Sentenza TAR sulla valutazione del servizio militare

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  1. peppeascoppetta
     
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    esiste anche un'ordinanza del TAR Campania n. 2054 del 2009 ....per chi vuole essere indirizzato contattatemi [email protected]

    La pubblico:

    REPUBBLICA ITALIANA

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

    (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente


    ORDINANZA


    Sul ricorso numero di registro generale 4546 del 2009, proposto da:



    Vincenzo Santagata, Emilio Trombetti, Raffaele Gallo, Biagio Guida, Luciano Di Caprio, Salvatore Zippo, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Somma con domicilio eletto in....;



    contro

    Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;


    per l'annullamento

    previa sospensione dell'efficacia,

    della graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento scuola II grado, pubblicata il 2.08.2009, di non assegnazione del punteggio relativo al servizio militare di leva;.




    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

    Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/09/2009 il dott. Luigi Domenico Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




    Ritenuto che il ricorso appare, ad un primo sommario esame, sorretto da apprezzabili elementi di fondatezza attesa la irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee, perpetrata con la determinazione impugnata (cfr. in terminis ord. n. 4032 /2009 Consiglio di Stato, Sez.VI).

    P.Q.M.

    Accoglie la suindicata istanza cautelare.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 09/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:



    Luigi Domenico Nappi, Presidente, Estensore

    Achille Sinatra, Primo Referendario

    Fabrizio D'Alessandri, Referendario







    IL PRESIDENTE, ESTENSORE




    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 10/09/2009

    IL SEGRETARIO


     
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    @peppeascoppetta: Ti ringrazio per questo nuovo documento, ma pare che il governo non voglia far valere il punteggio per il servizio militare se questo non è stato prestato in costanza di nomina (vedi regolamento graduatorie ad esaurimento). Conviene comunque inserirlo tra i servizi prestati (meglio abbondare che deficere), non si sa mai... Come ci si deve comportare poi?
    Attendiamo notizie. Grazie in anticipo.

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    Valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina

    Ancora una volta, a due anni di distanza, così come accaduto con il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, così come modificato dal D.M. n. 47 del 26 maggio 2011, reca l’art. 2 comma 6, contrario ai più elementari principi statuiti dalla Costituzione, evidente contrasto con le numerosissime decisioni rese da Giudici Amministrativi ed Ordinari (del Lavoro) che edificano una giurisprudenza granitica, oramai consolidata, ma che è elusa volutamente dal Ministero della Pubblica Istruzione nonostante continue e ripetute segnalazioni a riguardo.

    L’art. 3 comma 5 del D.M. n. 42/2009 e l’art. 2 comma 6 del D.M. n. 44/2011 statuisce che:
    “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina“.

    Da notarsi che entrambi i decreti ministeriali in capo richiamano il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. L’art. 485 comma 7° di tale D. Lgs. recita: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

    Per cui l’art. 2 comma 6 del D. M. n. 44 (norma inferiore), “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina“, è nuovamente in contrasto con il citato art. 485 comma 7° del D. Lgs. 297/1994 (norma superiore), con la stessa L. 958/86, ex. art. 20, e non invero con l’art. 22 perchè secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con le Sentenze nn. 22805/2010 e 3032/2011, il procedimento di formazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, non rientra tra le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

    Il MIUR con un atto improprio impone, mediante un D.M. che è subalterno al D. Lgs, di non valutare il servizio militare di leva contravvenendo ad uno dei principi cardine del Diritto: il criterio gerarchico che risolve le antinomie normative ovvero "lex superior derogat inferiori" cioè "la norma superiore deroga quella inferiore" e non viceversa.

    Un Giudice di sesso femminile del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro Ordinanza n. 78 il 20 ottobre 2010, nel rispetto delle Leggi e della Costituzione, si è pronunciato tra l’altro sulla valutazione del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente. Ella attesta che se non si valuta il servizio militare di leva comporterebbe una ingiustificabile disparità di trattamento tra il personale precario di sesso maschile (per il quale era previsto il servizio militare obbligatorio con possibilità di acquisire punteggio utile ai fini dell’inserimento in graduatoria) e quello di sesso femminile (il quale, invece, essendo escluso dall’adempimento del servizio di leva non avrebbe potuto avvantaggiarsi dello stesso incremento di punteggio), trattandosi di situazioni personali diverse, volute dal legislatore, che ha ritenuto opportuno escludere le donne dal servizio di leva obbligatorio […] ossia quello di dovere rinunciare agli incarichi di insegnamento a causa dell’adempimento dell’obbligo di leva, già imposto dallo Stato ai soli cittadini maschi maggiorenni, e quello di vedersi superati in graduatoria da colleghe di pari concorso (o da colleghi per qualunque causa esonerati dal servizio di leva) che, non avendo alcun obbligo militare da adempiere, ricevessero incarichi di insegnamento, avvantaggiandosi del relativo punteggio […].

