Possibili immissioni in ruolo e mobilità professionale

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    Illegittima la reiterazione di contratti a tempo determinato. Sentenza a Cuneo

    Nella giornata di lunedì, 8 novembre 2010, presso il Tribunale del Lavoro di Alba, si è avuta la prima sentenza della provincia di Cuneo per il ricorso giurisdizionale condotto dal legale Avv. Maria Grazia Galliano dello studio Galliano-Rosso di Alba, a favore dei Docenti precari che da anni lavorano nel mondo della scuola.

    Il ricorso riguarda decine di docenti, appartenenti al gruppo dei “precari storici” e mira al riconoscimento della illegittimità del comportamento del Ministero dell’Istruzione, nel continuare ad assumere per più anni lo stesso Docente senza che il rapporto di lavoro si trasformi da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato, e nel discriminare il lavoro a tempo determinato, non consentendo ai docenti né la regolare progressione stipendiale né – nella maggior parte dei casi – la copertura economica dei mesi di luglio e agosto di ciascun anno.

    La sentenza in oggetto riguarda un primo gruppo di 6 Docenti associato alla Gilda degli Insegnanti e in servizio nella provincia di Cuneo. Il dispositivo dichiara illegittime le sequenze dei contratti a tempo determinato stipulati dai vari ricorrenti con il Ministero della Pubblica Istruzione condanna il Ministero a risarcire, nei limiti della prescrizione, il danno subito dai docenti individuato nella differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto i ricorrenti avrebbero dovuto percepire se fossero stati da subito assunti con contratto a tempo indeterminato, fissa la data del 28 gennaio 2011 per l’accertamento di quanto effettivamente spetta ad ogni singolo ricorrente lasciando aperta la possibilità per le parti di raggiungere un accordo transattivo.

    La Gilda di Cuneo esprime grande soddisfazione per questa prima vittoria, oltre che nel vedere sempre più spesso riconosciuta e condannata in sede giuridica quella che è, a tutti gli effetti, una anomalia nel panorama europeo, ormai presente quasi esclusivamente nella Scuola pubblica italiana, quella cioè di un “datore di lavoro” – il M.I.U.R. – che continua pervicacemente ad utilizzare insegnanti abilitati e qualificati dalla lunga, talvolta lunghissima, esperienza, negando loro però la stabilità del posto di lavoro e anzi applicando clausole contrattuali discriminanti. Vogliamo qui ricordare che norme europee e nazionali, vigenti in generale nel mondo del lavoro, vietano appunto tale discriminazione.

    Intendiamo proseguire sulla strada del riconoscimento giuridico delle ragioni dei Docenti precari, fino al momento in cui l’Amministrazione non si adeguerà.
    Invitiamo pertanto tutti i colleghi precari a rivolgersi presso le nostre sedi per ottenere ulteriori informazioni e la necessaria assistenza legale al fine di veder salvaguardati i propri diritti.

    Allegato:
    1c344_SENTENZA_GILDAalbasito (file PDF)

    Fonte: Comunicato FGU Gilda degli Insegnanti di Cuneo (12 novembre 2010)

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    Pronta la legge per stabilizzare i precari della Scuola

    L’on. Russo, insieme a diversi deputati del PD, accoglie la richiesta dell’ANIEF e presenta una proposta di legge che mira alla stabilizzazione di tutto il precariato docente e ata della scuola: 108.000 potrebbero essere assunti già nel 2010-2011.

    Il presidente dell’ANIEF, M. Pacifico, si dichiara soddisfatto e auspica che tale proposta di legge abbia un iter veloce e condiviso da tutte le forze politiche, visto il contenzioso seriale che già migliaia di docenti e ata della scuola ci hanno chiesto di attivare per ottenere giustizia dai tribunali del lavoro e il rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

    A rischio, peraltro, sarebbero i conti pubblici viste le migliaia di domande risarcitorie presentate. La proposta di legge risponde puntualmente alle denunce, agli studi e alle richieste poste dall’ANIEF in quest’ultimo anno e alle richieste recenti anche del governatore della Banca d’Italia per il rilancio della scuola pubblica.

    La norma presentata intende intervenire per sanare quella situazione di criticità e instabilità che da anni caratterizza il sistema di istruzione, per via del ricorso sistematico a contratti a tempo indeterminato per il suo funzionamento ordinario (15,6% dell’organico complessivo in organico di fatto tra personale docente, educativo ed ata).

    La norma intende stabilizzare docenti, educatori e personale tecnico-amministrativo, in primo luogo coprendo quel 10,2% dell’organico di diritto su posto vacante e disponibile dato in supplenza annuale o al termine delle attività didattiche per l’a. s. 2009-2010, come risultante dalle dotazioni organiche ufficiali a cui è stato sottratto il personale in servizio a tempo indeterminato (tab. B3): 37.064 docenti, 92 educatori, 71.119 Ata, per un totale di 108.275 posti su un organico di 1.065.000.

    L’obiettivo principale è quello di stabilizzare progressivamente tutto quel personale della scuola che stabilmente da diversi anni è stato impiegato in supplenza per il funzionamento ordinario dell’amministrazione scolastica, a partire dalla copertura in organico dei nuovi posti che si renderanno disponibili dalle cessazioni dal servizio al 1 settembre 2011 quando le nuove norme sull’età pensionabile per le donne (70,7 % del personale in servizio è di sesso femminile) che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2012 fanno prevedere un aumento delle ultime cessazioni dal servizio (39.088 al 1 settembre 2009) e produrranno con le nuove immissioni in ruolo disposte dalla presente norma un abbassamento dell’età anagrafica del personale in servizio (50 anni in media).

    Infine, considerato che sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento aggiornate per il biennio 2009-2011 i docenti che hanno conseguito dopo la trasformazione delle graduatorie ad esaurimento l’abilitazione all’insegnamento in uno stato estero, analogamente si dispone l’inserimento dei 10.000 all’incirca docenti che si sono abilitati in Italia la scorsa estate 2010 presso le Accademie, i Conservatori e nelle sessioni di laurea del 2009 e del 2010 presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria a seguito dell’esame di stato conclusivo di un corso di studi universitario con accesso a numero programmato.

    Per aderire ai ricorsi ANIEF al giudice del lavoro in merito a richieste di stabilizzazione, scatti di anzianità, estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto, risarcimento danni e condanna alle spese della P.A.

    Il comunicato ANIEF sulla relazione del governatore della Banca d’Italia

    XVI LEGISLATURA
    CAMERA DEI DEPUTATI
    PROPOSTA DI LEGGE
    d'iniziativa dei deputati RUSSO ANTONINO …,

    DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI NELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

    Onorevoli colleghi,
    la situazione della precarietà nella scuola italiana è drammatica, mette a rischio la continuità didattica, l’attività ordinaria di insegnamento e di formazione garantita dallo Stato ai cittadini, grazie al persistente utilizzo di personale specializzato a tempo determinato.

    L’accordo quadro comunitario in materia di diritto al lavoro, introdotto dalla direttiva 1999/70/CE, vieta a ogni Stato membro di predisporre iniziative legislative finalizzate a realizzare disparità di trattamento tra personale a tempo determinato. Le sentenze della Corte di Giustizia Europea del 4 luglio 2006 su procedimento C. 212/04, del 7 settembre 2006 su procedimento C. 53/04, del 134 settembre 2007 su procedimento C. 307/2005 confermano tale indirizzo che, in verità, è stato recepito nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ma, purtroppo, mai attuato nel comparto della scuola, a differenza di quanto previsto dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, per altri comparti della pubblica amministrazione.

    Decine di migliaia di precari tra docenti e personale tecnico, all’inizio di ogni anno scolastico, garantiscono, come supplenti, l’avvio dell’anno scolastico nelle scuole. Migliaia di docenti hanno conseguito l’abilitazione in Italia con corsi organizzati dalle Università a numero chiuso, ma continuano a rimanere fuori dalle graduatorie ad esaurimento, mentre i loro colleghi abilitati all’estero ne sono inseriti a pieno titolo.

    La norma stabilisce alcuni criteri per la stabilizzazione del personale docente e del personale Ata, e per l’inserimento di personale docente nelle graduatorie ad esaurimento nel rispetto della normativa comunitaria.

    Per quanto riguarda il personale docente e Ata della scuola che ha superato un concorso per titoli ed esami, si tratta di personale inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

    Articolo 1
    (Disposizioni generali sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari nell’amministrazione scolastica)
    1. Entro l’anno scolastico 2012-2013, al fine di dare attuazione nell’amministrazione scolastica a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, e recepito nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 368/01, e al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico nel settore dell’istruzione e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente, a domanda, è stabilizzato il personale scolastico in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2010 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
    2. Considerata la normativa comunitaria di cui alle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE, attuata con decreto legislativo 9 Novembre 2007, n. 206 e quanto previsto dall’art. 5-bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169, nei termini e nelle modalità fissati con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da adottare entro il 30 aprile 2011, possono inserirsi, a domanda, con riserva nelle graduatorie ad esaurimento disposte per il biennio 2011/2013, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID, ABA), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, attivati nell’anno accademico 2008/2009 e 2009/2010, e coloro che si sono iscritti negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica, e i docenti che sono in possesso di un’abilitazione conseguita in Italia. La riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno del relativo anno accademico corrispondente, secondo modalità stabilite con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e i docenti sono collocati nelle graduatorie nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

    Articolo 2
    (Copertura finanziaria)
    1. Le risorse previste dal comma 14 dell’articolo 8 di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono destinate al finanziamento di un piano straordinario di assunzioni per l’attuazione della presente legge, da autorizzare con Decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro.

