Sentenza TAR sulla valutazione del servizio militare

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    Graduatorie ad esaurimento: ordinanza negativa servizio militare non prestato in costanza di nomina

    Avviene ad Enna, dove un docente della classe di concorso A047 aveva reclamato contro l'ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Enna che il 31 gennaio 2012 aveva respinto la domanda volta ad ottenere, in via cautelare e d'urgenza, il diritto al riconoscimento del servizio militare come titolo didattico nelle Graduatorie ad esaurimento.

    Il ricorrente chiedeva di riformulare l'ordinanza prospettando il difetto di fumus e anche il periculum in mora.

    Secondo il collegio riunitosi il 04 maggio 2012 primo giudice ha deciso correttamente, poichè "l'assimilazione all'insegnamento dei periodi di servizio militare sembra, razionalmente, giustificarsi solo se tale servizio militare sia stato prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina.

    Leggi le motivazioni della decisione

    Fonte: Orizzonte Scuola (22 agosto 2012)

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    Brindisi, immissioni in ruolo con punteggio relativo servizio militare prestato non in costanza di nomina

    L’Avv. Gianfranco Somma dell’UGL Scuola Brindisi è lieto di comunicare che quattro docenti precari sono stati immessi in ruolo grazie al punteggio relativo al servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina.

    Il punteggio è stato ad essi riconosciuto dall’Amministrazione scolastica in virtù di ordinanze cautelari e d’urgenza ottenute ex art. 700 c.p.c. ed in virtù delle quali gli stessi sono stati collocati al 1° posto delle graduatorie ad esaurimento in cui erano inseriti.

    Fonte: Orizzonte Scuola (13 settembre 2012)

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    Pettine e punteggio servizio militare nelle graduatorie ad esaurimento: altre due vittorie per l'Anief

    Nuovi successi ANIEF presso i Tribunali di Catania e Modena: riconosciuto in via cautelare il punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina e confermato quanto disposto dall'ordinanza TAR per una ricorrente Pettine.

    Presso il Tribunale di Modena nuovo successo per l'Avv. Irene Lo Bue che ottiene dal Giudice piena conferma “del contenuto dispositivo dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio [...] e dei successivi provvedimenti attuativi”. Il MIUR, quindi, non solo dovrà mantenere la ricorrente “a pettine” nelle Graduatorie a Esaurimento 2009/2011, ma procedere anche alla ricognizione e al riconoscimento del diritto all'immissione in ruolo per la nostra iscritta.

    Per il Giudice del Tribunale di Catania nessun dubbio sul diritto di un nostro iscritto, patrocinato dagli Avv.ti Walter Miceli e Marco Di Pietro, a vedersi riconosciuti nelle Graduatorie a Esaurimento i 12 punti per il periodo di servizio militare prestato non in costanza di nomina. I nostri legali hanno ottenuto pieno accoglimento della domanda cautelare “per le ragioni pienamente condivise […] già espresse da questo Tribunale in numerosi precedenti”.

    Il Giudice del Lavoro di Catania dà piena ragione a quanto sostenuto dall'ANIEF e ricorda che la regolamentazione riportata nel D.M. di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento “è stata ripetutamente censurata dalla giurisprudenza amministrativa ed ordinaria poiché ritenuta in contrasto con l'art. 485 del decreto legislativo 297/94”. In via cautelare viene ordinato, quindi, all'amministrazione resistente “di riconoscere al ricorrente il punteggio di 12 punti per il servizio sostitutivo a quello di leva […] ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo”.

    L'ANIEF, come sempre, si contraddistingue per il preciso e attento lavoro dei propri legali e continuerà in tutte le sedi opportune e senza sosta la propria battaglia a tutela dei diritti dei propri iscritti.

    Fonte: Ufficio Stampa Anief (07 ottobre 2012)

     
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    Scatti biennali e punteggio servizio militare: le vittorie dell'Anief in tribunale

    Il sindacato ANIEF ci comunica una serie di successi a favore di docenti precari: tre nuove sentenze del Tribunale di Torino, ottenute dall'Avv. Giovanni Rinaldi, condannano il MIUR al riconoscimento degli scatti biennali. A Milano invece viene stravolto dai legali il precedente orientamento del Tribunale di Milano: il punteggio del servizio militare, anche se prestato non in costanza di nomina, deve essere sempre riconosciuto nelle Graduatorie a Esaurimento.