    Fonte: Prof. Sebastiano Spatola (03 giugno 2011)

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    Nuova norma dell'ordinamento militare rischia di annullare i ricorsi per la valutazione del servizio militare

    La nuova norma è stata introdotta nel Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell'Ordinamento militare) che dispone nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni il servizio di leva è valutabile "in pendenza di rapporto di lavoro". Questo giustificherebbe il passo del Dm 44/11 art. 2 comma 6 per le graduatorie ad esaurimento: "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".

    In base a questa norma il 28 Luglio 2011 il TAR Lazio con ordinanza cautelare n. 02757/2011 ha rigettato la richiesta da parte di un docente della valutazione del servizio militare nelle Graduatorie ad esaurimento, tuttavia la soluzione finale alla controversia è ancora lontana, dal momento che il Consiglio di Stato con la sentenza 11/2011 stabilisce che la procedura che gestisce la graduatoria ad esaurimento non può essere considerata un concorso, stabilendo altresì che quando si discute in materia di graduatorie ad esaurimento, il docente deve rivolgersi al giudice ordinario e non a quello amminitrativo.

    Ma ad essa fa seguito l'ordinanza 6730/2011 emessa dal TAR il 28 luglio scorso secondo cui "la giurisdizione sulle graduatorie è del giudice ordinario, ma il Tar conserva il diritto a pronunciarsi sulle disposizioni ministeriali che regolano l'accesso e i punteggi nelle graduatorie".

    Insomma, gli avvocati avranno ancora molto lavoro per riuscire a mettere ordine in una normativa che diventa sempre più intricata.

    Fonte: Orizzonte Scuola (02 settembre 2011)

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    Tar Lazio su ricorsi valutazione servizio militare nelle GaE: difetto di giurisdizione

    Il tar Lazio, con sentenza breve n. 6116 del 04/08/2011 ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'Avv. Valeria Coppola per l'annullamento del dm 44/11 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, nella parte in cui fissa la valutazione del servizio militare solo se svolto in costanza di nomina.

    L'inammissibilità è derivata dal difetto di giurisidizione, per il quale viene indicato competente il giudice ordinario, in assonanza alla decione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio c.a.

    Fonte: Orizzonte Scuola (09 settembre 2011)

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    Graduatorie: accolto ricorso urgente dal Giudice del Lavoro di Bologna

    Valutato il punteggio militare non in costanza di nomina. Prorogati al 22 ottobre i termini utili per riassumere dal giudice ordinario i ricorsi pendenti al Tar Lazio, prima di eventuale difetto di giurisdizione. Per i neo-immessi in ruolo, prevista la retrodatazione giuridica, il riconoscimento di scatti di anzianità, il risarcimento danni, la mobilità.

    L’avv. Tiziana Sponga, legale rappresentante dell’Anief per la provincia di Bologna, ha ottenuto per un docente ricorrente con ricorso ex-700 la valutazione del punteggio del servizio militare, segno che anche presso il giudice ordinario è possibile ottenere la tutela giuridica nei confronti dei temi sollevati dall’Anief presso il tribunale amministrativo. Il Tribunale di Bologna, infatti, ha accolto la richiesta (presentata con un procedimento d'urgenza in corso di causa) di un insegnante per il riconoscimento del punteggio maturato durante il servizio militare prestato anche senza costanza della nomina, ordinando ai convenuti l'immediato riconoscimento del punteggio. La decisione giunge dopo quella d’urgenza del giudice di Bolzano per la questione trasferimento.