    Fonte: ANIEF (15 novembre 2010)

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    Gilda vince ancora in tribunale: illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato

    Nella giornata di lunedì, 8 novembre 2010, presso il Tribunale del Lavoro di Alba, si è avuta la prima sentenza della provincia di Cuneo per il ricorso giurisdizionale, patrocinato dalla GILDA degli INSEGNANTI di Cuneo, e condotto dal legale Avv. Maria Grazia Galliano dello studio Galliano-Rosso di Alba, a favore dei Docenti precari che da anni lavorano nel mondo della scuola.

    Il ricorso riguarda decine di docenti, appartenenti al gruppo dei "precari storici" e mira al riconoscimento della illegittimità del comportamento del Ministero dell´Istruzione, nel continuare ad assumere per più anni lo stesso Docente senza che il rapporto di lavoro si trasformi da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato, e nel discriminare il lavoro a tempo determinato, non consentendo ai docenti né la regolare progressione stipendiale né - nella maggior parte dei casi - la copertura economica dei mesi di luglio e agosto di ciascun anno.

    La sentenza in oggetto riguarda un primo gruppo di 6 Docenti associato alla Gilda degli Insegnanti e in servizio nella provincia di Cuneo.

    Il dispositivo
    - dichiara illegittime le sequenze dei contratti a tempo determinato stipulati dai vari ricorrenti con il Ministero della Pubblica Istruzione
    - condanna il Ministero a risarcire, nei limiti della prescrizione, il danno subito dai docenti individuato nella differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto i ricorrenti avrebbero dovuto percepire se fossero stati da subito assunti con contratto a tempo indeterminato
    - fissa la data del 28 gennaio 2011 per l´accertamento di quanto effettivamente spetta ad ogni singolo ricorrente lasciando aperta la possibilità per le parti di raggiungere un accordo transattivo.


    La Gilda di Cuneo esprime grande soddisfazione per questa prima vittoria, oltre che nel vedere sempre più spesso riconosciuta e condannata in sede giuridica quella che è, a tutti gli effetti, una anomalia nel panorama europeo, ormai presente quasi esclusivamente nella Scuola pubblica italiana, quella cioè di un "datore di lavoro" - il M.I.U.R. - che continua pervicacemente ad utilizzare insegnanti abilitati e qualificati dalla lunga, talvolta lunghissima, esperienza, negando loro però la stabilità del posto di lavoro e anzi applicando clausole contrattuali discriminanti.

    Vogliamo qui ricordare che norme europee e nazionali, vigenti in generale nel mondo del lavoro, vietano appunto tale discriminazione. Intendiamo proseguire sulla strada del riconoscimento giuridico delle ragioni dei Docenti precari, fino al momento in cui l´Amministrazione non si adeguerà.

    Invitiamo pertanto tutti i colleghi precari a rivolgersi presso le nostre sedi per ottenere ulteriori informazioni e la necessaria assistenza legale al fine di veder salvaguardati i propri diritti.

    Fonte: FGU (15 novembre 2010)

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    FLCGIL. Precari scuola: operazione centomila

    La FLCGIL con un comunicato apparso sul proprio sito dimostra che "ci sono le condizioni per partire, dal mese di giugno, con un intervento straordinario di stabilizzazione del personale docente e ATA."

    Vai all'articolo completo

    Fonte: FLCGIL (16 novembre 2010)

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    Necessaria la stabilizzazione di tutti i precari della scuola

    Come riportato da Tuttoscuola, il mondo politico sembra finalmente accorgersi della necessità di stabilizzare gradualmente, ma in tempi certi, tutto il personale precario della scuola.

    Oltre al Presidente della Repubblica Napolitano, si sono espressi in tal senso il Presidente della Camera Fini ed il governatore della Banca d'Italia Draghi. Troviamo necessario ribadire che se si vogliono davvero rilanciare i consumi per uscire dalla crisi bisogna che aumenti il numero di persone in grado di affrontare delle spese ed aprire dei mutui grazie ad uno stipendio sicuro, non si può continuare a
    precarizzare una intera generazione di persone.

    Oltretutto, come sottolineato nell'articolo di Tuttoscuola, l'operazione minima di coprire i posti vacanti e disponibili non costerebbe praticamente nulla alle casse dello Stato, visto che lo stipendio di un docente con incarico annuale costa tanto quanto quello di un docente di ruolo di prima nomina.

    E' necessario che ora la politica dia risposte serie alle richieste dei precari che chiedono il ritiro dei tagli agli organici ed ai finanziamenti previsti dalla legge 133, il ripristino del modulo alle elementari, la
    revisione della riforma delle medie e delle superiori che abbassa la qualità della didattica, la diminuzione del numero di studenti per classe in modo da rispettare le norme sulla misura e capienza delle aule previste dalle leggi sulla sicurezza.

    Inoltre il governo, quello attuale oppure quello futuro in caso di crisi, deve immediatamente terminare il piano di assunzioni previsto dal governo Prodi nella Finanziaria votata nel 2006, per poi varare un nuovo piano di immissioni in ruolo che dia certezze a tutti i precari iscritti nella graduatoria ad esaurimento.

    FORUM PRECARI SCUOLA
    http://bru64.altervista.org/forum/

    Fonte: Brunello Arborio (17 novembre 2010)

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    Riapertura straordinaria funzioni di gestione domande del salvaprecari 2010/11

    Al fine di rispondere alle esigenze di alcuni uffici periferici il MIUR ha disposto la riapertura straordinaria funzioni di gestione domande del personale precario ai sensi dei DD.MM. nn. 68 e 80 del 2010.

    Le funzioni rimarranno disponibili fino alle ore 20:00 del 18 novembre. Il MIUR precisa che a valle della chiusura saranno riprodotti gli elenchi prioritari definitivi per distretto e sarà aggiornata la banca dati delle convocazioni.

    Fonte: Cisl Scuola Sicilia (17 novembre 2010)

     
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    60 giorni…rimangono a chi vuole rivendicare il diritto al ruolo e il risarcimento per mancata assunzione a seguito di incarichi conferiti in successione per anni...

    A fronte dell’abbondante contenzioso in atto è stato tradotto in legge in data 19 ottobre un disegno di legge (1441-quater F) finalizzato a scoraggiare il personale docente ed ATA della scuola rispetto alla possibilità di ricorrere al Magistrato del Lavoro, attraverso un sistema di procedure e scadenze a breve termine, dalla inosservanza delle quali scaturirebbe la negazione di ogni diritto, ivi compresa l’impossibilità di rivendicare risarcimento per tutti gli anni pregressi di precariato illegittimo.

    La legge in questione è la numero 183/2010 che si prefigge – attraverso la fissazione di termini raccorciati e cogenti – di limitare per i futuri ricorrenti ogni ipotesi di “stabilizzazione” e/o applicazione della normativa europea in materia di contratti.

    Sono salve le posizioni dei:

    a) “vecchi” ricorrenti le cui posizioni sono già “sub iudice” o già oggetto di tentativo di conciliazione inviato

    b) “vecchi” ricorrenti per i quali siano state emesse sentenze di risarcimento

    c) “nuovi” ricorrenti che avranno cura di tutelare la propria posizione in ordine al ricorso “reiterazioni” entro i 60 giorni prescritti dalla entrata in vigore della Legge stessa

    E’ il caso di precisare che il diritto inconfutabile all’accesso al ruolo e al risarcimento sussiste per:

    1) il personale docente abilitato incluso nelle graduatorie permanenti provinciali

    2) il personale ATA incluso nelle graduatorie permanenti provinciali

    La “reiterazione” e conseguente possibilità di impugnazione si realizza al ripetersi di più contratti di durata annuale( 31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche(30 giugno).

    Particolare attenzione dovrà essere prestata da coloro che non sono in servizio nell’anno in corso in quanto l’eventuale infruttuoso trascorrere dei fatidici 60 giorni dalla entrata in vigore della legge (24 novembre), comporterebbe l’impossibilità di vedersi riconoscere qualsiasi tipo di “ristoro” per il “pregresso”, rinviando a tempi successivi coincidenti con lo scadere dell’eventuale nuovo contratto la possibilità di rivendicare posizioni giuridiche relative – in ogni caso – al solo ultimo contratto sottoscritto.

    Ovviamente le posizioni più solide da un punto di vista giuridico sono quelle che attengono a tre o più incarichi ; il ricorso è tuttavia proponibile anche per quelle situazioni in cui si abbia una sola reiterazione (secondo incarico).


    In parole povere, l’unica speranza di mantenere il posto di lavoro è nell’intervento del Giudice, se adito in tempi brevissimi, prima della scadenza fissata dall’art. 32 della legge di conversione che è stata pubblicata sulla G.U. del 9 novembre.

    Agorà ha pertanto predisposto un’ulteriore fase dei ricorsi sulla base delle nuove disposizioni di legge.