    Per quanto riguarda il riconoscimento degli scatti di anzianità, afferma la sentenza " La ratio dell'incremento del 2,50% periodico sullo stipendio, riconosciuto dall'art. 53 della Legge 312/80 ai docenti con incarico annuale, va ricercata nella premura per una tendenziale equiparazione delle retribuzioni, non assumendo immediata rilevanza la temporaneità o meno del rapporto d'impiego”.

    Il Ministero è stato dunque condannato a corrispondere ai ricorrenti un totale di € 3.250, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in € 3.500.

    Per il riconoscimento del punteggio derivante dal servizio militare non in costanza di nomina la sentenza di accoglimento è arrivata a seguito di ampia discussione in udienza durante la quale gli avvocati Marco Fusari e Ezio Guerinoni, legali ANIEF sul territorio, hanno convinto il Giudice del Lavoro di Milano delle fondate ragioni portate avanti dal sindacato e ottenuto la corretta attribuzione di 12 punti in graduatoria per il ricorrente, in virtù del periodo svolto al servizio dello Stato in assolvimento degli obblighi di leva.

    L'ANIEF esprime piena soddisfazione per i risultati ottenuti dai propri legali "ancora una volta è stato dimostrato con i fatti che agire con competenza e professionalità all'interno delle aule dei tribunali può fare la differenza".

    Fonte: Orizzonte Scuola (01 novembre 2012)

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    Graduatorie ad esaurimento. 16 punti in più per servizio militare di leva prestato non in costanza di servizio

    Ulteriore tutela cautelare d’urgenza ottenuta a Brindisi in favore di un docente precario, in tema di riconoscimento del punteggio spettante per il servizio militare di leva prestato “non” in costanza di nomina.

    Con ordinanza n. 3394-1/2012 emanata in data 22 ottobre 2012 ex art. 700 c.p.c., Giudice del Lavoro di Brindisi ha, infatti, ordinato all’amministrazione scolastica di provvedere ad attribuire in favore del docente ricorrente il punteggio spettante per l'espletamento del servizio militare.

    In attuazione di detta ordinanza l’Amministrazione scolastica ha riconosciuto al docente ulteriori 16 punti nelle graduatorie ad esaurimento nelle quali è inserito, e ciò in quanto il servizio militare deve essere interamente computato, con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

    Ordinanza del Giudice del Lavoro (file PDF)
    Decreto di attuazione (file PDF)

    Fonte: UGL Brindisi (23 novembre 2012)

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    Immissione in ruolo di docente che ottiene punteggio per il servizio militare

    Da DirittoScolastico.it pubblichiamo una nuova sentenza a favore di un docente che ottiene l'immissione in ruolo dal 1° settembre 2011 in virtù del riconoscimento del punteggio per il servizio militare, riconosciuto dal Tribunale di Lanciano.

    La sentenza, da www.dirittoscolastico.it

    Il commento dell'Avv. Francesco Orecchioni

    "Il Tribunale di Lanciano prende posizione nella vexata questio del riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di servizio.

    La giurisprudenza – sia amministrativa che ordinaria – ha ritenuto in varie occasioni l'illegittimità delle disposizioni regolamentari che limitano il riconoscimento del servizio militare alla circostanza che il medesimo venga prestato in costanza di nomina.

    L'entrata in vigore del nuovo Codice militare (D.lgs. n. 66/2010) ha però determinato un ripensamento da parte di alcuni giudici di merito e nello stesso Tar Lazio.

    In effetti l'art. 2050 di detto codice sancisce la valutabilità del servizio di leva nei concorsi pubblici solo in caso di servizio prestato in costanza di rapporto.

    Dopo un'iniziale tentennamento però la giurisprudenza si sta orientando nel ritenere la non applicabilità della nuova disposizione al comparto scuola, sia perché le graduatorie scolastiche non possono essere considerate un “pubblico concorso” (Cass. Sez. Un. n. 3032/2011 ), sia perché l'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della Scuola) prevede espressamente che il servizio di leva è valido a tutti gli effetti.

    Trattandosi di norma speciale relativa al comparto scuola, non può essere abrogata da una norma successiva di carattere generale, in applicazione del noto brocardo lex posterior generalis non derogat priori speciali.