    E, invero, dopo aver ottenuto il trasferimento di 30.000 docenti all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2011-2013 e l’accantonamento di centinaia di posti per i ricorrenti inseriti a pettine, grazie ai ricorsi promossi al Tar Lazio nel biennio scorso, in vista delle possibili udienze di merito del Tar previste nella prossima primavera, considerata la recente decisione dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, Anief aveva già deciso con un comunicato pubblicato il 26 settembre, in via cautelativa, al netto di un ripensamento delle Sezioni Unite della Cassazione o di una possibile decisione di merito del giudice amministrativo sul giudicato o sull’ottemperanza dello stesso, di riassumere al giudice del lavoro tutti i ricorsi pendenti presentati al Tar Lazio tra il 2007 e il 2011, forte della giurisprudenza acquisita (sorretta in alcuni casi dalle sentenze della Corte costituzionale) e convinta di poter anche ottenere un giudizio della corte europea pure su quei ricorsi bloccati dall’intervento del legislatore (vista la pluralità dei giudici chiamati a interpretare il novellato normativo).

    La decisione, già discussa durante la terza conferenza organizzativa dei legali dell’Anief nello scorso mese di luglio alla presenza degli avv. Ganci e Miceli, tutela tutti i ricorrenti che si sono rivolti all’Anief al di là dei tentativi portati avanti da altre OO. SS. di porre, vanamente, ostacoli all’esercizio del diritto. I tempi, infatti, in caso di riassunzione del processo da un giudice ad un altro sono salvaguardati dalla legge (tre mesi per la riassunzione), mentre i costi per continuare i vecchi ricorsi al giudice del lavoro (che sarebbero potuti essere considerevoli, vista la parcellizzazione del contenzioso) sono presi in carico dell’Anief che, grazie alle convenzioni con i legali nel territorio, chiederà ai ricorrenti soltanto di pagare le spese vive di cancelleria (75 euro) per istruire la pratica, legando il pagamento dell’onorario (seppur calmierato) soltanto all’esito positivo del contenzioso.

    E’ evidente, per esempio, che i posti accantonati rimarranno tali fino a quando il giudice del Tar non pronuncerà la sentenza di merito, come è evidente che se si priverà della giurisdizione, entro tre mesi dovrà essere il giudice del lavoro a esprimersi sulla validità dell’avvenuto inserimento a pettine e quindi sullo scioglimento della riserva sul posto accantonato, su cui la questione è già chiusa, pena la perdita dei provvedimenti ottenuti. Ciò vale per tutte le ordinanze positive ottenute al Tar Lazio dai ricorrenti ma apre la possibilità anche a chi non aveva ancora beneficiato delle stesse o attendeva l’esito delle stesse nei ricorsi presentati al Presidente della Repubblica.

    Se non cambia nulla per i ricorrenti precari (che, comunque, si sarebbero dovuti rivolgere al giudice del lavoro in assenza di una risposta dell’amministrazione in tempo utile per le ultime immissioni in ruolo al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro), la nuova procedura agevola, persino, i neo-immessi in ruolo che nello stesso ricorso oltre alla retrodatazione della nomina possono impugnare anche il blocco del contratto e degli scatti stipendiali (fino ad oggi annunciato da Anief come ricorso pilota soltanto), il recupero degli scatti per il pre-ruolo e delle mensilità estive (riconvertendo i vecchi ricorsi a cui avevano aderito sulla stabilizzazione), il diritto alla mobilità e al ricongiungimento familiare, il ripristino dei gradoni (nuovi ricorsi per i 65.000 neo-immessi in ruolo).

    Per questa ragione, tutti i docenti che hanno ricorso in passato con il sindacato o privatamente o con altre associazioni o enti hanno l’interesse a proseguire con Anief il contenzioso al giudice del lavoro, al netto dei ricorsi già avviati per la stabilizzazione dei precari, così da ottenere:
    - la permanenza dei provvedimenti cautelari, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del Tar;
    - la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e i relativi risarcimenti danni se aventi diritto;
    - la permanenza dell’iscrizione o l’iscrizione con riserva se escluso dalle Gae;
    - la riformulazione delle graduatorie provinciale con i punteggi reclamati secondo le diverse tipologie di ricorso (inserimento a pettine, trasferimento, spostamento punteggi già dichiarati, punteggio aggiuntivo titolo SSIS, servizio militare, inserimenti o reinserimenti nelle Gae, etc.);
    - l’attribuzione del posto accantonato per l’immissione in ruolo ovvero la conferma della sua assegnazione, con eventuale retrodatazione giuridica al contingente programmato già nel 2009 e nel 2010 con il riconoscimento del diritto allo sblocco del contratto e degli scatti stipendiali, al recupero degli scatti per gli anni di pre-ruolo e alle mensilità estive, alla mobilità e al ricongiungimento familiare, al ripristino dei primi due gradoni;
    - l’attribuzione se neo-immesso in ruolo nel 2011 del diritto allo sblocco del contratto e degli scatti stipendiali, al recupero degli scatti per gli anni di pre-ruolo e alle mensilità estive, alla mobilità e al ricongiungimento familiare, al ripristino dei primi due gradoni.