    Indicazioni operative

    Considerata la ristrettezza dei tempi, risulta opportuno fissare alcuni paletti:

    a) la convenzione per i ricorsi è riservata al personale già iscritto o che si iscrive ad Agorà

    b) le condizioni ed i costi legali sono specificamente indicati – a monte della proposizione del ricorso - nell’accordo che ciascuno avrà modo di valutare e sottoscrivere;

    c) non si tratta di un ricorso collettivo, ma di ricorso del singolo che va a tutelare la propria specifica posizione giuridica, ovviamente differente dalle altre.

    d) Per ogni possibile informazione è necessario compilare la scheda sotto indicata da restituire per mail all’indirizzo:

    [email protected]


    Cognome
    Nome
    Codice fiscale
    Indirizzo
    Città
    Mail
    Numero di telefono
    Titolo di studio
    Abilitazione in (solo per i docenti)
    Breve descrizione dei servizi prestati

    e) i ricorrenti riceveranno in tempo reale tutta la documentazione relativa ai vari adempimenti

    Per tutte le informazioni e le adesioni ai ricorsi:

    Numero dedicato ai ricorsi

    389 0940619 0744 279785

    dal martedì al venerdì
    dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18


    Mandaci una mail

    Fonte: Sindacato Agorà scuola (18 novembre 2010)

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    Organico funzionale e piano di assunzione di 100mila precari in un anno

    L'On. Mariangela Bastico ha proposto in sede di discussione della legge finanziaria l’introduzione dell’organico funzionale per la distribuzione del personale alle autonomie scolastiche. Il testo dell'Ordine del giorno.

    impegna il Governo
    ad assegnare il necessario personale docente ed ATA alle scuole attraverso l’organico funzionale, distribuito su criteri di riparto definiti e concordati, in modo che ogni scuola abbia la certezza delle risorse disponibili per un triennio. Ciò al fine di rafforzare e valorizzare l’autonomia scolastica e in applicazione di quanto previsto nella bozza di accordo definita, ma non ancora approvata, in Conferenza Stato-Regioni, per il trasferimento delle competenze alle Regioni in materia d’istruzione in attuazione del titolo V della Costituzione. Infatti è attraverso l’organico funzionale che devono trovare risposta le esigenze di personale per il funzionamento ordinario, per la sostituzione di personale assente, utilizzando personale stabile anche per le supplenze; un organico funzionale deve essere istituito anche per gli insegnanti di sostegno dei ragazzi disabili, garantendo cosi’ la continuità didattica e professionalità consolidate e specifiche a supporto dei diversi bisogni degli studenti. In questo modo viene superata la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, assegnando alle scuole personale stabile, che garantisce continuità all’insegnamento, il superamento del precariato scolastico e la valorizzazione dell’ autonomia delle scuole nell’organizzazione e nell’innovazione della didattica.

    Conseguentemente, con il superamento dell’organico di fatto e dell’organico di diritto, è possibile, anche in presenza dei tagli previsti dalla legge 133/2008 (finanziaria estiva) per l’anno scolastico 2011/2012 – tagli che il PD chiede con forza di azzerare – procedere a quasi 100 mila assunzioni per il prossimo anno scolastico, definite come indicato nell’ordine del giorno:

    definire un piano straordinario di immissioni in ruolo, a partire dal prossimo anno scolastico, pari a 100 mila persone in un anno, di cui 61.000 docenti e 38.300 ATA, corrispondenti ai posti vacanti in organico di diritto e non coperti dalle assunzioni effettuate, nonché ai posti in organico di fatto stabilizzabili, inclusi quelli a sostegno dei disabili e ai posti resi disponibilili dai pensionamenti. I numeri di tale piano di assunzioni includono i tagli previsti per l’anno scolastico 2011-2012 dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; sono pertanto aumentabili a fronte del necessario annullamento dei predetti tagli;

    programmare un piano pluriennale di assunzioni corrispondente nei prossimi anni ai posti di nuova istituzione e a quelli che si rendono liberi dai pensionamenti;

    incentivare la formazione del personale della scuola in servizio, rendendola obbligatoria e certificata al fine di qualificare la professionalità docente e la partecipazione al progetto dell’istituto;

    impostare la programmazione della formazione in ingresso dei docenti sulla base dei fabbisogni derivanti da tale processo complessivo di stabilizzazione.

    Testo integrale dell’ODG

    La 5ª Commissione permanente del Senato,

    in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l’anno 2011, per quanto di competenza,

    premesso che:

    lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione scolastica (missione n. 22) è pari a 42.030,5 milioni di euro, con una riduzione di ben 2.106,2 milioni di euro (- 4,8 per cento) rispetto alle previsioni assestate del bilancio 2010;

    dal raffronto tra gli importi assegnati ai programmi per il 2009 e per il 2010 emergono:
    a) la riduzione di 219,3 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010 per il programma “Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica”;
    b) la riduzione di 123,3 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010 per il programma “Istruzione prescolastica”;
    c) la riduzione di 780,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010 per il programma “Istruzione primaria”;
    d) la riduzione di 208,3 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010 per il programma “Istruzione secondaria di primo grado”
    e) la riduzione di 841,6 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010 per il programma “Istruzione secondaria di secondo grado”;
    f) la riduzione di 129,0 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010 per il programma “Istituzioni scolastiche non statali”;
    g) la riduzione di 7,8 milioni di euro rispetto al dato assestato 2010 per il programma “Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l’istruzione e formazione professionale”;

    si segnala che detti programmi avevano già subito notevoli riduzioni rispetto alle previsioni assestate per il 2009 e per il 2008;

    vi saranno decine di migliaia di incarichi annuali coperti da lavoratori precari destinati al licenziamento nei prossimi anni per ottemperare al pesantissimo taglio di personale previsto dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – c.d. “manovra d’estate 2008? – (per l’anno scolastico 2010-2011: 25.560 docenti e 15.167 ATA; per l’anno scolastico 2011-2012: 19.676 docenti e 14.167 ATA);
    la legge di assestamento del bilancio 2009, approvata nel luglio scorso, ha definito ulteriori massicci tagli alla spesa per gli incarichi a tempo determinato, che si riduce complessivamente di 577.064.995 euro;

    i pesanti tagli effettuati con il D.L. 78/2010, riducendo del 50% la spesa delle pubbliche amministrazioni rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009, determinano non solo l’avvilente incertezza per il futuro professionale dei lavoratori coinvolti, ma anche una mancata continuità didattica che viene negata a migliaia di studenti;

    per assicurare pari opportunità di futuro ai giovani e per sostenere uno sviluppo economico di qualità e la coesione sociale del Paese è indispensabile, come prevede la strategia europea, porre il sapere ed i sistemi di istruzione e di formazione tra le priorità nelle scelte di investimento, nel quadro di un ottimale utilizzo delle risorse;

    negli ultimi due anni le immissioni in ruolo del personale docente ed ATA sono state del tutto inadeguate, non hanno coperto nemmeno i posti lasciati liberi dai pensionamenti e non hanno rispettato il piano triennale di assunzioni di 150 mila docenti e 30 mila ATA stabilito nella legge finanziaria 2007;

    la prospettiva di un piano di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari è indispensabile per garantire continuità didattica e qualità dell’offerta scolastica, oltre che per rispondere alle legittime aspettative di persone che per molti anni hanno lavorato nelle scuole costruendo il proprio futuro personale e famigliare in questa attività professionale;

    solo l’effettiva attuazione dell’organico funzionale, vero motore dell’autonomia scolastica, può consentire alla scuola pubblica di rinnovarsi nel campo della didattica e dell’organizzazione e di individuare quelle strategie utili al raggiungimento del successo formativo degli studenti;

    il mondo della scuola chiede il ritiro dei tagli agli organici previsti dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l’impegno per un piano pluriennale straordinario di stabilizzazione del personale docente e ATA al fine di dare certezze e stabilità ai lavoratori e di garantire la qualità e l’efficienza del sistema scolastico;

    impegna il Governo:

    ad assegnare il necessario personale docente ed ATA alle scuole attraverso l’organico funzionale, distribuito su criteri di riparto definiti e concordati, in modo che ogni scuola abbia la certezza delle risorse disponibili per un triennio. Ciò al fine di rafforzare e valorizzare l’autonomia scolastica e in applicazione di quanto previsto nella bozza di accordo definita, ma non ancora approvata, in Conferenza Stato-Regioni, per il trasferimento delle competenze alle Regioni in materia d’istruzione in attuazione del titolo V della Costituzione. Infatti è attraverso l’organico funzionale che devono trovare risposta le esigenze di personale per il funzionamento ordinario, per la sostituzione di personale assente, utilizzando personale stabile anche per le supplenze; un organico funzionale deve essere istituito anche per gli insegnanti di sostegno dei ragazzi disabili, garantendo cosi’ la continuità didattica e professionalità consolidate e specifiche a supporto dei diversi bisogni degli studenti. In questo modo viene superata la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, assegnando alle scuole personale stabile, che garantisce continuità all’insegnamento, il superamento del precariato scolastico e la valorizzazione dell’ autonomia delle scuole nell’organizzazione e nell’innovazione della didattica;

    a definire un piano straordinario di immissioni in ruolo, a partire dal prossimo anno scolastico, pari a 100 mila persone in un anno, di cui 61.000 docenti e 38.300 ATA, corrispondenti ai posti vacanti in organico di diritto e non coperti dalle assunzioni effettuate, nonché ai posti in organico di fatto stabilizzabili, inclusi quelli a sostegno dei disabili e ai posti resi disponibilili dai pensionamenti. I numeri di tale piano di assunzioni includono i tagli previsti per l’anno scolastico 2011-2012 dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; sono pertanto aumentabili a fronte del necessario annullamento dei predetti tagli;

    a programmare un piano pluriennale di assunzioni corrispondente nei prossimi anni ai posti di nuova istituzione e a quelli che si rendono liberi dai pensionamenti;

    ad incentivare la formazione del personale della scuola in servizio, rendendola obbligatoria e certificata al fine di qualificare la professionalità docente e la partecipazione al progetto dell’istituto;

    ad impostare la programmazione della formazione in ingresso dei docenti sulla base dei fabbisogni derivanti da tale processo complessivo di stabilizzazione.