    Da notare che nel caso in specie il responsabile dell'Ambito Territoriale di Chieti, pur formalmente diffidato, aveva proceduto all'assunzione di altro docente, illegittimamente collocato al primo posto in graduatoria, salvo poi richiedere in corso di causa l'integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo, asserendo che l'assunzione del ricorrente avrebbe comportato necessariamente la revoca del contratto a tempo indeterminato già stipulato.

    Il giudice del lavoro ha rigettato la suddetta istanza, ricordando che – stante la natura privatistica del rapporto di lavoro – non è più possibile la revoca dell'assunzione, come sostenuto dal MIUR, in ciò confortato anche da una nota a firma del medesimo funzionario del MIUR, che in altra controversia aveva appunto riconosciuto di non poter revocare contratti formalmente conclusi.

    Al ricorrente è stato riconosciuto il diritto all'assunzione a far tempo dal 1° settembre 2011 e al pagamento delle differenze retributive, oltre al rimborso delle spese di lite".

    Nei giorni scorsi avevamo pubblicato la notizia di un'istanza cautelare che attribuisce 16 punti in più in graduatoria ad esaurimento per il docente che ha svolto il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di studio.

    Fonte: Orizzonte Scuola (26 novembre 2012)

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    Graduatorie ad esaurimento. Respinto ricorso valutazione servizio militare

    Il Prof. Giuseppe Di Marco ci comunica che il Giudice del lavoro di Parma ha respinto il suo ricorso per la valutazione nelle graduatorie del servizio militare svolto non in costanza di nomina pur avendo i requisiti per accedere al ricorso.
    Le motivazioni saranno note tra un mese.

    Fonte: Orizzonte Scuola (05 dicembre 2012)

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    Servizio Militare: nuova vittoria ANIEF in Tribunale

    L'ANIEF vince ancora in Tribunale: il servizio militare prestato non in costanza di nomina deve sempre essere valutato nelle graduatorie a esaurimento; diversamente si metterebbe in atto una “sostanziale discriminazione” nei confronti di chi ha assolto il proprio dovere nei confronti della nazione.

    Questo quanto sostenuto dal Giudice del Lavoro di Lucera (FG) che, accogliendo il ricorso predisposto a tutela di un nostro iscritto dagli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, impone al MIUR l'immediato riconoscimento del punteggio aggiuntivo nelle graduatorie d'interesse.

    L'Avv. Alfredo Donatacci, patrocinando con competenza le ragioni di un docente precario a lui affidato dall'ANIEF, ha ottenuto ragione presso il Tribunale di Lucera che, considerata “La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D.Lvo 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, ed il rango primario della norma che non si presta dunque ad essere derogata dalle norme di rango secondario”, ha accolto pienamente il ricorso, deducendo che “il servizio prestato debba essere valutato non solo agli effetti della carriera, una volta che il docente sia immesso in ruolo, ma anche nelle graduatorie composte proprio ai fini della immissione in ruolo”.

    Come sempre l'ANIEF porta avanti con successo le proprie battaglie giudiziarie e ottiene ragione davanti ai Giudici tutelando i diritti dei propri iscritti contro ogni discriminazione messa in atto dall'Amministrazione. Il Giudice ha, infatti, individuato nel comportamento del MIUR - che ancora si ostina a negare il punteggio relativo al periodo del servizio militare obbligatorio svolto non in costanza di nomina ma in possesso del titolo valido all'accesso all'insegnamento – una sostanziale disparità di trattamento che è stata ritenuta, come da sempre sostenuto dal nostro sindacato, “realmente ingiustificabile”.

    Fonte: Ufficio Stampa Anief (16 dicembre 2012)

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    Graduatorie ad esaurimento: il MIUR deve sempre valutare il servizio militare

    L'ANIEF ottiene ancora una volta ragione contro il MIUR: il D.M. 44/2011, laddove stabilisce che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”, è illegittimo e deve essere disapplicato. Il Tribunale di Verona condivide le argomentazioni ANIEF e la favorevole giurisprudenza già ottenuta dagli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli reputandole “pienamente conformi al principio di non discriminazione e di ragionevolezza”.