    La proroga delle adesioni al 22 ottobre si rende necessaria per la programmazione degli interventi presso i tribunali dei ricorsi entro la primavera prossima. La segreteria dell’Anief, nel frattempo, lavorerà le adesioni già pervenute.

    Le istruzioni operative per l’adesione al ricorso sono consultabili a questo link

    Fonte: ANIEF (10 otoobre 2011)

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    UGL Scuola Brindisi: altra importante vittoria per i precari della scuola su servizio militare

    Il Segretario Provinciale della UGL Scuola di Brindisi, Salvatore Bruno, comunica che il Tribunale di Brindisi ha concesso un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per il riconoscimento, nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento, del punteggio relativo al servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina, accogliendo l'istanza cautelare d'urgenza presentata dal legale di fiducia della UGL Scuola di Brindisi, Avv. Gianfranco Somma, per conto di un docente iscritto.

    Segno che anche davanti al giudice ordinario è possibile ottenere la tutela cautelare e d'urgenza già concessa sul tema della valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina dai Tribunale amministrativi.

    Il Segretario Provinciale della UGL Brindisi invita, quindi, tutti i docenti che non si siano ancora visti riconosciuti il punteggio per il servizio militare espletato non in costanza di nomina a proporre ricorso a tal fine.

    Fonte: Gianfranco Somma (11 gennaio 2012)

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    Graduatorie ad esaurimento: giudice del lavoro riconosce servizio militare non in costanza di nomina

    A seguito delle numerose richieste pervenuteci, pubblichiamo l’ordinanza ex art. 700 c.p.c., ottenuta dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi dal legale della UGL–SCUOLA, l’Avv. Gianfranco Somma, ai fini del riconoscimento, in favore di un docente, dell’attribuzione, nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento, del punteggio relativo al servizio militare prestato “non” in costanza di nomina.

    Con detta ordinanza il Giudice del Lavoro di Brindisi ha dichiarato il diritto del ricorrente all’attribuzione, nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento relative al biennio 2011-2013 nelle quali egli è inserito, del punteggio relativo al servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, ma non in costanza di nomina, ordinando, conseguentemente, all’Amministrazione scolastica di provvedere a detta attribuzione.

    A seguito di detta ordinanza l’amministrazione scolastica ha riconosciuto al docente ricorrente ulteriori 18 punti nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella quale è inserito, in quanto egli aveva espletato un servizio militare di leva di 15 mesi, quale ufficiale di complemento, ricadente nell’ambito di più anni scolastici; ciò ha portato l’interessato al 1° posto in graduatoria, così che in caso di immissione in ruolo nella sua classe di concorso lo stesso sarà il primo ad essere assunto in ruolo.

    Come si evince dall’ordinanza, il Giudice del Lavoro non ha preso affatto in considerazione l’art. 2050 del nuovo Codice dell'ordinamento militare di cui al Decr. Leg.vo n. 66 del 2010, che sancisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto, norma questa pur fatta valere in giudizio dall’amministrazione scolastica per contrastare la richiesta del docente ricorrente.