    Fonte: Orizzonte Scuola (30 novembre 2010)

     
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    Presentata la proposta di legge Russo n. 3920 per la stabilizzazione nella scuola

    Dopo le denunce dell’ANIEF, seguite dalla campagna della CGIL/FLC, il PD chiede che la proposta dell’on. Russo presentata il 2 dicembre sia discussa insieme alla proposta dell’on. Damiano n. 3542 recante agevolazioni per la conversioni dei contratti a tempo determinato, in iter avanzato presso la XI Commissione lavoro.

    Come ha denunciato prontamente l’ANIEF all’indomani della pubblicazione dell’ennesimo rapporto MIUR sulla scuola in cifre, ben 108.000 posti (70.000 ata e 38.000 docenti) sono già disponibili per procedere alla stabilizzazione dei precari per il 2010-2011, a cui sono da aggiungere altri 50.000 posti per docenti e 10.000 per ata per il 2011-2012 se saranno confermati le prime proiezioni sui pensionamenti, al netto dei nuovi tagli.

    Indipendentemente dall’esito finale della XVI legislatura (voto di sfiducia del 14 dicembre), la presentazione di questa proposta di legge dimostra come, ancora una volta, l’azione del giovane sindacato possa risultare incisiva nelle scelte dell’organizzazione della scuola, non soltanto perché seguita e condivisa da sindacati più grandi e con maggiore rappresentatività, ma anche perché è continuamente recepita dalla politica.

    Nel frattempo, procede l’iter dei ricorsi al giudice del lavoro, avviato dall’ANIEF più di un anno fa con le conciliazioni e ora nella sua fase operative dopo l’approvazione del Collegato al lavoro, iter anch’esso, in questi giorni, seguito pressoché da tutte le altre organizzazioni sindacali che, pur avendo espresso perplessità e ostilità nei mesi scorsi circa l’utilità di ricorrere nei tribunali, oggi, propongono gli stessi ricorsi dell’ANIEF in ogni parte d’Italia.

    Le istruzioni operative per ricorrere


    Il comunicato dell’on. Russo

    "Un disegno di legge per i precari della scuola
    La situazione della precarietà nella scuola italiana è drammatica, mette a rischio la continuità didattica, l’attività ordinaria di insegnamento e di formazione garantita dallo Stato ai cittadini, grazie al persistente utilizzo di personale specializzato a tempo determinato. Decine di migliaia di precari tra docenti e personale tecnico, all’inizio di ogni anno scolastico, garantiscono, l’avvio dell’anno scolastico nelle scuole. Migliaia di docenti hanno conseguito l’abilitazione in Italia con corsi organizzati dalle Università a numero chiuso, ma continuano a rimanere fuori dalle graduatorie ad esaurimento, mentre i loro colleghi abilitati all’estero ne sono inseriti a pieno titolo. Ho depositato una proposta di legge per ottemperare agli obblighi comunitari e per ristabilire parità di trattamento con gli altri comparti della Pubblica Amministrazione, dove si è già proceduto con le stabilizzazioni dei precari. Con il disegno di legge vengono proposti criteri per la stabilizzazione del personale docente e del personale Ata, e per l’inserimento di personale docente nelle graduatorie ad esaurimento nel rispetto della normativa comunitaria. La scorsa settimana, la commissione Lavoro della Camera ha iniziato l’esame del disegno di legge Cesare Damiano 3542 “Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato…” Il Pd proporrà che i due progetti di legge vengano abbinati nell’esame, così che si possa presto giungere ad affrontare l’annosa questione dei precari della scuola."

    Il testo della proposta di legge

    Fonte: ANIEF (07 dicembre 2010)

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    Trasformazione contratto docente precario dal 30 giugno al 31 agosto: vittoria a Trani

    Nell'ambito della vertenza a livello regionale portata avanti con successo dal Segretario provinciale e Regionale prof. Bartolo Danzi I relativamente alla violazione della L.124/99 per cui i contratti di supplenza ai precari sono conferiti al 30 Giugno in luogo del 31 agosto, un docente di matematica precario ha avuto giustizia.

    Il Giudice del Lavoro di Trani ha definitivamente pronunciato la sentenza di condanna dell' Istituto Cafaro di Andria in persona del suo dirigente scolastico p.t. e del Ministro della istruzione ricerca ed università, a 1200 euro di spese oltre iva e c.a. come per legge, ed inoltre ha riconosciuto il diritto del docente precario ad avere il prolungamento del contratto la cui scadenza viene fissata ora al 31 agosto, con tutti gli effetti e le conseguenze di legge in ordine ai pagamenti degli stipendi, oneri riflessi, versamento contribuzione, interessi di rivalutazione monetaria e legali, tredicesima mensilità e ferie.

    Il nostro sindacato esprime grande soddisfazione per questa nuova ed importante vittoria che smentisce le circolari, i proclami contrari, o le dimistificazioni di qualcuno.

    Fonte: Unams Scuola Bari (20 dicembre 2010)

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    Codacons, class action per l'assunzione dei precari

    Il Codacons cita il MIUR per la reiterazione dei contratti ai precari.

    L'associazione dei consumatori ha intenzione di far partire una class action per ottenere l'immissione in ruolo degli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e il risarcimento dei danni.

    L'appiglio è la normativa europea che impedisce il reiterare di contratti a tempo determinato e alla quale il Governo italiano non si è ancora uniformato.

    Dettagli sul sito del Codacos.

    Fonte: Codacons (04 gennaio 2011)

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    La Cisl frena gli entusiasmi sui ricorsi per la stabilizzazione

    E' il prossimo 22 gennaio prossimo il termine ultimo per notificare al datore di lavoro l'intenzione di attivare i ricorsi per la mancata immissione in ruolo, per gli scatti stipendiali maturati fino ad oggi non riconosciuti e per il risarcimento del danno. Della vertenza si stanno occupando sindacati, partiti politici, e associazioni come il Codacons. La Cisl Scuola pone però un freno, pensando già al nuovo reclutamento.

    Sul sito della Cisl Scuola Sicilia appare infatti la puntualizzazione della Segreteria Nazionale:

    “L’iniziativa in corso non deve alimentare eccessive aspettative, stante la controversa giurisprudenza”, per non parlare del fatto che “la questione si intreccia inevitabilmente con quella sul reclutamento: due questioni delicate e complesse perchè segnate da articolati interessi e contro interessi” di cui è doveroso tener conto con giusto equilibrio".

    Fonte: Orizzonte Scuola (11 gennaio 2011)

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    Assumere i precari farebbe risparmiare mezzo miliardo

    Lo afferma la FLCGIL che punta in tre anni all'immissione in ruolo di 70.000 insegnanti e 30.000 ATA.

    La proposta della CGIL si chiama infatti "Operazione centomila" e punta alla copertura di tutti i posti vacanti. Un'operazione che porterebbe alle casse dello Stato un risparmio di mezzo miliardo di euro, che di questi tempi fanno sempre comodo.

    Infatti, secondo il sindacato i pensionamenti previsti nei prossimi tre anni saranno circa 70.000, solo dei docenti, con fascia retributiva tra i 28 e i 35 anni e con un costo di circa tre miliardi. Se al loro posto fossero assunti docenti precari il costo scenderebbe di mezzo miliardo.

    Fonte: Orizzonte Scuola (13 gennaio 2011)

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    Stabilizzazione: tutti seguono l’Anief, ma guardatevi dalle condanne alle spese

    Il Governo italiano riconosce ai dipendenti precari del pubblico impiego la conversione automatica del rapporto di lavoro dopo 36 mesi. Ordinanza corte di giustizia europea del 1.10.2010.
    Il 2011 si apre all’insegna dei ricorsi al giudice del lavoro grazie a una campagna di sensibilizzazione che l’Anief ha iniziato nel marzo 2009. Le domande entro il 22 gennaio.

