556 : ” …a) il comma 110 dell’art. 1 della L. n. 107 del 2015 ha richiesto il titolo di abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione al concorso de quo; b) nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di dottorato di ricerca all’esito favorevole dei percorsi abilitanti; c) la disciplina sui percorsi abilitanti e quella del dottorato di ricerca sono distinte e perseguono finalità diverse…. in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria il Ministero legittimamente non ha consentito di partecipare al concorso in questione anche a chi sia in possesso del titolo di dottore di ricerca. (…) Né può influire sulla decisione della presente causa l’ordinanza n. 04138\2018 in data 3\09\2018 del CdS che nelle more ha consentito in sede cautelare al ricorrente l’ammissione con riserva al concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, pubblicato sulla Gazzetta. Ufficiale n. 14 del 16.02.2018 avente ad oggetto ” CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO ” con la seguente motivazione che non investe in alcun merito il merito della questione giuridica di cui è causa : ” …Considerato che, con separata ordinanza emessa nel giudizio n.5233 del 2018 la Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale in tema alle modalità di svolgimento dei concorsi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 ; Considerato che la questione di legittimità costituzionale della norma, applicabile in tale diverso procedimento, rileva anche nel presente giudizio e che quindi sono applicabili i principi espressi in Ad. Plen. ordinanza 15 ottobre 2014 n.28 ; considerato che, nelle more , appare necessario tutelare la posizione delle parti appellanti consentendo alle stesse la partecipazione al concorso tramite ammissione con riserva…”

    Fonte: Orizzonte Scuola (03 aprile 2019)

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