    E ciò in quanto, come precisato, sia dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione N. 11/2011 del 12.07.2011, sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la decisione n. 08.02.2011, n. 3032, le c.d. graduatorie “ad esaurimento” del personale docente della scuola non sono graduatorie costituenti l’esito di una procedura concorsuale in senso stretto (caratterizzata, cioè, dalle tipiche fasi della pubblicazione di un bando di concorso, della valutazione di prove d'esame e titoli e della redazione di una graduatoria finale); trattasi, invece, di graduatorie costituite da un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del “titolo abilitante” per l'insegnamento, conseguito a seguito di concorso, ed in attesa soltanto dell'immissione in ruolo, così che con riferimento ad esse si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi dei docenti iscritti nelle stesse, e non già in tema di una procedura concorsuale diretta all'assunzione in un pubblico impiego. Proprio per questo la giurisdizione per ogni questione riguardante le graduatorie ad esaurimento spetta oramai al giudice ordinario, e non già al giudice amministrativo, come si riteneva prima che fossero emanate le sopra citate pronunce dei massimi consessi giurisdizionali in ambito civile ed amministrativo.

    In relazione al servizio militare non può, pertanto, trovare applicazione l’art.2050 c.c., che riguarda unicamente i pubblici concorsi, bensì (anche in ossequio al principio lex posterior non derogat lege priori speciali), la norma speciale del settore scolastico di cui al comma 7 dell'art. 485 del Decr. Leg.vo n. 297 del 1994, ai sensi della quale il periodo del servizio militare di leva o di richiamo e il servizio sostitutivo civile di quello di leva è valido a tutti gli effetti; norma rispetto alla quale, quella di cui al comma 6° dell'art. 2 del D.M. n. 44 del 2011 (che, ai fini dell'aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento del personale della scuola, prevede, invece, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati sono valutati solo se prestati in costanza di servizio), in quanto sottordinata, deve ritenersi illegittima.

    Nel caso del servizio militare, invero, si tratta di accertare e valutare, attraverso uno schema non concorsuale, ed in favore di soggetti che vantano già un titolo abilitante all'assunzione, un titolo di servizio valido ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro, che è espressamente riconosciuto agli effetti della carriera di docente dalla speciale normativa del settore scolastico di cui al T.U. della Scuola, e cioè dal citato comma 7° dell'art. 485 di tale T.U., che, come detto, prevede espressamente che “il periodo di servizio militare di leva …. è valido a tutti gli effetti” ed è inserito nella Sezione IV del Titolo I del citato T.U., intitolata espressamente “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”.

    Naturalmente tale principio vale, non soltanto per i docenti, ma anche per il personale A.T.A, come sancito dall’art. 569 del T.U. della Scuola.

    Fonte: UGL Scuola Brindisi (28 marzo 2012)

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    Graduatorie ad esaurimento: giudice del lavoro conferma riconoscimento punteggio servizio militare non in costanza di nomina

    Il Giudice del Lavoro di Brindisi ha confermato l’orientamento favorevole al riconoscimento in sede cautelare e d’urgenza del punteggio relativo al servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina dal personale precario della scuola.

    Con due ordinanze gemelle il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, Dott.ssa Brocca, a seguito di ricorsi proposti dal legale dell’UGL Scuola di Brindisi, Avv. Gianfranco Somma, ha riconosciuto in via cautelare e d’urgenza, in favore di due docenti precari, il diritto degli stessi a vedersi attribuiti, nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2011-2013, nelle quali gli stessi sono inseriti, il punteggio relativo al servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina, ma successivamente al conseguimento del titolo di studio necessario per conseguire l’abilitazione all’insegnamento nella propria classe di concorso, ordinando all’Amministrazione scolastica di provvedere con immediatezza a detta attribuzione.

    A seguito di tale riconoscimento i due ricorrenti saranno collocati nella 1^ e nella 3^ posizione delle graduatorie ad esaurimento delle rispettive classi di concorso, e concorreranno, quindi, in ragione di tali nuove posizioni alle immissioni in ruolo o al conferimento degli incarichi di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, che l’ufficio scolastico di appartenenza disporrà per il prossimo anno scolastico 2012-2013.

    Fonte: UGL Scuola Brindisi (11 maggio 2012)

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    Graduatorie ad esaurimento: a Napoli accolto ricorso valutazione servizio militare sostitutivo

    Il Tribunale Civile di Napoli, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Giovanna Picciotti, ha accolto il ricorso presentato dell’avvocato amministrativista di Caserta, Pasquale Marotta, per conto di un docente che rivendicava il punteggio aggiuntivo, pari a 12 punti, per il servizio sostitutivo da lui prestato dal 2001 al 2002, servizio che nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Napoli, per il biennio 2009/11, non gli era stato riconosciuto.