    Tutte le grandi sigle sindacali, la cui rappresentatività è stata prorogata per legge, alcune seppur dubbiose (allora ci chiediamo perché ricorrono se i loro legali già sono convinti di una condanna alle spese che ricadrà sui singoli ricorrenti), altre soltanto di recente convertite alla battaglia giudiziaria (quando prima sostenevano la sola azione politica), hanno seguito l’Anief nell’invitare i propri iscritti docenti e ata precari a ricorrere per ottenere la stabilizzazione, ovvero la conversione del contratto da tempo a tempo indeterminato. Persino le associazioni dei docenti di religione, unica categoria a cui è consentito il recupero degli scatti biennali per il periodo di precariato, invitano a ricorrere, come le associazioni dei consumatori con una classe action collettiva, utile forse alla categoria ma non ai risarcimenti e alla stabilizzazione dei soli singoli ricorrenti che vantano situazioni differenziate e posizioni lavorative differenti.

    L’Anief invita docenti e ata a valutare bene, visto il mercato dei ricorsi appena aperto, con chi e perché ricorrere, visto che la condanna alle spese è divenuta obbligatoria e un ricorso scritto male o in fretta, senza tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali, può pregiudicare tutto il processo, oltre ad avere effetti sanzionatori sui ricorrenti.

    Nel frattempo, offriamo a beneficio di sindacati e avvocati, l’ultima ordinanza della corte di giustizia europea dove i giudici, riprendendo i temi sviluppati dall’avvocatura dello Stato italiano, ha affermato chiaramente quanto segue, al punto 48:

    “A tale proposito, nelle sue osservazioni scritte il governo italiano ha sottolineato, in particolare, che l’art. 5 del d. lgs. n. 368/2001, quale modificato nel 2007, al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, ha aggiunto una durata massima oltre la quale il contratto di lavoro è ritenuto concluso a tempo indeterminato e ha introdotto, a favore del lavoratore che ha prestato lavoro per un periodo superiore a sei mesi, un diritto di priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, l’art. 36, quinto comma, del d. lgs. n. 165/2001, come modificato nel 2008, prevedrebbe, oltre al diritto del lavoratore interessato al risarcimento del danno subìto a causa della violazione di norme imperative e all’obbligo del datore di lavoro responsabile di restituire all’amministrazione le somme versate a tale titolo quando la violazione sia dolosa o derivi da colpa grave, l’impossibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale del responsabile, nonché la presa in considerazione di detta violazione in sede di valutazione del suo operato.”

    Ora aspettiamo il Miur al varco. Grazie all’Anief, con e dopo tutti questi ricorsi, si porrà fine alla precarietà nella Scuola italiana, a un modus operanti che ha portato all’utilizzo costante del 15% del personale precario per il funzionamento ordinario dell’amministrazione scolastica. Grazie all’Anief si rilancerà la qualità della didattica e la professionalità della sua comunità educante.
    Contattaci entro il 20 gennaio per ricevere, almeno, i termini per evitare la prescrizione della tua domanda di stabilizzazione e di conversione del contratto dal 30 giugno al 31 agosto.

    Istruzioni nella seguente pagina

    Fonte: ANIEF (15 gennaio 2011)

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    Il 23 gennaio scadono i termini per l’inoltro delle “messe in mora” per la rivendicazione del diritto al “ruolo”da parte del personale precario

    Agorà, impegnata già da ben 4 anni sul versante dei ricorsi sulle “reiterazioni” dei contratti senza immissione in ruolo, non è giunta impreparata a tale scadenza in quanto prevista dalla legge 183/2010 , pubblicata il 24 novembre e resta a disposizione degli interessati per tutta la consulenza necessaria.

    Mandare una mail a [email protected]

    Poiché a fronte dell’excursus” praticato dall’Agorà, molte organizzazioni si stanno in questi giorni organizzando in vista dell’inoltro del ricorso, è bene chiarire che:

    • ogni iniziativa risulta in ogni caso lodevole ed a conferma – ove ve ne fosse bisogno – che l’Agorà aveva visto giusto già dal 2007
    • in nessun caso si può essere assunti solamente in virtù di una “messa in mora”anche se inviata al MIUR per raccomandata
    • tale “messa in mora” è invece, preliminare all’inoltro del ricorso nominativo del singolo al Giudice del Lavoro, per il quale qualsiasi Organizzazione deve avvalersi di un ufficio legale con tutti gli adempimenti del caso.
    • poiché giungono notizie di iniziative che alcuni riterrebbero di portare avanti in carenza di requisiti, invitiamo il personale precario docente ed ATA interessato a valutare bene l’offerta, visto che la mancanza dei requisiti espone il ricorrente al rischio della condanna alle spese legali
    • condanna certa alle spese sussisterebbe per il personale che avendo già prodotto ricorso, proceda a duplicazione dello stesso, attraverso la “messa in mora” prevista dalla legge 183.

    Fonte: Agorà scuola (15 gennaio 2011)

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    Lettera di interruzione della prescrizione per il riconoscimento del periodo tra termine lezioni e scrutini

    ANIEF mette a disposizione il modello di lettera di interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 32 L. 183/2010, per i docenti che intendono reclamare contro la mancata stipula di contratti per gli scrutini finali e/o al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi che comprendessero anche i giorni intercorrenti tra la fine delle lezioni e l’inizio delle attività di scrutinio, anziché essere stipulati solo per i giorni strettamente necessari per il loro espletamento.

    Vista la scadenza imminente, imposta dalla legge sopra richiamata, si consiglia vivamente di inviare questa lettera avvalendosi del servizio postale denominato raccomandata 1 A/R. La raccomandata, infatti, deve pervenire entro il 22 gennaio 2011 all’amministrazione resistente.

    Si ricorda agli interessati di conservare copia della lettera e delle relative ricevute di spedizione e di avvenuta consegna. Dopo l’invio della raccomandata, onde poter ricevere le istruzioni operative per l’attivazione del ricorso, è necessario inviare al più presto, e comunque entro il 27 gennaio 2011, una mail all’indirizzo [email protected] con oggetto “adesione ricorso scrutini” e per contenuto Cognome, Nome, Codice fiscale, docente, tel. fisso, tel. cellulare, comune e provincia di residenza, comune e provincia di domicilio lavorativo (solo se diversi da quello di residenza).

    Si specifica che coloro i quali stanno già ricorrendo con ANIEF per la trasformazione dei contratti al 30.06 in contratti al 31.08, non dovranno inviare – limitatamente agli anni per cui stanno già ricorrendo - tale lettera poiché il loro ricorso copre già il periodo di cui si reclama la copertura contrattuale.

    Scarica la lettera interruttiva ricorso scrutini (formato Word)

    Fonte: ANIEF (18 gennaio 2011)

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    Precari alla riscossa, fanno ricorso per avere il posto fisso

    Precari della scuola e del settore pubblico alla riscossa. Un fiume in piena di ricorsi giudiziari sta per travolgere i Tribunali di tutta Italia. Centinaia di migliaia di lavoratori, a pochi giorni dalla scadenza dei termini del decreto “ammazza diritti”, vengono invitati dai sindacati a ricorrere al giudice per stabilizzare il proprio rapporto di lavoro, dopo anni o decenni di abuso di contratti a termine annuale.

    Anche a Modena si moltiplicano le iniziative. E mentre la Cisl frena sugli entusiasmi, almeno per il settore scolastico, la Flc Cgil convoca i precari oggi alle 17 presso la sede di piazza Cittadella. I tempi sono stretti. I paletti indicati dalla legge delega n.183/2010 “Collegato lavoro” indicano come termine ultimo il 22 gennaio prossimo per i precari che rivendicano diritti maturati per contratti scaduti fino ad oggi. Se si rimarrà inerti si perderà tutto.

    La possibilità di passare di ruolo per via giudiziaria è stata rilanciata da una recente sentenza del Tribunale di Siena che, andando contro una sentenza della Corte Costituzionale, ha condannato il Ministero dell’Istruzione a stabilizzare una docente precaria assunta a termine per tre anni consecutivi. La Consulta ha ritenuto non incostituzionale la differenza di trattamento normativo tra lavoratori pubblici e lavoratori privati laddove solo questi ultimi possono rivendicare con successo in giudizio la nullità del termine apposto ripetutamente nel contratto di lavoro. Il giudice di Siena ha preferito ispirarsi alla legislazione comunitaria (direttiva 1999/70CE e altre fonti) e ai pronunciamenti della Corte di giustizia di Lussemburgo che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo e stigmatizzano l’abuso dei contratti precari anche nel settore pubblico.

    In realtà l’Ue lascia campo libero agli Stati membri nel consentire alle proprie amministrazioni pubbliche di ripetere nel tempo (come si fa anche per decenni a scuola) i contratti annuali purché però venga prevista dalla legge interna una forma equivalente e concreta di risarcimento compensativo dei danni in favore del lavoratore precario. Risarcimento che, come abbiamo più volte scritto, molti precari hanno ottenuto già negli anni scorsi attraverso l’esperimento di quest’ultima strada giudiziaria, preferita a quella, molto azzardata, della richiesta di stabilizzazione.

    Altra strada più concreta, sostenuta da numerose sentenze, è la richiesta di riconoscimento degli scatti di anzianità e dell’aumento conseguente dello stipendio agganciato a quello dei colleghi di ruolo.

    Fonte: Vincenzo Brancatisano (18 gennaio 2011)

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    La mazzata sul precario!