    Accogliendo in pieno le ampie e argomentate motivazioni giuridiche e le citazioni di diversi precedenti giurisprudenziali esposte con competenza dall'Avv. Maria Maniscalco, legale di fiducia dell'ANIEF sul territorio, il Giudice rileva che il D.M. 44/11 si pone “in contrasto con il quadro normativo concernente la prestazione obbligatoria del servizio militare di leva” e conferma che “il servizio militare deve essere sempre valutabile [...] ai sensi dell’art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994 [...], dal momento che la predetta norma ne prevede la validità a tutti gli effetti, senza distinzioni legate al tipo di servizio svolto”.

    Dopo un ampio e approfondito excursus di norme e disposizioni ministeriali che suffragano le tesi dell'ANIEF, la sentenza conclude, in accoglimento del ricorso, che “da tali principi giurisprudenziali non ci si può allontanare, stante il quadro normativo che non consente una diversa interpretazione delle norme, dovendosi pure rilevare la disomogeneità nella disciplina adottata dall’Amministrazione per la stessa identica fattispecie e che introduce elementi di disparità di trattamento a parità di situazioni, come correttamente dedotto da parte ricorrente”.

    Ancora una volta l'ANIEF vede accolte le proprie tesi in tribunale a difesa dei diritti dei propri iscritti e costringe il MIUR a ristabilire all'interno delle graduatorie a esaurimento il rispetto dell'imprescindibile principio di ragionevolezza e di non discriminazione.

    Fonte: Ufficio Stampa Anief (07 febbraio 2013)

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    Valutazione del servizio militare non in costanza di nomina in favore del personale Ata non di ruolo

    Si comunica che, con ordinanza resa ex art. 700 c.p.c., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi ha sancito che in favore del personale ATA non di ruolo, incluso nelle graduatorie permanenti di cui al comma 7 dell’art. 554 del Decr. Leg.vo n. 297/1994 (T.U. SCUOLA) va riconosciuto il punteggio relativo al servizio militare di leva, anche se prestato “non” in costanza di nomina.

    Esso deve essere stato espletato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso al ruolo, ed ha, conseguentemente, ordinato all’amministrazione di attribuire all’interessato il relativo punteggio.

    Fonte: UGL Brindisi (26 marzo 2013)

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    Precari: riconosciuto dal Giudice del Lavoro il punteggio per il servizio militare non in costanza di nomina

    Il Conitp comunica ancora una volta a tutti gli associati due ennesime vittorie: il Tribunale di Roma in funzione di giudice del Lavoro ha riconosciuto il punteggio relativo al servizio militare svolto non in costanza di nomina e dopo il conseguimento del titolo di studio in favore di due docenti precari che si sono affidati all'Avv.Giovanna Sarnacchiaro.

    Fonte: Orizzonte Scuola (18 aprile 2013)

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    Brindisi, 18 punti per servizio militare non in costanza di nomina

    UGL Brindisi comunica che con sentenza n. 1622/2013 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi ha riconosciuto ad un docente il punteggio relativo al servizio militare di leva prestato “non in costanza” di nomina, ma successivamente al conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento, disponendo l’attribuzione in favore dello stesso di 18 punti.

    I 18 punti vanno attribuiti in considerazione del fatto che il periodo di leva aveva avuto una durata di 15 mesi, in quanto prestato come ufficiale di complemento.

    Il periodo di servizio militare deve essere, infatti, interamente valutato, come previsto dal D.M. n. 201 del 25 maggio 2000. Nel caso di specie, pertanto, il punteggio spettante al docente è pari alla somma di quello corrispondente a un intero anno scolastico, per i primi 12 mesi di servizio militare, e cioè 12 punti, più il punteggio corrispondente all’ulteriore periodo di leva di 3 mesi (da valutare come servizio di insegnamento, e quindi con 2 punti per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni), e cioè ulteriori 6 punti.

    Fonte: Orizzonte Scuola (24 maggio 2013)

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    Riconosciuto il servizio militare non in costanza di nomina nella III fascia delle graduatorie di istituto

    Nuovo successo del Conitp in Tribunale per il ricorso volto al riconoscimento del punteggio del servizio militare, prestato non in costanza di nomina, nelle graduatorie di terza fascia d’Istituto.

    Il Giudice del Lavoro di Varese dà ragione ai nostri legali. L’ottimo lavoro dell’avvocato Giovanna Sarnacchiaro fa riconoscere il diritto al riconoscimento del punteggio di un nostro iscritto, connesso all'espletamento del servizio di leva prestato anche non in costanza di nomina.