    Il Giudice, condividendo e accogliendo le argomentazioni difensive dell’avv.Pasquale Marotta ha precisato che il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo è valido sempre, a prescindere se sia stato prestato in costanza di rapporto di nomina o meno, ed è valido, non solo, per la carriera (una volta che il docente sia stato immesso in ruolo), ma anche per le graduatorie finalizzate alle immissioni in ruolo.

    Fonte: Avv. Pasquale Marotta (22 maggio 2012)

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    Graduatorie ad esaurimento: riconosciuto punteggio servizio militare a docente di Salerno

    "Lo studio dell’avv.Angelo Maurilio Tuozzo, ci comunica che ha ottenuto innanzi ad un Tribunale Ordinario Campano sez.Lavoro l ’accoglimento di un provvedimento cautelare ex.art 700 che conferma altra ordinanza cautelare del TAR che aveva riconosciuto, nelle graduatorie provinciali dei docenti precari di terza fascia, il punteggio relativo al servizio militare svolto non in costanza di nomina.

    Il provvedimento ottenuto inanzi al Tribunale sez. Lavoro è stato emesso prima ancora che la P.A. avesse revocato il punteggio già conferito durante l’altro giudizio.

    Come a tutti noto, molti docenti che avevano svolto il servizio militare o civile, dopo la Laurea, grazie ad un ricorso innanzi al TAR in via cautelare, avevano ottenuto il riconoscimento del servizio e quindi il relativo punteggio. In seguito il TAR aveva declinato la propria giurisdizione, per cui nonostante la PA avesse eseguito il provvedimento cautelare, si è reso necessario, comunque, ricorrere al Giudice Ordinario e da qui il provvedimento in oggetto, che è stato emesso nonostante l’USP non aveva ancora revocato il punteggio al docente che si era rivolto all’avv.Tuozzo. Questo provvedimento, molto probabilmente, è il primo in Italia".

    Fonte: Precari di Salerno (23 maggio 2012)

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    Scuola: il Tribunale,dopo il TAR, riconosce il punteggio militare ai precari

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    In rete apprendiamo che un Tribunale Ordinario del Salernitano, ha accolto un provvedimento cautelare ex. art 700 che conferma altra ordinanza cautelare di ottenimento del punteggio nelle graduatorie provinciali dei docenti precari di terza fascia relativo al servizio militare svolto non in costanza di nomina e prima ancora che la P.A. avesse revocato il punteggio già conferito nell’altro giudizio (davanti al TAR del LAZIO). In pratica, un docente precario della Scuola si era rivolto all’avv. Angelo Maurilio Tuozzo dopo che il TAR del Lazio, dopo aver concesso in un primo momento la cautelare, aveva declinato la propria giurisdizione (a Dicembre 2011) nella sentenza di merito.
    La riassunzione del processo da un giudice (TAR del Lazio) ad un altro (Giudice del Lavoro), per ora, è andata nel migliore dei modi. Si tratta del primo provvedimento in Italia per quanto riguarda il punteggio militare non in costanza di nomina. Adesso la P.A. dovrà confermare il punteggio al docente! L’avv.Tuozzo, già in passato aveva portato le nostre lotte, i nostri diritti nelle aule dei Tribunali, ottenendo sentenze positive per i suoi assistiti: per gli scatti stipendiali ai precari; per gli ulteriori 6 punti ai docenti abilitati SSIS; per il risarcimento del danno e/o l’immissione in ruolo dei precari con almeno 36 mesi di servizio, ecct.

    La nostra lotta continuerà nelle piazze, nelle Scuole e nei Tribunali, fino alla vittoria definitiva dei nostri diritti!!

    info. avv.Tuozzo 328 0354830

    Docenti Precari in Lotta – D.P.L.

    Fonte: Scuola Magazine (28 maggio 2012)

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    Giudice del lavoro conferma riconoscimento del punteggio servizio militare non in costanza di nomina

    “Lo studio dell’avv. Angelo Maurilio Tuozzo dei Cobas Scuola Salerno, ci comunica che ha ottenuto innanzi ad un Tribunale Ordinario Campano sez.Lavoro l’accoglimento di un provvedimento cautelare ex.art 700 per quattro docenti precari di Salerno e del punteggio relativo al servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina dal personale precario della scuola.