    Scade il 21 gennaio la possibilità per i precari della scuola abilitati e non, di aderire ai ricorsi al Giudice del Lavoro che diversi sindacati confederati e non, ed associazioni del settore e non, hanno proposto per bloccare gli effetti devastanti della legge 183/2010.

    Le richieste al giudice sono diverse si parte dal riconoscimento dell'anzianità contributiva e dei relativi scatti al pari di colleghi con contratto a TI, per passare poi al riconoscimento dell' integrazione stipendiale per i mesi estivi nei contratti a TD stipulati fino al 30/6 su posto vacante, per finire poi con la richiesta di passaggio dopo tre anni consecutivi di contratto a tempo determinato, come prevede una sentenza della Corte Europea a tempo indeterminato.

    Leggendola così sembrerebbe tutto molto bello ed appetibile per tutti i precari, ma , c'è sempre un ma, non dimentichiamolo, se si analizzano a fondo le varie proposte tanto appetibile non è; e lo scopo di questo articolo è proprio quello di aprire una finestra sulle varie proposte e confrontarle per aiutare gli indecisi a prendere una decisione molto pesante, e definitiva perchè dopo questa data non si potrà più ricorrere, per scadenza del termine di 60 giorni, come prevede la legge.

    Alcuni “rumors”dell' ambiente sindacale riportano che in caso di vittoria di ricorso al GdL sarà poi possibile utilizzare la sentenza favorevole ricorrendo successivamente o addirittura rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale, noi lo riportiamo soltanto ma non lo confermiamo.

    Innanzitutto partiamo dalla distinzione che fanno anche tra loro sindacati ed associazioni su quali siano i requisiti per partecipare a questi ricorsi:
    i ricorsi quale che sia la richiesta quindi: anzianità, scatti, continuità o ruolo sono rivolti essenzialmente, tranne l' eccezione di un' associazione, ai precari “abilitati” che negli ultimi 3 anni abbiano avuto dal USP un contratto di lavoro annuale su posto vacante fino al termine delle lezioni ovvero 30/6.

    Di queste sigle sindacali, alcune fanno ancora più distinzioni, ovvero c'è chi i contratti triennali da far valere per il ricorso li vuole nello stesso istituto, almeno questo è quello che ci ha detto una nostra conoscente iscritta appunto a quella sigla sindacale.

    Le cifre di spesa per il ricorso poi ci hanno fatto sorridere non poco, non solo per le grande differenza tra quelle proposte, che partono da una base minima di 100 euro per arrivare a cifre più cospicue vicine al migliaio o addirittura in percentuale in base al risarcimento ricevuto, ma anche per la “quasi totale” assenza di informazione ai ricorrenti riguardo le spese che pagherebbero in caso di perdita e dei danni che il Ministero potrebbe richiedere.

    La sentenza favorevole dello scorso novembre delle due precarie sarde, base dalla quale partiranno la maggior parte dei ricorsi, ha visto accordare alle richiedenti 9000 euro circa, ciascuna, di risarcimento per i mesi estivi non pagati, ma che non è stato concesso loro il ruolo come esse invece richiedevano. Inoltre si accavalla con quella del Tribunale di Siena del settembre 2009 che con la sentenza 699/2009 riconosceva alla ricorrente il diritto all' immissione in ruolo, oltre che al risarcimento del danno subito per i reiterati contratti a tempo determinato stipulati dal 2000 in poi. Tutto questo hanno fornito a questi ricorsi al Giudice del lavoro una marcia in più.

    Non possiamo fare certo previsioni su quello che ne sarà delle sentenze, che ricordiamo saranno presentate nella regione di residenza del ricorrente e quindi ricorsi nominali e non collettivi, uno dei motivi per i quali lievitano le cifre da pagare, a differenza dei ricorsi al TAR, poiché proprio per il fatto che verranno praticamente presentate in tutta Italia, ci saranno tanti giudici quante sono le richieste e quindi si potranno avere sentenze diverse anche una dall'altra.

    Ricordiamoci SEMPRE che i giudici sono persone e che decidono in base all' interpretazione che danno di quello che leggono nel ricorso.
    Giunti alla conclusione del discorso, analizzate le varie possibilità, alcune domande a cui non è data risposta per il momento ci sono, e ci piacerebbe che fossero proprio le stesse organizzazioni e associazioni, oppure il Miur a darcele, ovvero:

    1) ammesso e non concesso che si ottenga sentenza positiva e la famosa “immissione in ruolo” in quale ruolo verrebbero immessi questi precari, visto che le cattedre vacanti saranno sicuramente in numero inferiore rispetto alle richieste, e non tutte disponibili in quanto il sistema di reclutamento prevede comunque il doppio canale?

    2) Anche per quest'anno sono previsti i tagli al personale come si può pensare che il numero delle cattedre, una volta sistemati i perdenti posto, sia congruo a stabilizzare i vincitori?

    3) Con quali soldi il MIUR e il Min. Dell’Economia risarciranno i ricorrenti dato che a loro detta i soldi non ci sono?

    4) E i poveri precari non abilitati come faranno ad entrare in ruolo se i posti non ci sono per gli abilitati? Ma soprattutto tutti quelli esclusi da questi ricorsi, perchè devono vedersi nuovamente discriminati rispetto ai colleghi?

    Lo so è triste chiudere con delle domande, ma noi del SISA (www.sisascuola.it) quello che ci aspettiamo maggiormente al momento sono delle risposte, e in bocca al lupo a quanti tenteranno la lotteria “del lavoro”.

    Fonte: Barbara Bernardi Resp. Naz. SISA precari (19 gennaio 2011)

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    La dignità contro il colpo di spugna

    Al confronto, la vertenza Mirafiori fa sorridere. Sono centinaia di migliaia i precari colpiti. 22 gennaio scadono i termini per impugnare i licenziamenti ingiusti e i contratti scaduti.

    Lavoratori sfruttati alla riscossa, super lavoro in arrivo per i nostri giudici, sanzioni pesantissime a carico dei dirigenti che continuassero ad assumere a termine lavoratori che hanno invece diritto ad essere invece stabilizzati. Al confronto Mirafiori fa sorridere. Stanno per arrivare in Tribunale migliaia di fascicoli di lavoratori precari, pubblici e privati, che si ritengono vittime di abuso di contratti a termine e di altre forme atipiche di contratto di lavoro, quali co.co.co. e co.co.pro. e non solo. Assieme a loro ricorreranno al giudice tanti lavoratori che hanno subìto un licenziamento ritenuto ingiusto.

    E’ questo l’effetto della tagliola ammazza diritti confezionata in silenzio dal legislatore con la legge 183, meglio conosciuta come “Collegato lavoro 2010”, il cui art. 32 (leggi sotto) dotato di efficacia retroattiva, produrrà a mezzanotte del 22 gennaio prossimo un colossale colpo di spugna che mira a sciogliere come neve al sole diritti importanti dei lavoratori precari e di quelli licenziati ingiustamente.

    Ma il tentativo sarà arginato, almeno da quei lavoratori che entro sabato avranno impugnato il licenziamento o la scadenza dei contratti precedenti con una lettera raccomandata spedita al datore di lavoro. Avranno poi 270 giorni per far causa: se non lo faranno perderanno i diritti per sempre, mentre fino ad ora l’azione per la nullità del termine illecito apposto in un contratto era imprescrittibile.

    Molti tuttavia non sono informati ed è curioso che i sindacati accusino il governo di non avere pubblicizzato il decreto. Hanno avuto per mesi riflettori e la scena mediatica e hanno saputo parlare solo di Mirafiori. Ma tant’è. Il settore più coinvolto è la scuola pubblica, dove un esercito impressionante di insegnanti, bidelli, tecnici e amministrativi, viene assunto con contratti a termine da anni e anche decenni da uno Stato che lucra in questo modo sulla possibilità di non pagarli d’estate e sul mancato riconoscimento della carriera e degli scatti di stipendio legati all’anzianità, con un comportamento ritenuto illegittimo e discriminatorio da ripetute sentenze nazionali e comunitarie emesse – tra l’indifferenza di molti sindacati – in favore dei precari che hanno già fatto causa.

    La stabilizzazione per via giudiziaria del rapporto di lavoro nel settore pubblico è sempre stata considerata una via azzardata dai sindacati anche perchè esiste una sentenza contraria della Consulta (Cfr. Vincenzo Brancatisano, “Una vita da supplente”, Nuovi Mondi, 2010) che ritiene in linea con la Costituzione la discriminazione legislativa tra lavoratori pubblici e privati in ordine alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato possibile solo per questi ultimi. Peraltro, il decreto legislativo 368 del 2001 con il quale fu recepita la Direttiva Ue 99/70 sulla prevenzione degli abusi dei contratti a termine, prevede a compensazione della reiterazione dei contratti nel pubblico un risarcimento dei danni in favore dei lavoratori, pressochè sconosciuto agli interessati anche perché i sindacati non hanno mai pubblicizzato questa seconda possibilità.

    Chi ha fatto causa ha però vinto e ottenuto fino a 45.000 a testa. Il risarcimento si è però rivelato poco dissuasivo per il datore di lavoro. E come se non bastasse il Collegato lavoro 2010 ha ridotto l’entità del risarcimento portandolo a una cifra rientrante tra 2,5 e 12 mensilità, cifra che si dimezza ulteriormente qualora (come nel caso del personale della scuola) i lavoratori siano tutelati (sic) da contratti collettivi firmati dai maggiori sindacati (vedi sotto il commento alla norma).