    Fonte: Conitp (07 giugno 2013)

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    Il periodo del servizio militare obbligatorio deve essere riconosciuto nelle graduatorie ad esaurimento. Anche il Tribunale di Roma dà ragione all'Anief

    Anche il Tribunale della Capitale dà piena ragione alle tesi sostenute dall'ANIEF: il punteggio relativo al periodo del servizio militare obbligatorio deve essere sempre riconosciuto nelle graduatorie a esaurimento, anche se prestato in assenza di rapporto di lavoro con il MIUR. L'Avv. Salvatore Russo, patrocinando con perizia i ricorsi ANIEF nella Capitale, ottiene piena ragione per due nostri iscritti e la conferma che i decreti di aggiornamento delle graduatorie emanati dal MIUR sono illegittimi e non rispettano la normativa primaria di riferimento.

    Il Giudice del Lavoro di Roma, con due sentenze di identico tenore ottenute per l'ANIEF dall'Avv. Salvatore Russo, ricorda al MIUR che la norma generale “non può derogare alla legge speciale, rappresentata dal T.U. sulla scuola (d.lgs. n. 297/1994), il cui art. 485, comma 7, statuisce espressamente che il servizio militare di leva “è valido a tutti gli effetti””.

    Proprio in base a tali presupposti, e in pieno accoglimento dei ricorsi ANIEF, viene dichiarata “l’illegittimità dell’art. 3, comma 5, del d.m. n. 42/2009 e dell’art. 2, comma 5, del d.m. n. 44/2011, che, discostandosi dal chiaro disposto della fonte primaria (per l’appunto, il citato T.U.), ha limitato la valenza del servizio militare di leva con l’aggiunta del requisito dello svolgimento in costanza di servizio” ritenendo che tale riconoscimento “debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi abbia assolto ad un obbligo si trovi poi svantaggiato nelle procedure selettive”.

    La sentenza ottenuta dall'ANIEF - in cui il Giudice ha ricordato che in materia esiste un ampio orientamento formatosi nella giurisprudenza amministrativa in cui si prevede che “il servizio militare effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l’accesso all’insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in quanto la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio (T.A.R. Lazio 19.2.2010 n. 2515; T.A.R. Campania 2.7.2010 n. 16560)” - ha, pertanto, sposato in pieno le tesi del nostro sindacato, ordinando al MIUR di attribuire ai nostri iscritti il punteggio richiesto, ma mai attribuito, relativo al servizio militare svolto non in costanza di nomina.

    L'intervento dell'ANIEF, come sempre efficace nella tutela dei diritti dei propri iscritti, ha “sanato” un ulteriore illecito che da anni il MIUR si ostina a perpetrare nei confronti dei docenti precari e ha ripristinato per due nostri iscritti il giusto diritto al pieno riconoscimento, anche ai fini del punteggio in graduatoria a esaurimento, del periodo prestato al servizio dello Stato in assolvimento degli obblighi di leva.

    Fonte: Ufficio Stampa Anief (19 giugno 2013)

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    Due sentenze pressocchè coeve (ma giunte a conclusioni diametralmente opposte) sul servizio militare prestato non in costanza di nomina

    Due sentenze pressocchè coeve (ma giunte a conclusioni diametralmente opposte) inducono a fare il punto sugli approdi cui è giunta la giurisprudenza in subiecta materia.
    Com’è noto, la giurisprudenza si era da tempo orientata nel senso di riconoscere il servizio militare prestato non in costanza di nomina, alla sola condizione di aver precedentemente conseguito il titolo di studio necessario per l’accesso nelle graduatorie.
    L’art. 485 della legge speciale di cui al D.Lgs. n. 297/1994 (“Testo Unico della Scuola”), nel disciplinare il “riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, al comma 7, precisa:“il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”.

    Le disposizioni regolamentari (cfr. ad esempio il D.M. n.44/2011) disciplinanti le graduatorie, invece, stabiliscono la valutazione del servizio militare (e di quelli assimilati) solo se prestati in costanza di nomina.

    Secondo il giudice amministrativo, col criterio seguito dall’Amministrazione, “si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi”.