    Anche in questo caso,come già accaduto per un altro docente precario un mese fa sempre difeso dall'avv.Tuozzo, i 4 docenti avranno il diritto a vedersi attribuiti, nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2011-2013, nelle quali gli stessi sono inseriti, il punteggio relativo al servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina, ma successivamente al conseguimento del titolo di studio necessario per conseguire l’abilitazione all’insegnamento nella propria classe di concorso, ordinando all’Amministrazione scolastica di provvedere con immediatezza a detta attribuzione.

    Fonte: Precari Salerno (06 giugno 2012)

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    Nelle graduatorie ad esaurimento la leva militare fa punteggio
    Sono ormai numerose le ordinanze amministrative favorevoli agli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, che richiedono la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina.

    La valutazione del servizio militare, nell’ordinamento scolastico, é prevista da una norma speciale, e cioè dal comma 7 dell’art. 485 decreto legislativo 297/94, che espressamente afferma: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
    Quindi il servizio militare vale come servizio di insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento, infatti, la preclusione di valutazione del servizio militare rimane possibile solo per i concorsi pubblici, mentre non lo è per le graduatorie a esaurimento che non sono concorsi, ma elenchi di soggetti già in possesso dei titoli necessari per accedere all’insegnamento, in attesa dell’immissione in ruolo. Da quanto detto è facile dedurre che il periodo di servizio militare di leva prestato da un insegnante, debba essere considerato e valutato non solo agli effetti della carriera, nel caso in cui il docente sia immesso in ruolo, ma anche nelle graduatorie ad esaurimento formulate proprio allo scopo della sua immissione in ruolo.

    Fonte: La Tecnica della Scuola (07 agosto 2012)

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    Graduatorie ad esaurimento: il giudice del lavoro di Lucera riconosce il servizio militare di leva non in costanza di nomina

    Si susseguono le ordinanze favorevoli alla valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ad un precario della scuola, difeso dall’Avv. Maria Michela Dichirico, è stato riconosciuto il servizio militare espletato dopo aver conseguito il titolo di studio indispensabile all’accesso dell’insegnamento medesimo.

    Sintesi ordinanza

    Il Tribunale ha aderito a quella giurisprudenza consolidata (TAR Lazio, Consiglio di Stato, Tribunale del lavoro) che ha costantemente affermato il principio per cui il servizio militare deve ritenersi sempre valutabile proprio ai sensi dell’art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado). Infatti la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

    La portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. L.vo 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, ed il rango primario della norma che non si presta dunque ad essere derogata da norme di rango secondario quali i D.M. e i D.D.G., comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie anche al fine di evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.

    Ne consegue che il periodo di servizio prestato debba essere valutato non solo agli effetti della carriera, una volta che il docente sia immesso in ruolo, ma anche nelle graduatorie composte proprio ai fini della immissione in ruolo.

    Di contro rappresenterebbe una sostanziale discriminazione riconoscere tale anzianità aggiuntiva solo a coloro che, in virtù di mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico d’insegnamento.

    In relazione al servizio militare non può trovare applicazione l’art.2050 del d. legislativo 15.3.2010 n.66, che riguarda unicamente i pubblici concorsi. E’ stato infatti chiarito che la preclusione di valutabilità del servizio militare è comunque prevista solo per i concorsi pubblici.

    E le graduatorie ad esaurimento non sono concorsi, ma elenchi di soggetti già in possesso dei titoli necessari per accedere all’insegnamento, in attesa dell’immissione in ruolo. Pertanto, quando si discute in materia di graduatorie, “si verte di tema di accertamento di diritti soggettivi dei docenti iscritti nelle stesse e non in tema di una procedura concorsuale diretta all’assunzione in un pubblico impiego”.

    Fonte: Inviato da Mario Di Mauro (07 agosto 2012)

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    Graduatorie ad esaurimento: riconosciuto servizio militare non in costanza di nomina

    Si informa che, a seguito di ricorsi proposti dal proprio legale di fiducia, Avv. Gianfranco Somma, anche i Tribunali di Sant’Angelo dei Lombardi e di Nola hanno riconosciuto, con ordinanze emanate in via cautelare e d’urgenza la spettanza, in favore di docenti precari, del punteggio relativo al servizio militare prestato non in costanza di nomina, ma successivamente al conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento.

    Fonte: UGL Brindisi (13 agosto 2012)

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