    Nel frattempo sono arrivate tre novità decisive:

    1) l’ultima legge finanziaria Prodi che ha previsto un piano di stabilizzazioni (a domanda) nel settore pubblico per chi abbia maturato 36 mesi anche non continuativi di lavoro a termine e ha previsto, a favore del lavoratore che ha prestato lavoro per un periodo superiore a sei mesi, un diritto di priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato;

    2) una recente sentenza con cui il Tribunale di Siena ha stabilizzato una docente precaria dopo soli tre anni di incarichi preferendo ispirarsi alla legislazione alla citata Direttiva e ai pronunciamenti della Corte di giustizia di Lussemburgo che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo e che stigmatizzano l’abuso dei contratti precari anche nel settore pubblico.

    3) Infine, la stessa Corte di giustizia ha emanato una sbalorditiva sebbene sconosciuta ordinanza (1.10.2010 nel procedimento C-3/10) con cui, sciogliendo alcuni dubbi residui di un Tribunale calabrese (Rossano), ha ribadito che i lavoratori pubblici devono essere stabilizzati se hanno maturato 36 mesi a partire dal 2001, l’anno in cui l’Italia ha recepito la Direttiva citata 99/70. Scrive la Corte che il governo italiano ha addirittura ammesso per iscritto che l’art. 5 del decreto 368/2001, modificato nel 2007, “al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, ha aggiunto una durata massima oltre la quale il contratto di lavoro è ritenuto concluso a tempo indeterminato” e ha introdotto a favore del lavoratore che ha prestato lavoro per un periodo superiore ad appena sei mesi, un diritto di priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato.

    Un’altra norma del 2008 prevedrebbe, “oltre al diritto del lavoratore interessato al risarcimento del danno subìto a causa della violazione di norme imperative e all’obbligo del datore di lavoro responsabile di restituire all’amministrazione le somme versate a tale titolo quando la violazione sia dolosa o derivi da colpa grave, l’impossibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale del responsabile, nonché la presa in considerazione di detta violazione in sede di valutazione del suo operato”.

    A seguito delle numerosissime richieste di aiuto Vi invitiamo a leggere la fonte del diritto: Legge 183 (Collegato Lavoro)

    Art. 32.

    (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)

    1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

    «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

    Chiaro??? Si applica anche alla scadenza dei cotratti oltre che ai licenziamenti? La risposta è sì. Leggiamo la lettera d) del comma 3 riportato qui di seguito.

    2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidita' del licenziamento.

    3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

    a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimita' del termine apposto al contratto;

    b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

    c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

    d) all'azione di nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

    QUESTO VUOL DIRE che: a) intanto si confermano le nostre tesi circa il fatto che il termine apposto ai contratti a termine (appunto) era NULLO qualora ripetuti anche oltre i 36 mesi previsti dalla legge precedente e duqnue bene ha fatto in questi anni chi ha fatto causa per la stabilizzazione, nonostante il parere contrario dei sindacati CISL in primis.; b) l'azione di nullità che prima era imprescrittibile, cioè si poteva esercitare anche dopo decenni e prima della morte dell'interessato..., ora con il Collegato lavoro vergognoso essa si prescrive se non si fa causa entro 270 giorni dalla impugnazione recapitata al datore di lavoro. Se l'impugnazione non è fatta entro 60 giorni dal licenziamento (o di scadenza del contratto a termine) si decade del tutto dal diritto di far causa.

    4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

    a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

    b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

    c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

    d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

    E VENIAMO AL RISARCIMENTO dei danni per illecita reiterazione dei contatti a termine. Il fatto che i contratti siano illeciti è dimostrato dalla circostanza che il governo ha sentito il bisogno di bloccare le azioni giudiziarie alemno per i più distratti e anche dal fatto che il governo medesimo con questa legge 183 abbia ridotto da 2,5 mensilità a 12 mensilità come massimo ottenibile, mentre fino a oggi il massimo era il massimo dimostrabile, cioè anche decine di migliaia di euro in termini di danno emergente (stipendi estivi non pagati, interessi passivi su prestiti, e fidi con le banche che non ci sarebbero stati se si fossero percepiti gli stipendi più alti ecc ecc.) e di lucro cessante (mancato aumento stipendiale che ci sarebbe invece stato se si fosse stati di ruolo; eventuali ore eccedenti pagati secondo lo stipendio di prima nomina, varie indennità calcolate su quello stipendio più basso, ecc). Infatti il successivo comma 5 dell'art. 32 del Collegato lavoro stabilisce quanto segue:

    5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

    MA ECCO UNA BELLA CHICCA:

    6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 5 e' ridotto alla meta'.

    NON CREDO ci sia bisogno di aggiungere commenti.

    Di seguito la retroattività del provvedimento:

    7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita' di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.

    Fonte: Vincenzo Brancatisano (20 gennaio 2011)

    :(

    Edited by Steve Hi Power Mc - 20/1/2011, 13:01
     
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    Ormai è chiaro: uscire dal precariato per via giudiziaria si può

    Il capitolo 6 del libro "Una vita da supplente", consegnato alla casa editrice a gennaio 2010, un anno fa, delineava in maniera netta la possibilità concreta di uscire dal precariato scolastico. Dopo cinque capitoli improntati alla più rigorosa inchiesta giornalistica, che lasciano l'amaro in bocca a quanti per la prima volta scoprono la verità sullo sfruttamento del lavoro precario nella scuola pubblica italiana e sulle incredibili e inaccettabili discriminazioni subite a testa bassa da un imponente esercito di lavoratori, il volume si chiudeva con un capitolo carico di speranza.

    Si trattava di una speranza concreta. E' - onestamente - una speranza più che concreta. Il capitolo 6, intitolato "Come uscirne. La via europea contro l'abuso dei contratti a termine", definito da tanti quale manuale di sopravvivenza, è stato in realtà il punto di inizio del lungo lavoro di redazione del libro, iniziato nel 2005, ben sei anni orsono, quando ebbi l'intuizione giuridica che la scuola italiana potesse nascondere uno dei più clamorosi casi di illegalità dei rapporti di lavoro.

    Un'illegalità accettata invece come norma da datore di lavoro e lavoratori che se arrivano a lavorare gratis (o addirittura a pagare) pur di fare punti, difficilmente colgono la smisurata dimesione dello scandalo narrato dal libro. Il lungo lavoro di ricerca mi ha consentito di ricostruire, tassello dopo tassello, non solo le prove inconfutabili della consistenza materiale di quanto immaginavo, ma anche gli elementi utili da proporre ai lettori e ai precari interessati a iniziare finalmente una guerra definitiva contro l'abuso dei contratti a termine nella scuola pubblica e non solo nella scuola pubblica.

    Quando ebbi compreso fino in fondo l'importanza delle norme comunitarie in tema di prevenzione degli abusi dei contratti a termine, il pricipio di non discriminazione tra lavoratori, nonchè l'importanza del loro coordinamento con le norme costituzionali e ordinarie del nostro Paese, ebbi la netta impressione che finalmente la svolta potesse essere dietro l'angolo. E quando, nell'estate del 2007, venne pubblicata la storica sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, fu per me motivo di orgoglio leggere nelle argomentazioni e nel dispositivo del provvedimento dei giudici di Lussemburgo la conferma della fondatezza delle tesi che avevo esposto in alcune bozze che temevo non avrebbero mai visto la luce tanto disinteressate erano (almeno allora) le case editrici rispetto ai problemi della scuola e dei suoi precari. Ricordo che neppure di precariato si parlava ancora sui giornali.

    Poi seguirono le prime sentenze dei tribunali italiani in materia di scatti di anzianità e di risarcimento dei danni. Il precariato scolastico italiano, così com'è, è illegale, avevo pensato all'inizio, con un tocco di azzardo. Il precariato è illegale, mi confermava la giurisprudenza. Ora il re è nudo, il fiume di sentenze favorevoli ai precari solleva la coltre di omertà che ha coperto per decenni un fenomeno scabroso di cui non si doveva parlare se non tra addetti ai lavori e solo in occasione delle vergognose settimane estive di conferimento delle cattedre.

    Del precariato scolastico dovevano parlare solo i sindacati della scuola che però non solo non hanno fatto quello che era in loro potere per arginarlo, anzi hanno fatto di tutto per aggravarlo, ma hanno pure assistito con complicità alla distruzione della scuola pubblica, affollata di insegnanti riconvertiti in materie a loro sconosciute, docenti di ruolo che in massa cambiano scuola ogni anno. Invece la scuola è cosa nostra, il precariato è cosa nostra.

    Il libro dimostra che l’unica via d’uscita è salvarsi da soli, con il proprio avvocato, perché, come si dice, di fronte ad abusi e angherie di tal fatta, c’è un giudice a Berlino! Non vedete? Solo ora che il governo, la controparte dei precari, ha deciso di affossare i diritti con una legge retroattiva, e palesemente incostituzionale, come pure il Tribunale di Trani sospetta, avendo sollevato la questione di legittimità davanti alla Consulta, i sindacati si son dati una mossa, ben sapendo che non sarebbero riusciti a raggiungere tutti gli interessati.