    La portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. Lgs. 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive” (TAR Lazio, sentenza n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

    Il principio affermato dalla sentenza TAR Lazio è stato confermato e ribadito dal Consiglio di Stato con ordinanze seriali, che hanno ritenuto che “la limitazione della valutabilità del servizio di leva non appare legittima, introducendosi un’irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee” (cfr. sentenze n. 4028, n. 4031, n. 4032 del 31 luglio 2009).

    A seguito dell’emanazione del nuovo codice militare ( D.Lgs. n. 66/2010), si è assistito ad un ripensamento di una parte della giurisprudenza, in quanto l’art. 2050 di tale disposizione (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) prevede la valutabilità del periodo trascorso come militare di leva “in pendenza di rapporto di lavoro”.

    Tale orientamento è stato però superato dai successivi approdi giurisprudenziali (cfr. ex multis Trib. Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Trib. Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Trib. Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012; Trib. Catania, sentenza n.940/11 del 10 febbraio 2011; Trib. Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Trib. Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, nonché Tribunale di Lanciano – Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, su questo sito.

    L’annotata sentenza del Tribunale di Cuneo va invece annoverata tra quella parte (minoritaria) della giurisprudenza che ritiene insuperabile la circostanza di aver ottenuto la nomina per una supplenza prima della chiamata alle armi e aver prestato il servizio militare in pendenza del rapporto di lavoro.

    Il Giudice del lavoro – pronunciandosi su un ricorso patrocinato dai legali dell’ANIEF- ha ritenuto che le graduatorie scolastiche debbano essere considerate alla stregua di un pubblico concorso.

    Di diverso avviso, la Corte d’Appello di L’Aquila che -chiamata a pronunciarsi in merito alla citata sentenza del tribunale di Lanciano- ha respinto l’appello, ritenendo che – come precisato sia dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n.11 del 12.07.2011 sia dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 3032/2011 – le graduatorie ad esaurimento non siano equiparabili ad un pubblico concorso, trattandosi di un elenco costituito da docenti in possesso del titolo abilitante in attesa dell’immissione in ruolo, “così che con riferimento ad esse si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi e non già in tema di una procedura concorsuale diretta all’assunzione in un pubblico impiego”.

    Per completezza, si osserva inoltre che la difesa erariale ha sostenuto in altre occasioni l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 al personale non di ruolo, essendo tale norma inserita nella parte del Testo Unico relativa al personale di ruolo e non nel capo relativo al personale non di ruolo.

    In realtà, l’art. 541, 2° comma, D. Lgs. cit., recita espressamente: “Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo”.

    Sia consentita allo scrivente un’ultima, personale, considerazione.

    Chi non ricorda la celebre battuta del principe De Curtis (in arte Totò): “sono un uomo di mondo: ho fatto il militare a Cuneo”?

    Triste parabola: ai giorni nostri, chi presta il servizio militare a Cuneo non solo non è più “uomo di mondo”, ma non ottiene neppure la valutazione del servizio militare.

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    Tribunale di Cuneo – Sentenza del 15 maggio 2013
    Corte d’Appello di L’Aquila – Sentenza n. 841-13 del 30.05.2013

    Fonte: AetnaNet (27 giugno 2013)

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    Graduatorie ad esaurimento: corte di Appello di Brescia respinge valutazione servizio militare non in costanza di nomina

    La vicenda riguarda le graduatorie ad esaurimento della provincia di Mantova. Un docente ottiene con sentenza del Tribunale di Mantova sez. lavoro, il riconoscimento, nelle graduatorie ad esaurimento 2011/14, di punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro. La Corte di Appello di Brescia ha ribaltato la sentenza.

    Il docente, grazie all'esecuzione della sentenza, otteneva la prima posizione nella graduatoria ad esaurimento della propria classe di concorso e in virtù di questa ha ottenuto un incarico di supplenza per l'a.s. 2013/14.

    Il Miur ha proposto appello avverso la sentenza e la Corte di Appello ha disposto di riformare integralmente la sentenza.

    Le graduatorie ad esaurimento vengono pertanto riformulate; per l'a.s. 2013/14 il docente rimane in servizio nella scuola in cui ha ottenuto la nomina, per assicurare la continuità didattica. La normativa vigente vieta lo spostamento di personale docente dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'attività didattica, fissata in regione Lombardia al 12 settembre 2013.

    Fonte: Orizzonte Scuola (05 novembre 2013)

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