    Spingendo i precari a correre nei loro uffici per redigere una lettera di impugnazione della legge, hanno ammesso involontariamente che questi diritti esistevano. Ora dovranno spiegare perché non hanno mai fatto granchè per rivendicarli e difenderli. Continuare a redigere domande per l’aggiornamento del punteggio in graduatoria a precari in servizio annuale per dieci, venti, trentacinque anni consecutivi significa avere perso la bussola e tradito la missione che deve animare un sindacato, che invece si è trasformato in centro servizi. Con la domanda di disoccupazione, poi, ci guadagna (sulla pelle dei soli precari e nel momento peggiore della loro condizione) anche un po’ di milioni di euro, che non guasta, come abbiamo dimostrato nell’inquietante capitolo 5.

    Chi leggendo il libro ha fatto causa, ben prima della corsa alla diligenza dell’ultima ora – e respingendo i consigli contrari provenienti dai sindacati – può stare tranquillo: non può che vincere. Male ha fatto a non fare ricorso prima: scatti di anzianità e risarcimento dei danni per abuso di contratti a termine molto più facilmente, anche se il Collegato Lavoro ha ristretto a un range tra 2,5 a 12 mensilità l’entità del risarcimento (mentre prima era commisurataa all’effettivo danno emergente e lucro cessante), risarcimento che (chissà perché?) è ulteriormente dimezzato dalla legge tagliola nel caso dei lavoratori assistiti dai contratti collettivi firmati dai sindacati. Tant’è.

    Sulla stabilizzazione sono giunte negli ultimi tempi novità normative e giurisprudenziali che fanno cadere gli ultimi dubbi circa la percorribilità proficua dell’azione giudiziaria. Lo stesso governo ha dovuto ammettere, durante un procedimento davanti alla Corte di Giustizia, che i precari hanno ragione e che vanno stabilizzati alle condizioni ormai note, condizioni di cui anche i precari non tanto storici sono titolari in abbondanza. Che dire? Ora che la strada è aperta, non resta che percorrerla. Buona fortuna.

    Fonte: Vincenzo Brancatisano (24 gennaio 2011)

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    Criterio di determinazione del "quantum" spettante al personale scolastico precarizzato in dispregio della normativa comunitaria sul contratto a termine

    Un importante traguardo è stato, di recente, raggiunto dalla giurisprudenza di merito, circa il criterio di quantificazione del risarcimento dei danni conseguente all’abusivo ricorso allo strumento di flessibilità del lavoro a termine, anche nel settore del pubblico impiego privatizzato.

    La disciplina di matrice comunitaria, del contratto a termine va armonizzata nell’ambito del nostro ordinamento giuridico, con la norma ex-art.36 D.Lgs.165/2001 che sancisce il divieto di conversione ipso-iure dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nell’ambito del settore pubblico, quindi anche nell’ambito del personale della scuola in regime appunto di precariato.

    Detta norma interna, a prima vista, sembrerebbe configgere con la Direttiva Comunitaria 1999/70/CE recepita in Italia con il D.Lgs.368/2001;

    tuttavia, giusta quanto accertato dalla stessa Corte di Giustizia UE (vd. Sentenza UE del 7/09/2006 proc. C.180/04) il contrasto in parola, si appalesa solo laddove in presenza di una violazione della normativa comunitaria sul “termine” al contratto di lavoro, l’ordinamento nazionale non appresti una misura sanzionatoria diretta a reprimere l’esercizio abusivo da parte del datore di lavoro di entrambi i settori: pubblico e privato.

    Ebbene, la misura sanzionatoria “interna” contenuta nella norma ex-art.36 D.Lgs.165/2001, comminante la condanna al risarcimento dei danni al datore di lavoro/Pubblica Amministrazione che viola la disciplina in materia di contratti a termine ha superato il vaglio sia della Corte Costituzionale e,sia altresì, della stessa Corte di Giustizia UE, in quanto è risultata idonea a dissuadere il pretestuoso ricorso datoriale all’apposizione abusiva del termine al rapporto di lavoro.

    Tornando quindi allo “status” del personale della scuola in regime di precariato, è opportuno comunque segnalare che la Corte di Giustizia ha precisato che il “limite di legittimità comunitaria” della normativa interna è rappresentato dal criterio utilizzato per la quantificazione del risarcimento del danno spettante al precario della scuola che ha subito la lesione del suo diritto obbligatorio derivante dalla risoluzione “illegittima” del suo rapporto di lavoro.

    Tale criterio, affinchè sia sufficientemente idoneo a dissuadere la Pubblica Amministrazione/datore di lavoro (es.il MIUR) ad utilizzare in maniera impropria l’istituto di flessibilità del lavoro rappresentato dai contratti a termine, non può semplicemente fondarsi su elementi forfettari, ma, bensì, deve essere parametrato sulla differenza economica di quanto effettivamente percepito dal docente precario e quanto avrebbe percepito se fosse stato, da subito, assunto a tempo indeterminato ricomprendendo, quindi, anche i mesi estivi con ogni accessorio di legge.

    Fonte: Avv. Luigi Giuseppe Papaleo (25 gennaio 2011)

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    Sacconi, no alla proroga per l'impugnazione dei contratti già scaduti

    Il ministro del Welfare Maurizio Sacconi respinge la richiesta della FLC CGIL e di alcuni partiti dell'opposizione di inserire un provvedimento del decreto milleproroghe per spostare in avanti il termine per l'impugnazione dei contratti a tempo determinato, scaduto lo scorso 23 gennaio, come previsto dal Collegato Lavoro.

    Le associazioni sindacali promettono battaglia nelle aule giudiziarie per l'incostituzionalità della norma, che non ha costretto ad es. chi non ha un contratto in corso a manifestare la sua volontà di ricorrere entro il 24 gennaio 2011.

    Ricordiamo che la scadenza del 23 (estesa al 24 gennaio in virtù del fatto che il 23 era festivo) era riferita ai contratti già conclusi, mentre per i contratti in corso è sempre possibile mettere in atto l'impugnazione, entro 60 giorni dalla scadenza degli stessi, come indicato dal comma 4 punto a) dell’art. 32 L. 183 del 4 novembre 2010.

    Fonte: Orizzonte Scuola (31 gennaio 2011)

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    Divieto di reiterazione dei contratti a tempo determinato. Nullità dell'illegittima apposizione del termine e conseguente conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato

    Come era lecito aspettarsi, la sentenza del Tribunale di Siena ha aperto una breccia nel settore del pubblico impiego privatizzato. Anche il Tribunale di Livorno, con la sentenza allegata, ha ritenuto illegittimo il ricorso ai contratti a termine, pratica diffusa ed abusata nel comparto scuola.

    Oltre al richiamo ai principi enunciati dalla Corte Europea (ordinanza Affatato e sentenza Gavietro) il Giudice si è basato sulle indicazioni interpretative dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione in subiecta materia.

    Avv. Francesco Orecchioni
    La sentenza (formato PDF)

    Fonte: Diritto Scolastico (04 febbraio 2011)

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    Bastico (Pd): dopo sentenza Consulta Governo accolga piano Pd per stabilizzazione docenti

    "La sentenza della corte costituzionale stabilisce in una materia tanto delicata che riguarda varie centinaia di migliaia di persone,quale quella delle graduatorie per l'insegnamento, un principio di uguaglianza e di valorizzazione del merito, ponendo fine ad un intreccio di norme poco trasparenti e inique con le quali il ministro Gelmini, dopo aver effettuato insostenibili tagli sulla scuola, ha cercato di governare il reclutamento degli insegnati". Lo afferma la senatrice Pd Mariangela Bastico.

    "Il Pd rilancia, di fronte alla necessità di rivedere tutte le graduatorie con conseguente caos, - prosegue Bastico - l'unica scelta di qualità, che peraltro non comporta costi aggiuntivi: la stabilizzazione del personale precario attraverso il piano di 100mila assunzioni, nel prossimo anno, norma contenuta in un nostro emendamento al decreto Milleproroghe, insieme alla proposta di rinviare la terza annualità di tagli contenuta nella legge 133.

    "Con protervia - sostiene la senatrice Bastico - il ministro Gelmini ha continuato a non dare attuazione a svariate sentenze di tribunali amministrativi, che imponevano una diversa gestione delle graduatorie, anche con il ricorso a decreti legge, stessa tecnica che la maggioranza ha cercato di adottare anche per il prossimo anno attraverso un emendamento al Milleproroghe proposto e sostenuto fortemente nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali dalla Lega. Tale emendamento - precisa la senatrice - stabilisce il blocco totale delle graduatorie per un ulteriore anno e proroga la norma che metteva in coda gli insegnati provenienti da altra provincia a prescindere dal loro punteggio maturato per merito. Il Pd opponendosi all'emendamento ne ha ottenuto l'accantonamento. Ora la maggioranza, che è apparsa molto divisa su questa norma, deve prendere atto della sentenza e avanzare una proposta alternativa,dicendo finalmente, insieme con il governo, come intende effettuare il
    reclutamento dei docenti" conclude la senatrice Pd.

    Fonte: Ufficio Stampa Pd (09 febbraio 2011)

     
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